Il giudice può disporre l’integrazione probatoria, anche nel rito abbreviato, a patto che…

le nuove prove non siano finalizzate ad esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza numero 23792/17 depositata il 15 maggio. Il caso. Un soggetto veniva condannato per il reato ex articolo 570 c.p. «violazione degli obblighi di assistenza familiare» ai danni della figlia minorenne. Egli ricorreva in Cassazione lamentando erronea applicazione degli articolo 441 e 603 c.p.p Integrazione probatoria nel rito abbreviato. Secondo la Corte di Cassazione, il ricorso è infondato. E’ orientamento giurisprudenziale costante quello secondo il quale, in tema di giudizio abbreviato, «l’integrazione probatoria disposta dal giudice ai sensi dell’articolo 441, comma 5, c.p.p., può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all’imputato». Unico limite è costituito dal «divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti». Inoltre, prosegue la Corte, il giudice può esercitare il potere officioso di integrazione probatoria, perché la norma summenzionata, «che attribuisce tale potere al giudice del rito abbreviato in primo grado, è estensibile, con gli stessi limiti, a quello del grado successivo, e la sua valutazione discrezionale circa la necessità della prova non è censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivata». Il ricorso viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 27 aprile – 15 maggio 2017, numero 23792 Presidente Petruzzellis – Relatore Capozzi Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza epigrafe la Corte di appello di Firenze, a seguito di gravame interposto dall’imputato G.D.S.F. avverso la sentenza emessa il 10.12.2012 dal Tribunale di Siena, ha confermato la decisione con la quale il predetto è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all’articolo 570 cod. penumero ai danni della figlia minore e condannato a pena di giustizia, oltre le statuizioni civili. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che, a mezzo del difensore, deduce erronea applicazione degli articolo 441 e 603 cod. proc. penumero e nullità delle prove assunte in violazione dell’articolo 191 cod. proc. penumero con riferimento alla prova testimoniale della parte civile. Secondo il ricorrente, rispetto alla scelta del rito abbreviato ed in assenza di qualsiasi prova a carico dell’imputato in ordine al reato ascrittogli con riferimento al periodo successivo a quello coperto da precedente giudicato, erroneamente la Corte avrebbe disposto la rinnovazione del dibattimento con l’audizione della parte civile. In tal modo si sarebbe vanificata la scelta processuale dell’imputato ed esercitato i poteri di ufficio oltre i limiti previsti, che non possono far fronte a lacune probatorie nel merito. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. Questa Corte intende aderire all’orientamento di legittimità secondo il quale in tema di giudizio abbreviato, l’integrazione probatoria disposta dal giudice ai sensi del quinto comma dell’articolo 441 cod. proc. penumero , può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all’imputato, atteso che gli unici limiti a cui è soggetto l’esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessità ai fini della decisione degli elementi di prova di cui viene ordinata l’assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti Sez. 5, numero 36335 del 30/04/2012, R., Rv. 254027 Sez. 3, numero 12842 del 16/01/2013, Gambarini, Rv. 255109 Sez. 3, numero 20237 del 07/02/2014, Casalati, Rv. 259644 Sez. 5, numero 49568 del 18/06/2014, EI Kihal ed altro, Rv. 261338 . 3. Inoltre, nel giudizio abbreviato d’appello il giudice può esercitare il potere officioso di integrazione probatoria, perché la previsione dell’articolo 441, comma quinto, cod. proc. penumero , che attribuisce tale potere al giudice del rito abbreviato in primo grado, è estensibile, con gli stessi limiti, a quello del grado successivo, e la sua valutazione discrezionale circa la necessità della prova non è censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivata Sez. 2, numero 35987 del 17/06/2010, Melillo, Rv. 248181 ancora, è legittima - in sede di giudizio abbreviato in grado di appello - l’assunzione di nuove prove disposta, su richiesta di parte, dal giudice che ne abbia ritenuto la necessità, la quale è rimessa alla sua valutazione discrezionale, non censurabile in sede di legittimità Sez. 5, numero 8384 del 27/09/2013, Trubia, Rv. 259045 . 4. Pertanto, si è posto nell’alveo di legittimità ricordato esulandosi dalla sanzione di cui all’articolo 191 cod. proc. pen che riguarda violazione di divieti nella specie insussistenti - i Giudici di merito che, in sede di appello su rito abbreviato, su istanza del P.G., hanno disposto la rinnovazione istruttoria ai sensi dell’articolo 603 cod. proc. penumero , ritenendone la necessità ai fini della decisione, con l’audizione della parte offesa al fine di accertare la protrazione della condotta omissiva dell’imputato oltre la data del 18.11.2009, secondo l’ipotesi accusatoria formulata e le circostanze dedotte nella costituzione di parte civile. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.