Fognature da riparare: come effettuare i lavori?

Se le opere consistono nella realizzazione di tubature che servono esclusivamente i locali di un appartamento, non vige la presunzione di comproprietà. Né è configurabile la creazione di una servitù coattiva non si può infatti distinguere una diversa proprietà tra fondo servente e fondo dominante.

Così si esprime la Suprema Corte Civile, Seconda sezione, nella sentenza numero 10584/12, depositata il 25 giugno. Sistemate il deflusso della fogna. Una donna conveniva in giudizio il Condominio ove abitava, sito in Bari, per sentirlo condannare all’esecuzione dei lavori necessari a evitare rigurgiti di acque fecali – determinati dal cattivo funzionamento delle condutture fognarie – nei locali di proprietà. Il Pretore statuiva in linea con le richieste della parte attrice, mente la Corte di Appello riformava parzialmente la sentenza. Da un lato il Condominio doveva compiere le opere relativamente ad alcune sostituzioni, come da rilevamento in sede di C.T.U. dall’altro veniva prospettata dalla Corte una soluzione alternativa meno dispendiosa consistente in una corretta manutenzione ordinaria dell’impianto di scarico comune. Scelta a vantaggio del Condominio? La donna, non contenta di questa possibile via operativa diversificata, ricorre per cassazione. La deduzione riguarda la presunta costituzione di una servitù coattiva di tubazioni e i probabili danni alle proprie mura che sarebbero dipesi dai lavori. La decisione di far passare i tubi all’interno dell’appartamento pur in presenza di una condotta condominiale già esistente nell’androne e mal funzionante , insomma, sarebbe stata presa solo al fine di evitare spese maggiori al Condominio. Presunzione di comproprietà quando opera? La tubazione da realizzare doveva servire – rilevano gli Ermellini – esclusivamente i locali dell’attrice, mediante isolamento dalle montanti di discarico delle cucine e dei bagni posti ai livelli superiori. Nella specie non si ravvisa dunque la presunzione di comproprietà ex articolo 1117, numero 3 c.c. la giurisprudenza della Corte Suprema ritiene che tale presunzione – prevista anche in relazione all’impianto di scarico – opera con riferimento alla parte dell’impianto che raccoglie le acque provenienti dagli appartamenti e, quindi, «che presenta l’attitudine all’uso e al godimento collettivo, con esclusione delle condutture che diramandosi da detta colonna condominiale di scarico, servono un appartamento di proprietà esclusiva» Cass. nnumero 583/01 9940/98 . Nessuna servitù. Contrariamente da quanto prospettato dalla doglianza della donna, non è configurabile alcuna costituzione di servitù. Partendo dal caposaldo del brocardo nemini res sua servit, è stato accertato che le tubature realizzate servono solamente i locali dell’attrice, senza che sia possibile distinguere una diversa proprietà del fondo dominante e di quello servente. Differenza, in ogni caso, ravvisata nemmeno dalla ricorrente.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 3 maggio – 25 giugno 2012, numero 10584 Presidente Oddo – Relatore Nuzzo Svolgimento del processo Con atto di citazione 21.12.1990 M.C. conveniva in giudizio, innanzi al Pretore di Bari, il Condominio omissis , per sentirlo condannare alla esecuzione dei lavori necessari ad evitare i rigurgiti di acque fecali nei locali di proprietà di essa attrice, determinati dal cattivo funzionamento delle condotte fognarie condominiali. Il Condominio convenuto si costituiva dichiarando di essere disponibile ad eseguire le opere indicate nella relazione peritale per ing. S. , redatta su incarico del convenuto stesso. Il Pretore, con sentenza 18.6.1996, condannava il condominio alla esecuzione delle opere indicate nella C.T.U. per ing. N. R A seguito di impugnazione del Condominio, con sentenza depositata il 1.4.95, il Tribunale di Bari accoglieva l'appello proposto nei confronti di M.C. e, per l'effetto, in parziale riforma del capo a della sentenza di primo grado, condannava il Condominio alla esecuzione delle opere indicate nella C.T.U. per ing. N. a seguito di nuova ispezione dei luoghi e del parziale mutamento dei fenomeni lamentati, opere consistenti nella sostituzione del raccordo a gomito al piede della sola montante principale innesto diretto della condotta di scarico del bagno, sito nel locale a piano terra, di proprietà dell'attrice, nel pozzetto condominiale, con separazione della condotta medesima dalle montanti di scarico delle cucine e dei bagni posti al livello superiore. Osservava la Corte distrettuale che il C.T.U., richiamato a chiarimenti, aveva prospettato, per l'eliminazione del rigurgito di acque nere una soluzione alternativa, meno dispendiosa, giustificata dalla riduzione del fenomeno seguita ad una corretta manutenzione ordinaria dell'impianto di scarico condominiale e che parte appellata non aveva addotto alcun valido argomento per disattendere detta soluzione alternativa adottata in sentenza. Per la cassazione di tale sentenza ricorre M.C. articolando due motivi. Il condominio intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione La ricorrente deduce 1 violazione dell'articolo 360 numero 4 c.p.c. e/o falsa applicazione degli articolo 1027, 1032, 1033, 1047 c.c., poiché era stata disposta una servitù coattiva di tubazioni di acquedotto per le acque nere,attraverso i locali di essa M. pur in presenza di una condotta condominiale già esistente, anche se mal funzionante, che attraversa l'androne, al solo fine di evitare una spesa più costosa per il condominio 2 violazione dell'articolo 360 numero 5 c.p.c. per contraddittoria motivazione, laddove il Tribunale aveva ritenuto che parte appellata non avesse addotto alcun valido argomento per disattendere quanto affermato dal C.T.U. nella perizia depositata il 2.7.2002 in relazione alla realizzazione di opere meno onerose per il Condominio, non tenendo conto che la M. , sin dal primo scritto difensivo, si era opposta alla costituzione di una servitù a carico dei propri immobili che, comunque, sarebbero rimasti danneggiati dalla esecuzione delle opere indicate dal giudice di appello. Le doglianze sub 1 e 2 , da esaminare congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondate dai chiarimenti forniti dal C.T.U. risulta che la tubazione da realizzare doveva servire esclusivamente i locali dell'attrice, mediante isolamento dalle montanti di discarico delle cucine e dei bagni posti ai livelli superiori. Nella specie, non può, pertanto, trovare applicazione la presunzione di comproprietà di cui all'articolo 1117, numero 3 c.c. in quanto, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, detta presunzione, prevista anche per l'impianto di scarico delle acque, opera con riferimento alla parte dell'impianto che raccoglie le acque provenienti dagli appartamenti e, quindi, che presenta l'attitudine all'uso ed al godimento collettivo, con esclusione delle condutture ivi compresi i raccordi di collegamento che diramandosi da detta colonna condominiale di scarico, servono un appartamento di proprietà esclusiva Cfr. Cass. numero 583/2001 numero 9940/98 . Non è configurabile,conseguentemente, la lamentata costituzione di servitù, avuto riguardo al principio nemini res sua servit , a fronte dell'accertamento in fatto che le tubazioni realizzate, con le modalità di cui alla sentenza impugnata, servono esclusivamente i locali dell'attrice, senza che sia dato distinguere una diversa proprietà del fondo dominante e di quello servente, diversità, comunque, non individuata neppure dalla ricorrente. Il ricorso, alla stregua delle considerazioni svolte, va rigettato. Nulla per le spese processuali del giudizio di legittimità, stante il difetto di attività difensiva del Condominio intimato. P.Q.M. Rigetta il ricorso.