«I love shopping» ... sotto la supervisione di un amministratore di sostegno

Per la Becky Bloomwood italiana è stata disposta l’amministrazione di sostegno con delega al professionista di predisporre un piano per il risparmio affinchè recuperi un buon rapporto col denaro. È, de facto , una nuova ipotesi di questo istituto.

Il decreto del Tribunale di Varese volontaria giurisdizione dello scorso 03 ottobre tratta il caso di un’emula della protagonista dei celebri romanzi di Sophia Kinsella, creando una nuova ipotesi di amministrazione di sostegno. Il caso . Una donna, affetta da oniomania, dilapidava il suo patrimonio e quello della madre, costretta ad accollarsi i suoi debiti, giungendo a spendere, per beni superflui e non necessari cosmetici, scarpe, abbigliamento , l’equivalente di uno stipendio minimo in un solo giorno od in una settimana. Il carattere patologico era confermato ed accentuato anche dalla scelta di licenziarsi per poter usufruire del trattamento di fine rapporto da investire in questi capricci. Gli stretti congiunti, preoccupati per l’evolversi del vizio, ricorrevano al giudice tutelare per la nomina dell’amministratore di sostegno per una corretta gestione delle sue finanze e per la sua rieducazione. Cos’è l’oniomania? È l’acquisto compulsivo ed incontrollato di beni non indispensabili per le proprie esigenze vitali che causa la dilapidazione di interi patrimoni. Lo shopping diviene una dipendenza come la droga, il gioco d’azzardo e similia Di Martino, D’Amore Shopping compulsivo una dipendenza comportamentale emergente nella società del consumo , in Mission , periodico trimestrale della FederSerD numero 25/08, ed. Angeli Pani, Biolcati, Le dipendenze senza droghe. Shopping compulsivo, internet ed il gioco d’azzardo . In alcuni casi raggiunge livelli talmente gravi da diventare una vera e propria ossessione. Amministrazione di sostegno per lo shopping compulsivo è una nuova fattispecie? Per la giurisprudenza è effettivamente la prima pronuncia in tal senso, poiché sinora il problema è stato analizzato solo dalla più recente dottrina P. Cendon, Trattato dei nuovi danni. Volume I Danni in generale , pagg. 545 ss, parte III la salute pscichica e capitolo XLIII sulle dipendenze che ha correlato questa fissazione con la procedura in esame. In generale fa un parallelo, come si desume dalle citate fonti, tra la nostra fattispecie ed altre suddette dipendenze. La giurisprudenza, poi, ha sempre affrontato, nello specifico, solo queste ultime ipotesi e, come la dottrina, ha messo questa sindrome sullo stesso piano di altre malattie mentali Nicolao, Amministrazione di sostegno. Lo Ius si riconcilia con l’Uomo . Poteri ed oneri dell’amministratore e del beneficiario. È una misura che deve essere adottata per breve tempo e, nello specifico, per il periodo necessario al beneficiario per risolvere i propri problemi ed a riconquistare la sua autonomia. Nel nostro caso, per ricostruire il giusto equilibrio, il corretto rapporto col denaro e la propensione al risparmio, il GT ha stabilito un percorso cui deve attenersi il professionista con l’intervento di uno psicoterapeuta, del medico curante e del servizio contro le dipendenze territorialmente competente per territorio. L’amministratore dovrà interagire col beneficiario, poiché se questi dissentisse e non trovasse un accordo con lui, il suo incarico potrebbe essere revocato, poiché gli interessi di questo ultimo prevalgono su tutti gli altri confliggenti. Se poi adottasse delle misure dannose per il malato o fosse gravemente negligente, il Pm o gli altri soggetti indicati dall’articolo 406 c.p.c. potranno adire il GT perché adotti tutte le tutele del caso, compresa la sua revoca. Non potrà, poi, essere nominato erede, salvo se coniuge od altro stretto congiunto dell’interessato e sarà sempre in stretto contatto col GT, verso cui ha un obbligo di rendicontazione delle spese, delle sue azioni e degli obiettivi conseguiti o meno. La protezione del bisognoso è il fondamento di tutto l’ordinamento in esame. Il piano di recupero. Si noti come il decreto formuli un articolato programma di sostegno che prevede dall’apertura di un nuovo contocorrente a favore del malato anche in home banking , alla concessione di una carta di debito con la previsione di soglie settimanali fisse di spesa, alla predisposizione di un vero e proprio piano degli acquisti, predefinendo le somme mensili effettivamente necessarie per la vita quotidiana. Include una provvista, da ridurre gradualmente, per lo shopping e la redazione da parte dell’interessato di un diario delle compere al fine di responsabilizzarlo. Il tutore dovrà fornire anche una consulenza, avvalendosi di un legale specializzato, sul vaglio delle varie posizioni debitorie, attivandosi per la mediazione con i creditori e sottoscrivere i contratti e gli acquisti superiori ad € 100,00. Nulla è lasciato al caso, ma è tutto in funzione del conseguimento del fine sopra descritto.

Tribunale di Varese, Ufficio Vol. Giur., decreto 3 ottobre 2012 GT. G. Buffone Fatto e diritto La persona beneficiaria, sentita all’udienza del 3 ottobre 2012, ha confermato i rilievi svolti dai parenti stretti, ascoltati in sede di esame, così confermando, nei contenuti, l’istanza del 25 luglio 2012, finalizzata ad ottenere un supporto protettivo e di sostegno giuridico, per far fronte alla sua attuale difficoltà nel contenere la propensione al consumo irrazionale di denaro e riacquistare la capacità di risparmio e gestione efficiente del reddito. Si tratta, peraltro, di soggetto in cui la errata percezione del denaro, in una scala valoriale, ha determinato una incontenibile propensione al consumo mediante l’acquisto di beni di vario genere senza il carattere della necessità, in particolare abbigliamento, scarpe, prodotti per il corpo e simili shopping . La irrefrenabile voglia di spesa ha causato un grave danno alla persona beneficiaria in sede di esame, si è discusso di debiti contratti mediante finanziarie per quasi 50 mila euro con addirittura dimissioni presentata al datore di lavoro al solo fine di utilizzare il trattamento di fine rapporto. All’esito dell’esame, è emerso che la beneficiaria è motivata nel senso di riuscire a recuperare, gradualmente, la propria situazione di benessere. Nella persona beneficiaria, la descrizione dei fatti e la specificità delle allegazioni, mette in luce la presenza di una sindrome da acquisto compulsivo cd. shopping o oniomania dal greco onios = in vendita, mania = follia , tenuto conto della gravemente disordinata gestione del denaro è sufficiente rilevare come, in un solo giorno, la beneficiaria sia capace di effettuare anche 4, 5 o 6 acquisti, fino a spendere tra le 200 e le 500 euro in una settimana o un giorno, ovviamente con provvista del tutto inidonea a mantenere il ritmo di spesa da qui debiti e contrazione del risparmio, tali da avere provocato un effettivo stato di dissesto finanziario in cui la beneficiaria è, in sostanza, mantenuta oggi dalla madre che paga le rate dei debiti accollati dalla figlia. Sfogliando le allegazioni documentali, è comunque possibile tratteggiare lo shopping della persona beneficiaria in termini di acquisto patologico e non anche normale . Tenuto conto della attuale situazione della persona beneficiaria, si rende improcrastinabile un intervento di sostegno. Quanto alle concrete modalità “operative” dell’amministrazione, in questo settore, più che in altri, deve farsi riferimento alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, e ratificata dall’Italia per effetto degli articolo 1 e 2 della legge 3 marzo 2009 numero 18. In ossequio al trattato in esame, tutte le norme a tutela dell’incapace, da intendere come persona diversamente abile, articolo 1, comma II, Conv. New York coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali devono essere improntate ai seguenti principi a la misura deve essere proporzionata ed adatta alle condizioni della persona b la misura deve essere applicata per il più breve tempo possibile. Nel caso di specie, pertanto, la situazione del beneficiario rende necessaria oltre che opportuna l’introduzione di un percorso con il beneficiario stesso inteso a fargli riacquistare la propensione al risparmio, vigilando su come vengono investiti e spesi i soldi ed imponendo soglie limite di spesa settimanali e mensili. Il graduale riacquisto della capacità di gestire il denaro, ove associata ad una riduzione della propensione al consumo, favorirà un recupero delle piene capacità del beneficiario e saranno maturi i tempi per estinguere la misura. Il percorso di sostegno va, però, necessariamente integrato di un supporto di tipo terapeutico o, comunque, assistenziale, che possa incidere là dove il solo risvolto giuridico si riveli insufficiente in tal senso devono essere coinvolti sia il medico curante della persona beneficiaria, sia il Servizio Territoriale di Varese per il contrasto alle dipendenze. E’ importante che l’amministratore di sostegno sia un soggetto che trova il consenso della persona beneficiaria nel caso in esame, i familiari erano d’accordo sulla nomina del cognato. P.Q.M. letti ed applicati gli articolo 404, 405, 409 cod. civ., 720-bis c.p.c. dichiara aperta l’amministrazione di sostegno a tempo determinato in favore di , nata a il . 1971, residente in . alla via termine di scadenza in data 30 ottobre 2014. nomina amministratore di sostegno il cognato della persona beneficiaria, ,nato in . il 1965 e residente in . alla via , che viene invitato, tramite la cancelleria, a presentarsi davanti al g.t., senza indugio, per prestare il giuramento di rito, ex articolo 411, comma i, 349 c.c. ricorda che non può essere nominato amministratore e se nominato deve cessare dall’incarico, il soggetto per cui ricorra una delle previsioni di cui all’articolo 350 c.c. dispone che l’amministratore di sostegno, depositi nel fascicolo del procedimento, entro sessanta giorni dal giuramento, l’inventario dei beni della persona beneficiaria, secondo il modulo disponibile in cancelleria mod. 362 c.c. . ricorda i doveri dell’amministratore. coinvolgimento del beneficiario. nello svolgimento dei suoi compiti, l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario 410, comma i, c.c. , pertanto questi dovrà periodicamente conferire per il beneficiario, secondo i tempi e le circostanze specifiche del caso concreto, riferendo al giudice tutelare, in occasione del rendiconto ovvero senza indugio se è necessario segnalare eventi o fatti rilevanti per l’amministrazione di sostegno. partecipazione del beneficiario l’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. in caso di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi, il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni provvedimenti 410, comma ii, c.c. . conflitto di interessi 411, comma ii, c.c. . l’amministratore di sostegno, dal momento della nomina, non può essere nominato erede dal beneficiario 596 c.c. , nemmeno per interposta persona 599 c.c. a meno che non sia ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore. l’amministratore di sostegno non può essere nominato erede dal beneficiario 596 c.c. , nemmeno per interposta persona 599 c.c. se non dopo che sia stato approvato il conto finale o sia estinta l’azione per il rendiconto medesimo. adeguatezza della protezione. 413 c.c. . l’amministratore di sostegno è tenuto a riferire, senza indugio, al giudice tutelare le circostanze sopravvenute o gli altri eventi di cui abbia avuto notizia che depongono nel senso della sopravvenuta inidoneità della amministrazione di sostegno, in vista di una sua revoca oppure in funzione dell’applicazione di una misura di protezione diversa es. interdizione . dispone che all’amministratore di sostegno vengano demandati i poteri-doveri di compiere le seguenti operazioni, secondo il regime giuridico indicato e per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. PROGRAMMA DI SOSTEGNO L’amministratore di sostegno provvederà ad attivare, in favore della persona beneficiaria, un conto corrente di nuova istituzione/creazione su cui far confluire tutte le entrate e i redditi. Il conto/ deposito dovrà godere della possibilità delle operazioni home banking cosicché l’amministratore possa costantemente monitorare le attività sul conto stesso alla persona beneficiaria, verrà rilasciata una carta di debito e non carte di credito con la previsione di soglie settimanali fisse. Prima di stabilire la soglia settimanale, la persona beneficiaria stabilirà con l’amministratrice un “piano di spesa”, specificando di quali somme necessita, settimanalmente, per la gestione ed il ménage quotidiano. Ogni ulteriore spesa fissa verrà direttamente domiciliata sul c/c. Nella previsione del piano, l’amministratrice introdurrà una provvista per l’eventualità di shopping provvista che, di mese in mese, deve essere costantemente ridotta. La persona beneficiaria deve custodire un “diario delle spese” in cui annoti e documenti qualunque acquisto o spesa, ivi incluse quelle da shopping. Il diario sarà vistato periodicamente dall’amministratrice che riferirà al giudice tutelare circa i progressi dell’amministrazione. Ogni spesa “fuori soglia” sarà autorizzata dall’amministratore solo previa verifica delle ragioni che la rendono utile o necessaria. L’amministratrice verificherà se le attuali posizioni debitorie sono o non aggredi-bili da un punto di vista civilistico, avvalendosi di un Avvocato specialista del settore, tenuto conto del particolare stato soggettivo della beneficiaria al momento della sottoscrizione degli atti inviterà i creditori, se ritenuto vantaggioso, ad un tavolo di mediazione o trattativa per una composizione bonaria. La capacità negoziale della persona beneficiaria è esclusa in modo assoluto per quanto riguarda ogni tipo di prestito, mutuo, finanziamento nessun contratto sarà valido senza la sottoscrizione dell’amministratore di sostegno. La beneficiaria non può comunque sottoscrivere, senza la co-firma dell’amministratore, nessun negozio giuridico del valore superiore ad euro 100,00. L’amministratore ha il potere di curare i rapporti giuridici della persona beneficiaria con tutti gli Uffici pubblici con l’esplicito riconoscimento alla sottoscrizione di istanze, che siano necessarie, verso pubbliche amministrazioni. Ha, altresì, il potere di porre in essere ogni adempimenti fiscale o amministrativo che si dovesse rendere necessario nell’interesse della persona beneficiaria. L’amministratore subentra nella gestione dei conti correnti e dei depositi della persona beneficiaria, custoditi e in essere presso Banche o Poste. L’istituto consentirà all’amministratore tutte le operazioni volute, previa esibizione del decreto odierno. LIMITE DI SPESA 405, V, numero 5, c.c. la pensione/reddito mensile percepita dalla persona beneficiaria, con ogni accessorio e beneficio annesso. La persona beneficiaria non può compiere nessuno degli atti di cui agli articolo 374 e 375 c.c. se non con l’autorizzazione del giudice tutelare. visti ed applicati gli articolo 344, 404 cod. civ. DELEGA immediatamente il SER.T di , dipartimento Dipendenze, affinché, previa presa in carico della persona beneficiaria, valutata la specifica situazione soggettiva, eroghi un servizio di sostegno e recupero per il soggetto beneficiario, eventualmente mediante anche un sostegno psicologico CAPACITÀ RESIDUALE DEL BENEFICIARIO. Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana 409, comma II, c.c. . Il Giudice tutelare, sin da ora, invita l’amministratore di sostegno a riferire immediatamente se il beneficiario abbia compiuto personalmente atti giuridici in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nell’odierno decreto, in funzione delle eventuali azioni invalidatoria 412 c.c. . SI PRECISA che le autorizzazioni contenuto nell’odierno decreto sono cd. dinamiche il rappresentante potrà compiere, senza necessità di specifica autorizzazione del giudice tutelare, anche tutti i singoli atti strettamente collegati e necessari per il perseguimento e la realizzazione dell’obbiettivo finale autorizzato v. ad es., Cass. civ., sez. I, 13 maggio 2011 numero 10654 in Diritto & amp Giustizia 2011, 30 giugno . dispone che l’amministratore di sostegno riferisca annualmente al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario, avvalendosi del modello di cancelleria mod. 380 . termine entro cui depositare il rendiconto annuale settembre 2013 settembre 2014. visto l’articolo 405, comma vi, c.c. manda alla cancelleria per l’annotazione dell’odierno decreto nell’apposito registro e per la comunicazione del medesimo all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. visto l'articolo 3, comma 1, lettera p , del d.p.r. 14 novembre 2002, numero 313, manda alla cancelleria affinché si provveda all’iscrizione del decreto odierno per estratto nel casellario giudiziale e per i provvedimenti di competenza. visto il d.lgs. 30 giugno 2003, numero 196 dispone che l’amministratore, in tutti i rapporti con i terzi, dovendo spendere i poteri di rappresentanza o assistenza conferiti con il decreto odierno, comunichi esclusivamente la parte dispositiva del provvedimento e non anche la parte motiva, non rilevante per i terzi ed avente ad oggetto dati sensibili, comunque personali riservati. decreto immediatamente esecutivo articolo 405, comma i, c.c. comunicazioni all’amministratore di sostegno, a cura della cancelleria alle persone intervenute nel procedimento, a cura dell’amministratore di sostegno al ser.t, a cura dell’amministratore di sostegno al pubblico ministero, a cura della cancelleria alla persona beneficiaria, a cura dell’amministratore di sostegno, fissa l’udienza in data 12 ottobre 2012 ore 9.20, per il giuramento dell’amministratore di sostegno, disponendo la comparizione personale della persona beneficiaria.