(In)fedeltà coniugale. Ho una cliente, divorziata dal marito, che…

Il matrimonio non può fare a meno del vincolo di fedeltà. Se siamo d’accordo su questo non tutti lo sono dobbiamo capire fino a quando esiste la relazione di coniugio, e dobbiamo farlo superando categorie formali, cosa ormai pacifica, anche in giurisprudenza.

Ho una cliente, divorziata dal marito, che esita a esigere l’adempimento dell’obbligo di mantenimento. Prima di attivare il presidio penalistico articolo 570 c.p. cerco di capire cosa muova l’indecisione della signora e, dopo una strenua persuasione circa l’utilità di fornirmi informazioni sulla crisi coniugale, vengo a sapere che la mia cliente frequenta abitualmente un altro uomo. Ecco perché costei ha timore di uno scontro frontale si sa che il diritto penale non conosce, di per sé, mezze misure la sentenza che ha condannato il marito non tiene conto della sua sopravvenuta “convivenza” con un nuovo compagno. In realtà non si tratta di una vera e propria convivenza, bensì di una frequentazione regolare, tale che il regime di vita della divorziata non ha beneficiato di un nuovo percettore di reddito. Tanto premesso, per convincere la signora Carla il nome è di fantasia devo definire i margini applicativi dell’articolo 143, comma 2, c.c. «Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà» , e specificare quando e come si applichi il vincolo di fedeltà, che la legge vuole oggi come elemento indefettibile dei rapporti di coniugio è noto, tuttavia, che in Parlamento si discute da qualche anno con una certa ricorrenza dell’abolizione di questo dovere . Orbene, che il matrimonio sia fondato su una comunione di vite non può essere discusso, quand’anche si ritenesse che le vite non siano quel perfetto incastro di due anime che si sono cercate e si sono trovate. Il “nome” matrimonio è tuttavia soggetto a un’evoluzione semantica, come attesta la contaminazione tra le varie forme di unione civile. Al di là della varietà semiologica, però, occorre riflettere sull’identità delle categorie, segnatamente sulla possibilità che dietro una forma si nasconda altro rispetto alle forme che prendono nomi diversi. Ad evitare un’eccessiva estensione del discorso del resto, la mia cliente non ha alcun interesse alle coppie di fatto, et alia devo occuparmi delle peculiarità dell’esperienza matrimoniale e del divorzio come celebrazione della sua crisi definitiva. Come tutte le esperienze umane, o quasi, la vita matrimoniale vive di una sua fluidità muove dalla passione e dall’entusiasmo del suo inizio, vive della complicità e dell’intimità che ne sorregge la quotidianità, fino al suo naturale epilogo la scomparsa di uno dei coniugi. A volte, la capanna brucia prima e si consuma una crisi coniugale. Tutto questo la signora Carla lo sa bene, per averlo vissuto, e per aver subìto i fatti che hanno condotto un giudice terzo a dire al marito devi garantire a tua moglie di mantenere il tenore di vita che aveva durante il matrimonio. Cosa preoccupa la mia cliente? Il fatto che a un certo momento, consumata la separazione qui nel senso di interruzione della consuetudine di vita, successivamente tutto il resto , lei possa aver violato il dovere di fedeltà che è sostanza del matrimonio. Per mia fortuna, la signora Carla ha un buon confessore, il quale saprà chiarirle esonerando me che la fedeltà alla quale siamo chiamati dall’alto non è un vestito da indossare per una sfilata di alta moda, bensì un valore da vivere nel matrimonio, nel matrimonio la ripetizione non è un refuso . Dopo aver spiegato alla mia cliente che il dovere di fedeltà cessa con lo scioglimento del vincolo degli effetti civili, dice la legge devo rispondere alle domande oggi più ricorrenti negli studi legali, che cominciano pressappoco così ma su internet ho letto che Eccomi, dunque, a menzionare quanto la giurisprudenza ha recentemente ribadito, a beneficio di avvocati e clienti «il giudice è chiamato ad accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal contegno oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, dunque, se sussiste un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, o se piuttosto, la violazione dei doveri di cui all'articolo 143 c.c. sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale» Trib. Torino, sez. VII, 17 settembre 2020, numero 3064 incisivo, App. Salerno, sez. II, 12 ottobre 2020, numero 1089, pone a carico di chi lamenta l’infedeltà “l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” già Trib. Ancona, sez. I, 1° settembre 2020, numero 1063, e, autorevolmente, Cassazione civile, sez. I, 6 agosto 2020, numero 16735, già Cassazione civile sez. I, 14 febbraio 2012, numero 2059 . Sono, sarebbero queste le dinamiche processuali che scaturirebbero da una molto improbabile accusa di tradimento rivolta alla signora Carla. L’infedeltà, dunque, attiene alla costanza del matrimonio con l’esordio della crisi coniugale il concetto di fedeltà si dissolve a fortiori, chi è divorziato non ha nessuna soggezione a oneri di fedeltà, e può esigere che gli venga pagato il mantenimento. In mancanza, può procedere tranquillamente a contestare la violazione degli obblighi di assistenza familiare, chiamando l’inadempiente a risponderne anche davanti al giudice penale.