Nel giudizio che segue ad annullamento della Cassazione, senza rinvio, della sentenza di patteggiamento determinato dall’illegalità della pena, le parti sono rimesse dinanzi al giudice nelle medesime condizioni in cui si trovavano prima dell’accorso annullato e pertanto non è loro preclusa la possibilità di riproporlo.
Così la S.C. con la sentenza numero 53911/16 del 20 dicembre. Il caso. Il Tribunale, pronunciando in sede di rinvio per l’annullamento in Cassazione della sentenza di patteggiamento relativamente al comma 5 dell’articolo 73 T.U. stupefacenti, respingeva la domanda dell’istante di essere rimesso in termini per la proposizione della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. L’istante propone ricorso per cassazione. L’annullamento della Cassazione. L’annullamento della Cassazione di una sentenza di patteggiamento, senza rinvio, determina la possibilità delle parti di rinegoziale l’accordo su altre basi o altrimenti il procedimento dovrà proseguire con il rito ordinario, senza che sia data la possibilità di rimessione. In tema di patteggiamento, l’illegalità della pena determina l’invalidità dell’accordo su di essa concluso tra le parti e ratificato dal giudice e comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza che l’abbia recepito, in quanto le parti devono essere reintegrate nella facoltà di rinegoziarlo su altre basi in mancanza di che il giudizio deve proseguire nelle forme ordinarie Cass. numero 35738/2010 . Principio di diritto. Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile con la pronuncia del seguente principio di diritto «Nel giudizio che segue ad annullamento della Cassazione, senza rinvio, della sentenza di patteggiamento determinato dall’illegalità della pena, le parti sono rimesse dinanzi al giudice nelle medesime condizioni in cui si trovavano prima dell’accorso annullato e pertanto non è loro preclusa la possibilità di riproporlo, sia pure in termini diversi, ma non risulta più possibile, invece, richiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova che andava richiesta – nelle ipotesi di giudizio immediato, come nel nostro caso – nel termine previsto dal comma 1, dell’articolo 458 c.p.p. ovvero entro 15 giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato ».
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 1 giugno – 20 dicembre 2016, numero 53911 Presidente Amoroso – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Foggia, pronunciando in sede di rinvio per l’annullamento Cassazione del 14 gennaio 2015, numero 702 della sentenza di patteggiamento in punto di trattamento sanzionatorio, relativamente al comma quinto dell’articolo 73, T.U. stup., con ordinanza del 23 novembre 2015, riserva del 26 ottobre 2015, respingeva l’istanza di C.M. di essere rimesso in termini per la proposizione della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. 2. C.M. propone ricorso, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173, comma 1, disp. att., cod. proc. penumero . 2. 1. Violazione di legge, articolo 464 bis del cod. proc. penumero . Dopo l’annullamento della Cassazione della sentenza di patteggiamento il ricorrente davanti al Giudice per le indagini preliminari, udienza del 26 ottobre 2015, proponeva istanza di sospensione con messa alla prova. Con l’ordinanza impugnata il G.I.P. rigettava l’istanza perché tardiva, avendo il ricorrente assunto la qualità di imputato con la richiesta di giudizio immediato. Invece la decisione della Cassazione, di annullamento del patteggiamento, ha determinato una regressione del procedimento all’originaria richiesta di applicazione della pena ex articolo 458 del cod. proc. penumero conseguentemente legittima e non tardiva era la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Ha chiesto pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato. 3. La Procura Generale della Cassazione, Sostituto Procuratore Generale Marilia Di Nardo, ha chiesto di rigettare il ricorso. Considerato in diritto 4. Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, e perché proposto nei confronti di un provvedimento non impugnabile. L’annullamento della Cassazione di una sentenza di patteggiamento, senza rinvio, determina la possibilità per le parti di rinegoziare l’accordo su altre basi nel nostro caso in relazione alla nuova formulazione del quinto comma dell’articolo 73 del T.U. stup. o altrimenti il procedimento dovrà proseguire con il rito ordinario, senza possibilità di regressione nel caso in esame al momento della richiesta della sospensione del processo per la messa alla prova prevista dall’articolo 464 bis, comma 2, cod. proc. penumero - nei termini dell’articolo 458, comma 1, cod. proc. penumero - . In tema di patteggiamento, l’illegalità della pena determina l’invalidità dell’accordo su di essa concluso tra le parti e ratificato dal giudice e comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza che l’abbia recepito, in quanto le parti devono essere reintegrate nella facoltà di rinegoziarlo su altre basi, in mancanza di che il giudizio deve proseguire nelle forme ordinarie. Sez. U, numero 35738 del 27/05/2010 - dep. 05/10/2010, P.G., Calibè e altro, Rv. 24784101 vedi, anche, sez. II, 19 gennaio 2004 numero 11342, non massimata Sez. 1, numero 16766 del 07/04/2010 - dep. 03/05/2010, P.G. in proc. Ndiaye, Rv. 24693001 Conf. sez. I, 7 aprile 2010 numero 16785, Pierantoni, non massimata . Può conseguentemente affermarsi il seguente principio di diritto Nel giudizio che segue ad annullamento della Cassazione, senza rinvio, della sentenza di patteggiamento determinato dall’illegalità della pena, le parti sono rimesse dinanzi al giudice nelle medesime condizioni in cui si trovavano prima dell’accordo annullato e pertanto non è loro preclusa la possibilità di riproporlo, sia pure in termini diversi, ma non risulta più possibile, invece, richiedere la sospensione del procedimento per messa alla prova che andava richiesta - nelle ipotesi di giudizio immediato, come nel nostro caso - nel termine previsto dal comma 1, dell’articolo 458 del cod. proc. penumero ovvero entro 15 giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato . Infatti l’originaria richiesta nei termini dell’articolo 446, comma 1 del cod. proc. penumero che richiama a sua volta l’articolo 458, comma 1, del cod. proc. penumero è stata di patteggiamento e non di sospensione del procedimento con messa alla prova. Quindi solo un nuovo patteggiamento è possibile dopo l’annullamento. Infine L’ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell’articolo 586 cod. proc. penumero , in quanto l’articolo 464-quater, comma settimo, cod. proc. penumero , nel prevedere il ricorso per Cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell’imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova . Sez. U, numero 33216 del 31/03/2016 - dep. 29/07/2016, Rigacci, Rv. 26723701 vedi anche nello stesso senso Sez. U, numero 36272 del 31/03/2016 - dep. 01/09/2016, Sorcinelli, Rv. 26723801 . Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1.500,00, e delle spese del procedimento, ex articolo 616 cod. proc. penumero . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.