Il luogo di adempimento dell’obbligo di consegnare un macchinario industriale, da montare e collaudare, va ravvisato presso il domicilio del venditore se le parti hanno pattuito che montaggio e collaudo debbano realizzarsi lì, a nulla rilevando che dopo il collaudo il macchinario sia stato smontato per il trasferimento presso il compratore, e ivi il venditore abbia prestato la propria assistenza per un nuovo e definitivo montaggio.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione nell’ordinanza numero 20628, depositata il 9 settembre 2013. Clausola derogatoria della competenza. Una società ha chiesto la condanna di una società fornitrice – previo accertamento dell’avvenuta consegna di un macchinario diverso rispetto a quello ordinatole, oltre che privo delle caratteristiche essenziali concordate – alla consegna del macchinario effettivamente ordinato e al risarcimento del danno. Accolta l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta, la parte attrice ha proposto istanza di regolamento di competenza, denunciando la nullità della clausola derogatoria della competenza ex articolo 1341, comma 2, c.c. Infatti, secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe errato per avere ritenuto valida la clausola del contratto concluso dalle parti con cui è stata stabilita la competenza esclusiva di un foro specifico, in quanto si tratterebbe di condizione di contratto unilateralmente predisposto dalla società venditrice per regolamentare una serie indefinita di rapporti, che non è stata specificamente approvata per iscritto. Per la Suprema Corte, al caso di specie, è applicabile il disposto dell’articolo sopra richiamato, in ragione della peculiare predisposizione del contratto da parte della società venditrice. Infatti, qui, non è contestato che si tratti di condizioni unilateralmente predisposte dalla venditrice, ma che siano destinate a regolare una serie indefinita di rapporti e che siano state liberamente apprezzate dalla società acquirente, da questa fatte oggetto di trattative e eventualmente modificate. Nessuna trattativa? Allora occorre specifica approvazione per iscritto della clausola onerosa. Gli ermellini - appurato che le condizioni generali di contratto, predisposte unilateralmente, sono destinate a regolare una serie indefinita di rapporti – hanno affermato che «è data possibilità al contraente che abbia predisposto le condizioni generali di provare che, nel caso concreto, queste siano state oggetto di trattativa. Sarà, allora, l’ampiezza e l’oggetto di siffatte trattative a delimitare l’ambito di applicazione del disposto dell’articolo 1341 c.c.». Nel caso in esame, per Piazza Cavour, non solo il giudice a quo ha omesso ogni indicazione circa le trattative che avrebbero avuto a oggetto specificamente la clausola di deroga alla competenza territoriale, ma si evince anche che tale clausola non sia stata oggetto di specifiche trattative. Quindi la censura è fondata. Luogo dell’adempimento. Tuttavia resta corretta l’individuazione del giudice competente nel Tribunale indicato dalla clausola, in base all’articolo 20 c.p.c. A tal proposito, tra le parti è contestato anche il forum destinatae solutionis, perché per la ricorrente, essendo la sede dell’acquirente il luogo stabilito per l’installazione e il montaggio, il luogo di adempimento si dovrebbe ritenere presso la propria sede, sita nel circondario di un altro Tribunale. Il S.C. ritiene che il luogo di adempimento del contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 c.p.c. debba essere individuato applicando il principio di diritto per il quale il luogo di adempimento dell’obbligo di consegnare un macchinario industriale, da montare e collaudare, va ravvisato nel domicilio del compratore nei casi in cui le parti abbiano previsto che ivi deve avvenire il montaggio e il collaudo. Poiché le previsioni del contratto stipulato tra le società sono in equivoche nel delineare la vicenda nei termini sopra enunciati, tale principio si presta alla decisione del caso, con conseguente individuazione del foro competente nel Tribunale.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 3 luglio - 9 settembre 2013, numero 20628 Presidente Finocchiaro – Relatore Barreca Premesso in fatto La società G. Valota Spa propone istanza di regolamento di competenza avverso l'ordinanza in data 13 luglio 2012, con la quale il Tribunale di Bergamo - sede distaccata di omissis nella causa introdotta dalla medesima società nei confronti della Macchi S.p.A. per ottenerne la condanna, previo accertamento dell'avvenuta consegna di un macchinario diverso rispetto a quello ordinatole, oltre che privo delle caratteristiche essenziali concordate, alla consegna del macchinario effettivamente ordinato entro un termine da assegnarsi e, in difetto, al versamento delle somme necessarie per l'esecuzione delle modifiche a quello consegnato, oltre al risarcimento del danno, con compensazione delle somme dovute dalla convenuta con il saldo del prezzo da versarsi da parte dell'attrice ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta ha dichiarato la propria incompetenza territoriale ed ha indicato quale giudice competente il Tribunale di Varese, concedendo termine di sei mesi per la riassunzione della causa e rimettendo alla decisione di merito anche la regolamentazione delle spese. La società intimata ha depositato scrittura difensiva. La società istante ha depositato memoria. Il Pubblico Ministero ha depositato, in data 2 aprile 2013, conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è basato su due motivi. 1. - Col primo motivo è denunciata la nullità della clausola derogatoria della competenza ex articolo 1341, comma secondo, cod. proc. civ. La ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe errato per avere ritenuto valida la clausola di cui all'articolo 37 erroneamente indicato nell'ordinanza come articolo 38 del contratto concluso tra le parti il 15 dicembre 2009, con cui è stabilita la competenza esclusiva del foro di Varese, in quanto si tratterebbe di condizione di contratto unilateralmente predisposto dalla società venditrice per regolamentare una serie indefinita di rapporti, che non è stata specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'articolo 1341, comma secondo, cod. civ. Critica la decisione impugnata, secondo cui il contratto sarebbe stato oggetto di trattativa individuale, osservando che il giudice non ha specificato quali modifiche sarebbero state apportate al contratto de quo, essendo mancata nel grado di merito la prova, spettante alla convenuta, della pretesa contrattazione sia dei singoli punti del contratto che delle modifiche agli stessi. Aggiunge che il contratto siglato tra le parti non sarebbe affatto frutto di una libera contrattazione tra le medesime, ma è un prestampato, dove sono lasciati spazi bianchi per definire solo l'oggetto dell'ordine e le modalità di pagamento, unilateralmente predisposto dalla venditrice che la sola contrattazione del prezzo e del tipo di macchinario non potrebbe escludere l'applicazione dell'articolo 1341 cod. civ., come sostenuto dal giudicante, poiché la giurisprudenza di legittimità è nel senso che questa norma non si applica soltanto quando la singola clausola sia stata oggetto di una specifica trattativa che il contratto prodotto paleserebbe in tutta evidenza il fatto di essere stato predisposto dalla Macchi S.p.A 1.1.- Parte resistente deduce che, alla stregua dell'attuale giurisprudenza, non sarebbe sufficiente, per l'applicabilità dell'articolo 1341, comma secondo, cod. civ., la predisposizione unilaterale da parte di uno dei contraenti del contratto al quale l'altro ha prestato adesione, ma occorre che lo schema negoziale sia precostituito e le condizioni generali siano determinate mediante appositi strumenti moduli o formulati in vista dell'utilizzazione di una serie indefinita di rapporti. Aggiunge che, comunque, la norma citata non può trovare applicazione, come pure da giurisprudenza consolidata, quando il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti, in quanto in tale caso le clausole sono frutto dell'incontro della volontà dei contraenti. Infine, rileva che è onere di chi eccepisce l'applicabilità dell'articolo 1341 cod. civ. fornire la prova della ricorrenza dei relativi presupposti. Sulla base di tali premesse in diritto, conclude osservando che, non solo non sarebbe stata fornita dalla ricorrente tale ultima prova, ma che, nel caso di specie, il contratto sarebbe stato oggetto di trattative condotte dalle parti, in posizione di parità contrattuale, per un lungo periodo di tempo, che avrebbero portato a significative modifiche delle condizioni originariamente proposte da essa venditrice. 1.3.- Il Pubblico Ministero mostra di condividere la censura della ricorrente secondo cui l'affermazione del giudice a quo, per la quale la clausola di deroga alla competenza sarebbe valida, pur se non specificamente approvata per iscritto, in quanto oggetto di trattative intercorse tra le parti, non risulta in alcun modo riscontrata, non essendo state precisato quali siano state queste trattative e soprattutto se esse abbiano riguardato la clausola del foro. Tuttavia, conclude nel senso del rigetto del ricorso e della competenza del Tribunale di Varese, richiamando la giurisprudenza per la quale per potersi configurare l'ipotesi normativa dell'articolo 1341 cod. civ. non è sufficiente che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contratto al quale l'altra parte ha prestato adesione, ma occorre che lo schema negoziale sia precostituito e le condizioni generali siano determinate mediante appositi strumenti moduli o formulali in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti. Nel caso di specie, sarebbe mancata, da parte della ricorrente che ne aveva l'onere, la prova di tali elementi, in particolare la prova che lo schema negoziale, indubbiamente predisposto dalla Macchi, corrispondesse ad un modulo o formulario prova che, secondo le conclusioni in parola, sarebbe stata tanto più necessaria in quanto, trattandosi di un macchinario di ingombranti dimensioni posto in vendita al prezzo di Euro 660.000,00, mal si presterebbe ad essere oggetto di compravendita tramite moduli o formulari. 2.- Il Collegio ritiene di dover disattendere, nel merito e con riguardo al caso di specie, tali ultimi rilievi, pur confermando entrambi gli orientamenti giurisprudenziali menzionati dal Pubblico Ministero. In primo luogo, va ribadito il principio per il quale possono qualificarsi come contratti per adesione, rispetto ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti , quanto dal punto di vista formale ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie , mentre non possono ritenersi tali i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, né, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti Cass. numero 2294/01, numero 2208/02 cfr. anche Cass. numero 4241/03, numero 3184/06 . L'applicazione di tale principio al caso di specie porta a ritenere applicabile il disposto dell'articolo 1341 cod. civ. in ragione della peculiare predisposizione del contratto da parte della società venditrice. Per come risulta dal modulo sottoscritto il 15/21 dicembre 2009 ma anche dagli altri di cui si dirà , il contratto predisposto unilateralmente dalla Macchi si compone di più moduli distinti, variamente intitolati specificamente, una prima parte intitolata “caratteristiche generali dell'impianto”, con le relative specifiche tecniche una seconda parte intitolata “servizi esclusi dalla fornitura” una terza parte intitolata “condizioni di fornitura” queste ultime due presentano un contenuto predeterminato, di tenore tale da poter essere utilizzato per diverse tipologie di forniture. Non è contestato che si tratti di condizioni unilateralmente predisposte dalla venditrice. È contestato che siano destinate a regolare una serie indefinita di rapporti e che, nel caso di specie, siano state liberamente apprezzate dalla società acquirente, da questa fatte oggetto di trattative ed eventualmente modificate con l'accordo della venditrice. Orbene, quanto alla prova del primo requisito in contestazione, non convince l'argomento della resistente, fatto proprio dal Pubblico Ministero, secondo cui per il solo fatto che si trattasse di un macchinario di ingombranti dimensioni del prezzo di Euro 660.000,00 avrebbe dovuto formare oggetto di specifica trattativa è in atti la prova, ma anche l'ammissione della resistente, che si tratta di macchinario ordinariamente venduto dalla Macchi che si occupa della “progettazione e realizzazione di impianti per la produzione di film in plastica, dei quali è diventata uno dei costruttori leader a livello mondiale” ed, in aggiunta a ciò “produce anche singoli accessori e componenti, destinati a realizzare specifiche funzioni nell'ambito di una linea di produzione”, tra cui l'avvolgitore per il quale è controversia pag. 2 della memoria della resistente e, per di più, di uno dei macchinali che “si colloca nella fascia economica di prezzo e conseguentemente di prestazioni , mentre Macchi produce altri macchinali similari, ma di prezzo ben più elevato .” stessa pag. 2 . Piuttosto, proprio la tipologia dei moduli e la posizione nel mercato della Macchi inducono ad escludere che si sia in presenza di un contratto predisposto unilateralmente da quest'ultima in previsione e con riferimento ad una specifica vicenda negoziale, in particolare a quella intrapresa con l'odierna parte ricorrente. A ciò si aggiunga che la dimostrazione che si sia in presenza di moduli standardizzati adoperati dalla Macchi per regolare i propri contratti di compravendita/fornitura salvo quanto si dirà a proposito del margine di trattativa lasciato all'iniziativa ed alle richieste dell'acquirente si trae anche dalla produzione in giudizio degli altri tre moduli sulla base dei quali si svilupparono le trattative tra Macchi e Valota doc. numero 14, 15 e 16 del fascicolo di parte resistente , che contengono clausole pressoché sovrapponibili a quelle contenute nel modulo infine sottoscritto dalle parti. Dalle risultanze di cui si sopra, non smentite da alcun altro elemento processuale, si trae la prova che le condizioni generali di contratto sono state predisposte -per concorde ammissione - unilateralmente da Macchi in moduli distinti in diverse parti e sono destinate a regolare una serie indefinita di rapporti nei quali la Macchi assume la qualità di venditrice/fornitrice del macchinario e della relativa assistenza tecnica. 2.2.- Questione diversa, pur se contigua a quella fin qui trattata, concerne la possibilità offerta all'altro contraente di richiedere ed apportare le necessarie modifiche alle condizioni generali proposte dalla venditrice, dopo averne liberamente apprezzato il contenuto. Giova premettere che la possibilità di trattativa sulla singola condizione generale, contrariamente a quanto sembra sostenere la resistente, non è in sé incompatibile con l'applicazione dell'articolo 1341 cod. civ Tale affermazione trova riscontro nella giurisprudenza citata dal Pubblico Ministero, che qui si ribadisce, per la quale il requisito della specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose, previsto dal secondo comma dell'articolo 1341 cod. civ., non è necessario per le clausole inserite nel contratto a seguito di specifiche trattative tra le parti, mentre tale requisito continua ad essere richiesto per le altre clausole onerose contenute nello stesso contratto alle quali la parte abbia aderito senza alcuna discussione Cass. numero 3407/86, nonché già Cass. numero 3373/79 ed altre precedenti . Ciò sta appunto a significare che, una volta appurato il dato, logicamente e cronologicamente pregiudiziale, della predisposizione unilaterale delle condizioni generali di contratto da parte di uno dei contraenti allo scopo di regolare una serie indefinita di rapporti con sue potenziali controparti contrattuali - con onere della prova a carico di colui che intende avvalersi della disciplina di favore dell'articolo 1341 cod. civ.- è data possibilità al contraente che abbia predisposto le condizioni generali di provare che, nel caso concreto, queste siano state oggetto di trattativa. Sarà, allora, l'ampiezza e l'oggetto di siffatte trattative a delimitare l'ambito di applicazione del disposto dell'articolo 1341 cod. civ., alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale da ultimo ribadito. Nel caso di specie, non solo il giudice a quo ha omesso ogni indicazione circa le trattative che avrebbero avuto ad oggetto specificamente la clausola di deroga alla competenza territoriale, ma si evince per tabulas sia dal documento contrassegnato col numero 16 del fascicolo di parte resistente che dalle deduzioni e difese della parte resistente che tale clausola non sia stato oggetto di specifiche trattative, avendo queste riguardato, oltre all'oggetto del contratto vale a dire il tipo di macchinario da acquistarsi da parte di Valota ed il colore di alcune parti dell'impianto , il prezzo finale di acquisto, le modalità ed i termini di pagamento, la validità dell'offerta, il periodo di prova cfr. pagg. 16-17 della memoria di Macchi, nonché doc. numero 16 . 3.- Peraltro, la censura di cui al primo motivo, pur essendo fondata, comporta soltanto la modifica della motivazione dell'impugnata ordinanza, essendo corretta in diritto l'individuazione del giudice competente nel Tribunale di Varese, da effettuarsi in applicazione dell'articolo 20 cod. proc. civ In proposito, essendo incontestato tra le parti il luogo di stipulazione del contratto presso la sede della società venditrice posta nel circondario del Tribunale di Varese, è invece contestato, il forum destinatae solutionis. Col secondo motivo di ricorso, la ricorrente, riguardo al luogo dell'adempimento, sostiene che per quanto il contratto preveda in premessa la consegna del macchinario franco fabbrica presso la sede della Macchi, tale previsione configurerebbe una “mistificazione”, perché, date le dimensioni del macchinario, il suo montaggio presso la sede del cliente sarebbe imprescindibile. Da ciò trae la conseguenza che, essendo la sede dell'acquirente il luogo stabilito per l'installazione ed il montaggio, che qui in effetti sarebbero avvenuti, così come le attività di avviamento e di collaudo del macchinario, il luogo di adempimento si dovrebbe ritenere appunto presso la propria sede, sita nel circondario del Tribunale di Bergamo. 3.1.- Parte resistente sottolinea che, essendo oggetto del contratto la produzione e la consegna di un macchinario per il quale la resa era da intendersi franco fabbrica , è contenuta in contratto la precisazione per la quale per consegna si intendeva il collaudo effettuato presso la Macchi prima della spedizione. Precisa che, essendo tali le condizioni contrattuali cui è da aggiungersi quella dell'articolo 23, secondo cui “la consegna ha luogo, sempre ed in ogni caso, presso lo stabilimento della Venditrice” , una volta effettuato il collaudo presso la sede del produttore, prima della consegna all'acquirente come è usuale per questa tipologia di macchinari , non rileverebbe che tecnici della Macchi abbiano collaborato per un limitato periodo di tempo al montaggio del macchinario presso lo stabilimento della Valota, anche in considerazione del fatto che le attività di montaggio sono state comunque compiute da personale incaricato dall'acquirente, trattandosi di uno dei “servizi esclusi dalla fornitura” come da contratto. 4.- Il Collegio ritiene che il luogo di adempimento del contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 cod. proc. civ. debba essere individuato applicando il principio di diritto per il quale il luogo di adempimento dell'obbligo di consegnare un macchinario industriale, da montare e collaudare, va ravvisato nel domicilio del compratore nei casi in cui le parti abbiano previsto che ivi debba avvenire il montaggio ed il collaudo se, invece, le parti abbiano pattuito che montaggio e collaudo debbano realizzarsi presso il domicilio del venditore è qui che va ravvisato il luogo di adempimento dell'obbligazione, a nulla rilevando che dopo il collaudo il macchinario sia stato smontato per il trasferimento presso il compratore, ed ivi il venditore abbia prestato la propria assistenza per un nuovo e definitivo montaggio Cass. ord. numero 15019/08, cui adde Cass. numero 412/12 . Le previsioni del contratto stipulato tra Macchi e Valota sono inequivoche nel delineare la vicenda nei termini espressamente presi in considerazione da questa Corte nei precedenti appena citati, sicché il principio ivi enunciato ben si presta alla decisione del caso in esame. Il foro competente va individuato nel Tribunale di Varese, come affermato dal provvedimento impugnato. Il ricorso va perciò rigettato. 5.- Le ragioni della decisione, che hanno riconosciuto la fondatezza dell'eccezione di nullità della clausola di deroga alla competenza, pur se sfavorevoli alla ricorrente, rendono di giustizia la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso compensa le spese del giudizio di cassazione.