Il contribuente deve pagare il tributo ma non le sanzioni in caso di omesso versamento da parte del professionista a cui aveva conferito l’incarico.
La S.C., con la sentenza numero 23601 del 20 dicembre 2012, ha ritenuto che in caso di violazioni collegate esclusivamente alla condotta rilevante penalmente del professionista, può disporsi la sospensione delle sanzioni e delle soprattasse a favore del contribuente. Il professionista deve svolgere il proprio incarico in maniera diligente. Il principio della diligenza nello svolgimento dell’incarico da parte del professionista è uno dei capisaldi del libro IV delle obbligazioni ed in particolare dell’articolo 1176 c.c Questo prevede che il debitore, nell’adempimento dell’obbligazione, deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Il secondo comma prevede, inoltre, che nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata. Relativamente alla condotta del debitore nell’adempimento dell’obbligazione, la diligenza deve essere intesa come l'impegno adeguato delle energie e dei mezzi utili al fine del soddisfacimento dell'interesse del creditore l’ordinaria diligenza è quella tipica riscontrabile nell'uomo medio, da valutare in relazione alla specificità dell'obbligazione. In ogni obbligazione avente per oggetto un’attività, l'inadempimento coincide con il difetto di diligenza nell'esecuzione della prestazione e la diligenza assurge a parametro di imputazione del mancato adempimento e criterio di determinazione del contenuto dell'obbligazione Cass. numero 23918/2006 Cass. numero 583/2005 . Tenendo una condotta improntata al rispetto degli obblighi di correttezza e lealtà professionale. In tema di responsabilità del professionista, la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata più volte a favore del contribuente, ponendo in risalto che la condotta del professionista deve essere improntata al rispetto degli obblighi di correttezza e lealtà professionale contenuti nella normativa vigente e nel codice di deontologia professionale. Infatti il commercialista incaricato di redigere la dichiarazione dei redditi deve farlo usando la diligenza e la perizia di cui all’articolo 1176 c.c. ed, in caso di errore nella compilazione, è tenuto a risarcire il danno Cass., sez. Terza Civile, numero 8860/2011 per cui il contribuente non può essere sanzionato per violazioni imputabili al professionista che ha redatto la dichiarazione dei redditi Cass. numero 25136/2009 . Se la documentazione manca, il commercialista deve escludere i costi dalla dichiarazione. Rappresenta un preciso obbligo di diligenza del professionista non appostare in bilancio costi privi di documentazione o non inerenti all’anno della dichiarazione, senza aver riscontrato la presenza dei relativi documenti, per cui lo stesso deve escludere i costi dalla dichiarazione nel caso in cui il contribuente non abbia provveduto a fornire la relativa documentazione Cass. 9916/2010 . Una recentissima sentenza ha stabilito che se il contribuente abbia fornito la prova di aver presentato il condono tributario e per negligenza del professionista non ne abbia potuto usufruire, quest’ultimo deve risarcire il cliente del danno provocato Cass., numero 23323/2012 l’esistenza e l’entità della colpa del professionista è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito e risulta sindacabile dinanzi al giudice di legittimità unicamente per il profilo dell’esistenza della motivazione che deve risultare completa ed adeguata Cass. 9 giugno 2004, numero 10966/2004 . La fattispecie. Il contribuente ha impugnato la cartella esattoriale notificatagli da Equitalia per somme richieste a titolo di Irpef, Iva e Irap. La CTP ha ritenuto che la condotta fraudolenta del consulente non esimeva il contribuente dall’adempimento dell’obbligazione tributaria. La CTR ha accolto parzialmente l’appello del contribuente dichiarando non dovute le sanzioni irrogate. La S.C. ha stabilito che l’articolo unico della legge numero 423/1995, recante norme in materia di soprattasse e di pene pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento delle imposte, opera esclusivamente sul piano della riscossione, fissando le condizioni alle quali, in presenza di violazioni esclusivamente riferibili alla condotta penalmente rilevante dei professionisti ivi indicati, «può disporsi la sospensione della riscossione delle soprattasse e delle pene pecuniarie a carico del contribuente nonché la commutazione del ruolo in capo ai professionisti» Cass. numero 17578/2002 . Pertanto tale disposizione di cui alla legge numero 423/1995 non impedisce, in sede contenziosa, da parte del contribuente di poter dimostrare la responsabilità del professionista incaricato, con il conseguente sgravio delle sanzioni a carico del contribuente e la contestuale commutazione delle sanzioni in capo al professionista Cass. numero 25136/2009 . L’esenzione del contribuente, infine, non può essere condizionata dal passaggio in giudicato della sentenza penale o civile che accerti la responsabilità del professionista incaricato dallo stesso al versamento dell’imposta.
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 21 novembre - 20 dicembre 2012, numero 23601 Presidente Cappabianca – Relatore Chindemi Fatto 1. La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza numero 381/27/2007, respingeva il ricorso di H. N. avverso la cartella di pagamento notificatagli da Equitalia Gerit s.p.a. avente ad oggetto somme pretese dall'Amministrazione a titolo di Irpef, Iva e Irap, per l'anno 2003, a seguito di controllo automatizzato, ex articolo 36 bis DPR 600/73 e 54 bis DPR 633/72. In primo grado i giudici ritenevano che il comportamento fraudolento del consulente, incaricato dei relativi adempimenti fiscali, che si era appropriato delle somme consegnategli dal contribuente, non lo esimeva dall'adempimento dell'obbligazione tributaria, salvo il suo diritto di rivalsa in sede civilistica nei confronti del consulente stesso. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza numero 200/14/08, depositata il 8.7.2008, accoglieva parzialmente l'appello del contribuente e dichiarava non dovute le sanzioni irrogate. Proponeva ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo i seguenti motivi a violazione e falsa applicazione degli articoli 1 I. 423/1995, 5 e 6, comma 3, D. lgs 472/1997, nonché 12 e 15 Disp. legge in generale, in relazione all'articolo 360, numero tre, c.p.c., avendo ritenuto illegittima la sanzione pretesa dall'Ufficio per il ritardo nel pagamento dell'imposta, asseritamente imputabile alla condotte illecite del professionista incaricato dal contribuente del pagamento, indipendentemente dall'esito del giudizio penale instaurato per l'accertamento del reato a carico del professionista stesso b violazione e falsa applicazione degli articoli 1 I. 423/1995, 5 e 6 d.lgs. 472/1997, 3909 e 2769 c.c. in relazione all'articolo 360, numero tre, c.p.c., in quanto l'accerta mento dell'esistenza del reato non può prescindere dalla irrevocabilità della sentenza penale o civile che tale reato accerta c insufficiente motivazione in relazione all'articolo 360, numero cinque, c.p.c. in ordine alla affermazione che risulta sufficientemente dimostrato che l'inadempimento tributario sia ascrivibile al terzo Il contribuente non si è costituito. 2. Il ricorso è infondato. Con riferimento ai primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente in quanto logicamente connessi, l'Amministrazione ricorrente muove dal presupposto che l'esenzione del contribuente dalle sanzioni sarebbe condizionata al passaggio in giudicato della sentenza penale o civile che accerti la responsabilità del professionista incaricato dallo stesso del versamento dell'imposta e che sarebbe, pertanto, precluso al giudice tributario di anticipare, in sede di sindacato giurisdizionale sull'atto impositivo, gli effetti eventualmente favorevoli di cui potrebbe beneficiare il contribuente solo nella fase di riscossione, ove risultassero sussistenti tutti i presupposti dello sgravio. In sintonia con quanto già affermato da questa Corte con sent. 17578/02 - va rilevato, che la previsione dell'articolo unico L. n 423 del 1995, opera esclusivamente sul piano della riscossione, fissando le condizioni alle quali, in presenza di violazioni esclusivamente riferibili alla condotta penalmente rilevante dei professionisti ivi indicati, può disporsi la sospensione della riscossione delle soprattasse e delle pene pecuniarie a carico del contribuente nonché la commutazione del ruolo in capo ai professionisti. Pertanto, la norma non osta a che, in sede contenziosa, la non punibilità del contribuente presupponga esclusivamente la convincente dimostrazione del fatto che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto addebitabile esclusivamente al professionista denunciato all'autorità giudiziaria, indipendentemente dalla ricorrenza delle ulteriori condizioni previste dalla L. numero 423 del 1995, articolo 1, per la sospensione del ruolo a carico del contribuente istanza del contribuente e correlativa procedura e la sua commutazione in capo al professionista responsabile della violazione giudicato penale a carico del professionista Cass. Sez. 5, Sentenza numero 25136 del 30/11/2009 Cass. Sez. 5, Sentenza numero 26850 del 20/12/2007 3. Il terzo motivo è inammissibile sia per difetto di autosufficienza , sia per la omessa formulazione del relativo quesito. L'Agenzia non spiega quale sia la condotta rilevante ascrivibile alla parte e non al terzo commercialista al fine di ritenerlo obbligato al pagamento delle imposte pretese. Peraltro e, anche, inammissibile, ai sensi dell'articolo 366 bis cod. proc. civ., per le cause ancora ad esso soggette, il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione qualora non sia stato formulato il cd. quesito di fatto, mancando la conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi, anche quando l'indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la ratio che sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla S.C., la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l'errore commesso dal giudice di merito Sez. 5, Sentenza numero 24255 del 18/11/2011 comunque, la commissione regionale ha motivato, seppure per relationem, in relazione alla censura di difetto di motivazione, avendo affermato che considerando i documenti recenti in atti e quelli esibiti, sembra sufficientemente dimostrato che inadempimento tributario e ascrivibile al terzo è che dei fatti è stato investito il giudice penale . Il ricorso va, quindi, rigettato. Nessuna pronuncia va emessa sulle spese stante la mancata attività difensiva dell'intimato. P.Q.M. Rigetta il ricorso.