La Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 4 settembre 2014 ha ridotto di 10 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema ex TUR che, pertanto, con decorrenza da domani, 10 settembre 2014, risulta pari allo 0,05%.
Con la Circolare numero 103/2014 di ieri l’INPS ha provveduto a ridefinire i su indicati tassi di interesse di dilazione e differimento, applicabili in caso di versamento contributivo rateizzato o differito, nonché la misura della sanzioni civili ex all’articolo 116, comma 8, lett. a e b e comma 10, della Legge numero 388/2000 irrogate in caso di versamento ritardato o omesso. Interesse di dilazione e di differimento. Con riferimento ai piani di rateazione presentati a decorrere dal 10 settembre 2014, l'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dalla contribuzione relativa al mese di agosto 2014 dovranno essere calcolati al tasso del 6,05% annuo. Non subiranno invece modificazioni i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore. Sanzioni civili. A seguito del taglio sugli interessi effettuato dalla BCE, le sanzioni civili variano come segue - in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie di cui alla lett. a , comma 8, dell’articolo 116 della Legge numero 388/2000 , la sanzione civile è pari al 5,55% in ragione d’anno tasso dello 0,05% maggiorato di 5,5 punti - nell’ipotesi di cui alla lett. b , secondo periodo, del predetto articolo 116, comma 8, la sanzione civile è ugualmente pari al 5,55% in ragione d’anno - in caso di evasione articolo 116, comma 8, lett. b , primo periodo la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge - nell’ipotesi disciplinata dal comma 10 dell’articolo 116 “Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa” , la sanzione civile sarà dovuta nella stessa misura del 5,55% annuo. fonte www.lavoropiu.info
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