Da Dta a credito di imposta: per le banche il salto è automatico

La Circolare numero 37/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 28 settembre ritorna sulla disciplina introdotta dal “Milleproroghe” e successivamente integrata dal d.l. “Salva Italia”. La trasformazione delle Dta deferred tax asset, cioè le imposte anticipate in credito d’imposta ha ora un ambito oggettivo di applicazione più ampio. La via è obbligatoria per chi opera nel settore finanziario, mentre risulta facoltativa per gli altri soggetti.

Le ipotesti previste dal Milleproproghe. L’articolo 2, commi da 55 a 58, d.l. numero 255/2010 disciplina le ipotesi al verificarsi delle quali le Dta iscritte in bilancio sono trasformate in credito d’imposta. La metamorfosi avviene in presenza di perdita civilistica, perdita fiscale o nei casi di liquidazione volontaria o assoggettamento a procedure concorsuali. La ratio alla base dell’introduzione della disciplina è da trovarsi nel divario di incidenza delle imposte anticipate nei bilanci degli operatori italiani rispetto a quelli europei. Un gap che dipende significativamente da regimi fiscali meno favorevoli, quali ad esempio l’impossibilità di dedurre integralmente le rettifiche su crediti nell’anno di formazione, che determina la generazione di attività fiscali differite. Inoltre l’elevata incidenza delle imposte anticipate si traduce in una penalizzazione sul piano della dotazione patrimoniale degli istituti di credito del nostro Paese. Per i soggetti diversi dalle banche è solo una facoltà. La trasformazione delle Dta in credito d’imposta rappresenta un’agevolazione che può essere attivata in via facoltativa. Va da sé che si può optare per la trasformazione solo in presenza dei requisiti e con le modalità previste dalla norma, rispettando, in particolare, quanto la stessa dispone relativamente all’utilizzo del credito d’imposta che ne deriva. Le singole ipotesi. Riguardo alla situazione di perdita civilistica, l’Agenzia spiega come nel novero rientrino due tipologie di componenti negativi di reddito svalutazioni di crediti non dedotte, per i soggetti che applicano il comma 3 dell’articolo 106 Tuir componenti negativi relativi al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, deducibili in più periodi d’imposta ai fini dei redditi. La Circolare, inoltre, afferma che tale possibilità è estesa pure ai casi di cui al comma 3-bis del sopra detto articolo. Come effettuare il calcolo. La quota monetizzabile tiene conto della perdita di esercizio e del rapporto tra le attività iscritte e la somma del capitale sociale e delle riserve. Il primo elemento – la perdita – fa riferimento a quella evidenziata nel conto economico la somma di capitale sociale e riserve si rifà invece al patrimonio netto così come si presenta, escludendo la sola perdita dell’esercizio in questione. Perdite fiscali possibile la cumulazione. Il comma 56-bis dell’articolo 2 del decreto “Milleproroghe” prevede che «la quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relativa alle perdite di cui all’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi e derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma 55, è trasformata per intero in crediti d’imposta». Tale ipotesi di trasformazione si può cumulare alla perdita civilistica. Le Dta sono esclusivamente quelle relative alla parte di perdita determinata dalle variazioni in diminuzione, apportate nella medesima dichiarazione in cui è rilevata la perdita, relative a svalutazioni di crediti o ad ammortamenti/svalutazioni dell’avviamento e di altre attività immateriali. Si tratta, in altri termini, delle variazioni in diminuzione che determinano, in bilancio, il reversal di Dta precedentemente iscritte. Liquidazione volontaria o assoggettamento a procedure concorsuali. La finalità perseguita è stata quella di evitare che si possa determinare una situazione – ancorché puramente teorica nel caso dei soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale – in cui un elemento patrimoniale sia incluso ex ante nel patrimonio di vigilanza, ma non riceva lo stesso trattamento per l’intera durata della sua iscrizione in bilancio. La trasformazione ha un ambito di incidenza limitato inerisce alle Dta relative a svalutazioni di crediti o ad ammortamento dell’avviamento e di altre attività immateriali, iscritte fino all’ultimo bilancio approvato prima di entrare in fase di liquidazione volontaria o di procedura concorsuale, ossia nell’ultimo bilancio d’esercizio in attività ordinaria. L’applicazione della disciplina di trasformazione delle Dta in credito d’imposta non si estende, pertanto, a quelle generatesi successivamente alla data di inizio della fase di liquidazione volontaria o procedura concorsuale. Credito di imposta, sono tre le modalità di utilizzo. Il comma 57 dell’articolo 2 individua tre percorsi differenti per finalizzare il credito. Compensazione ex articolo 17 d.lgs. numero 241/1997 cessione del valore nominale secondo la procedura del d.p.r. numero 602/1973 articolo 43-ter oppure richiesta a rimborso della parte residua dopo le compensazioni. Circa le modalità di cessione, infine, l’Agenzia rammenta come possa avvenire solo al valore nominale, rispondendo alla logica di «garantire l’integrale liquidabilità del credito d’imposta ai fini della normativa prudenziale di vigilanza delle banche e degli intermediari finanziari». Profili sanzionatori. Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'Irap. Anche per i soggetti per i quali la trasformazione è automatica, nelle ipotesi in cui le Dta trasformabili non vengano, per errore, integralmente trasformate, la dimenticanza non risulta sanzionabile se non vi è danno per l’erario. Non si procederà quindi al recupero delle variazioni in diminuzione operate negli esercizi successivi corrispondenti alle imposte anticipate per le quali ricorreva il presupposto per la trasformazione e che, erroneamente, non sono state in tutto o in parte trasformate. Diversamente, qualora, per qualsiasi motivo, venga trasformato in credito d’imposta un importo maggiore di quello corrispondente alle Dta trasformabili, sono applicabili le canoniche sanzioni e resta ferma la possibilità di applicare l’articolo 2, comma 8, del d.p.r. numero 322/1998.

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