La notifica dell’atto di pignoramento di per sé crea il vincolo di indisponibilità del bene

E’ norma di comune esperienza che per tutelare coattivamente propri diritti patrimoniali è necessario avere un titolo esecutivo e che l’esecuzione forzata richiede tempo per attuarsi concretamente. Può così accadere che, nelle more dell’ottenimento del titolo o dell’esecuzione dello stesso, il debitore compia atti protesi ad eludere il soddisfacimento dei diritti del creditore.

In questo contesto è evidente che la legge civile, così come la pubblicità delle trascrizioni e dei provvedimenti cautelari ed esecutivi, non è sufficiente, poiché è possibile che si compiano atti materiali o giuridici, che in concreto vanifichino la valenza del titolo e, più in generale, le legittime pretese del credito. Ciò spiega l’importanza dell’articolo 388 c.p. e la necessità di definire correttamente non solo il concetto di elusione ma anche, dato il principio di tassatività penale, gli elementi che si devono verificare al fine della realizzazione della fattispecie. Rispetto al primo profilo, allo stato, ogni questione appare superata, stante l’intervenuto chiarimento delle Sezioni unite si veda in particolare la sentenza numero 36692/2007 . Si è infatti affermato che «poiché l'interesse tutelato dall’articolo 388 c.p. non è l'autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione, il mero rifiuto di ottemperare al provvedimento giudiziale non costituisce, di norma, comportamento elusivo rilevante per la configurabilità del reato di cui all'articolo 388 comma 2 c.p., a meno che la natura personale delle prestazioni imposte ovvero la natura interdittiva dello stesso provvedimento esigano per l'esecuzione il contributo dell'obbligato». Ostacolare l’esecuzione Ne consegue che «ove si tratti di un provvedimento prescrittivo di prestazioni personali o comunque di un comportamento agevolatore dell'obbligato, il rifiuto di adempiere non si esaurisce in una mera inottemperanza all'ordine del giudice, ma tende a impedirne o comunque a ostacolarne l'esecuzione, incidendo così sull'interesse all'effettività della giurisdizione tutelato dalla norma incriminatrice mentre, ove si tratti di un provvedimento interdittivo obbligo di non fare , la violazione dell'obbligo di astensione priva immediatamente di effettività la decisione giudiziale, che risulta appunto elusa nella sua esecuzione, perché contraddetta oltre che inadempiuta». Riguardo al secondo aspetto segnalato, invece, ogni questione non si è ancora conclusa, poiché ancor oggi si discute ed il caso qui in commento ne è la riprova sul momento nel quale si può ritenere sussistente il vicolo di indisponibilità. Da un lato, si può ritenere di far riferimento esclusivamente o prevalentemente alle categorie civilistiche dall’altro si può invece far prevalere ogni considerazione sulle finalità della norma e, quindi, interpretare per quel che qui interessa in maniera estensiva il concetto di sequestro o di pignoramento. La sentenza della Cassazione, nel decidere sopra il ricorso promosso dalla Procura generale avverso una sentenza assolutoria della Corte d’appello, ha fatto riferimento a tale ultimo criterio. Non pare inutile, dunque, considerare il caso e le motivazioni. Il caso. L’imputata era stata accusata, in concorso con altri, di aver agevolato la sottrazione, mediante alienazione, di quote rappresentanti il 95% del capitale sociale di una società a responsabilità limitata, quote sottoposte a pignoramento. Più precisamente risultava che la stessa era titolare del restante 5% del capitale e che, a seguito della cessione dell’intero capitale sociale a società terza, era stata nominata nuova amministratrice della medesima società acquirente. La Corte d’appello aveva assolto l’accusata in quanto le sue quote non erano oggetto di pignoramento ed in quanto non si poteva dire che la sua partecipazione alla cessione del 95% del capitale fosse stata determinante. La Corte di Cassazione ha del tutto censurato i ragionamenti della Corte distrettuale e le argomentazioni difensive, facendo leva sulla sussistenza del reato e sull’utilità che l’accusa avrebbe ottenuto dalla cessione delle quote. Notifica effettuata, ma la trascrizione nel registro delle imprese no. Sotto il profilo della sussistenza della violazione oggettiva dell’articolo 388 c.p., la Corte ha disatteso le considerazioni difensive secondo le quali, in termini giuridici, il pignoramento sulle quote in realtà non poteva dirsi sussistente, in quanto vi era stata solo la notifica e non anche la sua trascrizione nel registro delle imprese. Si è osservato, in merito, che anche ad ammettere che la trascrizione assuma un’importanza determinante ai fini di dare vita al vincolo di indisponibilità, ciò può valere per il pignoramento immobiliare e non anche per quello di quote dovendosi la quota considerare un bene mobile ex articolo 812 c.c Si è poi precisato, fermo restando che il reato di specie si configura anche senza una materiale amotio del bene ma semplicemente con comportamenti che rendano impossibile o difficile la realizzazione delle finalità cui è rivolta la cosa, che la fattispecie di cui all’articolo 388 comma 3 c.p. sussiste anche quando la cessione oggetto di sequestro conservativo a cui andrebbe equiparato, sotto il profilo funzionale, il pignoramento sia intervenuta prima del momento in cui detto provvedimento sia stato formalmente notificato all’interessato. Ciò in quanto Cass. Penumero sentenza numero 25796/2010 «il delitto de quo non può non comprendere anche la condotta posta in essere indipendentemente dalla formale notifica del provvedimento, che sia in sé già esistente, ove la stessa sia comunque deliberatamente diretta a vanificarne l’esecuzione». Da queste premesse, si è ricavato come «deve affermarsi la sufficienza ai fini dell’apposizione di indisponibilità della quota sociale di una SRL – sulla base della ricostruzione sistematica e della ratio sottesa alla norma incriminatrice – della notifica dell’atto di pignoramento al debitore ed alla società, rilevando ai soli fini dichiarativi la successiva iscrizione al registro delle imprese». Da qui sono è stato facile derivare il seguente corollario poiché l’imputata era a conoscenza del pignoramento notificato e poiché la stessa si è avvantaggiata della cessione del 95% delle quote vincolate essendo poi divenuta amministratrice nella società acquirente la motivazione sulla sua innocenza deve ritenersi non logicamente argomentata. Da qui la cassazione della sentenza assolutoria con rinvio per un nuovo giudizio. Conclusioni. Seppur di non agevole lettura, la sentenza in commento appare condivisibile, poiché rispettosa del dettame legale e delle finalità della disposizione normativa. Qui è solo il caso di osservare come ancora una volta sia stata messa in evidenza l’autonomia del diritto penale rispetto al diritto civile, nel senso che le disposizioni di quest’ultimo ramo del diritto non definiscono i correlativi completamente i concetti fatti propri dalle norme penali. Se da un lato ciò può – talvolta giustamente – spaventare, poiché si rischia di annullare la chiarezza delle diposizioni sanzionatorie, nel caso di specie tale pericolo non vi è, data la finalità dell’articolo 388 c.p. e la correlativa necessità di impedire l’elusione di provvedimenti civilistici. In fondo, chi riceve la notifica di un precetto e cede subito dopo le proprie quote oggetto dello stesso e non paga il creditore, non può ritenere di essere esente da pena solo perché nel mentre non si è proceduto alla trascrizione del provvedimento. Dopo tutto, alla base del diritto non vi è solo il senso ma anche il buonsenso.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 18 febbraio – 17 marzo 2015, numero 11302 Presidente Ippolito – Relatore Capozzi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 1.4.2014 la Corte di appello di Milano, a seguito di gravame interposto dall'imputata L.I. avverso la sentenza emessa il 18.4.11 dal locale Tribunale, in riforma di detta sentenza ha assolto la predetta imputata dal reato ascrittole di cui agli articolo 81 cpv., 388 comma 3 cod. penumero per non aver commesso il fatto. 2. All'imputata - proprietaria del 5% del capitale sociale della Q FITNESS s.r.l. nonché amministratore unico della stessa società - è ascritta la compartecipazione criminosa nella condotta di sottrazione del 95% delle quote di capitale sociale della predetta società, di proprietà della società ALCO Immobiliare s.r.l. della quale era amministratore unico il coimputato T. , sottoposte a pignoramento su iniziativa della società CAPOCOSTA s.r.l., mediante alienazione, nelle more della trascrizione dell'atto, alla società BCM FINANCE s.r.l 3. I fatti, incontroversi, sono analiticamente descritti nella sentenza di primo grado. Risulta, in particolare, accertato che la società querelante CAPOCOSTA s.r.l. aveva provveduto alla esecuzione forzata del credito di 190.000 Euro vantato nei confronti della ALCO Immobiliare s.r.l. per la alienazione a quest'ultima del 95% delle quote sociali della Q FITNESS s.r.l. e aveva notificato in data 16/18 ottobre 2007 l'atto di pignoramento delle predette quote. Nelle more della trascrizione nei pubblici registri di detto pignoramento il T. , amministratore unico della ALCO IMMOBILIARE s.r.l. proprietaria delle dette quote, dopo la predetta notifica, ma prima della trascrizione sul registro delle imprese avvenuta il 12.11.2007 , il 26.10.2007 vendeva le quote alla BMC Finance Holding s.r.l. e con il medesimo atto anche la L. vendeva il proprio 5% delle quote. La società acquirente, poi diventata CIME HOLDING s.r.l., aveva mantenuto la L. come amministratrice unica della società. 4. La sentenza impugnata ha mandato assolta la LIONETTI ritenendo che non vi sono sufficienti elementi per affermare che l'imputata abbia contribuito in maniera efficiente alla realizzazione dell'illecito, avendo soltanto alienato la quota di propria pertinenza non sottoposta a pignoramento e non potendosi dire necessaria la sua partecipazione per l'alienazione delle quote pignorate. 5. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano deducendo la illogicità e contraddittorietà delle argomentazioni poste a base della decisione liberatoria - e in particolare l'esclusione del contributo efficiente della imputata - avendo questa - ancorché titolare del 5% non oggetto di pignoramento - alienato detta quota in un unico atto unitamente a quella oggetto di pignoramento in capo al T. , così fornendo il suo contributo causale all'intera illecita operazione volta ad aggirare il provvedimento del giudice, rispetto alla quale il suo dolo di concorso è ricavato anche dai benefici ottenuti dall'atto di alienazione, avendo assunto la qualità di amministratore della Q FITNESS. Sarebbe, poi, travisata l'assoluzione del C. , socio di fatto, che non incideva sul ritenuto coinvolgimento della imputata nella decisione di vendere le quote. 6. È stata depositata memoria nell'interesse della imputata L.I. con la quale si rappresenta 6.1. l'inammissibilità del ricorso che si risolve in una richiesta di rilettura degli elementi addotti dalla pubblica accusa al fine di pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, ineccepibilmente - in diritto ed in fatto - ritenuti dalla Corte di merito inidonei ad affermare la responsabilità a titolo concorsuale della L. , non emergendo alcunché che possa legittimare il convincimento secondo il quale la condotta lecita ascrivibile alla stessa - volta ad alienare il 5% delle quote non oggetto di pignoramento - fosse necessaria a consentire la realizzazione del fatto tipico da parte del T. . 6.2. l'insussistenza del concorso nel reato. Erroneamente il P.G. ricorrente fa riferimento alla elusione del provvedimento di pignoramento attribuendo alla vendita del 5% la natura di conditio sine qua non per la realizzazione del fatto tipico, confondendo il contributo causale nel fatto tipico di reato con l'asserito progetto complessivo, che sarebbe in ipotesi consistito nel trasferire ad altra società BCM Finance srl la totalità delle quote di Q Fitness. Sarebbe, inoltre, valorizzato - ai fini della dimostrazione del concorso sul piano logico - il vantaggio conseguito dalla imputata consistito nel mantenimento della qualifica di amministratore unico della società Q Fitness srl, mettendo indebitamente sullo stesso piano il contributo causale acquisito ex post. Anche la valorizzazione dell'unico contesto in cui è avvenuta la alienazione delle quote - dalla quale non potrebbe comunque desumersi la relativa imprescindibile necessità - involge una rivalutazione del fatto improponibile in sede di legittimità. Anche la censura fatta dal ricorrente in ordine alla considerazione operata circa la assoluzione dell'amministratore di fatto C. sarebbe fuorviante, risultando del tutto congruo ritenere che se era stata esclusa la responsabilità dell'amministratore di fatto, ancor di pi doveva esserlo per colei che aveva un ruolo ancor meno rilevante. 6.3. insussistenza del reato, in quanto all'atto della alienazione le quote della società non erano ancora sottoposte a pignoramento, posto che non si era realizzata la relativa fattispecie procedimentale bifasica ex articolo 555 cod. proc. civ. con la trascrizione del pignoramento nel registro di competenza, non potendosi applicare alla fattispecie il precedente di legittimità richiamato dal ricorrente, relativo al diverso caso del sequestro conservativo del giudice civile. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. Quanto alla pregiudiziale questione della sussistenza del reato contestata dalla difesa in relazione alla esistenza del pignoramento, va osservato quanto segue. 2. Ai sensi dell'articolo 492 comma 1 cod. proc. civ., “il pignoramento consiste in un'ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che sì assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi”, così realizzando un vincolo di indisponibilità del bene in favore del creditore pignorante. Con riferimento al pignoramento presso terzi è stato affermato che l'atto di intimazione di cui all'articolo 543 cod. proc. civ. rende immediatamente indisponibili da parte del terzo le cose o le somme da lui dovute, così segnando l'efficacia e l'esistenza dello stesso pignoramento v. Cass. Civ. Sez. 3, numero 1949 del 27/01/2009, Coop Edilcaivano Sri contro Prov. Napoli, Rv. 606615 e la dottrina ha chiarito che, dopo la notifica, il pignoramento deve essere iscritto nel registro delle imprese, affinchè sia opponibile ai terzi. 3. Il codice civile disciplina, all'articolo 2471 cod. civ., la forma del pignoramento di quote di una s. r. I. stabilendo che la partecipazione può essere oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese . L'articolo 2471 cc prevede, così come nel pignoramento presso terzi, che il pignoramento della quota di SRL debba essere notificata sia al debitore esecutato sia alla società partecipata. Al contempo, così come per il pignoramento immobiliare, l'articolo 2471 cc prevede che il pignoramento delle quote di srl debba essere iscritto nel Registro delle Imprese, senza tuttavia specificare se l'incombenza deve essere curata, così come nel pignoramento immobiliare, dall'Ufficiale Giudiziario, salva la possibilità per il creditore procedente di provvedervi da sé, ovvero dal creditore procedente. 4. La quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata esprime una posizione contrattuale obiettivata, che va considerata come bene immateriale equiparabile al bene mobile non iscritto in pubblico registro ai sensi dell'articolo 812 cod. civ., per cui ad essa possono applicarsi, a norma dell'articolo 813, ultima parte, cod. civ., le disposizioni concernenti i beni mobili e, in particolare, la disciplina delle situazioni soggettive reali e dei conflitti tra di esse sul medesimo bene, poiché la quota, pur non configurandosi come bene materiale al pari dell'azione, ha tuttavia un valore patrimoniale oggettivo, costituito dalla frazione del patrimonio che rappresenta, e va perciò configurata come oggetto unitario di diritti ne consegue che le quote di partecipazione ad una società a responsabilità limitata possono essere oggetto di pignoramento nei confronti del socio che ne è titolare, a nulla rilevando il fallimento della società, che è terzo rispetto al processo esecutivo, cui pertanto non si applica l'articolo 51 legge fall. Cass. Civ. Sez. 3, numero 22361 del 21/10/2009, Modugno contro Curatore Eredita De Cuius D'Agostino ed altri, Rv. 610613 . 5. Deve escludersi, quindi, che alle quote sociali si applichi il regime previsto per il pignoramento dei beni immobili dagli articolo 555 e ss. cod. proc. civ In ogni caso, va osservato che anche per questa ipotesi è discussa la natura costitutiva della trascrizione, ritenendo una parte della giurisprudenza che tale adempimento è destinato a rendere operante rispetto ai terzi il vincolo processuale cui i beni sono stati sottoposti negando la natura costitutiva della trascrizione ai fini del pignoramento immobiliare Cass. civ. Sez. 3, numero 9231 del 16/09/1997, Rv. 508065 , Edilizia Turistica Romana fall., contro Sa Mariposa S.r.l. mentre, altro orientamento ha affermato che, ai fini del pignoramento immobiliare, la trascrizione assume un'importanza determinante per dare vita al vincolo di indisponibilità relativa a favore del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione Cass. penumero sez. VI numero 35854 del 6.5.08, Leggio . 6. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito da tempo, occupandosi di sottrazione di quote di una società sottoposte a sequestro conservativo, che il reato di sottrazione di cose sequestrate o pignorate si ha ogni volta in cui si ponga in essere una azione diretta ad eludere il vincolo, cioè a rendere impossibile o difficile la realizzazione delle finalità cui la cosa, per effetto del vincolo stesso, è rivolta, e ciò anche senza una materiale amotio Sez. 6, numero 4630 del 07/02/1984, Suppo, Rv. 164271 ancora, più recentemente, è stato affermato che integra il delitto di elusione dolosa della misura cautelare disposta dal giudice civile la condotta del titolare di quote di una società, di cui sia stato disposto il sequestro conservativo, che provveda alla loro cessione con l'intento di vanificare l'esecuzione della misura, ancorché tale cessione avvenga prima della formale notifica all'interessato del provvedimento cautelare Sez. 6, numero 25796 del 03/03/2010, Colella, Rv. 247269 , chiarendo che “nella ipotesi di reato di cui all'articolo 388 c.p., comma 2, così come in quella di cui al comma 1, del cit. articolo , invero, il bene protetto, più che l'autorità dei provvedimenti giudiziali, è l'interesse a rendere possibile la loro esecuzione, in vista del soddisfacimento del creditore. L'individuazione di tale ratio della norma è la più coerente con la caratterizzazione legislativa del fatto tipico più in termini di frode diretta a frustrare la cennata esecuzione, che di semplice disubbidienza al provvedimento giudiziale. Così correttamente inteso, il delitto de quo non può non ricomprendere anche la condotta posta in essere indipendentemente dalla formale notifica del provvedimento cfr. sul punto Sez. 6 numero 1226 del 20.11.85,Buffa, rv. 17768 , che sia in sé già esistente, ove la stessa sia comunque deliberatamente diretta a vanificarne l'esecuzione”. Detto arresto, correttamente richiamato dalla sentenza impugnata, ancorché dettato in tema di sequestro conservativo, può ben essere considerato - mutatis mutandis - anche per il pignoramento in ragione del vincolo di indisponibilità che i due istituti determinano e che, nella ipotesi del pignoramento, viene notificato al debitore attraverso la ingiunzione ex articolo 492 cod. proc. civ 7. In applicazione degli orientamenti di legittimità richiamati, deve - quindi - affermarsi la sufficienza ai fini dell'apposizione del vincolo di indisponibilità della quota sociale di una s.r.l. - sulla base della ricostruzione sistematica ricordata e della ratio sottesa alla norma incriminatrice - della notifica dell'atto di pignoramento al debitore ed alla società, rilevando ai soli fini dichiarativi la successiva iscrizione al registro delle imprese. 8. Pertanto, è stata correttamente affermata la configurabilità del fatto tipico nella alienazione del 95% delle quote oggetto di pignoramento dopo la notifica di quest'ultimo. 9. Giungendo all'esame dei motivi di ricorso della parte pubblica, la Corte ritiene sussistente sia la carenza della motivazione che la illogicità della stessa in relazione alla negazione della ipotesi concorsuale nel predetto reato in capo alla L. . Sotto il primo aspetto, la esclusione della imputata dal concorso criminoso nella alienazione delle quote societarie della Q FTTNESS s.r.l. sottoposte a pignoramento non considera, da punto di vista storico, la partecipazione della stessa all'unico atto di alienazione attraverso il quale l'intero compendio societario è stato trasferito e, dal punto di vista logico, la successiva posizione di amministratore unico mantenuta dalla stessa imputata nella società acquirente BMC HOLDING s.r.l., poi diventata CIME HOLDING s.r.l., sintomaticamente apprezzata - invece - dalla prima sentenza sotto il profilo della consapevole partecipazione della imputata alla operazione elusiva. Sotto il secondo aspetto, illogica risulta detta esclusione rispetto alla pur ritenuta natura simulata dell'alienazione delle quote societarie. 10. La sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio.