Sulla G.U. numero 103/15 del 6 maggio è stata pubblicata la delibera del Garante per la protezione dei dati personali datata 19 marzo che detta le linee guida in materia di profilazione online.
Con la delibera del Garante privacy del 19 marzo, pubblicata sulla G.U. numero 103/15 del 6 maggio, l’Autorità ha fornito le linee guida in materia di profilazione online, attività consistente nell’analisi e nell’elaborazione di dati raccolti nell’ambito delle molteplici funzionalità offerte dal web al fine di suddividere, a scopi commerciali, i diversi utenti in specifici profili, ovvero gruppi omogenei per comportamenti o caratteristiche. Destinatari delle disposizioni dettate dal Garante sono tutti gli operatori professionali stabiliti sul territorio italiano che forniscano servizi online, dal motore di ricerca, alla posta elettronica, dalle mappe online, ai social network, dai pagamenti elettronici e al cluod computing. Gli obblighi per i professionisti. I fornitori di servizi su Internet dovranno in primo luogo fornire agli utenti informazioni chiare e complete, garantendo anche a chi non dispone di un account per accedere ai servizi offerti un’adeguata tutela della privacy. Già dalla prima pagina del sito dovranno dunque essere ben visibili le informazioni sul trattamento dei dati personali, caratterizzate da requisiti di chiarezza, completezza ed esaustività. Tale contributo informativo potrà essere strutturato su due livelli un primo livello accessibile con un semplice click e relativo alle informazioni più importanti ed un secondo, a cui sarà possibile accedere tramite il primo, con informazioni più dettagliate. Il consenso informato. Rilievo primario nella tutela della privacy assume il consenso informato dell’utente che potrà essere espresso con modalità semplificate, senza comunque prescindere da un approccio attivo e consapevole. Nella medesima ottica s’inserisce il diritto degli utenti a modificare e revocare in qualunque momento le scelte inizialmente espresse, attraverso un link messo a disposizione dall’operatore e ben visibile sul sito web. Sono condizionati alla prestazione del consenso degli utenti non solo le attività di profilazione, ma anche l’incrocio di dati personali, l’utilizzo dei cookie e la conservazione dei dati raccolti.
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