L’amministratore giudiziario non è un ausiliario del giudice ...

La pronuncia in rassegna affronta la questione se l’amministratore giudiziario, nominato nel procedimento disciplinato dall’articolo 2409 c.c., rientri o meno nella categoria degli ausiliari del giudice.

E la Prima sezione Civile di Piazza Cavour, nella sentenza numero 18080 del 25 luglio 2013, risolve la quaestio precisando che l’amministratore giudiziario nominato nel procedimento disciplinato dall’articolo 2409 c.c., per la natura stessa che gli è demandata dal giudice, che si concreta nella gestione della società, strumentale al ripristino del suo corretto funzionamento, non rientra nella categoria degli ausiliari del giudice prevista dall’articolo 11 del d.p.r. numero 115/2002 con la conseguenza che il rimedio dato contro il provvedimento che dispone la liquidazione del compenso per l’opera da esso prestata non può consistere nell’opposizione prevista dall’articolo 170 del citato d.p.r. numero 115/2002, ma deve individuarsi, attesa la natura monitoria del decreto pronunciata ai sensi dell’articolo 92, ultimo comma, disp. att. c.p.c., nel rimedio di carattere generale previsto dall’articolo 645 c.p.c Quanto alla trattazione del procedimento de quo - di opposizione al decreto di liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice -, sulla scia di un consolidato orientamento giurisprudenziale cfr. Cass., 21786/2010 , la sentenza che qui ci occupa ribadisce che non è a trattazione collegiale ma, per espressa previsione dell’articolo 170, comma 2, d.p.r. numero 115/2002, è trattato davanti al Tribunale in composizione monocratica. Il fatto. Il Tribunale di Roma in persona del giudice relatore nominato dal Presidente della sezione designato con delega dal Presidente del tribunale, con ordinanza, provvedeva sull’opposizione proposta ex articolo 170 d.p.r. numero 115/2002 da una s.p.a. avverso precedente decreto del Tribunale di Roma che aveva liquidato la misura del compenso dovuto all’amministratore giudiziario della predetta s.p.a., nominato ex articolo 2409 c.c In particolare, il Tribunale di Roma in persona del giudice relatore ridimensionava diminuendo il precedente compenso attribuito all’amministratore giudiziario. Quest’ultimo attivava quindi la tutela in legittimità, articolando sei distinti motivi di censura. Con il primo motivo, il ricorrente chiedeva se nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi dell’ausiliare del giudice, ex articolo 170 d.p.r. numero 115/2002, la competenza del tribunale fosse o meno inderogabile e non delegabile. E, gli Ermellini, richiamando un precedente delle Sezioni Unite cfr. Cass. 6817/2007 precisano che la competenza a provvedere appartiene ad un giudice singolo del tribunale oppure della corte d’appello a seconda dell’appartenenza del magistrato che ha emanato il decreto di liquidazione oggetto di impugnazione , ed il giudice monocratico va identificato con il presidente dell’ufficio giudiziario o con il giudice da lui delegato. I supremi giudici accolgono invece il gravame riguardante la definizione della figura dell’amministratore giudiziario nominato ai sensi dell’articolo 2409 c.c. precisando, ut supra, che al pari dell’ispettore giudiziario e del commissionario ex articolo 532 c.p.c. non rientra tra le figure di ausiliari del giudice contemplati dall’articolo 11, L. numero 319/1980. E - aggiungono gli Ermellini – dovendosi seguire l’orientamento secondo il quale il provvedimento liquidatorio ha natura monitoria, ne deriverebbe che alla parte obbligata a corrispondere il compenso medesimo sono offerti i rimedi che derivano, secondo la legge processuale, da tale natura, costituiti per il commissario, in caso di rigetto totale o parziale della sua istanza di liquidazione, dalla possibilità di sperimentare la via del giudizio di cognizione ordinaria ex articolo 640, comma 3, c.p.c. e per la parte tenuta a corrispondere il compenso, l’opposizione prevista dall’articolo 645 stesso codice. Il controllo giudiziario ex articolo 2409 c.c Il controllo del tribunale sulla società per azioni è collocato, già da prima della riforma del diritto societario, che ne ha conservato l’originario assetto, alla fine della sezione VI sugli organi sociali, subito dopo le norme disciplinanti il collegio sindacale. La norma che lo prevede, l’articolo 2409 c c., assume le fattezze di una norma di chiusura. Il controllo giudiziario sulla società rappresenta una extrema ratio , cui si fa ricorso nei casi in cui il controllo interno sulla gestione e sulla contabilità , affidato ai sindaci, non abbia funzionato, non avendo i sindaci voluto o potuto impedire la commissione di gravi irregolarità nella gestione della società. La funzione del controllo giudiziario, oltre ad aver conservato la stessa collocazione normativa non ha mutato aspetto con la riforma del diritto societario. L’applicazione dell’istituto continua ad essere considerata dall’ordinamento come eccezionale. La nomina dell’amministratore giudiziario. La nomina di un amministratore giudiziario è un provvedimento inscindibile ed unitario che può essere assunto soltanto in caso di gravi irregolarità non altrimenti eliminabili. Lo scopo del provvedimento non è sanzionatorio per questo motivo, possono essere revocati anche soggetti cui le irregolarità non siano immediatamente imputabili, compresi quelli che non erano in carica al momento della commissione delle stesse. Può essere nominato anche un collegio di amministratori nei casi più complessi. L’articolo 2409, sesto comma, c.c. stabilisce a carico dell’amministratore giudiziario di rendere conto al tribunale, depositando una relazione al termine della sua gestione, per riferire circa le attività compiute nell’espletamento del suo incarico. L’amministratore giudiziario non è un ausiliario del giudice. Come affermato chiaramente dal decisum che qui ci occupa, l’amministratore giudiziario nonostante rivesta nell’espletamento del suo incarico l’indubbia ed indiscussa veste di pubblico ufficiale, espleta opera di carattere non meramente esecutivo né affatto valutativa, e non nell’alveo del procedimento ma al di fuori di esso, nell’ambito della società che è chiamato a gestire, per stessa definizione della sua figura, non al fine di coadiuvare il giudice ma nell’esclusivo interesse della stessa società, e con l’obbligo di diligenza richiesta dalla natura del suo ufficio, cui si riconnette logicamente l’obbligo di rendere al tribunale il conto della sua gestione, secondo quanto ora previsto dall’articolo 94 disp. att. c.c. nel testo introdotto dal d.lgs. numero 6/2003 articolo 9, comma 1, lett. b in vigore dal primo gennaio 2004, seppur inapplicabile nella specie ratione temporis , comunque esplicativo della configurazione tipica della figura in parola. Il compenso dell’amministratore giudiziario. Quanto alla liquidazione del compenso dovuto all’amministratore giudiziario per l’opera svolta nell’esercizio di tale funzione, che prescinde dall’ordinario criterio della soccombenza, cui di contro è improntata l’individuazione della parte tenuta nei confronti degli ausiliari del giudice, grava comunque e sempre sulla società, con cui oltretutto può essere concordato nella misura che il giudice può assumere a parametro di riferimento ai fini della liquidazione, non essendo siffatta intesa in astratto né preclusa né tanto meno inficiata da vizio alcuno. Opposizione ex articolo 645 al decreto di liquidazione del compenso. Il corollario comporta che il decreto di liquidazione, non equiparandosi quel compenso a quello spettante al c.t.u., in considerazione della sua natura monitoria prevista dal disposto dell’articolo 92, ultimo comma, disp. att. c.c., può essere contestato dalla società obbligata esclusivamente col rimedio di carattere generale individuabile nell’opposizione prevista dall’articolo 645 c.p.c

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 24 aprile - 25 luglio 2013, numero 18080 Presidente Salvago – Relatore Cultrera Svolgimento del processo Il Tribunale di Roma in persona del giudice relatore nominato dal Presidente della sezione designato con delega dal Presidente del Tribunale, con ordinanza depositata il 29 marzo 2007 e notificata il successivo 24 maggio, provvedendo sull'opposizione proposta a mente dell'articolo 170 d.p.r. numero 115/2002 dalla società Nuova Villa Claudia s.p.a. avverso precedente decreto del Tribunale di Roma che aveva liquidato nella somma di Euro 676.174,92 la misura del compenso dovuto al Dott. F S. per l'espletamento della funzione di amministratore giudiziario della menzionata società nominato a mente dell'articolo 2409 c.c., ha rideterminato suddetto importo, che ha quindi ridotto alla minor somma di Euro 150.000. Ha provveduto in via equitativa ritenendo di dover escludere l'applicabilità sia della tariffa professionale dei dottori commercialisti che della normativa applicabile agli ausiliari del giudice - periti e c.t.u- Avverso il provvedimento il Dott. F S. ha proposto ricorso per cassazione in base a sei motivi cui ha resistito con controricorso la società Nuova Villa Claudia s.p.a Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva a mente dell'articolo 378 c.p.c Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente deduce incompetenza funzionale del giudice designato e violazione dell'articolo 170 d.p.r. numero 115/2002 nella parte in cui prevede la competenza del Presidente del Tribunale o di altro giudice ad esso sostituito ai sensi degli articolo 39, 99 e 101 c.p.c. e r.d. numero 12/1941, e violazione degli articolo 28 e ss. Legge numero 794/1942 sull'assunto che l'opposizione al decreto di liquidazione avrebbe dovuto essere decisa dal Presidente del Tribunale, non essendo prevista la delega ad altri magistrati dello stesso ufficio. Il quesito di diritto chiede se è vero che nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi dell'ausiliare del giudice ex articolo 170 d.p.r. numero 115/2002 la competenza del Presidente del Tribunale è inderogabile e non delegabile ovvero attribuibile ad altro magistrato dell'ufficio se non in applicazione delle norme che disciplinano sostituzioni e supplenze - articolo 39, 99 e 101 c.p.c. e r.d. numero 12/1941, e ciò a maggior ragione se l'opposizione riguarda provvedimento emesso da organo collegiale. Il motivo devesi dichiarare infondato alla luce del principio enunciato in materia da questa Corte con sentenza numero 9879/2012 cui in piena condivisione s'intende in questa sede dare continuità, secondo cui In tema di spese di giustizia, stante la previsione secondo cui, quando è proposta opposizione avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 170 , la competenza a provvedere appartiene ad un giudice singolo del tribunale oppure della corte d'appello a seconda dell'appartenenza del magistrato che ha emanato il decreto di liquidazione oggetto di impugnazione - Cass. numero 217986/2010-, ed il giudice monocratico va identificato con il presidente dell'ufficio giudiziario o con il giudice da lui delegato Cass. penumero , Sez. Unumero , 16 febbraio 2007, numero 6817, Mulas . E poiché nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario - tribunale o corte d'appello - non sono configurabili questioni di competenza tra presidente e giudici da lui delegati, ma solo di distribuzione interna degli affari in base alle tabelle di organizzazione dell'ufficio Cass., Sez. 3, 3 aprile 2001, numero 4884 , va escluso che costituisca ragione di invalidità dell'ordinanza, adottata in sede di opposizione al provvedimento di liquidazione, il fatto che essa sia stata emessa da un giudice addetto al tribunale anziché dal presidente dello stesso . Il motivo, non sorretto da argomenti di smentita che inducano a rivisitazione dell'esegesi, deve pertanto essere rigettato. 2.- Col secondo mezzo il ricorrente denuncia nullità del provvedimento impugnato ex articolo 158 c.p.c. per vizio di costituzione del giudice e violazione e falsa applicazione degli articolo 168 bis e 275 c.p.c., sull'assunto che il giudice nominato relatore ha pronunciato in carenza di potere giurisdizionale e formula quesito di diritto con cui chiede se l'ordinanza pronunciata ex articolo 170 d.p.r. numero 115/2002 dal giudice nominato relatore è nulla e se tale vizio è riconducibile a quello di costituzione del giudice. Connessa logicamente a quella esposta con il precedente mezzo, la censura merita analoga sorte. Secondo quanto si è sopra osservato, il procedimento in oggetto non è a trattazione collegiale ma, per espressa previsione dell'articolo 170 comma 2, è trattato davanti al Tribunale in composizione monocratica Cass. citata numero 21786/2010 . Il giudice relatore ha pertanto nella specie definito il procedimento munito di relativo potere nella veste assunta in delega del Presidente del Tribunale. Col terzo mezzo il ricorrente denuncia ancora violazione dell'articolo 170 e del'articolo 3 lett. n del citato d.p.r. numero 115/2002 nonché dell'articolo 2409 c.c. e degli articolo 92 e 93 disp. att. c.c. Sostiene che dal momento che il commissario giudiziario nominato a mente dell'articolo 2409 c.c. non è annoverabile tra gli ausiliari del giudice, attesa la natura gestoria dell'attività che gli è demandata, finalizzata al ripristino del corretto funzionamento della società, nel cui esercizio egli opera jure proprio ed in qualità di pubblico ufficiale, né è annoverabile tra i liberi professionisti, con conseguente inapplicabilità delle relative tabelle professionali, il giudice adito avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il procedimento essendo all'uopo attivabile il solo rimedio previsto dall'articolo 645 c.p.c Il quesito di diritto chiede se, non rientrando l'amministratore giudiziario nominato ai sensi dell'articolo 2409 c.c. nel novero degli ausiliari del giudice l'unico rimedio esperibile dal soggetto onerato è rappresentato dall'ordinaria opposizione a decreto ingiuntivo. Il motivo è fondato. Consolidato orientamento di questa Corte di recente ribadito con sentenza numero 7631/2011 afferma, in continuità al proprio precedente insegnamento Cass. numero 14456/1999 numero 13134/2003 numero 18451/2004 contraddetto solo da isolata pronunzia Cass. numero 3345/1999 , che .poiché l'amministratore giudiziario nominato dal Tribunale nel corso del procedimento ex articolo 2409 c.c. non rientra, al pari dell'ispettore giudiziario previsto dalla stessa norma e dal commissionario ex articolo 532 c.p.c. tra le figure di ausiliari del giudice contemplati dalla L. numero 319 del 1980, articolo 11 non v'è dubbio, a prescindere dalla specificità delle funzioni svolte su di un piano non meramente esecutivo o valutativo, che debba valere anche per tale soggetto l'esclusione dall'ambito di applicazione di detta norma e della L. numero 794 del 1942, articolo 29 da essa richiamato E dovendosi seguire l'orientamento secondo il quale il provvedimento liquidatorio ha natura monitoria, ne deriverebbe che alla parte obbligata a corrispondere il compenso medesimo sono offerti i rimedi che derivano, secondo la legge processuale, da tale natura, costituiti per il commissario, in caso di rigetto totale o parziale della sua istanza di liquidazione, dalla possibilità di sperimentare la via del giudizio di cognizione ordinaria ex articolo 640 c.p.c., comma 3, e per la parte tenuta a corrispondere il compenso, l'opposizione prevista dall'articolo 645 stesso codice cfr. numero 13134/2003 sopra citata . La costruzione esegetica, riferita alle disposizioni del precedente dettato normativo sancito dalla legge. 319 del 1990, va affermata anche con riguardo al regime applicabile ratione temporis al caso di specie previsto dal d.p.r. 30 maggio 2002 numero 115, che nell'articolo 168 comma 1 opera generale riferimento agli ausiliari del magistrato, la cui definizione, espressa nell'articolo 3 lett. n , si riferisce oltre che alle figure di ausiliari già previste dalla legge numero 319/1980 a qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge , in conformità alla definizione contenuta nell'articolo 68 c.p.c Trattasi dunque della categoria degli altri ausiliari, diversi dal c.t.u. e dal custode, di cui gli organi giudiziari possono avvalersi per risolvere questioni che necessitano di particolari cognizioni tecniche, i quali sono chiamati ad espletare, nel processo e per il processo e al solo fine di coadiuvare o assistere l'organo officiante, l'incarico loro affidato, la cui funzione ed i cui effetti si esauriscono esclusivamente in quell'alveo. Occorrendo dunque aver riguardo alla specificità del ruolo che l'ausiliare, secondo il disposto normativo richiamato, assume nel processo, non è né decisivo né sufficiente, al fine ricondurre al suo paradigma la figura dell'amministratore giudiziario in discorso, l'attribuzione dell'incarico per nomina del giudice. Secondo quanto questa Corte ha già rilevato cfr. Cass. numero 9241/2012 , l'amministratore, nell'ipotesi considerata, benché officiato dal giudice nell'ambito del procedimento disciplinato dall'articolo 2409 e.e, e, giova aggiungere, nonostante egli rivesta nell'espletamento del suo incarico l'indubbia ed indiscussa veste di pubblico ufficiale, espleta opera di carattere non meramente esecutivo né affatto valutativa, e non nell'alveo del procedimento ma al di fuori di esso, nell'ambito della società che è chiamato a gestire, per stessa definizione della sua figura, non al fine di coadiuvare il giudice ma nell'esclusivo interesse della stessa società, e con l'obbligo di diligenza richiesta dalla natura del suo ufficio, cui si riconnette logicamente l'obbligo di rendere al Tribunale il conto della sua gestione, secondo quanto ora previsto dal disposto dell'articolo 94 disp. att. c.c. nel testo introdotto dal d.ls numero 6 del 2003 articolo 9 comma 1 lett. b in vigore dal 1 gennaio 2004, seppur inapplicabile nella specie ratione temporis , comunque esplicativo della configurazione tipica della figura in parola. La costruzione trova conferma nella fase conclusiva del procedimento, quella per cui è causa, relativa alla liquidazione del compenso dovuto per l'opera svolta nell'esercizio di tale funzione, che prescinde dall'ordinario criterio della soccombenza, cui è di contro improntata l'individuazione della parte tenuta nei confronti degli ausiliari del giudice, gravando comunque e sempre sulla società Cass. numero 27663/2011 , con cui può oltretutto essere concordato nella misura che il giudice può assumere a parametro di riferimento ai fini della liquidazione, non essendo siffatta intesa in astratto né preclusa né tanto meno inficiata da vizio alcuno Cass. numero 9241/2012 cit. . Il corollario comporta che il decreto di liquidazione, non equiparandosi quel compenso a quello spettante al c.t.u., in considerazione della sua natura monitoria prevista dal disposto dell'articolo 92 ultimo comma disp. att. c.c., può essere contestato dalla società obbligata esclusivamente col rimedio di carattere generale individuabile nell'opposizione prevista dall'articolo 645 c.p.c Il motivo merita per l'effetto accoglimento ponendosi l'ordinanza impugnata in contrasto col principio di diritto applicabile nel caso di specie, secondo cui l'amministratore giudiziario nominato nel procedimento disciplinato dall'articolo 2409 c.c., per la natura stessa dell'attività che gli è demandata dal giudice, che si concreta nella gestione della società, strumentale al ripristino del suo corretto funzionamento, non rientra nella categoria degli ausiliari del giudice prevista dall'articolo 11 del d.p.r. numero 115/2002 con la conseguenza che il rimedio dato contro il provvedimento che dispone la liquidazione del compenso per l'opera da esso prestata non può consistere nell'opposizione prevista dall'articolo 170 del citato d.p.r. numero 115/2002, ma deve individuarsi, attesa la natura monitoria del decreto pronunciata ai sensi dell'articolo 92 ultimo comma disp. att. c.p.c., nel rimedio di carattere generale previsto dall'articolo 645 c.p.c. Restano assorbite le restanti censure 4 - denuncia di violazione degli articolo 170 del citato d.p.r. numero 115/2002, 28 legge numero 794/1942 e dell'articolo 2409 c.c. cui conseguirebbe l'inammissibilità del criterio equitativo applicato dal Tribunale 5 - denuncia di violazione altresì dell'articolo 29 legge numero 794/1942 e dell'articolo 645 c.p.c. per mancato rispetto dei termini minimi a comparire nel procedimento 6 - denuncia altresì di violazione degli articolo 92 disp. att. c.c. e 2225 c.c. per omessa applicazione della tariffa professionale. Resta inoltre assorbita l'indagine sui motivi del ricorso incidentale condizionato il 1 con cui si denuncia violazione degli articolo 2225, 2233 e 2409 c.c. nonché dell'articolo 92 disp. att. c.c. e correlato vizio di motivazione nella parte in cui non si sarebbe tenuto conto della durata dell'incarico espletato per soli quattro mesi, l'altro con cui si denuncia omessa motivazione in ordine all'applicazione del criterio di liquidazione del compenso prescelto. Alla luce di quanto premesso l'ordinanza impugnata deve essere cassata senza rinvio non potendo la causa essere proposta a mente del d.p.r. numero 115/2002 articolo 170 e, con riguardo al governo delle spese, deve disporsene la compensazione integrale sia per la presente fase di legittimità che per quella di merito stante la natura controversa del rimedio attivabile nel caso di specie. P.Q.M. La corte rigetta i primi due motivi del ricorso principale, accoglie il terzo motivo e dichiara assorbiti i restanti motivi nonché il ricorso incidentale cassa senza rinvio il decreto impugnato. Compensa le spese processuali delle fasi di merito e di legittimità.