Violazioni del codice della strada, possibilità di pagamento in misura ridotta e impugnazione

In tema di violazioni del codice della strada, quando non sia possibile il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria ai sensi del citato articolo 202 c.d.s., «la mancata impugnazione del verbale non determina la formazione del titolo esecutivo, essendo impugnabile, in questa tipologia di sanzione, esclusivamente l’ordinanza ingiunzione, secondo la disciplina generale desumibile dalla l. numero 689/1981, articolo 18 e 22».

Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 13676/19, depositata il 21 maggio. La vicenda. Il Giudice di Pace di Genova accoglieva l’opposizione a verbale di accertamento con cui era stata contestata all’opponente la violazione dell’articolo 100 c.d.s. per aver circolato alla guida di un veicolo munito di targa non propria. Il Tribunale di Genova, decidendo sull’impugnazione della Prefettura, confermava la decisione in quanto dichiarava inammissibile l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione perché proposta avverso il verbale di accertamento anziché l’ordinanza ingiunzione. Il Ministero dell’Interno ha dunque proposto ricorso per cassazione ribadendo che la controparte avrebbe dovuto impugnare l’ordinanza ingiunzione di pagamento e non il verbale di accertamento, non essendo consentito il pagamento in misura ridotta della sanzione per violazione in oggetto. Impugnazione. L’articolo 202, comma 3-bis, del codice della strada esclude il pagamento in misura ridotta per la violazione prevista dall’articolo 100, comma 12. Sul tema la giurisprudenza è giunta alla precisazione per cui, in tema di violazioni del codice della strada, quando non sia possibile il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria ai sensi del citato articolo 202 c.d.s., «la mancata impugnazione del verbale non determina la formazione del titolo esecutivo, essendo impugnabile, in questa tipologia di sanzione, esclusivamente l’ordinanza ingiunzione, secondo la disciplina generale desumibile dalla l. numero 689/1981, articolo 18 e 22». Ed infatti la trasmissione del verbale al Prefetto è prevista ai fini della emissione di ordinanza-ingiunzione per la determinazione ed irrogazione della sanzione tra il minimo e il massimo, non potendo essere determinata direttamente dal trasgressore che intenda pagare con il meccanismo automatico di cui al comma 1 dell’articolo 202 c.d.s Richiamando il testo del comma 3, precisa la Corte che «trattasi di un meccanismo che presuppone il mancato pagamento della sanzione in misura ridotta e non può applicarsi ove il destinatario del verbale non possa estinguere la propria obbligazione con quelle modalità». Di conseguenza, non essendo applicabile il citato comma 3 dell’articolo 202 c.d.s., trova applicazione la disciplina generale di cui alla l. numero 689/1981, articolo 18 e 22 che non consente l’impugnazione del verbale di contestazione dinanzi all’autorità giudiziaria ma solo l’ordinanza-ingiunzione prevista dall’articolo 18. Ritenendo fondato il ricorso, la Corte cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara inammissibile l’originaria opposizione.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 5 marzo – 21 maggio 2019, numero 13676 Presidente Petitti – Relatore Giannacari Fatto Con ricorso depositato il 19.2.2013 innanzi al Giudice di Pace di Genova, M.A.B.M. proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento del 13.2.2013, con il quale gli era stata contestata la violazione dell’articolo 100 C.d.S., comma 12, per aver circolato alla guida in un autocarro munito di targa non propria. Il Giudice di Pace accoglieva il ricorso interposto appello dalla Prefettura di Genova, il Tribunale di Genova, con sentenza del 17.2.2015 confermava la sentenza impugnata. Il Tribunale riteneva inammissibile l’eccezione preliminare di inammissibilità dell’opposizione, proposta avverso il verbale di accertamento e non l’ordinanza ingiunzione, in quanto proposta per la prima volta in grado d’appello. Nel merito, non ravvisava la violazione dell’articolo 100 C.d.S., poiché l’autocarro era stato regolarmente immatricolato in Francia, aveva il telaio associato a targa francese e la società intestataria, la Europcar lo aveva venduto in data 17.1.2012 ad una società tedesca, la quale, a sua volta, lo aveva trasferito al M. . Questi aveva chiesto il rilascio della targa temporanea tedesca ma la società francese non aveva provveduto alla radiazione del mezzo. Per la cassazione della citata sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Interno sulla base di tre motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva. Diritto Con il primo motivo di ricorso, si allega la violazione degli articolo 100 e 345 c.p.c., della L. numero 689 del 1981, articolo 18 e 22, del D.Lgs. numero 150 del 2011, articolo 6 e del D.Lgs. numero 285del 1992, articolo 202, comma 3 bis. Deduce il ricorrente che, trattandosi di violazione per la quale non è consentito il pagamento in misura ridotta, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare l’ordinanza ingiunzione e non il verbale di accertamento. Erroneamente, il giudice d’appello avrebbe, quindi, ritenuto che l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione fosse stata tardivamente proposta per la prima volta in appello, mentre essa, poiché afferente alle condizioni dell’azione, e, segnatamente, all’interesse ad agire, era rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Il motivo è fondato. L’articolo 202, comma 3 bis esclude il pagamento in misura ridotta per la violazione prevista dall’articolo 100, comma 12. Questa Corte, dopo alcuni precedenti in senso contrario, è giunta ad un orientamento consolidato, al quale si intende dare continuità, affermando che In tema di violazioni del codice della strada, quando non sia possibile il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria ex articolo 202 C.d.S., la mancata impugnazione del verbale non determina la formazione del titolo esecutivo, essendo impugnabile, in questa tipologia di sanzione, esclusivamente l’ordinanza ingiunzione, secondo la disciplina generale desumibile dalla L. numero 689 del 1981, articolo 18 e 22. Cassazione civile, sez. VI, 21/05/2014, numero 11288 Cass. civ., sez. II, 16 ottobre 2006 numero 22120 Cass. civ., sez. II, 12 giugno 2008 numero 15841 . Secondo l’interpretazione di questa Corte, la trasmissione del verbale al Prefetto è prevista ai fini della emissione di ordinanza-ingiunzione per la determinazione e la irrogazione della sanzione, in relazione alle circostanze del caso concreto, fra il minimo e il massimo, non potendo essa essere determinata direttamente dal trasgressore, che intenda pagarla, con il meccanismo automatico di cui all’articolo 202 C.d.S., comma 1. Secondo il disposto dell’articolo 202 C.d.S., comma 1, infatti, per le violazioni del C.d.S., per le quali è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme, estinguendo la propria obbligazione. L’articolo 203 C.d.S., comma 1, statuisce che i trasgressori, nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione il successivo comma 3 che qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta il verbale, in deroga alle disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981, numero 689, articolo 17, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese del procedimento . Trattasi di un meccanismo che presuppone il mancato pagamento della sanzione in misura ridotta e non può applicarsi ove il destinatario del verbale non possa estinguere la propria obbligazione con quelle modalità. Poiché, in tali casi, l’articolo 203 C.d.S., comma 3 non è applicabile, si applica la disciplina generale della L. numero 689 del 1981, articolo 18 e 22, che non prevede la possibilità di impugnare il verbale di contestazione dinanzi all’autorità giudiziaria, ma solo l’ordinanza-ingiunzione prevista dall’articolo 18. In tali ipotesi, la L. numero 689 del 1981 è applicabile alle violazioni previste dal codice della strada poiché la legge non stabilisce un termine per l’adozione dell’ordinanza ingiunzione, ma solo un termine di prescrizione di cinque anni dal giorno della commessa violazione del diritto dell’Amministrazione alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione. Il M. non poteva, pertanto, impugnare il verbale di contestazione ma esclusivamente l’ordinanza ingiunzione, che va emessa nell’ordinario termine di prescrizione. Va pertanto accolta l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione, che, se pur proposta per la prima volta, in appello, attiene alle condizioni dell’azione. Vanno dichiarati assorbiti i restanti motivi. Ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 3, la causa può essere decisa nel merito e va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione. Considerato che, sulla questione affrontata, vi è stato un mutamento della giurisprudenza, le spese di lite dell’intero giudizio vanno integralmente compensate. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara l’inammissibilità dell’opposizione proposta da M.A.B.M. . Compensa le spese dell’intero giudizio.