Veduta obliqua ma non diretta? Tutto da rifare se la sentenza non è chiara

In tema di esistenza di un diritto di veduta diretta ed obliqua sul fondo del vicino, la sentenza che esclude la ricorrenza di quella diretta dev’essere motivata chiaramente con preciso riferimento allo stato dei luoghi, altrimenti può essere considerata contraddittoria e lacunosa di motivazione.

Questa in breve sintesi la conclusione cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza numero 27398 depositata in cancelleria il 29 dicembre 2014. Che cos’è una veduta? Il codice civile si occupa di questa nozione nell’ambito delle norme riguardanti le luci e, per l’appunto, le vedute, specificando che essa è una tipo di finestra che permette di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente articolo 900 c.c. . All’affaccio frontale corrisponde la veduta diretta, all’affaccio laterale quella laterale ed all’affaccio obliquo, chiaramente, quella obliqua. Quando e come aprirla e come non frapporre ostacoli all’esercizio del diritto. Il diritto di veduta, essendo assimilabile ad una servitù apparante, può sorgere per contratto, per testamento, per usucapione e per destinazione del padre di famiglia. Non solo come specificano chiaramente gli articolo 905 e 906 c.c. «non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi e la distanza di un metro e mezzo» e del pari è vietato «aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto». Chiaramente rispettando queste condizioni è sempre possibile aprire vedute sul fondo del vicino che non avrà alcun potere d’impedirlo, salvo il diritto a chiuderle nell’ipotesi di costruzione in aderenza articolo 904 c.c. . A sua volta, chi è proprietario del fondo sul quale si esercita la veduta, qualora intendesse costruire dovrebbe farlo rispettando determinate distanze, ossia quella di tre metri dalla veduta, così come indicato dall’articolo 907 c.c È possibile che una veduta obliqua non sia anche veduta diretta? È questo il punto sul quale la Corte di Cassazione, nella sentenza in esame, ha rilevato la contraddittorietà della decisione posta al suo vaglio. Nel caso risolto con la decisione numero 27398, la Corte d’appello, nella pronuncia impugnata, aveva ritenuto esistente un diritto di veduta obliquo verso il fondo del vicino ma non quello diretto. Oggetto del contendere era la legittimità di una nuova costruzione realizzata, secondo il titolare del diritto di veduta, in sprezzo di quanto stabilito dall’articolo 907 c.c. All’esito del giudizio d’appello quella decisione cui s’accennava appena sopra. La Cassazione ha considerato questa sentenza contraddittoria in più punti e l’ha cassata. Secondo gli ermellini, quando si valuta la violazione del diritto di veduta cagionata da una nuova costruzione, si deve tenere sempre presente che la situazione da tutelare era quella esistente prima della realizzazione del manufatto o dei manufatti se le opere sono più d’una. In questo contesto, poi, dicono da piazza Cavour, non si comprende perché una veduta originariamente diretta ed obliqua, possa essere considerata solamente obliqua a seguito dell’edificazione di nuove costruzioni. La controversia oggetto del pronunciamento della Cassazione, quindi, dovrà adesso essere riesaminata dalla Corte d’appello competente anche tenendo conto di queste indicazioni fornite con la sentenza numero 27398.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 23 settembre – 29 dicembre 2014, numero 27398 Presidente Piccialli – Relatore D’Ascola Fatto e diritto La ricorrente A. M. G. ha lamentato, con azione possessoria, la costruzione di un edificio di F. F. e M. G. in violazione di una servitù di veduta da lei esercitata dal balcone del primo piano della casa in Giardinello, via Mazzini 33-35, sul contiguo terreno dei convenuti. Disattesa la difesa relativa a una preesistente raggiera a maglia fitta che avrebbe impedito l'esercizio della veduta, la causa è stata contrassegnata da alterne vicende. Il ricorso è stato accolto in via interdittale dal primo giudice e respinto dal giudice del reclamo. Nella fase di merito il tribunale di Palermo sentenza 20 aprile 2004 sez. staccata Partinico ha accolto la domanda. Ha affermato che dal terrazzino lato minore del balcone, sia pure per un piccolo tratto, vi era veduta obliqua e anche diretta che il vicino costruttore doveva distanziarsi di metri tre ai sensi dell'articolo 907 cc che le vedute obliqua e diretta - non avevano ad oggetto due diversi fondi di proprietà dei convenuti. La Corte di appello con sentenza 11.12.2007 ha modificato questa decisione. Ha ritenuto che la veduta vantata dalla ricorrente è solo obliqua e non diretta che è diretta solo sulla pensilina che sporge dal nuovo fabbricato e che quanto alla veduta diretta era sufficiente ordinare la demolizione della pensilina che comunque era applicabile solo il disposto degli articolo 906 e 907 c.c. nella parte in cui impongono il divieto di costruire a cm 75 da vedute laterali e oblique, distanze di cui ha ordinato il rispetto. G. ha proposto ricorso per cassazione, notificato tempestivamente il 22 gennaio 2009. I coniugi F.-G. hanno resistito con controricorso. Motivi della decisione 2 Il primo motivo di ricorso denuncia vizi di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che il giudice di appello abbia contraddittoriamente definito e descritto la veduta di cui era stata chiesta tutela. Il motivo, che è sufficientemente sintetizzato nel capoverso finale, idoneo anche ai fini di cui all'articolo 366 bis c.p.c, evidenzia una palese incongruenza della sentenza d'appello. In essa si afferma che da una mappa e dalle foto risulterebbe che la veduta in argomento, avuto riguardo al fondo contiguo, non è diretta ma obliqua . Si aggiunge che le precisazioni offerte dalla ctu - sulla scorta della quale, si badi, il tribunale aveva accolto la domanda - si appalesano irragionevoli a tali da non poter essere condivise . Alla Corte di appello è parso irragionevole che il consulente abbia differenziato il tipo di veduta che si gode da un lato del balcone G. distinguendo la veduta goduta dalla parte di balcone fatta in muratura e quella di cui beneficia la parte del balcone costruita con ringhiera. Subito dopo la sentenza prosegue, affermando che «la veduta è invece diretta sulla pensilina che, all'altezza di alcuni metri dal suolo, sporge dal nuovo fabbricato realizzato sul fondo dei G. F.». Infine chiarisce che la pensilina impedisce alla ricorrente la veduta diretta dal suo balcone verso il basso e che tale sarebbe l'unico pregiudizio della veduta sui luoghi della controversia , anche perché bisognerebbe tener conto dell'arretramento «della nuova costruzione di m. 1,79 rispetto alla sede stradale». 2.1 Il ricorso settima pagina ha buon giuoco nell'evidenziare la contraddittorietà della sentenza, laddove prima afferma che la veduta sul fondo vicino sia obliqua e poi la definisce diretta sulla pensilina anch'essa di nuova costruzione che sporge dal nuovo fabbricato e va a coprire la sottostante sede stradale, ma obliqua sul resto dell'area grazie all'arretramento del nuovo fabbricato . Parte ricorrente opportunamente rileva che se le nuove fabbriche consistono di una pensilina e di un edificio arretrato, è da credere, rispetto al filo del fabbricato attoreo sulla strada non ha senso definire apoditticamente la veduta goduta dal medesimo punto di affaccio come diretta solo sulla pensilina e obliqua verso il fabbricato. Viene correttamente osservato che la tutela viene chiesta in relazione alla veduta esercitata prima della costruzione, ditalchè se da uno stesso lato c'è veduta diretta su un fondo, si impone il suo rispetto a prescindere dal fatto che siano costruiti due manufatti diversi e che uno di essi sia arretrato. Fondatamente il ricorso osserva che ciò che conta è la situazione di vantaggio esistente prima della realizzazione delle nuove costruzioni e che si può invocare il rispetto del distacco di cui all'articolo 907 c.c. anche se la violazione è stata consumata con due diverse costruzioni. La ricostruzione dei fatti offerta dal giudice di appello è quindi insufficiente e contraddittoria e lo è, sottolinea il ricorso si prosegue qui nel citare i passi di pag. 8 , anche perché in contrasto con gli accertamenti peritali e in contrasto con quanto ritenuto dal Primo Giudicante . 2.2. Va qui rilevato che il giudice di appello dovrà chiarire in sede di rinvio il rilievo relativo alla diversa composizione della struttura del balcone G. sul lato che evidentemente affaccia verso il fondo dei convenuti affiancato a quello attoreo contraddistinto da una parte in muratura e da una parte a ringhiera. Dovrà chiarire inoltre se la veduta sia esercitata frontalmente termine usato a pag. 6 della sentenza ancorchè dal lato corto del balcone G E' ben possibile che solo una parte del balcone sia limitante con l'area dei vicini convenuti e da essa si goda quindi di veduta diretta, cioè frontale, per chi vi si trovi affacciato dal lato corto di esso. Sono apodittiche infatti le accuse di irragionevolezza portate in sentenza alla descrizione resa dal consulente esse non sono sorrette da una puntuale descrizione dei luoghi, che faccia comprendere il perché di un giudizio così severo, seguìto poi da un ragionamento contraddittorio come quello prima descritto. 3 Anche il secondo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli articolo 906 e 907 c.c. è fondato, se la ricostruzione dei luoghi è quella che è dedotta in ricorso e che dovrà essere ricostruita puntualmente, atteso che è stata mal valutata e comunque mal descritta dal giudice di appello. 3.1 Va subito detto che i quesiti formulati sub a b e c sono specifici e adeguati, poiché fanno riferimento ad una situazione di fatto che corrisponde a quella dedotta in causa e pongono chiaramente, con la loro concatenzazione, la questione controversa. Rispondono infatti ai requisiti richiesti dall'articolo 366 bis cod. proc. civ., i quesiti di diritto non formulati interrogativamente, ma sotto forma di principio di diritto, anche se sdoppiati in due o più proposizioni, in quanto tale modalita' puo' rendere piu' chiara e leggibile la pretesa sottoposta al giudizio della Corte, meglio assicurando la funzione del quesito, che è di rendere inequivocabilmente intelligibile al Collegio la censura proposta cfr Cass.26737/08 5733/08 . 3.2 La censura invoca il rispetto del secondo comma dell'articolo 907 comma secondo c.c L'articolo 907 recita «Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino [1027 ss.], il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'articolo 905. [II]. Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita. [III]. Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.» Va ricordato che per aversi veduta diretta è sufficiente che da uno dei lati del balcone sia possibile affacciarsi e guardare sul fondo altrui Cass. 4523/93 2159/02 15430/06 Il ricorso muove dal presupposto, assunto nei precedenti paragrafi, che dal tratto del balcone G. indicato dal ctu si goda di affaccio sul limitrofo e affiancato fondo dei convenuti. Se tale è la situazione, la distanza che le costruzioni dei convenuti dovranno osservare è di metri tre dal punto in cui si esercita la veduta tanto quanto alla pensilina, di cui infatti è stato disposto dal giudice di appello l'abbattimento perché impediva la veduta diretta sul fondo vicino, quanto per il fabbricato arretrato rispetto alla pensilina e al filo stradale. La Corte di appello ha ritenuto, riguardo al nuovo fabbricato, che sia sufficiente un arretramento di esso di 75 cm. Ha fatto quindi applicazione dell'articolo 906 c.c., che regola la facoltà del secondo costruttore di aprire veduta laterale od obliqua sul fondo del vicino. Ha così utilizzato, come denuncia il ricorso, una norma che non regola la fattispecie. La tutela del fabbricato e non del fondo preesistente è infatti affidata all'articolo 907 c.c., che impone il rispetto della distanza dei tre metri se da uno stesso punto del primo edificio costruito si esercita sul fondo del vicino veduta diretta e, volgendo lo sguardo, veduta obliqua. 4 Discende da quanto esposto l'accoglimento del ricorso. Giova precisare che la seconda doglianza svolta da parte F. G. in atto di appello è stata dichiarata assorbita dal giudice di secondo grado e dovrà essere quindi, se del caso, riesaminata in sede di rinvio. Non possono quindi essere considerate in questa sede le osservazioni, riferibili ad essa, svolte in controricorso. La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo esame dell'appello e la liquidazione delle spese di questo giudizio. La Corte di appello valuterà la fattispecie nuovamente motivando in ordine alla natura delle vedute esercitate da parte ricorrente e applicherà conseguentemente, ove ne ricorrano le condizioni, il disposto dell'articolo 907 c.c. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.