In tema di udienza di convalida dell’arresto, qualora il difensore di fiducia dell’arrestato, nonostante i tentativi di notifica, non risulti immediatamente reperibile, il giudice deve designare un difensore d’ufficio senza la necessità di effettuare ulteriori tentativi di avviso della fissazione dell’udienza a quello di fiducia.
Così la sentenza della Corte di Cassazione numero 13345/19, depositata il 27 marzo. Il fatto. La Corte d’Appello di Firenze confermava la condanna di prime cure con cui un imputato era stato condannato, a seguito di arresto in flagranza, per i reati di cui all’articolo 73, comma 5, d.P.R. numero 309/1990 e 4 l. numero 110/1975, in sede di udienza di convalida e successivo giudizio abbreviato. La sentenza viene impugnata con ricorso in Cassazione dell’imputato che lamenta la mancata partecipazione e assistenza del difensore di fiducia nominato sin dal momento dell’arresto ma sostituito da subito con la nomina di un difensore d’ufficio. Partecipazione dell’avvocato di fiducia. Sussiste una causa di nullità assoluta ed insanabile nel caso in cui sia stato omesso l’avviso al difensore di fiducia della fissazione dell’udienza di convalida dell’arresto ed in contestuale giudizio direttissimo. Tuttavia, ricorda la Corte, «poiché la procedura di convalida dell’arresto è caratterizzata da una speciale urgenza, qualora il difensore di fiducia dell’arrestato non risulti immediatamente reperibile, il giudice deve designare un difensore d’ufficio immediatamente reperibile, senza prima effettuare ulteriori tentativi di notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza a quello di fiducia». Inoltre l’assenza di immediatezza dell’avviso dell’arresto al difensore, non avendo ripercussioni in termini processuali, non determina alcuna forma di invalidità o inefficacia dell’atto. Nel caso di specie, risulta pacifico che la polizia giudiziaria aveva tentato di contrattare il difensore indicato nei verbali di perquisizione e arresto per dare avviso dell’udienza di convalida e solo dopo vari tentativi infruttuosi aveva ritenuto di avvisare il difensore d’ufficio poi nominato in udienza dal giudice. Per queste ragioni, il ricorso viene rigettato.
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 22 febbraio – 27 marzo 2019, numero 13345 Presidente Sarno – Relatore Noviello Ritenuto in fatto 1.La Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza del tribunale di Firenze del 20 novembre 2017 con cui D.A. era stato condannato, di seguito all’arresto in flagranza, alla udienza di convalida del medesimo e all’esito del successivo giudizio abbreviato, alla pena di anni uno giorni 15 di reclusione ed Euro 1920 di multa in relazione ai reati di cui al D.P.R. numero 309 del 1990, articolo 73, comma 5 e L. numero 110 del 1975, articolo 4, ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione. 2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso D.A. , prospettando mediante il proprio difensore un unico motivo di impugnazione. 3. Si eccepisce l’inosservanza di norme processuali previste a pena di nullità per violazione degli articolo 61, 96, 97, 178 e 179 c.p.p. nonché articolo 24 Cost. comma 2 in considerazione della mancata partecipazione ed assistenza da parte del difensore di fiducia nominato dal ricorrente sin dal momento dell’arresto e tuttavia sostituito sin da quel momento con nomina di un difensore di ufficio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. Si premette che laddove una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale, al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l’eccezione si accompagna l’ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali - positive o negative - addotte a fondamento del vizio processuale. Fattispecie relativa a rigetto dell’eccezione di nullità, per omesso avviso di fissazione dell’udienza di appello al codifensore, che era stata formulata senza un’adeguata indicazione delle modalità e della data relative al suo atto di nomina Sez. 6, Sentenza numero 46070 del 21/07/2015 Rv. 265535 - 01 Alcaro . Tale è il caso di specie in cui i verbali di sequestro e arresto assunti a fondamento dell’eccezione sono solo riportati per estratto nel ricorso, quindi in maniera non integrale, e non sono allegati. Circostanza necessaria alla luce delle censurate argomentazioni della corte secondo la quale il difensore di ufficio sarebbe stato nominato in sede di elezione di domicilio mentre nei verbali di perquisizione e sequestro non risulterebbe una formale nomina di un difensore di fiducia bensì la più circoscritta richiesta di essere assistito - nel corso delle operazioni urgenti dall’avvocato Stefano Fusi. Emerge dunque un primo motivo di infondatezza. 3. Va aggiunto che questa Corte si è già espressa nel senso che integra una nullità assoluta insanabile l’omesso avviso al difensore di fiducia della fissazione dell’udienza per la convalida dell’arresto ed in contestuale giudizio direttissimo Sez.3, numero 46714 del 11/10/2012, Rv.253873 . Tuttavia, poiché la procedura di convalida dell’arresto è caratterizzata da una speciale urgenza, qualora il difensore di fiducia dell’arrestato non risulti prontamente reperibile, il giudice deve designare un difensore d’ufficio immediatamente reperibile, senza prima effettuare ulteriori tentativi di notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza a quello di fiducia sez. 4, Sentenza numero 29125 del 20/04/2018 Rv. 273075 - 01 Augustine Sez.6, numero 48428 del 20/111/2008, Rv.242378 . Inoltre con riferimento all’ampio lasso di tempo intercorso prima che il difensore di ufficio venisse poi contattato, è utile per completezza evidenziare che l’assenza di immediatezza dell’avviso dell’avvenuto arresto al difensore, non essendo sanzionata sul piano processuale, non determina alcuna forma di invalidità o inefficacia dell’atto cfr. sez. 4 numero 25235 del 27/03/2014 rv. 262234 - 01 Butnaru . 3.1. Nel caso di specie è incontestato che, a prescindere dalla questione circa l’effettiva sussistenza o meno della nomina di un difensore di fiducia, esclusa dalla corte per le ragioni suddette, la polizia giudiziaria aveva comunque tentato di contattare il difensore indicato nei verbali di perquisizione e arresto per dare avviso della udienza di convalida dell’arresto e, solo dopo tentativi vani, aveva ritenuto di avvisare il difensore di ufficio poi nominato in udienza dal giudice. 3.2. Consegue che quand’anche fosse realmente stata conferita nomina ad un difensore di fiducia al momento dell’arresto, la ricerca - vana - del medesimo e la successiva comunicazione ad un difensore di ufficio della data dell’udienza di convalida sarebbe comunque avvenuta in perfetta conformità con i principi sopra preliminarmente richiamati. Evenienza in grado dunque di escludere di per sé là dedotta nullità. 4. Il ricorso va quindi rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.