Le nuove regole processuali nel risarcimento del danno da circolazione stradale: testimoni e scatola nera

Più volte annunciate in passato, le nuove norme processuali destinate a valere nei processi per il risarcimento dei danni da circolazione stradale – in particolare l’individuazione tempestiva dei testimoni e l’efficacia probatoria delle scatole nere - hanno ricevuto il via libera definitivo dal Senato che ha approvato la legge per il mercato e la concorrenza

Danni alle sole cose e identificazione dei testimoni. Orbene, il comma 15 modifica l’articolo 135 del Codice delle assicurazioni che già aveva previsto le banche dati dei sinistri introducendo un comma 3- bis destinato ad operare nei sinistri con soli danni a cose. In quel caso e solo in quel caso a quanto pare e, quindi, non anche per i danni anche alla persona la norma prevede che . In mancanza di indicazione l’impresa potrà richiederla al danneggiato con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia di sinistro, ma . Risposta che dovrà pervenire da parte dell’assicurato sempre a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata che è equivalente entro il termine di sessanta giorni. Anche l’impresa, ovviamente . Questo passaggio è da evidenziare anche in considerazione della presa di posizione del CNF e dell’OCF che, in una lettera indirizzata al Presidente della Repubblica il 3 agosto scorso con la quale chiedono che venga rinviata alle Camere avevano ritenuto che, in parte qua , . Conseguenze della mancata indicazione. Ma che cosa accade nel caso in cui non vengano individuati nei termini ora ricordati i nominativi dei possibili testimoni? Secondo la norma nda], l’identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l’ inammissibilità della prova testimoniale & gt . Ne deriva che il giudice non potrà ammettere le testimonianze che non risultino acquisite con le nuove modalità previste. Unica valvola di sfogo – invero necessaria e rimessa inevitabilmente all’apprezzamento del giudice – è quella prevista dal comma 3- ter in base al quale oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione& gt . Testimone ricorrente Il comma 3- quater , infine, prevede un meccanismo di segnalazione da parte del giudice dei nominativi dei testimoni “ricorrenti” che non siano gli ufficiali e gli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare per ragioni di servizio . Ed infatti, il giudice e, cioè, la banca dati “anagrafe testimoni” e quella “anagrafe danneggiati” . Efficacia probatoria della scatola nera . Ai fini dell’accertamento delle responsabilità e anche della quantificazione dei danni il legislatore introduce una norma ad hoc relativamente all’efficacia probatoria delle risultanze della c.d. scatola nera. Si tratta dell’articolo 145 bis del Cod. Ass. rubricato, per l’appunto, valore probatorio delle cosiddette scatole nere e di altri dispositivi elettronici in base al quale piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo& gt . La formula del fare è la medesima peraltro utilizzata dall’articolo 2712 c.c. in materia di riproduzioni meccaniche nel cui paradigma rientrano proprio i dispositivi delle c.d. scatole nere e gli altri dispositivi elettronici cui si riferisce la norma ancorché la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi in maniera non univoca sul tema dell’efficacia probatoria dei dati della scatola nera . Diversamente, però, dall’articolo 2712 c.c. non potrà essere sufficiente che la parte nei cui confronti sono prodotte si limiti a disconoscere la conformità ai fatti o alle cose medesime ancorché la giurisprudenza rafforzi l’onere di disconoscimento , ma sarà necessario dimostrare il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.