Cassa Forense e il mancato adeguamento al contributivo: nominata una commissione previdenza

Cassa Forense non intende esercitare l’opzione al sistema di calcolo contributivo della pensione di cui alla legge numero 335/1995, ma intende resistere nel generoso sistema di calcolo retributivo della pensione, che ha sin qui generato un debito previdenziale non inferiore a 25 miliardi di euro, posto che, mediamente, la pensione retributiva oggi liquidata viene finanziata solo per il 50% dalla contribuzione versata. Inoltre, Cassa Forense ha nominato una commissione previdenza, senza dotarla di adeguati strumenti tecnici, cosicché la stessa porterà all’esame del Comitato dei Delegati del 29 giugno prossimo le proprie proposte. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

La norma così recita «In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, numero 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, numero 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti, che si esprime in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre 2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012 a le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni id est contributivo della 335/1995 b un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento». Cassa Forense non intende esercitare l’opzione al sistema di calcolo contributivo della pensione di cui alla legge 335/1995 ma resistere nel generoso sistema di calcolo retributivo della pensione che ha sin qui generato un debito previdenziale non inferiore a 25 miliardi di euro dato che, mediamente, la pensione retributiva oggi liquidata viene finanziata solo per il 50% dalla contribuzione versata. Nominata una commissione previdenza. Cassa Forense ha nominato una commissione previdenza, senza dotarla di adeguati strumenti tecnici, cosicché la stessa porterà all’esame del Comitato dei Delegati del 29 giugno 2012 le proprie proposte. Vediamo allora di che si tratta. La commissione ha proposto le seguenti misure parametriche sottolineando «l’assoluta urgenza di verificare l’incidenza di tali modifiche in relazione alla sostenibilità del sistema previdenziale forense secondo le previsioni dell’articolo 24, comma 24, legge numero 214/2011 e pertanto nella riunione del 13 giugno 2012 ha invitato il CdA a voler sollecitare l’attuario incaricato affinché fornisca in tempi strettissimi la valutazione richiesta onde procedere, eventualmente, alle necessarie integrazioni e/o ulteriori modifiche». Un modo di procedere che lascia a dir poco basiti dato che ogni proposta di riforma, parametrica o strutturale che sia, dovrebbe essere supportata dalle ricadute in termini di sostenibilità del sistema. Ma tant’è, al punto che la commissione previdenza continua pure lo studio del sistema contributivo, rilevando la necessità, per la prosecuzione dei lavori e per la verifica attuariale nelle sue modalità concrete di tale sistema, nonché delle varie ipotesi allo studio, di avvalersi costantemente dell’ausilio di un attuario a ciò specificatamente incaricato. È evidente che senza strumenti tecnici la commissione non può proficuamente lavorare. Ecco le modifiche parametriche proposte. Fatta questa premessa vediamo quali sono le modifiche parametriche proposte 1. Viene modificato l’articolo 4 del regolamento delle prestazioni eliminando, nel calcolo degli anni utili per la pensione, l’esclusione dei peggiori 5 di essi ma con l’avvertenza che nel caso in cui il periodo di effettiva iscrizione sia superiore a 35 anni, la media è calcolata sui migliori 35 anni di reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF. Ne consegue che dell’esclusione dei peggiori 5 anni continueranno a giovarsi gli avvocati che potranno vantare un’iscrizione superiore a 35 anni così da poter scartare gli anni peggiori. Un premio per gli avvocati che hanno iniziato presto l’attività ma a carico di tutti gli altri ! LA stessa logica dell’emendamento Lolli della passata riforma che consente a chi abbia 65 anni di età con 40 anni di contribuzione di andare in pensione senza incontrare l’aumento dell’età pensionabile! La logica è sempre quella di favorire i più vicini alla pensione a danno delle generazioni più giovani. 2. Viene introdotta una norma transitoria, articolo 13 bis del regolamento delle prestazioni, in forza della quale limitatamente al triennio 2013/2015, la perequazione delle pensioni erogate dalla Cassa è sospesa per la parte del trattamento pensionistico eccedente il doppio del trattamento minimo previsto dall’articolo 5, comma 1, del regolamento delle prestazioni e fissato nella misura di € 10.911,00 per l’anno 2012. La perequazione è davvero poca cosa mentre sarebbe stato più utile un sostanzioso contributo straordinario per ammortare il debito previdenziale a carico, proporzionalmente, di chi abbia più beneficiato del sistema di calcolo retributivo della pensione! La norma transitoria cosi come concepita può essere foriera di nette ed irragionevoli disparità di trattamento tra pensionati mancando una adeguata giustificazione che richiederebbe ben altri interventi nella consapevolezza che la perequazione è l’unico istituto posto a tutela della conservazione nel tempo del valore del trattamento pensionistico che non sono di importo particolarmente elevato e quindi non presentano margini di resistenza alla erosione determinata dal fenomeno inflattivo. Il bilanciamento dei valori contrapposti, esigenze di vita dei beneficiari e le esigenze di bilancio, se è vero che appartengono alla discrezionalità del legislatore e quindi anche di cassa forense, incontra però il limite nella palese irrazionalità di una azione che chiude gli occhi di fronte al debito previdenziale maturato, ormai insostenibile, per rimanere nel privilegio del retributivo e recuperare risorse da alcune generazioni di pensionati che non rappresentano le coorti più favorite dallo attuale sistema di calcolo della pensione vedi corte costituzionale 316/2010 . 3. Il contributo modulare obbligatorio dell’1% viene deviato sul contributo soggettivo obbligatorio che passa così dal 13 al 14% aumentato al 14,5% a decorrere dal 1° luglio 2017 e al 15% a decorrere dal 1° gennaio 2021. Per la parte di reddito eccedente il tetto reddituale, pari ad € 94.000,00, l’aliquota del 3% resta invariata. Per i pensionati di cui all’articolo 2, comma 4 avvocati che continuano a lavorare dopo la maturazione del diritto a pensione ovvero alla maturazione dell’ultimo supplemento il contributo, che era pari al 7% del reddito professionale netto ai fini IRPEF e nella misura del 3% del reddito eccedente il tetto, viene aumentato al 7,25% a decorrere dal 1° gennaio 2017 e al 7,50% a decorrere dal 1° gennaio 2021. Così facendo viene affossata la pensione modulare oggi organizzata con un 1% obbligatorio a carico di tutti gli iscritti e una contribuzione volontaria dall’1 al 9%. Nel 2011 hanno versato contributi volontari solo 3.513 avvocati. Per quanto riguarda la modulare è previsto che ogni iscritto alla Cassa possa versare, in via volontaria ed eventuale, un’ulteriore contribuzione dal 1 al 10% del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF sino al tetto reddituale degli € 94.000,00 destinata al montante individuale nominale su cui si calcola la quota modulare del trattamento pensionistico. I pensionati, con la sola eccezione dei pensionati di invalidità, sono esclusi dai versamenti di cui al presente articolo. Trattasi di modesti ritocchi parametrici che difficilmente porteranno al risultato dell’equilibrio economico finanziario per almeno 50 anni. Sono interventi privi di studi attuariali, non per responsabilità della commissione va detto , e in ogni caso incapaci di arrestare l’aumento del debito previdenziale che ha già raggiunto livelli assolutamente insopportabili. È altresì un passo indietro rispetto alla recente riforma previdenziale la quale con l’introduzione della contribuzione modulare obbligatoria aveva introdotto il sistema di calcolo contributivo della pensione e offerto alle generazioni più giovani un’alternativa, più conveniente in termini economici, rispetto ad un percorso di previdenza complementare. Ribadiamo che Cassa Forense dovrebbe optare per il sistema di calcolo contributivo della pensione così da cristallizzare il debito previdenziale già maturato, abolendo poi la contribuzione minima obbligatoria onde dare a tutti gli avvocati iscritti all’Albo la possibilità di iscriversi a Cassa Forense, modellando l’entità della contribuzione sulle fasce di reddito e di età dell’Avvocatura italiana in modo da far finanziare, alla fine del percorso lavorativo, quantomeno la pensione minima dato che il sistema di calcolo contributivo vieta, per legge, qualsivoglia integrazione al trattamento minimo. Sempre nella riunione del Comitato dei Delegati del 29 giugno prossimo, oltre all’approvazione del bilancio consuntivo 2011, andranno in discussione anche il regolamento per l’elezione del Comitato dei Delegati e il progetto nuovo statuto Cassa Forense del quale abbiamo già parlato in precedenti scritti ai quali facciamo riferimento. In discussione ci sarà anche il progetto per la riforma dell’assistenza. Mi auguro che venga recepito il criterio ISEE acronimo che sta per Indicatore della Situazione Economica Equivalente onde prestare assistenza a chi versi davvero in stato di bisogno e non a tutti indiscriminatamente come oggi spesso accade. Nulla est maior probatio quam evidentia!