Per l’infortunio occorso durante una partita di calcio, dovuto all’impatto di uno dei giocatori contro un oggetto posto a bordo campo, non è responsabile la società che gestisce l’impianto se i calciatori hanno iniziato la partita senza chiedere la rimozione degli oggetti pericolosi o non hanno provveduto direttamente a farlo.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione Terza Civile, con la sentenza numero 13681/12. Una partita finita male. Durante una partita di calcetto con gli amici un uomo si infortunava, ma non per aver subito un intervento duro. Infatti, inseguendo il pallone che usciva dal campo in fallo laterale, colpiva con violenza il palo di metallo di una porta da calcio posta a bordo campo. In seguito all’urto riportava la rottura del tendine del piede sinistro. Il ricorso. L’infortunato citava allora in giudizio la società che gestiva l’impianto sportivo per vedere accertata la sua responsabilità ex articolo 2049 e 2051 c.c. e ottenere il risarcimento del danno. La Corte d’Appello di Milano e il Tribunale locale respingevano la domanda, ritenendo che in capo alla società convenuta non vi fosse responsabilità per il fatto illecito del dipendente né omissione del dovere di vigilanza sulle cose in custodia. Al contrario, veniva accertato l’assunzione di un rischio elettivo per omissione da parte del ricorrente, il quale, non avendo richiesto l’intervento del custode per rimuovere le porte dal campo, aveva interrotto il nesso di causalità. Il ricorso per cassazione proposto dall’infortunato viene rigettato. A ciascuno il suo rischio. La Suprema Corte, infatti, giudica non fondate le argomentazioni a sostegno del ricorso in punto di nesso di causalità che legherebbe l’infortunio ad una condotta illecita della società. Secondo la Cassazione la Corte territoriale ha ben giudicato escludendo la violazione dell’articolo 2051 c.c. in considerazione dell’esclusione del nesso causale. Invero, nel momento in cui il ricorrente – come del resto tutti gli altri calciatori – hanno deciso di giocare ugualmente la partita pur in presenza delle porte da calcio appoggiate lungo il campo, ha spezzato il nesso di causalità assumendo un rischio elettivo, per aver omesso di rimuovere gli ostacoli direttamente o non aver richiesto l’intervento in tal senso del custode omissione. Una volta escluso il nesso causale, è preclusa ogni indagine sull’imputabilità soggettiva dell’evento dannoso alla convenuta, anche per responsabilità extracontrattuale.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 5 luglio – 31 luglio 2012, numero 13681 Presidente Petti – Relatore Petti Ritenuto in fatto 1. V M. ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano numero 2095-06 che ha respinto il gravame avverso la sentenza numero 16624 del tribunale locale. Il tribunale aveva rigettato la domanda con la quale l'attore aveva convenuto in giudizio Olympia s.r.l. per sentire Accertare e dichiarare la responsabilità della Olympia ai sensi dell'articolo 2049 c.c. per i danni derivati da fatto illecito del proprio dipendente addetto al campo ed ai sensi dell'articolo 2051 c.c. per avere omesso il dovere di vigilanza assoluto e costante sulle cose che ha in custodia e per l'effetto condannarla etc. . Da quanto esposto illustrando il secondo motivo del ricorso si evidenzia che l'attore, recatosi la sera del omissis presso il club sportivo gestito dalla società convenuta, per disputare con tredici amici una partita di calcetto a sette, nel tentativo di recuperare il pallone che stava uscendo lateralmente dal perimetro di gioco in fallo laterale, era finito contro il palo di ferro di una delle quattro porte destinate al calcetto a cinque, che erano state poste a bordo del campo da un dipendente della società, che invece avrebbe dovuto spostarle. M. nell'incidente ha riportato la rottura del tendine del piede sinistro. Ha ritenuto la Corte di appello che la situazione di pericolo era suscettibile di essere avvertita e prevenuta attraverso la adozione delle normali cautele da parte dello stesso giocatore danneggiato che non aveva chiesto, unitamente agli altri giocatori, l'intervento del custode per lo spostamento delle porte, né vi aveva provveduto direttamente o con l'aiuto degli amici. Accertava la Corte la assunzione di un rischio elettivo per omissione, che nel dinamismo causale aveva interrotto il nesso di causalità, con conseguente inapplicabilità della responsabilità dedotta, anche sotto il profilo del neminem laedere. Il ricorso deduce tre articolati motivi, illustrati da memoria. La controparte non ha svolto difese. Considerato in diritto 2. Con il primo motivo si deduce un duplice error in iudicando a. per violazione dell'articolo 2051 c.c. per avere la Corte di appello rilevato la interruzione del nesso causale, in presenza di rischio elettivo volontariamente assunto, deducendosi la inesistenza di tale assunzione b. per violazione dello articolo 2043 c.c. in relazione alla consegna ai giocatori di un campo di gioco in condizioni di insicurezza e disapplicando il determinismo di cui agli articolo 40 e 41 del codice penale. Con un secondo motivo si deduce omessa motivazione su fatto controverso e decisivo costituito dalla rappresentazione data dalle prove testimoniali, di cui si riporta il contenuto, da cui si desumeva la mancata collaborazione del personale addetto al campo di gioco in relazione alla scelta di giocare la partita a sette. Era stata inoltre fraintesa la deposizione del teso G. il quale aveva dichiarato ricordo che il giorno dell'incidente abbiamo provveduto noi giocatori ad arretrare le porte . Con un terzo motivo, subordinato rispetto al secondo, la sentenza viene censurata per insufficienza di motivazione sulla imputabilità per colpa della società gestrice del campo e per contraddittorietà nel punto relativo alla compensazione delle spese del primo grado. 3. INFONDATEZZA DEL RICORSO in ordine ai tre motivi riassunti. 3.1. In ordine alle questioni poste con il primo motivo si osserva che il giudice del riesame ha accertato, con una valutazione fattuale da cui desume conseguenze giuridiche, che essendo ben visibili le quattro porte collocate a bordo del campo ed i giocatori ben consapevoli che non avevano ritenuto di spostarle o di chiederne lo spostamento, tutti i giocatori erano in una situazione di rischio elettivo, incluso lo infortunato. Pertanto anche l'argomento espresso nella discussione orale sulla sua azione non di portiere ma di giocatore gareggiante non sposta i termini della questione. Risulta pertanto corretta la esclusione della violazione dello articolo 2051 per la esclusione del nesso causale, posto che il fattore determinante della causalità, che rompe il nesso, è riferito alla scelta dei giocatori di utilizzare il campo senza rimuovere le porte, dove era possibile, che nel corso del gioco, i giocatori finissero con l'urtare. La esclusione del nesso preclude la indagine sulla imputabilità soggettiva, anche in relazione alla diversa ipotesi di cui all'articolo 2043 del codice civile. VEDI sostanzialmente in termini, Cass. 23 marzo 2011 numero 6677 e Cass. 16 gennaio 2009 numero 993 in tema di caso fortuito come condotta colposa esclusiva o determinante del danneggiato. In ordine al secondo motivo si osserva che lo stesso è inammissibile nel punto in cui deduce omessa motivazione, in presenza di una motivazione analitica e congrua, mentre infondata e inidonea appare la fraintesa deposizione di un teste, sull'arretramento delle porte, posta in relazione con il contesto delle altre deposizioni e circostanze dedotte e considerata per la ricostruzione complessiva della rappresentazione fattuale nella quale si inserisce il c.d. fatto dannoso. Infondato il terzo motivo nella parte in cui lamenta la insufficiente motivazione in punto di motivazione di imputabilità della società convenuta, essendovi invece motivazione congrua e corretta sulla mancanza della causalità, inammissibile in ordine alla deduzione in cui si sostiene che la compensazione delle spese di primo grado era un indice della colpevolezza della convenuta. Tale argomento è privo di giuridica rilevanza in ordine alla ricostruzione fattuale fin qui considerata e non introduce alcun vizio di motivazione. Nulla per le spese non essendosi costituita la controparte. P.Q.M. Rigetta il ricorso, nulla per le spese.