Semplice deposito di rifiuti o vera e propria discarica? Va verificata la continuità nel tempo degli scarichi illeciti

La Cassazione mette i paletti fra le fattispecie contenute nel T.U. ambiente, la continuità del deposito presuppone una vera e propria organizzazione, e dunque la fattispecie più grave.

Un imputato viene condannato per la realizzazione e la gestione di una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi – articolo 256, comma 3, d.lgs. numero 152/2006 -. Ricorre in Cassazione adducendo alla temporaneità del deposito e dunque la violazione di legge contenuta nel disposto giudiziale. La Cassazione, numero 8420/2013, Terza sezione Penale, depositata il 21 febbraio, rigetta il ricorso e riqualifica il fatto, nei termini che seguono. Va verificata la sussistenza di una organizzazione, anche minimale. La Cassazione si rifà a più precedenti giurisprudenziali, i quali distinguono l’ipotesi di reato ex articolo 256, terzo comma, d.lgs. cit. – realizzazione e gestione di discarica abusiva – da quella meno grave ex articolo 256, primo comma lett. b, d.lgs. cit. – raccolta, trasporto, smaltimento e intermediazione di rifiuti non autorizzate - sulla base del solo criterio organizzativo . Ricorre la prima ipotesi con la mera presenza di una seppur rudimentale organizzazione, di persone o cose, dedicata all’attività illecita. Mentre il semplice allestimento di una struttura fisica, anche di perimetrazione dell’area, integra l’ipotesi meno grave. Tuttavia la mancanza di una chiara tipizzazione normativa – non è dato poter astrattamente distinguere l’ organizzazione dalla semplice apposizione strumentale di cose dedicate al trattamento dei rifiuti – conduce la giurisprudenza, nella prassi, a disomogeneità applicative già denunciate dalla dottrina. Non rileva il dato quantitativo. La Cassazione precisa che la notevole entità dei rifiuti transitati in loco, non vale a distinguere le due ipotesi prima citate – costituisce nel caso un dato probatorio che, se integrato, supporta la fattispecie più grave -. Occorre verificare la continuità nel tempo dello scarico e l’ abitualità delle condotte criminose, specie in un contesto di degrado ambientale dell’area. Il criterio quantitativo soccombe a quello temporale , eletto dalla giurisprudenza – seppur più difficilmente integrabile siccome richiede più verifiche nell’arco temporale di riferimento – al perno che distingue le due ipotesi di reato ora comparate. I limiti della riqualificazione giudiziale del fatto, ex articolo 519 c.p.p La Cassazione, riparametrando la pena, qualifica diversamente il fatto, identificando la meno grave ipotesi di recupero e smaltimento di rifiuti anziché di gestione di discarica abusiva. L’operazione logica giudiziale non è sempre possibile, occorre una relazione di continenza fra le due fattispecie coinvolte, l’una deve essere più ampia dell’altra e non deve contenere elementi costitutivi del fatto ulteriori e diversi rispetto alla fattispecie per prima contestata. Va di seguito che la relazione/distinzione fra l’ipotesi di recupero e smaltimento di rifiuti e quella di gestione di discarica abusiva percorre il solco proprio del criterio organizzativo, di cui al primo paragrafo del presente commento. Quando l’organizzazione è particolarmente consistente sussiste l’ipotesi punita più severamente. Vige, dunque, un rapporto di gravità/continenza, la Cassazione ha dunque riqualificato il fatto nei termini logici più appropriati e secondo lo schema processualistico consentito.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 15 gennaio - 21 febbraio 2013, numero 8420 Presidente Squassoni – Relatore Franco Svolgimento del processo Con la sentenza in epigrafe, la corte d'appello di Palermo confermò la sentenza emessa il 20.10.2009 dal giudice del tribunale di Palermo, sezione distaccata di Carini, che aveva dichiarato L.P.V. colpevole del reato di cui all'articolo 256, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, numero 152, per avere realizzato e gestito una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi auto demolite, materiali ferrosi, tubi, vetro e materiale plastico nel piazzale antistante le case popolari e lo aveva condannato alla pena di mesi 4 di arresto ed Euro 5.000,00 di ammenda. L'avv. Salvatore Traino, per conto dell'imputato, propone ricorso per cassazione deducendo erronea applicazione dell'articolo 256, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, numero 152. Osserva che dalla stessa sentenza di primo grado emerge che l'imputato stava caricando il materiale ferroso depositato nei pressi della sua abitazione su un autocarro di sua proprietà per portarlo in una ditta autorizzata allo smaltimento. Risulta anche che dopo il trasporto il luogo era stato ripulito. Deduce quindi che si trattava solo di un deposito temporaneo di materiale di risulta e che la condotta comunque non integrava la realizzazione e la gestione e i una discarica. Il ricorso non può essere accolto per le ragioni che seguono. Innanzitutto, va rigettato l'assunto secondo cui si tratterebbe di un mero deposito temporaneo di rifiuti, e ciò perché il giudice del merito, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, ha accertato che mancavano i presupposti per riconoscere una tale fattispecie. In particolare ha accertato che non vi era prova del requisito temporale e che i rifiuti erano stati abbandonati alla rinfusa, sicché il deposito non era stato effettuato per categorie omogenee e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, trattandosi di rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. Ciò posto, è però anche evidente che non sussistevano gli estremi per configurare il reato di realizzazione e gestione di una discarica abusiva. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, “In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di realizzazione di discarica in difetto di autorizzazione l'allestimento di un'area con l'effettuazione di opere, quali spianamento del terreno, apertura di accessi, sistemazione, perimetrazione o recinzione, mentre è configurabile la diversa ipotesi di gestione di discarica abusiva allorché sussiste una organizzazione, anche se rudimentale, di persone e cose diretta al funzionamento della medesima, né assume rilevanza in quest'ultima ipotesi il dato che il quantitativo di rifiuti presenti in loco non risulti di particolare entità. Ha specificato la Corte - censurando la sentenza di merito per l'assenza di motivazione sul punto - che la individuazione di una discarica abusiva richiede l'accertamento delle seguenti condizioni una condotta non occasionale di accumulo di rifiuti, lo scarico ripetuto, il degrado dell'area, la definitività dell'abbandono dei rifiuti medesimi ” Sez. F., 2.8.2007, numero 33252, Setzu, m. 237582 . Dagli elementi di fatto che risultano accertati dalle sentenze di merito, emerge invece che il reato configurabile era dunque quello di recupero o smaltimento di rifiuti pericolosi in assenza del necessario titolo abilitativo, previsto e punito dall'articolo 256, comma 1, lett. b , del d. lgs. 3 aprile 2006, numero 152, e non quello di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata di cui al comma 3 del medesimo articolo 256. Sennonché, la corte d'appello, pur avendo genericamente e confusamente fatto riferimento a massime relative al reato di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata, ha poi nella sostanza ritenuto ed applicato in realtà proprio la norma incriminatrice relativa alla ipotesi di recupero o smaltimento di rifiuti pericolosi. E difatti, mentre il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 256 prevede, per la realizzazione e gestione di discarica non autorizzata destinata anche in parte a rifiuti pericolosi, la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da Euro 5.200,00 a Euro 50.000,00, il comma 1, lett. b , prevede per il recupero o smaltimento di rifiuti pericolosi la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da Euro 2.600,00 ad Euro 26.000,00. Nel caso in esame i giudici del merito hanno appunto applicato la pena base di mesi sei di arresto e di Euro 7.500,00 di ammenda, ridotta per le attenuanti generiche a mesi 4 di arresto ed Euro 5.000,00 di ammenda, e cioè con tutta evidenza proprio la pena prevista per il più lieve reato di recupero o smaltimento di rifiuti pericolosi. Previa correzione in questi sensi della motivazione della sentenza impugnata, il ricorso deve dunque essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processo.