Sì alla modifica delle condizioni dell'accordo di separazione

Le condizioni concordate fra i coniugi possono essere riviste se sopravvengono nuove circostanze, soprattutto se incidono relative agli aspetti patrimoniali.

Le condizioni della separazione concordate fra i coniugi possono essere modificate in relazione all'effettiva incidenza di nuove situazioni, in particolar modo per quel che riguarda gli aspetti patrimoniali, con necessità di conseguente adeguamento dell'originario accordo di separazione alle circostanze sopravvenute. Lo ha ribadito la Corte di Appello di Lecce con decreto del 3 gennaio 2011.Il caso. Due coniugi, entrambi avvocati ed entrambi titolari dello stesso studio legale, si separano consensualmente nel 2008, concordando le condizioni. In base all'accordo la moglie conserva l'utilizzo esclusivo di un vano e la partecipazione ai relativi incassi dello studio, concordati nella misura del 20%. La casa coniugale, invece, di proprietà dell'uomo, è assegnata alla moglie per la porzione di maggiori dimensioni, mentre il marito continua ad abitare nella parte residua.A seguito dell'ulteriore deterioramento della relazione tra i due, la donna presenta ricorso presso il Tribunale di Lecce per chiedere la modifica delle condizioni di separazione articolo 710 c.p.c. . Il giudice, accogliendo il ricorso, dispone l'aumento dell'assegno di mantenimento che passa da 2000 a 4000 euro. Il marito impugna davanti alla Corte di Appello di Lecce che accoglie parzialmente.Fondamentali le condizioni economiche dei coniugi. I giudici d'appello accolgono l'impugnazione dell'uomo e dispongono la restituzione all'ex marito della casa coniugale e ripristinano la somma di 2000 euro per l'assegno di mantenimento, ribadendo comunque che le condizioni economiche dei coniugi possono portare ad una modifica dell'accordo di separazione.Il collegio ha rilevato che la donna, trasferendosi in un altro appartamento ha abbandonato di propria iniziativa la casa coniugale, facendo venir meno il diritto al godimento della casa coniugale.

Corte di Appello di Lecce, decreto 2 dicembre 2010 3 gennaio 2011Presidente Petrelli Relatore CasaburiLetti gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 9.11.2010 rilevato che Dolce Antonio, con ricorso depositato in data 31.3.2010, ha proposto reclamo ex articolo 739 c.p.c. avverso il decreto emesso dal Tribunale di Lecce in data 15.2-4.3.2010, con cui, in accoglimento del ricorso ex articolo 710 c.p.c. proposto in data 7.10.2009 da Lagna Adele, sono state modificate le condizioni della separazione concordate dai coniugi Dolce-Lagna, omologate in data 19.9.2008, ponendo, fra l'altro, a carico del reclamante l'importo mensile complessivo di € 4.000,00, di cui € 2.000,00 per il mantenimento della figlia ed il resto per quello della moglie , oltre al contributo alle spese straordinarie sostenute per la figlia minore Ludovica, nella misura del 50% che il reclamante ha chiesto, in particolare, in riforma del provvedimento impugnato, il rigetto della richiesta di mantenimento formulata dalla moglie, la conferma delle modalità di mantenimento diretto della piccola Ludovica da parte del padre, così come pattuite in sede di separazione consensuale, nonché la restituzione della casa coniugale, attribuita in godimento alla moglie che Lagna Adele, costituitasi in giudizio con memoria difensiva, ha concluso per il rigetto del reclamo, richiedendo a sua volta, in via riconvenzionale, l'incremento dell'assegno di mantenimento in suo favore nella misura di almeno € 3.000,00, fermo restando l'assegno di € 2.000,00 per il mantenimento della minore che il P.G. ha espresso, in data 27.9.2010, parere contrario all'accoglimento del reclamo ritenuto che il reclamo proposto è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di seguito specificati che, preliminarmente, va rilevato che i coniugi Dolce-Lagna in sede di separazione consensuale hanno concordato le seguenti condizioni 1 l'assegnazione della casa coniugale -di proprietà esclusiva del Dolce e già divisa in due parti alla Lagna, relativamente alla porzione di maggiori dimensioni mentre il Dolce avrebbe continuato ad abitare nella parte residua 2 l'affidamento della figlia minore Ludovica ad entrambi i genitori, prevedendo sostanzialmente i medesimi tempi di permanenza della stessa presso la madre e presso il padre, sia durante la settimana, nel periodo scolastico, sia durante le festività ed il periodo estivo 3 l'obbligo a carico del Dolce di provvedere, fra l'altro, alla manutenzione straordinaria ed ordinaria relativa alla casa coniugale assegnata alla moglie, nonché al pagamento delle spese per le utenze domestiche con esclusione di quella telefonica 4 l'obbligo a carico del Dolce di provvedere direttamente, a semplice richiesta e su indicazione della moglie, all'acquisto di tutto il vestiario necessario alla figlia anche per attività ludiche e sportive , a tutte le spese per le attività scolastiche, sportive, ludiche e di socializzazione di quest'ultima, nonché ai costi dei viaggi effettuati dalla piccola Ludovica ed a tutte le sue esigenze sanitarie ordinarie e straordinarie che le predette condizioni rinviano, altresì, ad un separato accordo per la regolamentazione dei rapporti di reciproca collaborazione professionale fra i coniugi, entrambi Avvocati che l'accordo professionale in questione, datato 19.9.2008, prevede 1 che l'Avv. Lagna continui ad esercitare la professione nello studio legale del coniuge, utilizzando in via esclusiva un vano dello stesso studio e tutte le attrezzature 2 la partecipazione dell'Avv. Lagna - nell'arco dei prossimi 10 anni e sino a quando questa intenderà collaborare con lo stesso Avv. Dolce agli incassi, nella misura del 20% dei ricavi derivanti dall'attività espletata, sulla base di un rapporto fiduciario dell'Avv. Dolce, in favore di un primario Istituto di credito e delle relative cessionarie, e nella misura del 50% dei proventi derivanti dagli ulteriori incarichi affidati dall'Avv. Dolce all'Avv. Lagna che il Tribunale, provvedendo ex articolo 710 c.p.c. su ricorso della Lagna, ha ritenuto l'effettiva sussistenza di giustificati motivi sopravvenuti idonei a legittimare la richiesta di modifica delle condizioni della separazione, in considerazione della progressiva degenerazione della relazione fra i coniugi che avrebbe fatto venir meno il rapporto di collaborazione personale e professionale che costituiva il presupposto dell'accordo di separazione, soprattutto in conseguenza degli episodi di violenza verificatisi fra gli stessi coniugi in data 23.3.2009 che, pertanto, il Tribunale ha regolamentato ex novo i rapporti fra le parti in modo da scindere del tutto il rapporto di collaborazione all'epoca concordato sia nell'interesse degli stessi che di quello della bambina , anche tenuto conto del trasferimento della Lagna in altro appartamento che, conseguentemente, il primo Giudice, con riferimento agli aspetti patrimoniali, ha posto a carico del Dolce un assegno mensile complessivo di € 4.000,00 per il mantenimento della figlia e della moglie pari ad € 2.000,00 per ciascuna , sulla base delle differenti capacità reddituali e patrimoniali dei coniugi, ed in particolare del cospicuo patrimonio immobiliare posseduto dal Dolce e del suo maggior reddito da lavoro autonomo che, premesso quanto sopra, ritiene questa Corte che le condizioni della separazione concordate fra i coniugi debbano essere modificate in relazione all'effettiva incidenza della nuova situazione su tali condizioni, ed in particolare, con riferimento agli aspetti patrimoniali, sull'equilibrio economico voluto dalle parti, con il conseguente adeguamento dell'originario accordo di separazione alle circostanze sopravvenute, tenuto conto anche delle condizioni economiche dei coniugi Cass. numero 17136/2004 Cass. numero 1800/1990 Cass. numero 5253/2000 Cass. numero 13666/1999 che, invero, l'applicazione in via analogica dell'articolo 156, settimo comma, c.c. alla separazione consensuale Cass. numero 24321/2007 Cass. numero 3149/2001 non può prescindere dalla considerazione delle peculiari caratteristiche di quest'ultima, e, dunque, delle condizioni della separazione, concordate dai coniugi mediante un'autonoma valutazione di tutte le circostanze rilevanti e ritenute, in sede di omologazione, effettivamente rispondenti ai superiori interessi della famiglia che, quanto ai giustificati motivi sopravvenuti, l'evidente deterioramento del rapporto fra i coniugi successivamente alla separazione, anche a causa di ulteriori episodi di violenza peraltro verificatisi fra le parti pure prima della separazione, in data 17.10.2006 ed 1.12.2007, come risulta dalla documentazione prodotta , ha indubbiamente inciso sulle condizioni della separazione, sotto diversi profili che, invero, la Lagna si è trasferita in un altro appartamento, lasciando la casa coniugale, che le era stata assegnata in sede di separazione consensuale, in base ad una propria autonoma iniziativa, che se, da un lato, si ricollega in qualche modo al deterioramento della relazione col marito, dall'altro poteva essere agevolmente evitata -se diretta soltanto ad escludere qualsiasi possibilità di contatto con il coniuge mediante l'adozione di ulteriori interventi sull'immobile idonei a garantirne una maggiore autonomia eventualmente richiedendo un'apposita tutela giurisdizionale che tale circostanza ha indubbiamente fatto venir meno il diritto della Lagna al godimento della casa familiare, ai sensi dell'articolo 155 quater c.c., senza tuttavia comportare alcun obbligo del Dolce di contribuire alle spese comunque collegate alla disponibilità del nuovo appartamento, trattandosi, come si è visto, di un'autonoma scelta della Lagna che, di conseguenza, va disposta la restituzione al Dolce della casa coniugale assegnata alla moglie in sede di separazione consensuale ritenuto, altresì, che la nuova situazione non consente il mantenimento diretto della piccola Ludovica ora di nove anni da parte del padre, previsto nell'accordo di separazione, che presupponeva una collaborazione fra i genitori fondata su un rapporto non caratterizzato dall'attuale conflittualità il padre avrebbe provveduto a diverse spese necessarie per la figlia a semplice richiesta e a indicazioni dell'Avv. Lagna che, pertanto, tenuto conto che la figlia minore, secondo quanto disposto dal provvedimento impugnato non contestato dalle parti sotto questo profilo , trascorrerà nell'arco del mese un periodo di tempo sostanzialmente uguale con entrambi i genitori e che, dunque, il padre provvederà direttamente alle esigenze abitative ed alimentari della figlia nel periodo in cui starà con lui , si ritiene, considerando quanto previsto in proposito nell'accordo di separazione, di porre a carico del Dolce un assegno mensile di € 1.000,00 per il mantenimento della piccola Ludovica, oltre alla partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della minore sanitarie, scolastiche e ludico-educative , contributo complessivo che si considera senz'altro idoneo, anche in relazione alle condizioni economiche dei genitori, a soddisfare le attuali esigenze della minore che, per quanto riguarda i rapporti patrimoniali fra i coniugi, il deterioramento della relazione fra le parti ha inciso solo parzialmente sulla situazione economica della Lagna, che, di fatto, non esercita più la professione presso lo studio legale del coniuge dove aveva la disponibilità di un vano e di tutte le attrezzature , pur continuando a collaborare con quest'ultimo secondo quanto previsto dall'accordo professionale in data 19.9.2008 che, difatti, dalla documentazione prodotta risulta che l'attività di collaborazione professionale dell'Avv. Lagna con l'Avv. Dolce è proseguita sia dopo l'episodio di violenza del 23.3.2009, che ha compromesso il rapporto di collaborazione personale fra i coniugi, sia dopo la stessa presentazione, in data 7.10.2009, del ricorso ex articolo 710 c.p.c. si vedano, in particolare, le email scambiate fra le parti in data 21-22.9.2009, 5-6.10.2009 e 22.12.2009, nonché la lettera in data 25.1.2010 inviata dall'Avv. Lagna al coniuge rispettivamente allegati nnumero 11, 12, 36 e 35 prodotti dal Dolce in primo grado che, peraltro, in esecuzione del citato accordo professionale, l'Avv. Lagna nel corso dell'anno 2009 ha emesso fatture, in favore dell'Avv. Dolce o per incarichi dal medesimo procurati, per imponibile pari ad € 39.175,09 allegati 72-79 prodotti dalla Lagna in primo grado , richiedendo, d'altra parte, espressamente, con la scrittura del 26.9.2009, sottoscritta per accettazione dall'Avv. Dolce allegato numero 11 prodotto dal Dolce in primo grado , la sospensione per il 2009, per esigenze fiscali, degli ulteriori pagamenti in suo favore dei compensi professionali dovuti in base al predetto accordo con il conseguente rinvio di tali pagamenti al 2010 che, inoltre, dalle dichiarazioni dei redditi prodotte risulta che la Lagna nell'anno 2007, prima della separazione, ha percepito un reddito derivante dall'attività professionale pari ad € 25.450,00 allegato numero 15 del fascicolo di primo grado della Lagna , mentre nell'anno 2009, come si è visto, ha percepito compensi per circa € 40.000,00, nonostante il deterioramento della relazione fra i coniugi compensi, fra l'altro, limitati a tale importo su sua espressa richiesta , e ciò a fronte di un reddito derivante dall'attività professionale percepito dal Dolce pari ad € 80.104,00 nell'anno 2007 e ad € 94.710,00 nell'anno 2008 allegati nnumero 14 e 15 del fascicolo di secondo grado del Dolce che, tuttavia, la nuova situazione ha indubbiamente comportato la necessità per la Lagna di fronteggiare ulteriori spese, in conseguenza della mancata utilizzazione dello studio legale del marito e delle relative attrezzature nonché del mancato pagamento da parte di quest'ultimo delle utenze domestiche e della maggior parte delle spese di manutenzione, condominiali, per imposte e tasse relative all'immobile abitato dalla moglie spese non collegate direttamente all'assegnazione della casa coniugale e poste a carico del Dolce nell'accordo di separazione che, pertanto, considerato quanto concordato fra i coniugi in sede di separazione e tenuto conto, altresì, delle differenti capacità reddituali e patrimoniali delle parti, si ritiene congruo, allo stato, porre a carico del Dolce un assegno mensile di € 1.000,00 per il mantenimento della moglie che, conseguentemente, va rigettata la domanda formulata dalla Lagna, in via riconvenzionale, di incremento dell'assegno di mantenimento in suo favore che, a parziale modifica di quanto stabilito dal Tribunale in ordine ai tempi ed alle modalità della permanenza della figlia minore presso ciascun genitore, non essendovi sul punto contrasto fra le parti essendo stata, anzi, ritenuta opportuna anche dalla Lagna la modifica richiesta in proposito dal Dolce , va disposto che la piccola Ludovica pernotti con il padre anche la domenica dei fine settimana che trascorrerà con questi e che il medesimo la accompagni a scuola il successivo lunedì mattina che, infine, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, va disposta l'integrale compensazione delle spese processuali relative ad entrambi i gradi del giudizio P. Q. M.1 In parziale accoglimento del reclamo proposto, pone a carico di Dolce Antonio l'assegno mensile complessivo di € 2.000,00, di cui € 1.000,00 per il mantenimento della figlia ed € 1.000,00 per il mantenimento della moglie, con decorrenza dal mese di marzo 2010, da versarsi a Lagna Adele entro il giorno 10 di ogni mese e con adeguamento automatico annuale agli indici ISTAT a partire da marzo 2011 2 Pone, altresì, a carico del Dolce la partecipazione nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia minore sanitarie, scolastiche e ludico-educative , spese che dovranno comunque essere previamente concordate fra i coniugi 3 Dispone la restituzione al Dolce della casa coniugale assegnata alla Lagna in sede di separazione consensuale 4 Dispone che, a parziale modifica di quanto stabilito dal Tribunale in ordine ai tempi ed alle modalità della permanenza della figlia minore presso ciascun genitore, la piccola Ludovica pernotti con il padre anche la domenica dei fine settimana che trascorrerà con questi e che il medesimo la accompagni a scuola il successivo lunedì mattina 5 Conferma nel resto il provvedimento impugnato 6 Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da Lagna Adele 7 Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali relative ad entrambi i gradi del giudizio.