Appaiono ragionevoli e proporzionati i prelievi solidaristici su pensioni di elevato importo imposti al fine di riequilibrare i fondi in cui sono confluite varie gestioni, dovendosi considerare l’intero ammontare della pensione, determinata da tutte le contribuzioni versate nel corso dell’intera vita lavorativa, anche antecedentemente all’armonizzazione ex Lege 335/1995.
Tanto ha stabilito ieri la Corte di Legittimità sentenza numero 7357/21 , pronunciandosi sul dibattuto argomento dei prelievi di solidarietà operati nel quinquennio 2012 – 2017 sulle pensioni di elevato importo. La questione. Un pensionato si è rivolto al Tribunale per fare dichiarare l’illegittimità del contributo di solidarietà posto a suo carico, in quanto titolare di pensione Inps di importo superiore cinque volte al trattamento minimo, chiedendo, in subordine, il ricalcolo del contributo medesimo dall’1% allo 0,6%, tenuto conto dell’anzianità contributiva derivante dall’iscrizione all’INPDAI. Tale contributo è una trattenuta a carico dei dirigenti in pensione che abbiano versato contributi previdenziali all’ex Fondo INPDAI per almeno 5 anni entro il 31.12.1995. In via di premessa, occorre precisare che il trattamento pensionistico di vecchiaia in godimento derivava dalla sommatoria di trattamenti determinati pro rata, in considerazione delle anzianità contributive maturate in parte presso INPS e in parte presso INPDAI, e che il calcolo del contributo di solidarietà aveva tenuto conto di tutta la contribuzione accreditata nella gestione INPDAI fino al 31.12.1995, ancorché trasferita ad Inps, su domanda dell’interessato. La Corte di Appello ha riformato la pronuncia di primo grado, rigettando le domande del ricorrente, fondando la decisione sul tenore letterale della norma che ha introdotto il contributo controverso e tenendo conto che, per il periodo antecedente l’armonizzazione disposta con la Legge 335/1995, il riferimento era alla vita lavorativa del pensionato, quale periodo utile all’accesso alla prestazione, nel suo complesso. Avverso tale decisione il soccombente ha proposto ricorso in Cassazione , affidando le sue censure a sei motivi, lamentando, sostanzialmente, l’erronea lettura delle norme di riferimento e l’applicazione, al caso concreto, di disposizioni a suo dire estranee al thema decidendum . La Cassazione, ritenuta l’inammissibilità di due motivi, ha valutato congiuntamente gli ulteriori quattro, ritenendoli infondati. Il quadro normativo di riferimento. La Corte ha, innanzitutto, richiamato il disposto dell’ articolo 24 comma 21, d.l. numero 201/2011, convertito in l. numero 214/2011, avente introdotto il contributo di solidarietà per il quinquennio 2012 – 2017 a carico dei percettori di pensioni di importo elevato, erogate dalle gestioni confluite nel fondo pensioni lavoratori dipendenti e del fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, al dichiarato fine di riequilibrare i fondi stessi. La norma ha, altresì, previsto che la misura del contributo sia determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l’armonizzazione disposta dalla l. numero 335/1995 ed alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria. Gli Ermellini hanno evidenziato, in proposito, come la disposizione non contenga alcuna limitazione fondata sul tipo di contribuzione da cui la pensione derivi, e come tale prelievo abbia natura endoprevidenziale , rientrando tra le prestazioni patrimoniali imposte ai sensi dell’articolo 23 Cost., dovendosene, quindi, vagliare la legittimità secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità. I precedenti giurisprudenziali. La Cassazione ha richiamato alcuni precedenti in materia, di rilievo per la decisione del caso nelle sentenze nnumero 173/2016 e 234/2020 la Corte Costituzionale ha ritenuto ragionevoli le esigenze di riequilibrio del sistema previdenziale poste a fondamento dei prelievi solidaristici a carico di pensioni elevate, tenendo, altresì, conto delle problematiche strutturali che affliggono il sistema previdenziale italiano, basato sui contributi del sempre minor numero di lavoratori attivi, chiamati a sostenere, tramite i loro versamenti, il peso di un numero sempre maggiore di trattamenti in erogazione. Si è dato atto, da ultimo, che per costante giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo violerebbe il diritto di proprietà solamente la soppressione integrale di una pensione già erogata e non già la sua mera riduzione, purché, come già evidenziato, essa rifletta un corretto bilanciamento tra l’interesse generale della collettività e il diritto del singolo individuo. Si calcola tutta la contribuzione? Posto che per calcolare la prestazione pensionistica a carico dell’INPS occorre tenere conto di tutta la contribuzione versata nel corso della vita lavorativa dall’assicurato, di conseguenza non può trovare accoglimento la tesi del ricorrente, che vorrebbe che la contribuzione ai fini del trattamento stesso non sia presa in considerazione, quando – come nel suo caso - alla pensione vada applicata una trattenuta determinata dall’ammontare complessivo della pensione e volta a riequilibrare il fondo che quella pensione è chiamata ad erogare. La Cassazione, infatti, ha rammentato come per il periodo antecedente all’ armonizzazione ex lege numero 335/1995 la decretazione di urgenza del 2011 faccia riferimento all’anzianità contributiva, che, giusta il disposto dell’articolo 7 d.l. numero 463/1983, corrisponde all’anzianità accreditata durante l’intera vita lavorativa del soggetto, in quanto utile per accedere alle prestazioni pensionistiche, ad esclusione di marginali ipotesi, non ravvisabili nel caso di specie. Affermando, quindi, il principio di valutazione globale di tutta la contribuzione versata, anche nel periodo antecedente al 31.12.1995, la Corte di Cassazione, ritenendolo infondato, ha respinto il ricorso del pensionato, condannandolo al pagamento delle spese processuali.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 2 dicembre 2020 – 16 marzo 2021, numero 7357 Presidente Manna – Relatore Mancino Fatti di causa 1. La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 19 gennaio 2015, ha riformato la pronuncia di primo grado e rigettato la domanda volta a far dichiarare l’illegittimità del contributo di solidarietà a carico dei pensionati, titolari di pensione INPS di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo, a carico degli iscritti e pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, e in subordine il ricalcolo del contributo di solidarietà tenuto conto dell’anzianità contributiva derivante dall’iscrizione all’INPDAI. 2. La Corte di merito premetteva che il trattamento pensionistico di vecchiaia del pensionato derivava dalla sommatoria di trattamenti pensionistici determinati pro-rata, in considerazione delle anzianità contributive INPS e INPDAI maturate e che il calcolo del contributo di solidarietà aveva tenuto conto di tutta la contribuzione accreditata nella gestione ex INDPAI fino al 31 dicembre 1995, ancorché trasferita alla gestione INPS, a domanda, nel 1985. 3. La pretesa azionata, di rapportare il contributo di solidarietà soltanto dal momento dell’assunzione della qualifica dirigenziale, escludendo la contribuzione relativa al periodo lavorativo dal 14 luglio 1954 al 30 aprile 1976 trasferita dall’INPS all’INPDAI , il che avrebbe comportato l’applicazione dell’aliquota contributiva dello 0,60 per cento in luogo dell’aliquota dell’1 per cento come preteso dall’INPS , era infondata e a tale esito la Corte territoriale perveniva argomentando dal dato letterale della disposizione che detto contributo aveva introdotto D.L. numero 201 del 2011, articolo 24, conv. in L. numero 214 del 2011 da cui non era dato dedurre l’esclusione, dal relativo calcolo, di una parte dell’anzianità e della contribuzione dal riferimento, per il periodo antecedente all’armonizzazione con L. numero 335 del 1995, alla vita lavorativa del soggetto, utile per l’accesso a prestazione pensionistica, alla posizione assicurativa ricostituita per effetto dei trasferimenti alla gestione INPDAI, utili per raggiungere il pensionamento e anticipare la decorrenza del trattamento pensionistico all’età anagrafica di 61 anni in assenza dei quali il pensionato avrebbe dovuto ricorrere alla totalizzazione dei periodi contributivi, con conseguente decorrenza della prestazione ben successiva all’ottobre 1997. 4. Avverso tale sentenza ricorre C.G. , con ricorso affidato a sei motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, l’INPS. Ragioni della decisione 5. Con il primo motivo di ricorso si denuncia errata interpretazione e violazione del D.L. numero 201 del 2011, articolo 24, comma 21, convertito in L. numero 214 del 2011, criticando il mancato scorporo della contribuzione INPS e sostenendo l’erroneità dell’affermazione secondo cui la norma limiterebbe il prelievo solo alle pensioni superiori a cinque volte il minimo INPS, come tale in palese contrasto con il dettato normativo. 6. Col secondo motivo si deduce mancata valutazione ed errata interpretazione della L. numero 335 del 1995, la cui disposta armonizzazione viene richiamata dal citato articolo 24, assumendo che l’omissione dei riflessi di tale normativa ha comportato, nella specie, l’erroneità della pronuncia. 7. Col terzo motivo si denuncia l’erronea interpretazione già enunciata con il primo mezzo e si assume di non comprendere il dato letterale che avrebbe generato l’interpretazione della Corte di merito. 8. Col quarto motivo si deduce l’erronea interpretazione del D.L. numero 436 del 1983, articolo 7, convertito in L. numero 638 del 1983, assumendo l’estraneità di tale disposto alla materia del contendere. 9. Col quinto mezzo si deduce l’errata interpretazione della L. numero 44 del 1973, ex articolo 5 o L. numero 29 del 1979, ex articolo 2, affatto richiamato dal citato articolo 24, comma 21. 10. Col sesto mezzo, infine, si denuncia l’omesso esame degli atti allegati al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e, fra questi, un messaggio della direzione generale INPS sui criteri applicativi della norma. 11. I primi quattro motivi, esaminati congiuntamente per la loro connessione logica, sono da rigettare. 12 Il D.L. numero 201 del 2011, articolo 24, comma 21, convertito in L. numero 214 del 2011, recita A decorrere dal 1 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei predetti fondi. L’ammontare della misura del contributo è definita dalla Tabella A di cui all’Allegato numero 1 del presente D.L. ed è determinata in rapporto al periodo di iscrizione antecedente l’armonizzazione conseguente alla L. 8 agosto 1995, numero 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dell’assicurazione generale obbligatoria. Sono escluse dall’assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità. Per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea l’imponibile di riferimento è al lordo della quota di pensione capitalizzata al momento del pensionamento. A seguito dell’applicazione del predetto contributo sui trattamenti pensionistici, il trattamento pensionistico medesimo, al netto del contributo di solidarietà complessivo non può essere comunque inferiore a 5 volte il trattamento minimo . 13. Il legislatore del 2011 ha, dunque, espressamente indicato lo scopo del contributo al fine di determinare in modo equo il concorso dei destinatari della norma, vale a dire gli iscritti e pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, al riequilibrio delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo lavoratori dipendenti. 14. Tale finalità perequativa, limitata nel tempo - il quinquennio dal 2012 al 2017 - volta al riequilibrio del Fondo pensioni nel quale sono confluite le diverse gestioni previdenziali, è diretta a determinare in modo equo il concorso degli ex iscritti presso tali Fondi alla armonizzazione e riequilibrio dei Fondi medesimi. 15. La disposizione non contiene, pertanto, alcuna limitazione fondata sul tipo di contribuzione obbligatoria, figurativa, da riscatto, per citarne solo alcune da cui derivi la pensione, atteso il tenore letterale della norma, che non contempla alcuna eccezione, e tenuto conto della evidenziata finalità del concorso al riequilibrio finanziario dei fondi rifluiti nell’INPS da altre gestioni. 16. La natura endoprevidenziale, e non tributaria, del prelievo, ne determina l’inquadramento nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte, di cui all’articolo 23 Cost., sicché occorre verificare se esso risponda a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, tenendo conto dell’esigenza di bilanciare la garanzia del legittimo affidamento nella sicurezza giuridica con altri valori costituzionalmente rilevanti , così come indica la Corte costituzionale con la sentenza numero 173 del 2016. 17. L’esatta portata della sentenza numero 173 del Giudice delle leggi è stata, da ultimo, chiarita dalla stessa Corte costituzionale, con la sentenza numero 234 del 2020, nel senso che le condizioni di necessità, sostenibilità, proporzionalità e temporaneità cui la sentenza stessa subordina la legittimità dei contributi straordinari sulle pensioni di elevato importo, devono essere intese come criteri di giudizio da applicare alla luce delle circostanze concrete e delle reciproche interazioni, nell’ambito di una valutazione complessiva dominata dalle ragioni di necessità, più o meno stringenti, indotte dalle esigenze di riequilibrio e sostenibilità del sistema previdenziale . 18. In base alla sentenza numero 173 del 2016, continua il Giudice delle leggi, le condizioni del sistema previdenziale idonee a giustificare un prelievo di solidarietà possono essere determinate da vari fattori, endogeni ed esogeni , il più delle volte tra loro intrecciati, quali crisi economica internazionale, impatto sulla economia nazionale, disoccupazione, mancata alimentazione della previdenza, riforme strutturali del sistema pensionistico elenco cui potrebbe essere aggiunta, oggi, un’emergenza sanitaria di vaste dimensioni che, incidendo pesantemente sul quadro macroeconomico, abbatte i flussi contributivi e accentua gli squilibri sistemici. 19. È ancora la sentenza numero 234 ad indicare che, in termini generali, la verifica di ragionevolezza e proporzionalità di un contributo imposto ai titolari delle pensioni più elevate non può essere avulsa dalla considerazione dei gravi problemi strutturali che affliggono il sistema previdenziale italiano, la cui sostenibilità è tuttora affidata in un’ottica di solidarietà a una gestione a ripartizione, particolarmente esposta alla negatività dell’andamento demografico un numero sempre minore di lavoratori attivi, per di più spesso con percorsi lavorativi discontinui, è chiamato a sostenere, tramite i versamenti contributivi, il peso di un numero sempre maggiore di pensioni in erogazione. 20. Su un piano più generale, soggiunge il Giudice delle leggi richiamando la sentenza numero 116 del 2013, occorre evidenziare come ogni prelievo di solidarietà debba fondarsi su ragioni in grado di giustificarlo e come il ripetersi delle misure faccia emergere l’esistenza di una debolezza sistemica, difficilmente governabile per il tramite di interventi necessariamente temporanei, per di più operati soltanto sui redditi pensionistici ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro Corte Cost. numero 116 del 2013 cit. . 21. La questione ora all’esame di questa Corte di legittimità non palesa debolezza sistemica, trattandosi di prelievo finalizzato al riequilibrio dei Fondi in cui sono confluite le varie gestioni e, dunque, per tale esclusiva contingenza, per cui neanche si ravvisano profili di non conformità ai canoni costituzionali in relazione alla durata temporale della misura. 22. Va anche ricordato che, per giurisprudenza costante della Corte Europea dei diritti dell’uomo, viola il diritto di proprietà, tutelato dall’articolo 1 del Prot. addiz. alla CEDU, la soppressione integrale di una pensione, non già una sua riduzione, ragionevole e proporzionata, che rifletta un corretto bilanciamento tra l’interesse generale della comunità e i diritti fondamentali dell’individuo v., ex plurimis, sentenze 1 settembre 2015, Da Silva Carvalho Rico contro Portogallo, 15 aprile 2014, Stefanetti e altri contro Italia, 8 ottobre 2013, Da Conceicau Mateus e Santos Januario contro Portogallo, 31 maggio 2011, Maggio e altri contro Italia . 23. Il secondo mezzo, col quale si pretende far rientrare nel novellato vizio di motivazione la mancata considerazione dell’armonizzazione di cui alla L. numero 335 del 1995, è inammissibile trattandosi di censura avulsa dal paradigma del vizio di motivazione. 24. Invero, la deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge implica, necessariamente, un problema interpretativo della stessa di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge assegnata alla Corte di cassazione dall’articolo 65 ord. giud. e deve essere devoluto secondo il paradigma del vizio di violazione di legge e non già secondo il regime del vizio di motivazione, ora peraltro limitato al sindacato minimale ex articolo 360 c.p.c., numero 5 novellato v., per tutte, Cass., Sez. Unumero , nnumero 8053 del 2014, 9558 e 33679 del 2018 . 25. Per il calcolo delle prestazioni pensionistiche a carico dell’INPS si deve, dunque, tener conto di tutta la contribuzione versata nella vita lavorativa dell’assicurato, non potendo darsi, come pretende il ricorrente, che la contribuzione ai fini del trattamento pensionistico non possa essere tenuta in considerazione quando alla pensione vada applicata una trattenuta motivata dall’ammontare complessivo della pensione e da esigenze di riequilibrio del fondo previdenziale che quella pensione è chiamata ad erogare. 26. Il D.L. numero 463 del 1983, articolo 7, convertito con modificazioni dalla L. numero 638 del 1983, dispone Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell’anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 è pari a quello delle settimane dell’anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l’accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata, figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione . 27. Per il periodo antecedente all’armonizzazione conseguente alla L. numero 335 del 1995, va tenuto conto che la norma introdotta con la decretazione d’urgenza del 2011 fa riferimento all’anzianità contributiva, anzianità che, ai sensi del richiamato articolo 7 del D.L. del 1983, è data da quella accreditata durante l’intera vita lavorativa del soggetto e utile per l’accesso alle prestazioni pensionistiche. 28. Le uniche prestazioni escluse, ai sensi del citato articolo 7, comma 5, sono quelle in favore dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli, agli apprendisti e ai periodi di servizio militare o equiparato. 29. Costituisce, dunque, principio generale, valido anche nell’interpretazione della disciplina del contributo di solidarietà, che per il periodo di iscrizione antecedente all’armonizzazione si debba tenere conto di tutta la contribuzione versata, la cui utilità non può limitarsi all’accesso alla prestazione pensionistica. 30. Inammissibile risulta, infine, l’ultimo mezzo d’impugnazione sia perché la censura non rientra nel paradigma del novellato vizio di motivazione il cui ambito è delimitato dall’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia v. i precedenti delle Sezioni unite della Corte richiamati nei paragrafi che precedono , sia perché è estraneo alle circolari delle direzioni generali dell’INPS il rango di fonti interpretative di norme primarie. 31. Segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo. 32. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex articolo 13, comma 1, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex articolo 13, comma 1, se dovuto.