Per le imprese in regime di contabilità semplificata l’accertamento basato esclusivamente sui parametri è pienamente legittimo.
La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione – con la sentenza numero 6926 depositata il 20 marzo 2013 - ha chiarito che, per le imprese minori in contabilità semplificata, l’accertamento induttivo non ha bisogno di motivazioni ulteriori, e ciò perché dette imprese, che optano per il regime semplificato, sanno di esporsi a accertamenti semplificati sulla base di parametri contabili, non potendo opporre al Fisco la contabilità ordinaria. Diverso, invece, è per le imprese in regime ordinario, sempre, però, che la contabilità sia stata considerata inattendibile dall’Amministrazione finanziaria. La ragione della diversa disciplina risiede nel fatto che il contribuente che sceglie il regime semplificato sa di esporsi a un accertamento, a sua volta, semplificato sulla base di parametri contabili, non potendo offrire all’Ufficio «lo scudo di una contabilità ordinaria». Utilizzo dei parametri per le imprese in regime di contabilità semplificata. La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri di cui all’articolo 3, comma 181, della L. numero 549 del 1995 – in relazione a quei contribuenti per i quali non risultino applicabili gli studi di settore per esempio imprese minori ed esercenti arti e professioni in contabilità semplificata – o degli studi di settore, costituisce un sistema unitario che non si colloca all’interno della procedura di accertamento induttivo articolo 39 D.P.R. numero 600/73 , ma la affianca, essendo indipendente dall’analisi dei risultati delle scritture contabili. Ne deriva, con riferimento ai contribuenti in contabilità semplificata, che la regolarità delle scritture non impedisce l’applicabilità dello standard né costituisce valida prova contraria, lì dove, per i contribuenti in contabilità ordinaria, l’irregolarità della stessa costituisce esclusivamente condizione per la legittima attivazione della procedura standardizzata. Il caso. Un contribuente, titolare di un frantoio, ha proposto ricorso in relazione a un avviso di accertamento emesso ai fini IVA e IRPEF, per l’anno 1996. Il contribuente ha censurato l’operato dell’Ufficio, che si era basato esclusivamente sui parametri presuntivi, senza integrarne le risultanze con verifiche e riscontri oggettivi circa la effettiva situazione patrimoniale dell’impresa, tali da metterne in luce la reale capacità contributiva, al di là del mero calcolo matematico operato sulla base dei detti parametri. Tantomeno si era tenuto conto delle caratteristiche dell’attività svolta in concreto - trattandosi nella specie di attività agricola stagionale molitura della olive per conto terzi – oppure dei dati desunti da indagini bancarie, contabili o documentali. La stagionalità dell’attività esercitata “giustifica” la modesta entità del reddito dichiarato? Secondo gli Ermellini, in relazione ai parametri, di per sé sufficienti a sorreggere l’avviso di accertamento, il contribuente non ha fornito alcun elemento di prova di segno contrario, con riferimento a eventuali situazioni particolari nella quali possa essersi venuta a trovare l’azienda nel periodo in considerazione, non essendo sufficiente motivare la modesta entità del reddito dichiarato, rispetto a quello accertato dall’Ufficio, con la stagionalità dell’attività esercitata. Illegittimità costituzionale? In tema di accertamento delle imposte, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articolo 3, 4, 24, 25 e 53 Cost., dell'articolo 2, comma 29, del d.l. numero 853/1984, convertito in legge numero 17/1985, nella parte in cui consente all'Ufficio di determinare induttivamente l'ammontare dei ricavi e dei compensi ovvero dei corrispettivi di operazioni imponibili in misura superiore a quella dichiarata, nei confronti degli esercenti di attività commerciali in regime forfetario l'ampio potere di controllo e rettifica previsto da tale disposizione mira infatti a far emergere il reddito del contribuente, non determinabile con criteri o parametri prestabiliti “ex lege”, e trova giustificazione nell'esigenza di combattere l'evasione fiscale, resa possibile in grado elevato dall'elementarità dei supporti contabili previsti per tale categoria di contribuenti, il cui regime non è pertanto suscettibile di comparazione con quello ordinario, né comporta limitazioni al diritto di difesa, il cui esercizio viene anzi anticipato attraverso la subordinazione del potere in esame al preventivo invio di una richiesta di chiarimenti Cass. civ. Sez. V Sent., 01-06-2007, numero 12884 .
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 18 dicembre 2012 – 20 marzo 2013, numero 6926 Presidente Adamo – Relatore Valitutti Premesso in fatto Con sentenza numero 113/1/05, depositata il 16.5.05, la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Potenza avverso la decisione di primo grado, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da I. Antonio nei confronti dell'avviso di accertamento emesso ai fini IVA ed IRPEF, per l'anno 1996. La CTR riteneva pienamente legittimo l'atto impositivo fondato sui parametri di cui all'articolo 3 l. 549/95, non avendo il contribuente fornito - a parere del giudice di appello - valide ragioni per escludere l'applicabilità di detti parametri. Per la cassazione della sentenza numero 113/1/05 ha proposto ricorso I. Antonio affidato a due motivi, ai quali l'Agenzia delle Entrate ha replicato con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c. Osserva in diritto 1. Con il primo motivo di ricorso, lo I. denuncia la violazione e falsa applicazione degli articolo 3, co. 181 della l. numero 549/95 e 2697 c.c., in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c., nonché l'omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia. 1.1. Si duole, invero, il contribuente del fatto che l'Amministrazione abbia fondato l'atto impositivo esclusivamente sui parametri presuntivi di cui all'articolo 3, co. 181 e 184 della l. numero 549/95, senza integrarne le risultanze con verifiche e riscontri oggettivi sull'effettiva situazione patrimoniale del contribuente, tali da evidenziarne la reale capacità contributiva, al di là della mera ed acritica trasposizione dei dati emergenti dal calcolo matematico operato sulla base dei suddetti parametri. Di più, la CTR avrebbe dovuto tenere conto, a parere dell'I., delle caratteristiche e delle condizioni reali di esercizio dell'impresa, trattandosi - nella specie - di attività agricola a carattere stagionale molitura di olive per conto terzi , oppure di dati desunti da indagini contabili, bancarie o documentali. 1.2. Il motivo è del tutto infondato. 1.2.1. Va osservato, infatti, che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri ex articolo 3, co. 181 e 184 l. 549/95 - in relazione a quei contribuenti per i quali non risultino approvati gli studi di settore, come le imprese minori e gli esercenti arti e professioni in contabilità semplificata - o degli studi di settore, costituisce un sistema unitario che non si colloca all'interno della procedura di accertamento di cui all'articolo 39 del d.P.R. numero 600/73, ma la affianca, essendo indipendente dall'analisi dei risultati delle scritture contabili. La regolarità di dette scritture, per i contribuenti in contabilità semplificata, non impedisce, invero, l'applicabilità dello standard , né costituisce una valida prova contraria, laddove, per i contribuenti in contabilità ordinaria, l'irregolarità della stessa costituisce esclusivamente condizione per la legittima attivazione della procedura standardizzata Cass. S.U. 26635/09 . Per le imprese cosiddette minori in regime di contabilità semplificata, pertanto, l'accertamento mediante i parametri ai sensi dell'articolo 3, co 181, 1. 549/95 non richiede motivazione ulteriore motivazione, invece, necessaria quando i parametri servono per accertamenti nei confronti di imprese in regime di contabilità ordinaria che sia, però, stata considerata inattendibile dall' Amministrazione finanziaria. La ratio della diversa disciplina risiede - per vero - nel fatto che il contribuente che opta per il regime semplificato sa di esporsi ad un accertamento, a sua volta, semplificato sulla base di parametri contabili, non potendo offrire all'Amministrazione lo scudo di una contabilità ordinaria Cass. 26511/08 . 1.2.2. Nel caso concreto, dall'esame degli atti del presente giudizio, si evince che il contribuente, esercente un'impresa minore in contabilità semplificata, è stato sottoposto ad accertamento in base ai parametri ex articolo 3, co. 181 e 184 l. 549/95, da cui sono emersi maggiori ricavi per £. 51.753.000, recuperati, pertanto, a tassazione da parte dell'Ufficio. Orbene, a fronte dell'applicazione di tali parametri - di per sé sufficiente a sorreggere, per le ragioni suindicate, l'avviso di accertamento - risulta dagli atti che il contribuente non abbia fornito alcun elemento di prova di segno contrario, con riferimento ad eventuali situazioni particolari nelle quali possa essersi venuta a trovare l'impresa nel periodo in considerazione. A tal fine, non è, invero, di certo sufficiente a giustificare la modesta entità del reddito dichiarato £. 18.148.000 , rispetto a quello accertato £. 51.753.000 , il mero carattere stagionale dell'attività esercitata dallo I Tanto più che dall'impugnata sentenza risulta che quest'ultimo aveva operato in detta attività ingenti investimenti per £. 183.000.000 , di certo non giustificabili con il preteso carattere marginale della stessa. La censura in esame, pertanto, non può che essere disattesa. 2. Con il secondo motivo di ricorso, lo I. denuncia l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all'articolo 360 numero 5 c.p.c. La CTR, a parere del ricorrente, non avrebbe, difatti, tenuto in alcun conto, sul piano motivazionale, le ragioni del contribuente, fondate sulla sua età avanzata, sulla natura dell'attività svolta, e sull'effettiva situazione economica dell'impresa, tali da giustificare - a suo dire - i minori ricavi conseguiti rispetto a quelli desunti dai suddetti parametri presuntivi. Il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza cfr. Cass. 17915/10, 14561/12, e molte altre . Il ricorrente deduce, invero, di avere sostenuto, allegato e comprovato in tutte le sue difese che nell'anno 1996 l'attività imprenditoriale era stata svolta in maniera marginale, essendo lo I. già titolare di pensione INPS, tanto che la stessa attività veniva dismessa già nell'anno 1997. E tuttavia, il ricorrente non indica affatto in quale atto del giudizio di secondo grado sarebbero state svolte le difese che si assumono pretermesse dal giudice di appello, né si è premurato di trascriverne i passaggi essenziali. Per cui la sussistenza dei dedotti vizi motivazionali non può in alcun modo essere delibata da questa Corte alla stregua delle ragioni dedotte dal contribuente nell'atto introduttivo del presente giudizio, in conformità al principio succitato. 3. Per tutti i motivi esposti, pertanto, il ricorso dello I. non può che essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio, nella misura di cui in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.300,00, oltre alle spese prenotate a debito.