Bancarotta documentale, attenzione all’elemento soggettivo

E’ integrata la bancarotta ‘semplice’, in luogo di quella fraudolenta, se non è dimostrato che il legale rappresentante ha tenuto volontariamente scritture contabili irregolari per rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio sociale e del movimento degli affari.

Il caso. La socia accomandataria legale rappresentate di una S.a.s. veniva condannata dal tribunale di Catania per il reato di bancarotta fraudolenta documentale ai sensi dell’articolo 216 l. fall., sulla base del fatto che l’imputata era consapevole della irregolare tenuta delle scritture contabili. La Corte d’Appello di Catania confermava la sentenza di primo grado e la condannata proponeva ricorso per cassazione. Bancarotta documentale, semplice o fraudolenta? La Suprema Corte accoglie il ricorso, chiarendo che la distinzione tra le due ipotesi di bancarotta previste dagli articolo 216 e 217 l. fall. è basata sull’elemento soggettivo. Se per la più grave ipotesi della bancarotta fraudolenta ex articolo 216 l. fall. è richiesto il dolo dell’agente oltre all’elemento materiale dell’irregolarità delle scritture contabili, nella meno grave fattispecie della bancarotta ‘semplice’ ex articolo 271 l. fall. l’esistenza dell’elemento soggettivo del reato non può derivare dal solo fatto che «lo stato delle scritture contabili sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari». Infatti, occorre che in giudizio si chiariscano gli elementi dai quali emerge che l’imputato ha coscientemente e volontariamente creato tale stato di oggettiva impossibilità di ricostruzione del patrimonio sociale. Nel caso di specie, secondo la Cassazione, il giudice di merito non ha evidenziato adeguatamente le ragioni a sostegno della volontarietà nel tenere irregolarmente le scritture contabili al suddetto fine fraudolento, ma si è limitato a constatare che la ricorrente conosceva della irregolarità delle scritture perché aveva trascurato di tenerle adeguatamente. Perciò, la sentenza impugnata viene annullata con rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 3 maggio – 22 giugno 2012, numero 25093 Presidente Fumo – Relatore Demarchi Albengo Ritenuto in fatto 1. S.A. è stata condannata dal tribunale di Catania alla pena di anni due di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta documentale commesso in qualità di socia accomandataria e quindi legale rappresentante della società ‘I V. di S. A. & amp C. Sas’. La Corte d'appello di Catania ha confermato integralmente la sentenza di condanna.2. Contro la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputata, lamentando violazione od erronea applicazione di legge laddove i giudici del merito hanno ritenuto sussistente un'ipotesi di bancarotta documentale fraudolenta, invece che la meno grave fattispecie di bancarotta semplice sotto tale profilo la ricorrente evidenzia la illogicità di un'argomentazione che faccia derivare automaticamente dalla sussistenza dell'elemento materiale del reato anche il dolo di cui all'articolo 216. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato la Corte d'appello, infatti, non motiva adeguatamente sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'articolo 216 della legge fall., non potendolo derivare automaticamente dalla consapevolezza della S. in ordine alla tenuta irregolare delle scritture. 2. Ed infatti, le ipotesi di reato previste dagli articoli 216 e 217 della legge fall., con riferimento alla tenuta delle scritture contabili, si differenziano per la diversa gradazione dell'elemento soggettivo, ragion per cui non è assolutamente possibile inferire l'esistenza del dolo di cui all'articolo 216 semplicemente dalla sussistenza del fatto materiale. 3. Si veda, tra le molte, Sez. 5, Sentenza numero 172 del 07/06/2006, Vianello In tema di bancarotta fraudolenta documentale articolo 216, comma primo, numero 2, L.F. è illegittima l'affermazione di responsabilità dell'amministratore che faccia derivare l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato dal solo fatto, costituente l'elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, considerato che, in tal caso, trattandosi per di più, nella specie, di omissione contenuta in limiti temporali piuttosto ristretti, è necessario chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza por mente alle conseguenze di tale condotta, considerato che, in quest'ultimo caso, si integra l'atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui all'articolo 217, comma secondo, L.F 4. Il giudice del merito avrebbe dovuto evidenziare le ragioni specifiche in forza delle quali ha ritenuto sussistente, nel caso di specie, il dolo del reato di cui all'articolo 216 e cioè la volontà, non solo di tenere le scritture in modo irregolare, ma altresì di impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. 5. Allo stato non è possibile riqualificare il fatto ex articolo 217 della legge fall., come richiesto dalla ricorrente, dovendosi invece rinviare gli atti alla Corte d'appello di Catania affinché precisi adeguatamente in motivazione in base a quali elementi ha ritenuto che, nel caso di specie, il fatto commesso dalla S. fosse sostenuto dal dolo di cui all'articolo 216 della legge fall 6. Non si può, dunque, nemmeno procedere alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, essendo questa non ancora decorsa per il reato contestato e ad oggi ritenuto dai giudici di merito. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo esame.