Verbale di assemblea condominiale modificato...non è reato se presentato come copia

Non è reato presentare un verbale d’assemblea di condominio modificato, se si tratta di una copia, cioè una mera riproduzione senza valenza probatoria.

Il caso. L’amministratrice di un condominio aveva prodotto, in un giudizio civile, una copia del verbale di assemblea condominiale difforme dall’originale, per la rimozione di un capoverso e per l’aggiunta di altro capoverso estraneo al testo della delibera adottata. I giudici del primo grado avevano assolto l’imputata, ma, su ricorso del P.G., la Corte d’appello riformava la pronuncia assolutoria, ritenendo responsabile del reato di falsità in scrittura privata l’amministratrice articolo 485 c.p. . La copia di un documento è una mera riproduzione La questione arriva davanti alla Corte di Cassazione che, con la sentenza numero 6908/2012 depositata il 13 marzo, ricorda un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Gli Ermellini, infatti, ribadiscono che «l’alterazione della copia fotostatica di un documento, priva di attestazione di autenticità, esibita come tale e senza farla valere come originale, non integra il delitto di falsità materiale». In sostanza, la copia, essendo una mera riproduzione, non può acquisire valenza probatoria «se non attraverso l’attestazione di conformità legalmente appostavi». che non ha valenza probatoria. Nella fattispecie si tratta di una riproduzione redatta al computer, non firmata e non autenticata, presentata come copia, per questo la S.C. ritiene fondato il ricorso. Di conseguenza, fatto non previsto dalla legge come reato e sentenza annullata senza rinvio.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 3 novembre 2011 – 13 marzo 2012, numero 9608 Presidente Amato – Relatore Oldi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 19 ottobre 2010 la Corte d'Appello di Bologna, riformando su ricorso del Procuratore Generale la pronuncia assolutoria emessa dal Tribunale di Ravenna - sezione distaccata di Lugo, ha riconosciuto C C. responsabile del delitto di cui all'articolo 485 cod. penumero l'ha quindi condannata alla pena di legge, dichiarando peraltro inammissibile la domanda risarcitoria riproposta in appello dalla parte civile. 1.1. In fatto era accaduto che la C. , in un giudizio civile nel quale era parte in rappresentanza del condominio di cui era amministratrice, avesse prodotto una copia del verbale di assemblea condominiale datato 11 luglio 2000, difforme dall'originale per la rimozione di un capoverso e per l'aggiunta di altro capoverso, estraneo al testo della delibera adottata. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del difensore, deducendo, nell'ordine errata applicazione dell'articolo 485 c.p. ad una fattispecie estranea alla previsione normativa insussistenza del dolo travisamento del fatto tardività della querela. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nella sua prima censura, con efficacia assorbente nei confronti di quelle restanti. 2. È principio ormai da tempo consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità quello per cui l'alterazione della copia fotostatica di un documento, priva di attestazione di autenticità, esibita come tale e senza farla valere come originale, non integra il delitto di falsità materiale ciò in quanto la copia, pur avendo la funzione di assumere l'apparenza dell'originale, mantiene tuttavia la sua natura di mera riproduzione e non può acquisire una valenza probatoria equiparabile a quella del documento originale, se non attraverso l'attestazione di conformità legalmente appostavi v. Sez. 5, numero 7385/08 del 14/12/2007, Favia, Rv. 239112 Sez. 5, numero 34340 del 08/06/2005, Concone, Rv. 232320 Sez. 5, numero 4406 del 04/03/1999, Pegoraro, Rv. 213125 . 2.1. Risultando accertato in fatto che la C. ebbe a versare in giudizio la riproduzione redatta al computer - non firmata e non autenticata - del testo manoscritto di un verbale di delibera assembleare, presentandola come copia e non come originale, deve concludersi che il fatto non integra gli estremi del delitto di cui all'articolo 485 cod. penumero , né di alcun'altra ipotesi di falso documentale. 3. La sentenza impugnata deve, conseguentemente, essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.