La sentenza di scioglimento del matrimonio, pronunciata all’estero ma in mancanza di valido contraddittorio, a causa dell’omessa notifica dell’atto introduttivo, è nulla.
Questo è il principio stabilito dalla Prima sezione Civile della Suprema Corte, con la sentenza numero 7582, depositata il 26 marzo 2013, chiamata ad esprimersi sulla questione relativa alla nullità, dichiarata dalla Corte di Appello di Ancona, di una sentenza del Tribunale australiano che aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e aveva dichiarato l’impossibilità di delibazione del suddetto provvedimento nello Stato italiano. Il caso. Con sentenza del 13 maggio 2010, la Corte d’appello di Ancona aveva accertato l’assenza dei requisiti prescritti per l’efficacia nella Repubblica italiana della sentenza di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, pronunciata in Australia. Di conseguenza, aveva ordinato all’ufficiale di stato civile del Comune di San Benedetto del Tronto di provvedere alla conseguente cancellazione. La motivazione di tale decisione è data dal fatto che, secondo la Corte d’Appello, nel giudizio tenutosi di fronte alla Corte australiana, vi sarebbe stata violazione del contraddittorio, a causa della mancata notifica dell’atto introduttivo alla sig.ra D.M Detta notifica, a detta della Corte, sarebbe stata omessa in quanto eseguita a mezzo corriere internazionale, con firma illeggibile, ostativa all’identificazione del soggetto che avrebbe ricevuto l’atto, per di più con una discrepanza tra la data della ricevuta e quella della relazione. Il coniuge, che aveva ottenuto la sentenza di scioglimento del matrimonio, ha quindi presentato ricorso sostenendo a sua volta la nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio instaurato presso la Corte d’Appello, perché notificato presso un indirizzo errato, e la regolarità della notifica di quello da lui instaurato in Australia. Impossibile la delibazione della sentenza per nullità della notifica dell’atto introduttivo. La Corte ha rigettato rapidamente il primo motivo, poiché l’atto introduttivo del giudizio di appello risultava correttamente notificato all’attuale ricorrente presso l’indirizzo da egli stesso indicato all’A.I.R.E. Anagrafe Italiani Residenti all’Estero , senza che abbia rilievo il fatto che, circa un mese dopo la notifica, il plico sia stato rinviato al mittente osserva anche la Suprema Corte che lo stesso ricorrente non ha indicato alcun indirizzo presso il quale, secondo lui, la notifica avrebbe dovuto essere eseguita. Per quanto riguarda il secondo motivo, cioè quello per cui la Corte d’Appello avrebbe errato, violando l’articolo 64, legge numero 218/1995 e l’articolo 149 c.p.c., nell’aver verificato e negato la regolarità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio, la Corte ha esaminato la suddetta notifica, statuendo che la Corte territoriale aveva deciso correttamente. Ciò in quanto essa ha riscontrato la violazione del contraddittorio nei confronti della sig.ra D.M., perché la notifica era stata effettuata a mezzo corriere internazionale, e la sua ricevuta recava una firma illeggibile, che precludeva l’identificazione del soggetto che aveva ricevuto l’atto nonché la sua eventuale relazione con la resistente e palesava una contraddizione nella data della ricevuta. La Corte, provvedendo all’esame diretto degli atti e potendovi accedere essendo stata chiamata ad esaminare un vizio processuale, ha confermato l’illeggibilità della firma apposta in calce alla notifica e la divergenza tra le date in applicazione dell’articolo 64, comma 1, lett. b , legge numero 218/95, che stabilisce che la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, quando l’atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo ove si è svolto il processo e non siano stati violati i diritti essenziali della difesa, ha stabilito che nel caso in esame, per quanto sopra detto, non sussistessero le condizioni per l’efficacia nella Repubblica italiana della sentenza di scioglimento del matrimonio. Escludendo quindi che la notifica fosse idonea a certificare la conoscenza effettiva, da parte della moglie, dell’atto introduttivo del giudizio di divorzio, e per l’effetto a garantire in quell’ambito il suo diritto al contraddittorio ed all’esplicazione del suo diritto di difesa, la Suprema Corte ha confermato la decisione della Corte d’Appello, alla quale spettava l’esame delle condizioni per l’applicabilità della sentenza straniera nel nostro ordinamento, e ha respinto il ricorso del marito.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 12 febbraio - 26 marzo 2013, numero 7582 Presidente Luccioli – Relatore Cultrera Svolgimento del processo La Corte d'appello di Ancona, con sentenza depositata il 13 maggio 2010, in accoglimento della domanda proposta da M.D. ai sensi dell'articolo 67 della legge numero 218/1995, dichiarata la contumacia del convenuto L G. residente in OMISSIS , nei cui confronti il ricorso introduttivo risultava validamente notificato con consegna a mani di persona presente al recapito da lui indicato che ricevette materialmente il plico e solo in seguito lo rinviò, ha accertato l'assenza dei requisiti prescritti per l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in causa pronunciata dall'autorità giurisdizionale australiana. Ha per l'effetto dichiarato la nullità della trascrizione dell'atto sui registri dello stato civile italiano e fatto ordine all'ufficiale di stato civile del Comune di San Benedetto del Tronto di provvedere alla conseguente cancellazione. In quel giudizio si era consumata violazione del principio del contraddittorio scaturente dall'omessa notifica del suo atto introduttivo, eseguita nei confronti della ricorrente a mezzo corriere internazionale, che recava firma illeggibile, ostativa all'identificazione del soggetto che aveva ricevuto l'atto, e palesava discrepanza tra la data della ricevuta e quella della relazione. Avverso questa decisione L G. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti dall'intimata con controricorso ulteriormente illustrato con memoria difensiva depositata a mente dell'articolo 378 c.p.c Motivi della decisione Il ricorrente col primo motivo denuncia nullità della sentenza impugnata conseguente a vizio di notifica dell'atto introduttivo del giudizio introdotto dalla M. innanzi alla Corte d'appello di Ancona, che lo avrebbe pertanto erroneamente dichiarato contumace, da reputarsi inesistente in quanto eseguita non già presso la sua residenza anagrafica dichiarata nello Stato Australiano, ma al domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Alberto Mario Moio, che egli aveva indicato al solo fine di ricevere le comunicazioni relative al diverso giudizio di separazione giudiziale, incardinato in Italia presso il Tribunale di Treviso. Ripercorre la vicenda esponendo che la relazione consolare trasmessa alla Corte d'appello riferiva che in data 30.3.2009 era stata restituita ricevuta di ritorno priva delle necessarie indicazioni - firma del destinatario, data di ricezione, firma dell'impiegato e timbro postale- il 26 aprile successivo l'Australia Poste aveva trasmesso alla predetta autorità consolare copia della ricevuta che risultava firmata il 27.3.2009 rilevando che lo rappresentava nella causa in oggetto l'Avv. Alberto Mario Moio del foro di Roma, l'indirizzo del cui studio egli aveva fornito e presso il quale era stata eseguita la notifica. Sulla scorta di questa ricostruzione, il ricorrente rileva la discrepanza tra l'originale e la copia della ricevuta di ritorno assume l'errore di diritto in cui incorse l'Autorità consolare per averlo ritenuto rappresentato dall'Avv. Moio, officiato per altra e diversa controversia ascrive decisivo rilievo alla riscontrata divergenza fra l'indirizzo fornito all'A.I.R.E. ed il domicilio eletto presso detto difensore in relazione all'altro processo, il tutto per inferirne l'inesistenza della notifica. Soggiunge infine che il termine a comparire sarebbe inferiore a quello di 150 giorni laddove si ritenesse valida la notifica eseguita mediante il deposito dell'atto di citazione presso il Tribunale di Treviso, ove pendeva la causa di separazione, cui la M. provvide in data 28.3.2009. A conclusione del motivo il ricorrente formula superfluo quesito di diritto ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c. abrogato dalla L. numero 69/2009 in relazione alle decisioni pronunciate successivamente alla data del 4 luglio 2009 della sua entrata in vigore. La resistente deduce l'infondatezza del motivo, osservando in replica la validità della vocatio in jus per aver ella notificato l'atto introduttivo del giudizio promosso ex articolo 67 legge numero 218/1995 all'indirizzo fornito da controparte all'A.I.R.E., e precisamente presso Unit 3-49-51 York Street Sidney NSE 2000. Riferisce che le perplessità del Consolato italiano in Australia, scaturite dalla riscontrata divergenza fra l'originale e la copia della ricevuta attestante la consegna dell'atto, vennero fugate dagli ulteriori accertamenti richiesti e dai conseguenti chiarimenti forniti dall'ufficio postale del luogo, attestanti la consegna dell'atto nel luogo indicato dal destinatario, sì che non può assumere rilievo il fatto che, dopo un mese all'incirca, il plico, consegnato, era stato restituito al mittente con la dicitura indirizzo errato - persona sbagliata. Osserva peraltro che il ricorrente neppure indica il suo esatto indirizzo in quello Stato, presso il quale l'atto avrebbe dovuto essergli consegnato, ed evidenzia che le successive notifiche al domicilio eletto nella causa di separazione pendente innanzi al Tribunale di Treviso, non rilevano in quanto eseguite per mero scrupolo e non già in sostituzione della prima valida notificazione. Il motivo espone censura priva di pregio. Secondo quanto è stato accertato dalla Corte territoriale e risulta altresì dall'esame degli atti, ammesso in questa sede per la natura processuale della questione rappresentata, la notifica dell'atto di citazione innanzi alla Corte d'appello di Ancona venne eseguita all'indirizzo che il G. aveva dichiarato all'A.I.R.E., ed ivi l’atto venne consegnato nelle mani di persona, presente in quel luogo, che accettò il plico senza rifiutarlo né muovere obiezioni circa l'esattezza di quel recapito ovvero il suo rapporto col destinatario. Il dato, assolutamente concludente, è risolutivo e rende privi di giuridica rilevanza tanto la successiva restituzione del plico ad un mese all'incirca dalla sua consegna, del tutto inefficace alla luce della correttezza del procedimento di notifica, sia le contestazioni dell'odierno ricorrente, il quale non solo non smentisce d'aver indicato al menzionato registro il recapito anzidetto in Unit 3-49-51 York Street Sidney NSE 2000, ove venne eseguita la notifica, ma neppure indica, come correttamente ha evidenziato la Corte del merito ed obietta ora la resistente, quale fosse il luogo ove essa avrebbe dovuto essere effettuata. La contumacia dell'odierno ricorrente, convenuto in quel giudizio, risulta per l'effetto esser stata correttamente dichiarata da parte della Corte del merito. Alla luce dell'accertata regolarità dell'anzidetta rituale notifica, quella successivamente eseguita presso il domicilio eletto per l'altra causa non assume alcun rilievo, sì che non può dalla sua data scrutinarsi il rispetto del termine a comparire. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'articolo 64 legge numero 218/1995 e dell'articolo 149 c.p.c. per lamentare l'errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nell'aver verificato la regolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio definito dall'autorità giudiziaria australiana con la sentenza oggetto di delibazione, alla luce delle disposizioni vigenti nel diritto interno e non già a lume dello jus loci, le cui forme risultano appieno rispettate, attribuendo rilievo alla riscontrata illeggibilità della firma attribuita alla M. ed alla divergenza fra le date risultanti dalla ricevuta e dalla relazione, e per l'effetto invalidando quella notifica. Soggiunge che, ad ogni buon conto, in assenza della querela di falso, che la predetta avrebbe dovuto proporre secondo insegnamento delle Sezioni Unite affermato nella sentenza numero 9962/2010, la contestazione circa la ricezione dell'atto non era idonea a dispiegare effetto giuridico, giammai avrebbe pertanto determinato vizio della notifica a lume del diritto dello Stato estero. L'efficacia di tale notifica del resto risultava conclamata alla stregua della dichiarazione del Consolato Generale che precisava che la sentenza dovevasi considerare passata in giudicato risultando rispettate le menzionate formalità della legge locale. Di nessun rilievo sarebbe infine la divergenza riscontrata tra la data della ricevuta e quella della relazione. La resistente deduce l'infondatezza del mezzo in esame. Il riscontrato difetto del contraddittorio, ostativo al riconoscimento degli effetti della sentenza emessa dall'autorità giudiziaria australiana, rappresenta il corollario dell'inidoneità a costituire valido rapporto processuale correttamente dichiarata dalla Corte del merito in relazione alle irregolarità riscontrate nella notifica dell'atto introduttivo, rappresentate dall'illeggibilità della sottoscrizione della ricevuta e dalla divergenza cronologica tra data della ricevuta e quella della relazione. Priva di rilievo è la dichiarazione del Consolato Generale che, valida ai fini del riconoscimento automatico della sentenza, non elimina il potere della parte interessata, in caso di contestazione, di chiedere, ai sensi dell'articolo 67 della legge numero 218/1995, alla Corte d'appello di verificare i requisiti per l'attuazione, introducendo apposito giudizio nel cui alveo va verificata la riscontrata assenza di lesione al diritto di difesa e del contraddittorio. Il motivo condivide la sorte del precedente. La Corte territoriale, investita della domanda proposta dalla M. che, ai sensi dell'articolo 67 della legge numero 218/1995, ha contestato la riconoscibilità dell'efficacia della sentenza di divorzio dal G. pronunciata nei suoi confronti dal giudice australiano, nell'ambito del doveroso scrutinio circa il rispetto del diritto di difesa della parte citata in quel giudizio e rimasta contumace, ha accertato l'assenza dei requisiti prescritti per l'efficacia nella Repubblica Italiana di quella sentenza avendo riscontrato la violazione del contraddittorio nei confronti della predetta. E ciò perché la notifica dell'atto introduttivo era stata eseguita nei suoi confronti a mezzo corriere internazionale e la sua ricevuta recava firma illeggibile che precludeva l'identificazione del soggetto che aveva ricevuto l'atto, e palesava peraltro divergenza nella data, indicata nel 12.12.2006, rispetto a quella del 14.12.2006, menzionata nella dichiarazione dell'agente, che dovrebbe far fede dell'avvenuta notifica. L'esame diretto degli atti, cui questo collegio può accedere essendo chiamato ad esaminare vizio processuale, conferma l'illeggibilità della firma di ricevuta apposta in calce alla notifica eseguita nei confronti della M. dell'atto contenente la vocatio in jus nel giudizio instaurato innanzi al giudice australiano e la divergenza tra le date degli atti di cui si è detto. In questo contesto di fatto, il richiamo allo jus loci, le cui forme peraltro neppure sono riferite nel mezzo in esame, quale parametro di riscontro della validità della notifica è di certo fondato ma non concludente né risolutivo. Il disposto dell'articolo 64 lett. b comma 1 della legge numero 218/1995 stabilisce infatti che la sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, quando fa l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo ove si è svolto il processo e non siano stati violati i diritti essenziali della difesa. È dunque compito della Corte d'appello, adita in caso di contestazione a mente del citato articolo 67 legge numero 218/1995, verificare la regolarità dell'instaurazione del rapporto processuale in quel giudizio, accertando sia che la notifica dell'atto introduttivo sia stata eseguita alla luce delle regole vigenti in quello Stato, sia che il procedimento di notifica in tal guisa regolamentato ed eseguito in concreto abbia garantito il rispetto dei diritti essenziali della difesa indeclinabili nel nostro ordinamento processuale. L'inevitabile corollario comporta che il riscontro di irregolarità del procedimento di notifica, rilevanti e decisive nell'ordinamento interno ma inidonee ad inficiarne la validità secondo lo jus loci, le cui formalità non necessariamente devono essere regolamentate negli stretti termini di garanzia che governano il sistema del codice di rito, nondimeno osta al riconoscimento degli effetti di quella sentenza se in concreto dette irregolarità abbiano inciso, procurandone la compromissione, sul principio fondamentale del diritto di difesa della parte citata in giudizio e di quello del contraddittorio che ne rappresenta l'espressione. Nel quadro di questi principi, il motivo di ricorso in esame risulta infondato. La Corte d'appello di Ancona infatti, lungi dall'affermare l'applicazione delle regole interne in materia di notifica dell'atto introduttivo del processo celebratosi innanzi al Tribunale australiano, ha ritenuto che, alla luce delle riscontrate irregolarità - illeggibilità della firma apposta dalla persona che ricevette l'atto e discrepanza cronologica tra ricevuta e relazione del corriere internazionale -, la notifica, pur potendo ritenersi correttamente perfezionata secondo lo jus loci, fosse pur tuttavia inidonea a certificare la conoscenza effettiva da parte della M. dell'atto introduttivo del giudizio di divorzio e per l'effetto a garantire in quell'ambito il suo diritto al contraddittorio ed all'esplicazione del suo diritto di difesa. In questa prospettiva e senza pertanto disapplicare le regole di quell'ordinamento processuale, ha conclusivamente accolto la domanda della predetta convenuta escludendo i requisiti per il riconoscimento degli effetti della sentenza straniera. La critica agitata nel ricorso, fondata essenzialmente sul mero richiamo all'applicabilità del diritto australiano in materia di notifica degli atti giudiziari a mezzo corriere internazionale, neppure peraltro corredata dal richiamo o dalla descrizione di documentazione attestante l'effettiva ricezione del plico contenente l'atto di citazione da parte della M. , neppure coglie appieno il senso della ratio decidendi. Non confuta infatti l'Idoneità della notifica, nonostante le sue accertate modalità di perfezionamento, ad instaurare in concreto il valido rapporto processuale con la convenuta, si da garantirle il diritto a contraddire alla domanda di divorzio introdotta in quel giudizio, e coltiva piuttosto la tesi difensiva richiamando la dichiarazione del Consolato Generale, secondo cui la sentenza devesi considerare passata in giudicato, all'evidenza priva di decisivo rilievo. Necessaria infatti ai fini del riconoscimento automatico della sentenza ai sensi dell'articolo 64 della legge numero 218/1995, nell'ipotesi in cui la parte interessata sollevi contestazione a mente del successivo articolo 67 della stessa legge numero 218/1995, la sua acquisizione agli atti non è esaustiva in quanto non circoscrive l'ambito dello scrutinio demandato alla Corte d'appello, comunque non esentata dalla doverosa verifica circa la valida instaurazione del rapporto processuale presso l'autorità giudiziaria estera. Alla stregua delle osservazioni che precedono deve disporsi il rigetto del motivo con assorbimento della disamina degli ulteriori rilievi i cui esso si articola. Tutto ciò premesso, il ricorso devesi rigettare con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole in favore della controricorrente nell'importo di Euro 3.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese,oltre accessori di legge.