La diversità dei ruoli e le diverse competenze giustificano una retribuzione di posizione diversa tra dirigenti amministrativi del ruolo sanitario non medico farmacisti e chimici e dirigenti amministrativi del ruolo professionale tecnico ed amministrativo, senza alcuna violazione del principio di parità di trattamento retributivo.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 16092, depositata il 14 luglio 2014. Il caso. Due dirigenti di secondo livello, la prima facente parte del settore farmaceutico, il secondo appartenente al settore chimico, lamentavano dinanzi al Tribunale la corresponsione di una retribuzione di posizione inferiore rispetto a quella corrisposta ad altri dirigenti di pari livello contrattuale ed apicali in centri di responsabilità di pari peso strutturale, con conseguente violazione degli articolo 50 e ss. del CCNL 5/12/96 del Comparto sanità. Se il Tribunale di primo grado accoglieva le domande, la Corte d’appello riteneva, invece, che la diversità di trattamento degli odierni ricorrenti rispetto ad altri dirigenti apicali derivava dalla sperequazione nella formazione dei Fondi che lo finanziavano, che erano rigorosamente separati, non essendo possibile il trasferimento di risorse dall’uno all’altro, dal momento che non era stato raggiunto l’accordo sindacale che allo scopo sarebbe stato necessario. Avverso la sentenza della Corte d’appello, i due dirigenti proponevano ricorso per cassazione. Retribuzione di posizione dei dirigenti. I ricorrenti chiedevano, nello specifico, di valutare se la retribuzione di posizione dei dirigenti amministrativi del ruolo sanitario non medico farmacisti e chimici potesse essere differente da quella dei dirigenti amministrativi del ruolo professionale tecnico ed amministrativo. La Corte di Cassazione, nell’analizzare il ricorso, riprende la disciplina dettata dagli articolo 50 e ss. del CCNL del 5/12/96, che individua i criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali cui è correlato il trattamento economico di posizione. L’articolo 54 dello stesso CCNL quantifica la retribuzione di posizione per i dirigenti, cui sia affidata la direzione di struttura, tra importi minimi e massimi, disponendo che essa sia determinata in relazione ai criteri e parametri definiti dall’articolo 50 e nei limiti delle disponibilità dei fondi di cui agli articolo 58 e 59. Di conseguenza, la pari valenza attribuita a fini retributivi alle posizioni dei dirigenti dall’articolo 54, comma 5, stesso CCNL, valorizzata dai ricorrenti, opera nell’ambito della valutazione dl “peso” delle singole posizioni, che deriva non solo dalla struttura organizzativa di appartenenza, ma altresì dalla natura delle funzioni espletate. La previsione non è in contrasto con l’articolo 26, comma 2, ultimo periodo del d.lgs. 165/2001, secondo cui «è assicurata la corrispondenza di funzioni, a parità di struttura organizzativa, dei dirigenti di più elevato livello dei ruoli di cui al comma 1 coi dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario», ma che non impone l’equiparazione della retribuzione accessoria. Nel caso di specie, la diversità dei ruoli e le diverse competenze giustificano il fatto che alle posizioni sia stato assegnato un “peso” diverso ai fini del trattamento economico accessorio. Il principio di parità di trattamento retributivo. La stessa Corte di Cassazione, nella sentenza numero 2459 del 2011, ha affermato che non viola il principio di parità di trattamento retributivo sancito dall’articolo 45, comma 2, d.lgs. numero 165/2001 la previsione contrattuale secondo la quale la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del dirigente amministrativo di distretto sanitario, siano inferiori a quelle previste per il dirigente medico sanitario appartenente alla stessa area. Inoltre, il principio di parità di trattamento nell’ambito dei rapporti di lavoro pubblico, sancito dall’articolo 45, comma 2, del predetto d.lgs., va inteso quale divieto di trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo, e, quindi, si pone come obbligo per il datore di lavoro di conformarsi alle previsioni della contrattazione collettiva, ma non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in quella sede Cass., Sez. Lav., numero 1037/14, numero 472/14, numero 26140/13 . Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 24 aprile – 14 luglio 2014, numero 16092 Presidente Lamorgese – Relatore Ghinoy Svolgimento del processo M.G. - dirigente di secondo livello ex livello XI del C.C.N.L. 348/83 del settore farmaceutico nella disciolta U.S.L. numero X di Como sino al 31/12/1997 e quindi nella nuova A.S.L. della provincia di Como sino al 2/4/2002 - e Mi.Vi. - stessa qualifica ma nel settore chimico fino all'1/7/2000 - con ricorso al Tribunale di Como lamentavano essere stata loro corrisposta una retribuzione di posizione inferiore a quella corrisposta ad altri dirigenti di pari livello contrattuale ed apicali in centri di responsabilità di pari peso strutturale nel caso di specie l'ing. F.G. del settore impiantistica e ciò in conseguenza della mancata applicazione degli articoli 50 ss. del C.C.N.L. 5/12/96 del Comparto sanità - area dirigenza amministrativa, sanitaria, tecnica e professionale 1994-1997. Il Tribunale adito accoglieva le domande, dichiarando il diritto dei ricorrenti a percepire la retribuzione pari a quella più alta corrisposta dalla U.S.L. numero 5 di Como - Gestione Ospedale Sant'Anna - agli altri funzionari apicali di settori diversi e per l'effetto condannava la Gestione liquidatoria Ospedale Sant'Anna e l'A.S.L. numero X di Como a corrispondere loro le più alte retribuzioni dovute, oltre al versamento delle differenze maturate dal 1/7/97, aumentate della più alta somma tra rivalutazione ed interessi legali. All'esito del gravame interposto dalle due parti soccombenti, la Corte d'appello di Milano con sentenza numero 348 del 2007 dichiarava il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. per il periodo anteriore al 30 giugno 1998 e respingeva le domande per il periodo successivo, dichiarando compensate le spese processuali. La Corte di merito al fine di ritenere la giurisdizione amministrativa per il periodo anteriore al 30.6.1998 argomentava che l'atto che aveva determinato il trattamento deteriore dei ricorrenti era la delibera numero 1600 del 15 dicembre 1997 del Commissario Straordinario della disciolta U.S.L. di Como, con la quale erano stati rideterminati i Fondi previsti dall'articolo 58 del CCNL da cui la retribuzione di posizione era alimentata, differenziando quello per i ruoli amministrativo tecnico e professionale da quello dei dirigenti sanitari non medici, di cui il provvedimento numero 116 del 5 agosto 1998,con cui il Commissario liquidatore aveva riconosciuto indennità diverse nonostante la parità di posizione,era meramente attuativo. Nel merito della domanda, riteneva che la diversità di trattamento dei ricorrenti rispetto ad altri dirigenti apicali derivava proprio dalla sperequazione nella formazione dei Fondi che lo finanziano, che erano rigorosamente separati né era possibile il trasferimento di risorse dall'uno all'altro, dal momento che non era stato raggiunto l'accordo sindacale che allo scopo sarebbe stato necessario. Per la cassazione di tale sentenza M.G. e Mi.Vi. hanno proposto ricorso, affidato a sei motivi compendiati nei quesiti di diritto imposti dall'articolo 366 bis c.p.comma operante ratione temporis in ragione della data di pubblicazione della sentenza gravata, illustrati anche con memoria ex articolo 378 c.p.c., cui hanno resistito con distinti ma identici controricorsi l'Azienda sanitaria locale della provincia di Como e l'Azienda Ospedaliera Sant'Anna. Motivi della decisione 1. Il primo motivo di ricorso ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione di norme di legge ed il quesito di diritto che viene formulato è il seguente Ai sensi dell'articolo 26 comma 2 quinquies Il periodo del D.lgs. 29/93, ora articolo 26 comma II secondo periodo del D.lgs. 165/2001, a parità di struttura organizzativa e corrispondenza delle funzioni, alle posizioni dirigenziali ricoperte dai dirigenti di più elevato livello del ruolo sanitario deve essere riconosciuta la stessa valenza economica degli incarichi affidati ai dirigenti di più elevato livello dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo ? 2. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ed il quesito è il seguente Ai sensi degli articolo 5, 6 e 50, comma 3, ultimo periodo, del C.C.N.L. 5/12/1996 dell'Area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del comparto sanità, le risorse di cui agli articoli 58 commi 2 e 3, 58 comma 4, 60 e 61 del medesimo C.C.N.L. possono essere spostate da un fondo ad un altro di quelli citati, al fine di dare attuazione alla regola per la quale a parità di struttura organizzativa e corrispondenza delle funzioni, alle posizioni è attribuita la stessa valenza economica? . 3. Il terzo motivo di ricorso, che parimenti concerne la violazione e falsa applicazione di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, viene riassunto nel seguente quesito Ai sensi degli articoli 4 comma 5,40 comma 6,50 comma 5, 51 comma 2, 52 comma 4 lettera C del C.C.N.L. 8/6/2000 dell'Area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Comparto sanità, le risorse di cui agli articoli 50, 51 e 52 del medesimo C.C.N.L. possono essere spostate da un fondo ad un altro di quelli citati, al fine di dare attuazione alla regola per la quale a parità di graduazione delle funzioni la retribuzione di posizione deve essere identica? 4. Il quarto motivo di ricorso, che ha ad oggetto violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, viene riassunto nel seguente quesito Ai sensi dell'articolo 40 commi 3 e 4 del D.lgs. 165/2001, il datore di lavoro pubblico deve rispettare e dare applicazione in sede decentrata al disposto di cui all'articolo 40, comma 6 secondo periodo, del C.C.N.L. 1998-2001 dell'Area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio sanitario nazionale la retribuzione di posizione dei dirigenti a parità di graduazione delle funzioni deve essere identica ed al disposto di cui all'articolo 50, comma 3, secondo periodo C.C.N.L. 1994-1997 Area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Comparto sanità pubblica a parità di struttura organizzativa e corrispondenza delle funzioni, alle posizioni è attribuita la stessa valenza economica? . 5. Con il quinto motivo di ricorso si addebita alla Corte d'appello il vizio di motivazione nel quale sarebbe incorsa nel non avere tenuto conto del fatto che l'Azienda sanitaria avrebbe dovuto perseguire l'obiettivo della parità di trattamento tra i dirigenti, distribuendo diversamente le risorse del Fondo per la retribuzione di posizione. 6. Il sesto motivo di ricorso ha ad oggetto il vizio di motivazione laddove la Corte d'appello ha ritenuto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il periodo anteriore al 30 giugno 1998. I ricorrenti sostengono che al fine di determinare la giurisdizione occorre avere riguardo al momento in cui la controversia può manifestarsi, il che nel caso è avvenuto in data 21/10/98 quando, con deliberazioni numero 153 e 155, sono stati indicati gli importi della retribuzione di posizione spettanti ai ricorrenti e all'ingegner F. ed essi hanno avuto contezza della disparità di trattamento. 7. I primi cinque motivi, che vanno trattati unitariamente in quanto connessi sotto il profilo logico e giuridico, sono infondati. Si chiede in sostanza di valutare se la retribuzione di posizione dei dirigenti amministrativi del ruolo sanitario non medico farmacisti, Dott.ssa M. e chimici Dott. Mi. possa essere differente da quella dei dirigenti amministrativi del ruolo professionale tecnico ed amministrativo in specie, dell'ing. F. . Il C.C.N.L. del 5/12/1996 per l'Area dirigenziale sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del Comparto sanità pubblica, richiamato dai ricorrenti in quanto operante ratione temporis, dopo aver delineato all'articolo 1 un'unica qualifica dirigenziale per i ruoli professionale, tecnico ed amministrativo ed una categoria dirigenziale articolata su due livelli per il ruolo sanitario non medico, ha previsto all'articolo 39 la struttura della retribuzione dei dirigenti, articolandola in stipendio tabellare ed in altri sette elementi retributivi integrativi, tra i quali vi è la retribuzione di posizione. Essa costituisce quindi una voce retributiva aggiuntiva che si affianca alla retribuzione tabellare e che varia, secondo le funzioni ricoperte e le responsabilità connesse, in base ad una graduazione operata da ciascuna amministrazione ed ai parametri previsti dalla contrattazione collettiva. La disciplina è articolata ed è dettata dagli articolo 50 ss. dello stesso CCNL. L'articolo 50, rubricato Graduazione delle funzioni dei Dirigenti ai fini della determinazione della retribuzione di posizione , individua i criteri per la graduazione delle funzioni dirigenziali cui è correlato il trattamento economico di posizione, secondo la previsione dell'articolo 24 dell'allora vigente D.lgs. 29/1993. Il comma 3 prevede poi che Le aziende ed enti, in base alle risultanze della graduazione di cui al comma precedente, attribuiscono ad ogni posizione dirigenziale prevista nel proprio assetto organizzativo un valore economico secondo i parametri di riferimento di cui agli articolo 54 e 55 previa informazione alle rappresentanze sindacali di cui agli articolo 10 e 11, seguita, su richiesta da un incontro. A parità di struttura organizzativa e corrispondenza delle funzioni, alle posizioni è attribuita la stessa valenza economica . Il comma 5 aggiunge che Alla retribuzione della posizione, sulla base dei criteri e parametri stabiliti dal presente articolo, si provvede mediante il Fondo per la retribuzione di posizione - costituito presso ogni azienda o ente al fine di assegnare ai Dirigenti un trattamento economico correlato alle funzioni dell'incarico attribuito ed alle connesse responsabilità - e finanziato con le modalità di cui all'articolo 58 . L'articolo 53 disciplina la struttura, la composizione e le finalità della retribuzione di posizione, scomponendola in una componente fissa ricavabile dalle quote dell'indennità previste dagli articoli 44 e 45 D.P.R. numero 384/1990, residue dopo la ristrutturazione degli stipendi tabellari ed in una componente variabile, determinata in sede aziendale sulla base della graduazione delle funzioni operata ai sensi degli articoli 54 e 55. Il comma 8 prevede che dal 1 dicembre 1995 e fino al conferimento degli incarichi cui ai citati articoli 54 e 55, la retribuzione di posizione è individuata per le due componenti fissa e variabile nella tabella allegato numero 2 allo stesso contratto. In tale tabella gli importi della retribuzione di posizione, sia nella parte fissa che nella parte variabile, vengono differenziati tra ruolo sanitario di primo e secondo livello , ruolo amministrativo e ruolo tecnico professionale, con importi superiori per tali due ruoli rispetto a quello sanitario. L'articolo 54 quantifica la retribuzione di posizione per i dirigenti cui sia affidata la direzione di struttura tra importi minimi e massimi, disponendo che essa sia determinata in relazione ai criteri e parametri definiti dall'articolo 50 e nei limiti delle disponibilità dei fondi di cui agli articoli 58 e 59. L'articolo 58 prevede poi che il finanziamento della retribuzione di posizione per i dirigenti si provveda mediante l'utilizzo dei fondi che vengono separatamente disciplinati al comma 2 per i ruoli professionale, tecnico ed amministrativo e al comma 4 per il ruolo sanitario. 7.1. Dalle disposizioni trascritte si ricava che la pari valenza attribuita a fini retributivi alle posizioni dei dirigenti dall'articolo 54 comma 5, valorizzata dai ricorrenti, opera nell'ambito della valutazione del peso delle singole posizioni, che deriva non solo dalla struttura organizzativa di appartenenza, ma altresì dalla natura delle funzioni espletate. La previsione non è in contrasto con l'articolo 26 comma 2 ultimo periodo del D.lgs. 165/2001 che riprende l'articolo 26, commi 1, 2-quinquies e 3 del d.lgs. numero 29 del 1993, modificati prima dall'articolo 14 del d.lgs numero 546 del 1993 e poi dall'articolo 45, commal5 del d.lgs. numero 80 del 1998 , che prevede al comma 2 ultimo inciso che È assicurata la corrispondenza di funzioni, a parità' di struttura organizzativa, dei dirigenti di più' elevato livello dei ruoli di cui al comma 1 con i dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario , ma che non impone l'equiparazione della retribuzione accessoria. 7.2. Nel caso in esame, il ruolo di appartenenza dei ricorrenti da un lato e dell'ingegner F. dall'altro indicato come parametro di riferimento dai ricorrenti stessi erano diversi e diverse erano le rispettive competenze, per cui il fatto che alle posizioni sia stato assegnato un peso diverso ai fini del trattamento accessorio trova una sua giustificazione. Il che peraltro - come sopra rilevato - era stato già fatto con le quantificazioni differenziate operate nella tabella allegata al CCNL del 1996. In tal senso, il fatto che i fondi da cui attingere le retribuzioni di posizione per ruoli tecnico professionale e sanitario siano differenti e ciò determini una differenza di queste ultime non da luogo di per sé ad un'ingiustificata disparità di trattamento, né richiede un intervento correttivo da parte della A.S.L., rispondendo ad una valutazione di adeguatezza operata in sede sindacale. In senso conforme si è pronunciata questa Corte nella sentenza numero 2459 del 2011, laddove ha affermato che non viola il principio di parità di trattamento retributivo sancito dall'articolo 45, secondo comma, d.lgs. numero 165 del 2001 la previsione contrattuale secondo la quale la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del dirigente amministrativo di distretto sanitario, direttore amministrativo di presidio ospedaliero, siano inferiori a quelle previste per il dirigente medico sanitario appartenente alla stessa area. 7.3. Occorre, sul punto, ribadire che il principio di parità di trattamento nell'ambito dei rapporti di lavoro pubblico, sancito dall'articolo 45, comma secondo, del D.Lgs. numero 165 del 2001, va inteso quale divieto di trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo, e, quindi, si pone come obbligo per il datore pubblico di conformarsi alle previsione della contrattazione collettiva, ma non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in quella sede Sez. L, Sentenza numero 1037 del 20/01/2014, conf. Sez. L., Sentenza numero 26140 del 21/11/2013, Sez. L, Sentenza numero 472 del 13/01/2014 . Nel giudizio di comparazione del valore di una posizione lavorativa rispetto ad un'altra la contrattazione collettiva può quindi legittimamente valutare, oltre che la consistenza obiettiva delle mansioni svolte, anche altri elementi, tra i quali può rientrare la competenza professionale concretamente posseduta ed il settore di intervento nell'ambito della struttura di appartenenza, ritenuto indice di maggiore complessità. 8. Il sesto motivo di ricorso ha oggetto il capo della sentenza della Corte d'appello che ha ritenuto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il periodo anteriore al 30 giugno 1998. Inquadrato come vizio di motivazione, il motivo tuttavia attiene al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo e pertanto ricade nella previsione dell'articolo 360 ci numero 1 c.p.comma Esso quindi avrebbe richiesto ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.comma - operante ratione temporis - l'enunciazione del quesito che individuasse la discrasia tra la ratio decidendi della sentenza impugnata e il principio di diritto da porre a fondamento della decisione invocata. Occorre poi aggiungere che l'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'articolo 360, primo comma, cod. procomma civ., né determina l'inammissibilità del ricorso, purché dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato Sez. 6-3, Ordinanza numero 4036 del 20/02/2014, Sez. U, Sentenza numero 17931 del 24/07/2013 . Nel caso, invece, l’inquadramento del vizio denunciato viola i principi di tassatività e di specificità imposti dall'articolo 366 comma 1 numero 4 c.p.c., considerato che l'operata qualificazione impedisce di comprendere quale sia il tipo di vaglio richiesto a questa Corte di Cassazione, nonché il tipo di pronuncia richiesta, anche in relazione all'attribuzione alle Sezioni Unite delle questioni di giurisdizione prevista dall'articolo 374 comma 1 c.p.c., Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 8585 del 29/05/2012. 9. Il ricorso conclusivamente dev'essere rigettato, con condanna dei soccombenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi professionali ed Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge, per ciascuna delle resistenti.