Se la parte resistente in un giudizio di legittimità ha depositato la sola procura notarile e non ha notificato alcun controricorso, ma il ricorso è stato avviato, dopo l’entrata in vigore della novella ex articolo 1-bis, d.l. numero 168/2016, la parte ha facoltà di depositare memoria prevista dal comma 2 di tale norma.
Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza numero 7701/17 depositata il 24 marzo. Il caso. Una controversia che aveva ad oggetto una domanda revocatoria relativa ad una compravendita immobiliare giungeva in Cassazione. Era formulata proposta di definizione in camera di consiglio ex articolo 380-bis c.p.c. come modificato dal comma 1, lett. e , articolo 1-bis, d.l. numero 168/2016. Entrambe le parti depositavano memoria, ma la ricorrente non rispettava i termini previsti da quest’ultima norma. Il ricorso, infine, veniva dichiarato inammissibile. La facoltà del resistente di depositare memoria. La Corte di Cassazione si concentra sul seguente aspetto della vicenda la resistente aveva depositato la sola procura notarile e non aveva notificato alcun controricorso. Ma ha fatto ciò prima della novella di cui si è appena detto, «in un tempo in cui tanto le avrebbe pur sempre consentito [] di prendere almeno parte alla discussione orale, ove la causa fosse stata trattata in pubblica udienza, od al suo difensore di essere sentito in camera di consiglio», ai sensi della disciplina vigente al momento in cui la costituzione era avvenuta, «in entrambi i casi depositando in cancelleria memoria scritta in tempo anteriore». La parte aveva scelto «di non notificare controricorso ma di optare per la linea difensiva di depositare la sola procura notarile fidando sulla giurisprudenza che le avrebbe consentito l’estrinsecazione di quelle minime facoltà difensive». A tal proposito la Suprema Corte esprime il seguente principio di diritto quando il resistente non abbia notificato controricorso, prima della novella del giudizio di legittimità di cui sopra, limitandosi a depositare procura notarile al fine di espletare le ulteriori attività che gli sono consentite, «ma il ricorso sia stato avviato, dopo l’entrata in vigore della novella, alla definizione in camera di consiglio non partecipata secondo il novellato articolo 380-bis c.p.c., il resistente ha facoltà di depositare la memoria prevista dal secondo comma di tale norma e ha diritto, in caso di soccombenza del ricorrente, alla rivalsa delle spese ed ai compensi per la procura e per la redazione di tale difesa».
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, sentenza 23 febbraio – 24 marzo 2017, numero 7701 Presidente Frasca – Relatore De Stefano Fatto e diritto Rilevato che F.C. ricorre, affidandosi ad un unitario complesso ed indifferenziato motivo, per la cassazione della sentenza numero 916 del 17.11.15, notificata il 4.12.15, con cui la corte di appello di Lecce ha rigettato il suo appello avverso l’accoglimento della domanda revocatoria dispiegata dalla Banca CARIGE spa - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia in relazione ad una compravendita immobiliare intercorsa tra lei e A.M.R. , pure accogliendo il gravame incidentale della Banca e condannando essa ricorrente altresì al pagamento di una somma corrispondente al credito azionato delle intimate la sola Banca espleta attività difensiva, in origine peraltro limitandosi a depositare procura notarile a difensore è stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi del primo comma dell’articolo 380-bis cod. proc. civ., come modificato dal comma 1, lett. e , dell’articolo 1-bis d.l. 31 agosto 2016, numero 168, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, numero 197 entrambe le parti depositano memoria, ma la ricorrente non rispetta i termini previsti da tale ultima norma, essendo pervenuta in cancelleria solo il 21.2.17 quella da lei redatta, sicché questa non deve neppure essere presa in considerazione Considerato che il ricorso - venuto meno con la sua abrogazione fin dal 4.7.09 il regime dei quesiti introdotto dall’articolo 366-bis cod. proc. civ. - è inammissibile, perché non è articolato su motivi separati e specifici, come si rileva dalla lettura del suo tenore testuale, che, genericamente inquadrata la doglianza sotto la rubrica violazione dell’articolo 2901 c.c. in relazione all’articolo 360 primo comma numero 3 lett. a c.p.c. , discorsivamente affronta tre distinti profili, ritenendo di identificarli come A prezzo di vendita inferiore al valore effettivo del bene B rapporto di affinità tra debitore e terzo acquirente C consapevolezza del terzo acquirente del pregiudizio alle ragioni creditorie che l’atto di vendita avrebbe prodotto ma poi li tratta con un’inestricabile commistione di elementi di fatto e di diritto, senza enucleare specifiche censure, tra loro distinte, riconducibili con chiarezza al paradigma di uno dei vizi previsti dall’articolo 360 cod. proc. civ. sono così violati i principi in tema di necessaria specificità del motivo del ricorso per cassazione, perché sarebbe imposta a questa Corte una non consentita opera di integrazione del medesimo, quando non perfino di enucleazione delle effettive doglianze per tutte Cass. 04/03/2005, numero 4741 Cass. 03/07/2008, numero 18202 Cass. 19/08/2009, numero 18421 Cass. 20/09/2013, numero 21611 Cass. 06/03/2014, numero 5277 d’altra parte, del tutto correttamente la corte di merito ricostruisce gli elementi costitutivi della revocatoria anche solo sulla base di presunzioni tra le più recenti Cass. 17/08/2011, numero 17327 Cass. 30/12/2014, numero 27546 Cass. 22/03/2016, numero 5618 e non risultano, né del resto essendo specificamente denunziati attesa la genericità delle contestazioni mosse, quei soli gravissimi vizi motivazionali oramai rilevanti alla stregua di Cass. Sez. U., nnumero 8053 e 19881 del 2014, per l’intervenuta limitazione al minimo costituzionale del controllo di legittimità sulla motivazione in punto di fatto pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente, soccombente, condannata alle spese del giudizio di legittimità in relazione all’attività concretamente svolta dalla controparte questa ha - in un primo momento - invero depositato la sola procura notarile e senza notificare alcun controricorso, ma tanto ha fatto prima della novella del rito di legittimità, in un tempo in cui tanto le avrebbe pur sempre consentito - alla stregua se non altro della giurisprudenza consolidata fino a quel momento fin da Cass. 14/03/1968, numero 822 - di prendere almeno parte appunto alla discussione orale, ove la causa fosse stata trattata in pubblica udienza, od al suo difensore di essere sentito in camera di consiglio, ove la causa fosse stata trattata con il rito della camera di consiglio secondo la disciplina vigente al momento in cui la costituzione era avvenuta, in entrambi i casi depositando in cancelleria memoria scritta in tempo anteriore e però, con la novella sopravvenuta ed immediatamente applicabile anche al ricorso già pendente o depositato, siccome per esso non era stata ancora fissata l’udienza o l’adunanza in camera di consiglio , evenienza che certo non poteva essere prevista al momento in cui l’intimata ha scelto di non notificare controricorso ma di optare per la linea difensiva di depositare la sola procura notarile fidando sulla giurisprudenza che le avrebbe consentito l’estrinsecazione di quelle minime facoltà difensive, queste ultime sono state ulteriormente ridotte alla sola interlocuzione scritta della possibilità di depositare memoria ai sensi del novellato articolo 380-bis cod. proc. civ. in questo contesto è allora giocoforza riconoscere, al fine di non conculcare del tutto il diritto di difesa della parte e quanto meno nella presente fase transitoria, in cui essa viene a subire una repentina ed imprevista - benché in sé, ovverosia a regime, perfettamente legittima Cass. ord. 10/01/2017, numero 395 Cass. ord. 22/02/2017, numero 4541 - riduzione delle modalità di estrinsecazione di quello, quanto meno il diritto appunto ad interloquire, nelle forme ancora consentite e quindi egualmente per iscritto con la memoria anche in e nonostante il difetto di previa notifica di alcun controricorso poiché è legittima per il resistente tale attività, quale del resto unica possibilità per lui incolpevolmente residua di estrinsecazione del suo diritto di difesa, è indispensabile pure riconoscergli il diritto alla rivalsa, in caso - come accade nella fattispecie - di rilevata soccombenza della controparte, delle spese e dei compensi per il conferimento la procura - che ha necessariamente comportato lo studio della controversia - e per la redazione della difesa consistente appunto nella memoria ai sensi dell’articolo 380 bis, comma secondo, cod. proc. civ. non rileva quindi nella specie - e si lascia allora del tutto impregiudicata per il futuro - la questione se, entrata a regime la novella del rito di cassazione e cioè in relazione ai ricorsi notificati quando pure il controricorrente deve essere conscio dello sviluppo successivo nel pieno vigore della novella stessa con la soppressione della normalità della pubblica udienza, questa possa influire anche sulle modalità di estrinsecazione del contraddittorio fra le parti ed esigere che, per garantirlo, sia sempre e comunque indispensabile la notifica quanto meno del controricorso, visto che, in mancanza, la sola memoria, alla quale non può seguire alcuna replica, sbilancerebbe definitivamente e forse ingiustamente le opportunità di audizione in favore dell’intimato, nonostante egli resti pur sempre inadempiente all’onere di notifica del controricorso pertanto, nella specie vanno liquidate all’intimata CARIGE le spese per la procura e la redazione della memoria, in applicazione del seguente principio di diritto quando il resistente non abbia, prima della novella del giudizio di legittimità di cui all’articolo 1-bis d.l. 31 agosto 2016, numero 168, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, numero 197, notificato controricorso, limitandosi a depositare procura notarile per potere espletare le ulteriori attività consentitegli, ma il ricorso sia stato avviato, dopo l’entrata in vigore della novella, alla definizione in camera di consiglio non partecipata secondo il novellato articolo 380 bis cod. proc. civ., il resistente stesso ha facoltà di depositare la memoria prevista dal secondo comma di tale norma ed ha diritto, in caso di soccombenza del ricorrente, alla rivalsa delle spese ed ai compensi per la procura e per la redazione di tale difesa infine, va pure dato atto della sussistenza dei presupposti per la applicazione dell’articolo 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, inserito dall’articolo 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, numero 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale di questa. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. numero 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17 della L. numero 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.