Gazebo, container frigo e palco in legno: innovazioni rilevanti sull’uso consentito del bene

Costituiscono innovazioni, ai sensi dell’articolo 54 cod.nav., tutte quelle opere che, indipendentemente dai materiali utilizzati e/o dal loro stabile ancoraggio al suolo, innovando i beni del demanio marittimo ed incidendo sul loro uso, sono necessariamente soggette a concessione della competente autorità demaniale.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza numero 10184, depositata l’11 marzo 2015. Il fatto. Il Tribunale di Paola condannava la titolare di una concessione demaniale marittima alla pena di ammenda perché aveva apportato delle innovazioni non autorizzate. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’interessata, invocando la sua assoluzione perché il fatto non sussiste, deducendo che i manufatti oggetto di contestazione non costituiscono innovazioni nel senso inteso nel codice della navigazione. Innovazioni. Il Collegio ritiene tale ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Infatti ricorda come «costituiscono innovazioni, ai sensi dell’articolo 54 cod.nav., tutte quelle opere che, indipendentemente dai materiali utilizzati e7o dal loro stabile ancoraggio al suolo, innovando i beni del demanio marittimo ed incidendo sul loro uso, sono necessariamente soggette a concessione della competente autorità demaniale». L’innovazione per essere tale deve avere l’attitudine di incidere in maniera non irrilevante sull’uso del bene demaniale si qualifica, dunque, per la funzione che svolge e per le conseguenze che ne derivano sull’uso del bene. Quel che conta, continua il Collegio, è che l’innovazione non sia, sul piano funzionale né irrilevante, né precaria, dovendosi qualificare precaria l’opera che, per la natura assolutamente transitoria dell’esigenza che è destinata a soddisfare, è insuscettibile di incidere sull’uso autorizzato del bene demaniale. Sulla scorta di queste considerazioni, il Collegio ha ritenuto che certamente, per quel che riguarda il caso in esame, costituiscono innovazioni un gazebo in legno, un container frigo come deposito e un palco in legno, poste in opera dalla ricorrente in previsione di serate musicali con animazione. Infatti, l’uso del bene demaniale era stato concesso solo per realizzare uno stabilimento balneare con strutture facilmente amovibili e non dotate del carattere della permanenza, consistenti in un chiosco e servizi annessi. Dunque, risulta evidente che la finalità per cui erano state realizzate le innovazioni contestate è del tutto avulsa da quella per cui alla ricorrente era stato concesso l’utilizzo del bene demaniale. Tali finalità non possono considerarsi irrilevanti rispetto all’uso consentito del bene. Per tali ragioni, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 24 giugno 2014 – 11 marzo 2015, numero 10184 Presidente Fiale – Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa all'udienza del 05/11/2012, il Tribunale di Paola ha condannato la sig.ra G.M. alla pena di Euro 350,00 di ammenda perché, quale titolare di concessione demaniale marittima numero 189 del 23/05/2006, vi aveva apportato le seguenti innovazioni non autorizzate a un gazebo in legno e canneto poggiato sull'arenile adibito a distribuzione bibite b un palco in ferro e tavole in legno c un cassone frigo adibito a deposito bibite. I fatti sono stati accertati in Amantea, presso lo stabilimento balneare omissis , il omissis . 2. Ha proposto appello il difensore della G. eccependo, in prima battuta, la prescrizione del reato, essendo decorsi, a suo dire, più di cinque anni dalla data di cessazione della permanenza del reato, interrotta con il sequestro dei manufatti effettuato il 17/08/2007. Il termine di prescrizione, aggiunge, sarebbe decorso pur considerando le sospensioni del dibattimento per la propria adesione all'astensione dalle udienze proclamate dagli organismi unitari dell'avvocatura. 2.1. Nel merito, ha invocato l'assoluzione della propria assistita perché il fatto non sussiste, deducendo che i manufatti oggetto di contestazione, non essendo realizzati in muratura e poiché destinati a soddisfare esigenze occasionali, non costituiscono “innovazione” ai sensi dell'articolo 1161, cod. nav 3. L'appello è stato trasmesso a questa Corte di cassazione con ordinanza del 25/09/2013 resa dalla Corte di appello di Catanzaro ai sensi dell'articolo 568, u.c., cod. proc. penumero . Considerato in diritto 4. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 5. Costituiscono “innovazioni”, ai sensi dell'articolo 54, cod. nav., tutte quelle opere che, indipendentemente dai materiali utilizzati e/o dal loro stabile ancoraggio al suolo, innovando i beni del demanio marittimo ed incidendo sul loro uso, sono necessariamente soggette a concessione della competente autorità demaniale. 5.1. Il richiamo all'uso dei beni demaniali marittimi è costante nel codice della navigazione e nel relativo regolamento di esecuzione. 5.2. Ad esso fa espresso riferimento l'articolo 30 del cod. nav. secondo il quale “l'amministrazione della marina mercantile regola l'uso del demanio marittimo e vi esercita la polizia” la concessione demaniale marittima ha ad oggetto l'occupazione e l'uso del bene demaniale articolo 36, cod. nav, a norma dell'articolo 5, reg. esec. cod. nav., “chiunque intenda occupare per un qualsiasi uso zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime, o apportarvi innovazioni, o recare limitazioni agli usi cui essere sono destinate, deve presentare domanda . . Se si tratta di innovazioni da eseguire in terreno privato confinante con il demanio marittimo che non inducano limitazioni all'uso del demanio stesso si applicano le norme contenute si applicano le norme contenute nell'articolo 22” del regolamento che impone il rilascio della concessione nel caso in cui “vengano recate limitazioni all'uso del demanio marittimo”. 5.3. L'innovazione per esser tale e per dover essere autorizzata deve perciò avere l'attitudine di incidere in maniera non irrilevante sull'uso del bene demaniale essa si qualifica per la funzione che svolge e per le conseguenze che ne derivano sull'uso stesso del bene, non solo e non tanto per le sue caratteristiche strutturali. 5.4. La realizzazione dell'innovazione costituisce manifestazione di una facoltà che, avendo ad oggetto un bene della collettività, non solo non appartiene alle prerogative del singolo privato, ma deve essere soggetta al controllo preventivo da parte di chi istituzionalmente è preposto alla tutela del bene demaniale e all'uso che se ne fa. 5.5. Ne consegue che l'inamovibilità non è requisito indispensabile dell'innovazione arg. ex articolo 49, cod. nav., e articolo 8 e 9, reg. es. cod. nav. così come non lo è la natura dei materiali utilizzati. 5.6.Peraltro, come già affermato da questa Suprema Corte i diversi interessi tutelati dalle norme che disciplinano l'uso dei beni demaniali marittimi impongono l'adozione di criteri altrettanto diversi ai fini del riscontro della lesione all'interesse protetto, rispetto a quanto richiesto in materia urbanistica, con la conseguenza che anche un insediamento non destinato alla indeterminata permanenza nel tempo è da ritenersi idoneo a concretare gli estremi oggettivi della contravvenzione in questione Sez. 3, numero 9222 del 25/05/2000, Mancuso, Rv. 217466 . 5.7. Quel che conta, in sostanza, è che l'innovazione non sia, sul piano funzionale, né irrilevante, né precaria così ancora Sez. 3, numero 9222 del 2000 , dovendosi ritenere precaria l'opera che, per la natura assolutamente transitoria dell'esigenza che è destinata a soddisfare, è insuscettibile di incidere anche solo modificandolo sull'uso autorizzato del bene demaniale. 5.8. Sulla scorta di queste premesse, è stata qualificata innovazione rilevante ai fini della sussistenza del reato di cui all'articolo 1161, comma 1, numero 1 , cod. nav., la realizzazione di un gazebo a servizio di una attività di alaggio di imbarcazioni Sez. 3, numero 7747 del 27/11/2003, Manara, Rv. 227559 cfr. anche Sez. 3, numero 4330 del 12/11/2013, Moi, numero m., in ordine alla realizzazione di due gazebo non ancorati a terra , lo spostamento di alcuni massi dallo specchio d'acqua antistante la spiaggia Sez. 3, numero 11541 del 16/02/2006, Giuliano, numero m. , la realizzazione di una recinzione Sez,3, numero 19238 del 06/94/2005, Ballarin, numero m. , di una veranda in legno Sez. 7, numero 5863 del 13/12/2007, Leobilla, numero m. , di una struttura in legno e telo ombreggiante Sez. 3, n, 46650 del 16/11/2011, Cesarini, numero m. . 5.9. Ne consegue che certamente costituiscono “innovazioni” un gazebo in legno, un container frigo utilizzato come deposito e un palco in legno, posti in opera in previsione di serate musicali con animazione. 5.10. La ricorrente deduce la natura transitoria dell'esigenza che tali innovazioni avrebbero dovuto soddisfare l'organizzazione di feste nei giorni 13 14 e 15 agosto ma non considera che l'uso del bene demaniale era stato concesso per la sola realizzazione di uno stabilimento balneare con strutture facilmente amovibili e non dotate del carattere della permanenza, consistenti in un chiosco e servizi annessi. La finalità per la quale erano state realizzate le innovazioni contestate realizzazione di serate danzanti con animazione e somministrazione di bevande è del tutto avulsa da quella per la quale alla ricorrente era stato concesso l'uso del bene demaniale. Tali finalità certamente non possono definirsi irrilevanti rispetto all'uso consentito del bene, mentre la loro natura transitoria è affidata a deduzioni di natura fattuale inammissibili in questa sede perché più acconce al mezzo di impugnazione effettivamente prescelto dall'imputata appello . 6. Il reato non era prescritto alla data della sentenza. 6.1. Risulta, infatti, che il dibattimento è rimasto sospeso per almeno 480 giorni dal 21/03/2011 al 21/11/2011 e dal 19/03/2012 al 09/11/2012 per l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dagli organismi unitari dell'avvocatura, con conseguente spostamento del termine di maturazione della prescrizione al 05/12/2013. 6.2. La inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare cause di estinzione del reato, quale la prescrizione, verificatesi successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata. 6.3.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex articolo 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, numero 186 , l'onere per la stessa delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.