Deve essere applicata la norma speciale e non quella generale. Sì alla sospensione della patente di guida, ma solo fino all’esito positivo della visita medica.
Il caso. Il Prefetto di Milano ordinava, in via provvisoria e cautelare, la sospensione per un anno - a decorrere dal giorno del ritiro - della patente di un automobilista che era alla guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro articolo 186, comma 2, lett. c , CdS . L’automobilista nel proporre opposizione al provvedimento, ha addotto, a sostegno delle sue domande intese ad ottenere la restituzione della patente, motivi di lavoro, in quanto svolge l’attività di autista per conto di una Società addetta alla consegna di merci. La guida in stato di ebbrezza costituisce reato L’articolo 186, comma 9, CdS - espressamente richiamato nel provvedimento impugnato - stabilisce che «qualora dall’accertamento .risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litroil prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione delle patente fino all’esito della visita medica». patente sospesa per un anno. Tra le motivazioni del provvedimento impugnato viene richiamato l’articolo 223, comma 1, CdS. In pratica, il provvedimento di sospensione della patente di guida è un atto dovuto per il Prefetto e quindi quest’ultimo ha legittimamente disposto la sospensione in via provvisoria e cautelare della patente di guida avrebbe potuto disporla fino ad un massimo di due anni . Sospensione per un anno o fino all’esito della visita medica? Tra l'articolo 223 e l'articolo 186, comma 9, CdS vi è «contraddizione». Il primo prevede la sospensione delle patente in via provvisoria «fino ad un massimo di due anni» mentre la seconda norma prevede la sospensione «fino all’esito della visita medica». A far chiarezza ci pensa il Giudice di Pace di Milano «la durata della sospensione non poteva essere determinata in un anno, ma, soltanto fino all’esito della visita medica ordinata dal Prefetto congiuntamente alla sospensione delle patente , così come chiaramente prevede la disposizione di cui al comma 9 dell’articolo 186 CdS». Il motivo? Perché l'articolo 186, comma 9, CdS è una norma speciale, mentre la disposizione prevista dall’articolo 223 è una norma di carattere generale. Si applica la norma speciale. Nel caso di specie, l’imputato si è sottoposto a visita medica e, dal certificato medico rilasciatogli, risulta essere stato ritenuto idoneo alla guida. Pertanto, il giudice, in applicazione della disposizione di cui all’articolo 186, comma 9, CdS, annulla il provvedimento di sospensione della patente.
Giudice di Pace di Milano, sez. VII Civile, sentenza 18 maggio 2012 Giudice Piscitello Ritenuto in fatto Il ricorrente non ha contestato il fatto guida in stato di ebbrezza sul quale il Prefetto di Milano ha fondato il provvedimento di sospensione della patente di guida, ha invece addotto, a sostegno delle sue domande intese ad ottenere la restituzione della patente, motivi di lavoro, in quanto svolge l’attività di autista per conto di una Società addetta alla consegna di merci. La Prefettura di Milano si è costituita con una comparsa – pervenuta in Cancelleria in data 16/05/2012 - con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. All’udienza del 18 maggio 2012 ha partecipato l’opponente, assistito dall’Avv. , il quale ha prodotto Certificato medico per la revisione delle patente di guida rilasciato dalla Commissione medica locale in data 27/04/2012 e dal quale risulta che il ricorrente è idoneo per la patente di guida. Nessuno ha partecipato per il Prefetto di Milano. Considerato in diritto L’infrazione guida sotto l’influenza dell’alcool a causa della quale il Prefetto di Milano ha proceduto alla sospensione in via provvisoria della patente di guida dell’opponente costituisce reato previsto dall’articolo 186 CdS. «Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato lett. c con l’ammenda da € 1.500,00 a € 6.000,0, l’arresto da sei mesi a un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l . All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata». Il citato articolo 186, al comma 9, CdS – espressamente richiamato nel provvedimento impugnato - stabilisce inoltre che «Qualora dall’accertamento .risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litroil prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione delle patente fino all’esito della visita medica». Il successivo articolo 223 CdS prevede invece che «Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o revoca della patente di guida, l’agente o l’organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, alla prefettura - ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni». In base alla disposizione di cui all’articolo 223, comma 1, CdS, espressamente richiamata nella motivazione del provvedimento impugnato, il Prefetto avrebbe potuto disporre la sospensione provvisoria della patente di guida, fino ad un massimo di anni due nel caso di specie la durata della sospensione è stata di un anno . Il provvedimento di sospensione della patente di guida, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 186 e dell’articolo 223 CdS, per il Prefetto è un atto dovuto e quindi legittimamente il Prefetto ha disposto la sospensione in via provvisoria e cautelare della patente di guida. La durata della sospensione, però, non poteva essere determinata in un anno, ma, soltanto «fino all’esito della visita medica» ordinata dal Prefetto congiuntamente alla sospensione delle patente , così come chiaramente prevede la disposizione di cui al comma 9 dell’articolo 186 CdS. Tra la disposizione di cui all'articolo 223 e la disposizione di cui all'articolo 186, comma 9, CdS - vi è “contraddizione”, perché la prima prevede la sospensione delle patente in via provvisoria «fino ad un massimo di due anni» mentre la seconda prevede la sospensione «fino all’esito della visita medica». Tra le due norme, a parere di questo giudice, prevale la disposizione di cui all'articolo 186, comma 9, CdS perché norma speciale e non la disposizione di cui all’articolo 223 perché norma di carattere generale così come peraltro è espressamente previsto dall’articolo 9 della L. numero 689/81 «Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale». . La norma di cui all’articolo 223 CdS, nella parte in cui prevede la sospensione «provvisoria» della patente di guida «fino ad un massimo di due anni», a parere di questo giudice, non può trovare applicazione per le infrazioni previste e punite dall’articolo 186 CdS guida in stato di ebbrezza e/o rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico anche perché la durata della sospensione «provvisoria», di competenza del prefetto, sia pure in qualche caso, potrebbe essere maggiore della sospensione, quale sanzione amministrativa accessoria, che può essere irrogata dal giudice penale articolo 186, comma 1, lett. b, CdS -«da sei mesi ad un anno» . Pertanto, essendosi il ricorrente sottoposto alla visita medica ordinata dal Prefetto ed essendo stato ritenuto idoneo come risulta dal certificato medico rilasciatogli in data 27/04/2012, il provvedimento di sospensione della patente, in applicazione della disposizione di cui all’articolo 186, comma 9, CdS, va annullato con decorrenza 28 aprile 2012. Sussisto giusti motivi, considerata la parziale legittimità del provvedimento di sospensione della patente «fino all’esito della visita medica», per disporre la totale compensazione delle spese processuali. P.Q.M. Il giudice di pace, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro il Prefetto di Milano, visti l’articolo 186, comma 9, CdS, e il certificato della Commissione medica rilasciato al ricorrente in data 27 aprile 2012, annulla l’atto impugnato Ordinanza numero 2012/355 . Dispone la totale compensazione delle spese processuali.