di Gianluca Denora
di Gianluca DenoraL'utilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali, mediante lettura, per sopravvenuta imprevedibile irreperibilità del teste, esige l'accertamento rigoroso dell'impossibilità oggettiva di acquisizione della prova nel contraddittorio delle parti, e in particolare impone l'adempimento, da parte del giudice, di quanto in suo potere per rintracciare il dichiarante, non escluso l'accompagnamento coattivo ex articolo 133 c.p.p.Il processo. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano condannato gli imputati avvalendosi, tra l'altro, delle dichiarazioni rese da un teste alla polizia giudiziaria e acquisite come materiale probatorio mediante lettura, ex articolo 512 c.p.p., in ragione della ritenuta irripetibilità degli atti. Impugnata la sentenza della Corte d'appello di Catania, i ricorrenti lamentano di essere stati condannati sulla base delle dichiarazioni formulate da un testimone, a titolo di sommarie informazioni nella fase delle indagini preliminari, in violazione degli articolo 512 e 514 c.p.p. Ad avviso delle difese gli articoli richiamati non consentirebbero l'utilizzabilità delle dichiarazioni precedentemente rese in ragione della dedotta ed evidente volontà del teste di non partecipare alle udienze nelle quali le sue dichiarazioni sarebbero state ritualmente acquisite nella pienezza del contraddittorio tra le parti.La deroga al contraddittorio per impossibilità di ripetizione. Il provvedimento emarginato concerne la lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione, disciplinato nell'articolo 512 c.p.p. la materia involge profili di rilevanza costituzionale, riconducibili all'articolo 111 Cost., atteso che l'acquisizione del materiale probatorio mediante lettura degli atti c.d. irripetibili deroga al principio generale dell'assunzione delle prove nel contraddittorio tra le parti.La quaestio facti concerne la condotta del testimone che, dopo aver reso dichiarazioni in fase predibattimentale, risulta irreperibile la quaestio iuris concerne i limiti all'utilizzabilità delle dichiarazioni, e dunque le condizioni che consentono di impiegare il materiale probatorio già acquisito, senza che venga integrato il contraddittorio, in specie mediante la lettura degli atti.Si censura il provvedimento di merito, mediante ricorso per cassazione, con riferimento al fondamento delle decisioni di colpevolezza in quanto basate sulle dichiarazioni del teste non più comparso in giudizio per confermare le stesse.La normativa italiana e quella europea. Il Collegio ritiene inconferente il richiamo alla prospettata violazione dell'articolo 6, comma terzo, lett. d , CEDU, che prevede, per ogni accusato, il diritto di esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico .Le norme della Convenzione non possono comportare la disapplicazione della normativa interna, ancorché risulti in contrasto con la Convenzione, qualora si tratti di normativa emanata in attuazione della Costituzione, atteso che anche le norme pattizie sono subordinate alla Carta Fondamentale. Il passaggio involge il rapporto tra normativa europea e normativa interna.A tal proposito, la posizione della Cassazione si comprende meglio laddove si riportino altre, concorrenti ed utili, acquisizioni relative alla maggior incisività della legislazione nazionale, che, per effetto della riforma della norma costituzionale richiamata, risulta attuare in modo pieno il principio del contraddittorio ispirandolo in linea generale al c.d. criterio del contraddittorio forte. Viceversa, l'orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo rivela che soltanto il c.d. contraddittorio debole risulta in contrasto con l'articolo 6 CEDU. A livello europeo, in particolare, si legittima un contraddittorio differito sulla fonte di prova, tutelando soltanto il diritto dell'imputato, quando gli elementi di prova siano determinanti per la sentenza di condanna, ad avere davanti al giudice un'occasione adeguata e sufficiente di contestare una testimonianza a carico e di interrogarne l'autore, al momento della testimonianza o più tardi C. eur. dir. uomo, 20 novembre 1989, Kostovski c. Paesi Bassi, § 41 .La scelta della Cassazione. La sesta sezione della Suprema Corte, nella sentenza 9665/2011, richiama sul punto l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la sopravvenuta ed imprevedibile irreperibilità di un soggetto, le cui dichiarazioni siano state già ritualmente acquisite in sede predibattimentale e del quale non possa dirsi provata la volontà di sottrarsi all'esame dibattimentale, rientra nei casi di accertata impossibilità di natura oggettiva, di cui reca menzione l'articolo 111, comma quinto, Cost., il quale ne prevede l'ipotesi in deroga alla regola della formazione della prova nel contraddittorio tra le parti.In modo più dettagliato, e risolutivo, il Collegio precisa che la sopravvenuta irripetibilità dell'atto, a sua volta discendente dall'irreperibilità del teste, richiede che la stessa sia imprevedibile, con riferimento al momento dell'assunzione della prima dichiarazione oggettiva, nel senso di poter escludere una volontaria sottrazione del teste all'esame.La volontaria sottrazione del teste esclude l'utilizzabilità. La ratio della disciplina dettata dall'articolo 512 c.p.p. risiede evidentemente nell'esigenza di potersi avvalere di materiale probatorio che non possa essere ritualmente acquisito in dibattimento per ragioni oggettive. Viceversa, la volontaria sottrazione del teste non integra un'impossibilità oggettiva, richiesta dall'articolo 111, comma quinto, Cost. perché la legge possa derogare al principio della formazione della prova in contraddittorio. Conseguentemente, la sottrazione volontaria determina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste, coerentemente all'inciso dell'articolo 111, comma quarto, Cost., a norma del quale la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio . La sentenza annotata chiarisce il concetto di sottrazione volontaria, declinandolo nell'ipotesi in cui il teste si sia rifiutato di comparire a fronte di tre citazioni regolari e consecutive.L'accertamento dell'impossibilità di acquisizione della prova nel contraddittorio delle parti deve essere rigoroso. La lettura delle dichiarazioni predibattimentali di una persona, ai fini dell'utilizzabilità delle stesse, richiede che la sopravvenuta imprevedibile irreperibilità del soggetto sia verificata con la massima accuratezza. In particolare, si esige un accertamento rigoroso dell'impossibilità di acquisizione della prova nel contraddittorio delle parti, e segnatamente si impone l'adempimento, da parte del giudice, di tutto quanto in suo potere per reperire il dichiarante, non escluso, se del caso, l'accompagnamento coattivo ex articolo 133 c.p.p.Ne consegue che, nel caso di specie e in chiave generale, si può formulare l'assunto conclusivo in forza del quale l'irrituale lettura delle dichiarazioni di un teste, rese nella fase delle indagini preliminari e ritenute erroneamente utilizzabili ex articolo 512 c.p.p., impone una rivalutazione della colpevolezza dei condannati che sia stata fondata sulle dichiarazioni medesime fattispecie di mancato reperimento del teste, nonostante le ricerche all'uopo eseguite, in occasione delle citazioni dello stesso .
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 25 febbraio 10 marzo 2011, numero 9665Presidente de Roberto Relatore LanzaRitenuto in fattoV.A. , L.C. , F.P. , C.S. , M.M. , M.C. e M.C. , ricorrono, a mezzo dei loro difensori contro la sentenza 20 maggio 2008 della Corte di appello di Catania la quale, concesse anche al V. ed al MA. le attenuanti generiche e ritenuta quanto al solo M.C. la continuazione con il fatto già giudicato di cui alla sentenza della Corte di Appello di Catania dell'11 aprile 2000, esecutiva il 13/2/2001, in parziale riforma della sentenza 28 ottobre 2005 del Tribunale di Catania, ha determinato la pena in anni quattro e mesi otto di reclusione, Euro 21.000,00 di multa quanto a V.A. in anni quattro di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa quanto a L.C. e C.S. in anni tre e mesi sei di reclusione, Euro 20.000,00 di multa quanto a MA.Ca. in anni tre di reclusione, Euro 14.000,00 di multa quanto a F.P. ed a M.M. in mesi sei di reclusione, Euro 1.200,00 di multa ex articolo 81 cpv. C.P. quanto a M.C. ha modificato da perpetua in temporanea e per la durata di cinque anni la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per il V. , il MA. , il L. , il C. ed il M. e ha confermato nel resto la sentenza appellata.Tutti i ricorrenti deducono nella decisione impugnata violazione di legge e vizio di motivazione nei termini che verranno ora esaminati.Considerato in diritto1.1 motivi di impugnazione di MA.Ca. .Il difensore dopo aver evidenziato la peculiarità della posizione del ricorrente rispetto agli altri imputati, ha sostenuto con un primo motivo che la Corte di appello ha fondato la sua decisione su materiale inutilizzabile e dato dalle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dai testi Ce. , D.M. , m. e Ch. , già ritenuti inutilizzabili dal primo giudice.Con un secondo motivo si lamenta sempre sull'esame dei testi Ce. , m. e Ch. , la violazione dell'articolo 500 cod. proc. penumero .Con un terzo motivo si prospetta ancora violazione di legge in ordine all'utilizzo processuale delle dichiarazioni del tossicodipendente Mo. rese alla Polizia giudiziaria il 29 ottobre 1992 ed acquisite in violazione del disposto dell'articolo 512 cod. proc. penumero .Con un quarto motivo si evidenzia la non utilizzabilità delle dichiarazioni dell'agente R. sul contenuto degli involucri lanciati dal veicolo che aveva a bordo il Ma. .Con un quinto motivo si sostiene la sussistenza dell'attenuante di cui al comma quinto dell'articolo 73 d.p.r. 309/90.Con un sesto motivo si illustra l'errore di conteggio nella sanzione nel senso che, dopo aver indicato la pena pecuniaria di base, pari a 20 mila Euro.20 mila non ha operato la riduzione ex articolo 62 bis cod. penumero .1.2 motivi di impugnazione di L.C. .Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo dell'articolo 500 cod. proc. penumero in ordine all'esame del teste c Con un secondo .motivo si lamenta violazione di legge in relazione al disposto ex articolo 195 comma 4 cod. proc. penumero con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni per tale via ottenute senza redazione del verbale ex articolo 357 cod. proc. penumero . Con un terzo motivo si prospetta l'inutilizzabilità delle sommarie informazioni testimoniali rese da Mo. , in violazione degli articolo 191 e 512 cod. proc. penumero attesa la prevedibilità che tale persona si rendesse irreperibile.Con un quarto motivo si evidenzia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di omesso riconoscimento dell'attenuante ex articolo 73 d.p.r. 309/90.1.3 motivi di impugnazione di F.P. .Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo dell'illegittimo utilizzo delle dichiarazioni rese da Mo. , in violazione degli articolo 191 e 512 cod. proc. penumero attesa la prevedibilità che tale persona si rendesse volontariamente irreperibile per sottrarsi all'esame testimoniale.In conclusione, per il ricorrente, i verbali delle dichiarazioni del Mo. acquisiti ex articolo 512 cod. proc. penumero non sono utilizzabili ex articolo 526 comma 1 bis cod. proc. penumero ai fini di fondare il giudizio di responsabilità trattandosi di soggetto che si è volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato e/o del suo difensore.Con un secondo motivo si lamenta la negazione dell'attenuante ex articolo 73 d.p.r. 309/90 della quale ricorrevano le condizioni soggettive ed oggettive.1.4 motivi di impugnazione di M.M. .Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della violazione degli articolo 512 e 514 cod. proc. penumero in relazione all'utilizzo delle dichiarazioni del Mo. , raggiunto da più citazioni e mai presentatosi in udienza, con una frettolosa ed approssimativa dichiarazione di irreperibilità.Con un secondo motivo si lamenta che la decisione di responsabilità sia stata ottenuta sulla scorta di insufficiente compendio probatorio e fondato principalmente su dichiarazioni di persone psicolabili in quanto dedite all'uso di droghe e sentiti in contesti di assunzione delle stesse sostanze.Con un terzo motivo si prospetta la sussistenza dell'attenuante dell'articolo 73 comma 5 d.p.r. 309/90.1.5 i motivi di impugnazione di V.A. e C.S. .I motivi di impugnazione per tali due imputati sono contenuti in un unico atto difensivo con motivi anche comuni.Con un primo motivo di ricorso viene prospettata per entrambi gli accusati inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della ritenuta responsabilità considerato che gli iniziali coimputati che hanno scelto il rito abbreviato sono stati assolti dalla Corte di appello e che identico proscioglimento hanno conseguito gli accusati minori di età che non è mai stata accertata alcuna cessione di sostanza stupefacente che le dichiarazioni valorizzate provengono da persone tossicodipendenti una delle quali, il Mo. , si è reso irreperibile che non sono decisivi i riconoscimenti fotografici del V. , tra l'altro basati sulla foto del ricorrente all'età di 16 anni.Con un secondo motivo per il solo V. si lamenta la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'acquisizione delle foto del ricorrente all'atto del suo ingresso in carcere, al fine di evidenziare la differenza tra le foto usate e quelle recenti.Con un terzo motivo si prospetta per entrambi gli accusati violazione e vizio di motivazione in ordine ai mancato riconoscimento dell'attenuante ex articolo 73 comma 5 d.p.r. 309/90.Con un quarto motivo si evidenzia per i due ricorrenti la violazione delle norme in punto di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e determinazione della pena ex articolo 133 cod. penumero , segnalandosi in proposito l'errore nel giudizio di equivalenza posto che l'unica aggravante contestata articolo 73 comma 6 d.p.r. 309/90 era stata esclusa dal giudice di primo grado.2. le ragioni della decisione di annullamento con rinvio in punto di violazione dei disposto dell'articolo 512 cod. proc. penumero .Preliminarmente va rilevata la fondatezza del gravame del Ma. in ordine alla valorizzazione a suo danno delle dichiarazioni rese nei corso delle indagini preliminari dai testi Ce. , D.M. , m. e Ch., già ritenute inutilizzabili dal primo giudice.In secondo luogo va osservato che le dichiarazioni del Mo. sono state, variamente e con diversa caratura, utilizzate per tutte le pronunce di colpevolezza da ciò la decisività del loro apporto e la necessità, laddove dichiarate inutilizzabili , di una nuova valutazione dei profili delle singole responsabilità da parte del giudice dell'annullamento con rinvio.Il Tribunale, nella prospettazione del materiale processuale, usato ai fini della decisione nei confronti di tutti gli odierni ricorrenti, ha specificamente indicato le dichiarazioni rese da Mo.Sa. nella fase delle indagini preliminari verbali di spontanee dichiarazioni del 29 ottobre 1992 e di sommarie informazioni dei 9 gennaio 1993 , che sono state ritenute pienamente utilizzabili ex articolo 512 C.p.p. non essendo stato il Mo. mai reperito, nonostante le ricerche all'uopo effettuate, in occasione delle citazioni dello stesso per l'esame testimoniale, che avrebbe dovuto svolgersi all'udienza dei 14.3.2000, e per la testimonianza che lo stesso avrebbe dovuto rendere, con riferimento alle posizioni riunite degli imputati Ma. , Va. e R. all'udienza dell'11 gennaio 2005.La corte distrettuale, decidendo sull'appello degli imputati, ha ritenuto corretta l'applicazione nella specie del disposto dell'articolo 512 cod. proc. penumero .Tutti i ricorrenti il V. ed il C. in modo meno specifico contestano diffusamente il giudizio di responsabilità a loro carico, nella parte in cui esso è stato ottenuto dai giudici di merito sulla scorta delle dichiarazioni del teste Mo. , di cui sarebbe stata data irrituale lettura ex articolo 512 cod. proc. penumero .Il tema è stato affrontato nel I e nel III motivo del Ma. nel I motivo del V. e del C. nel III motivo del L. nel I motivo del F. e del M. .In particolare il Ma. , nel suo ricorso, riprende i termini in fatto delle citazioni del teste, le quali hanno avuto il seguente progressivo sviluppo a il Mo. , ritualmente citato dai Carabinieri presso il domicilio di Via OMISSIS , risulta regolarmente presente all'udienza del 25 febbraio 2003 b rinviato il processo, per omessa traduzione di uno degli imputati, il Tribunale diffida il teste a ricomparire alla successiva udienza, fissata per il 20 maggio 2003 c all'udienza del 20 maggio 2003, il Mo. peraltro non si presenta d seguono due ulteriori rituali citazioni del teste per le udienze del 13 gennaio 2004 e del 15 giugno 2004 e il Mo. quindi pur ritualmente citato non compare in nessuna delle tre ultime udienze e si allontana dal domicilio di Via OMISSIS f successivi accertamenti indicano che il teste era emigrato a XXXXXXXX, luogo in cui, tuttavia, risultava sconosciuto g all'udienza dell'11 gennaio 2005, il Tribunale dichiara Mo. irreperibile, acquisendo, così, le dichiarazioni da lui rese, dinanzi alla polizia giudiziaria, nella fase delle indagini preliminari, richiamando la regola dell'articolo 512 cod. proc. penumero .A fronte di tale realtà, come già detto, i ricorrenti tutti lamentano che il Tribunale, nell'acquisire le dichiarazioni rese dal teste ritenuto irreperibile, non abbia proceduto ad una corretta applicazione dell'articolo 512 c.p.p., da interpretarsi alla luce delle innovazioni introdotte dall'articolo 111, comma 5, della Costituzione, essendo pacifico nella vicenda che il Mo. , inoppugnabilmente edotto della pendenza del giudizio nel quale egli rivestiva il ruolo di teste, ha deciso di non comparire, non già perché in condizioni di oggettiva impossibilità di farlo, ma molto più semplicemente per una pacifica scelta di carattere soggettivo.Il motivo è fondato per più profili e travolge i giudizi di colpevolezza che su tali dichiarazioni hanno trovato fondamento e supporto probatorio.È noto, per consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, che la sopravvenuta ed imprevedibile irreperibilità dei soggetti le cui dichiarazioni siano già state ritualmente acquisite in sede predibattimentale e dei quali non possa dirsi provata la volontà di sottrarsi all'esame dibattimentale rientra nei casi di accertata impossibilità oggettiva i quali, ex articolo 111, comma quinto, Cost., derogano alla regola della formazione della prova nel contraddittorio delle parti con la conseguenza che, in tal caso, non rileva la prospettata violazione dell'arti. 6, comma terzo, lett. d C.E.D.U. come interpretato dalle pronunce della Corte di Strasburgo , in quanto, come si evince dalle sentenze della Corte costituzionale numero 348 e 349 del 2007, le norme della predetta Convenzione, ancorché direttamente vincolanti, nell'interpretazione fornitane dalla Corte di Strasburgo, per il giudice nazionale, non possono tuttavia comportare la disapplicazione delle norme interne, con esse ipoteticamente contrastanti, se e in quanto queste ultime siano attuative di principi affermati dalla Costituzione, cui anche le norme convenzionali devono ritenersi subordinate, condizione soddisfatta dall'applicabilità dell'articolo 111, comma quinto, Cost Cass. penumero sez.5, 16269/2010 Rv. 247258 .Tuttavia in tema di letture dibattimentali, la sopravvenuta impossibilità di ripetizione dell'atto, nei caso di irreperibilità del teste, ricorre esclusivamente se tale situazione, non solo sia imprevedibile , con riferimento al momento dell'assunzione della prima dichiarazione, ma sia pure oggettiva nel senso che non vi siano elementi da cui desumere che il soggetto si sia volontariamente sottratto all'esame.In tale ultima evenienza infatti non si configura l'ipotesi di impossibilità di formazione della prova in contraddittorio cui si riferisce l'articolo 111 comma 5 Cost Nel caso di specie peraltro la volontà di sottrarsi all'esame era ragionevolmente desumibile salvo diverse indicazioni che la corte distrettuale non ha precisato dai comportamento del teste il quale, regolarmente citato per ben tre volte consecutive a comparire in udienza, non è comparso facendo successivamente perdere le sue tracce Cass. penumero sez. 6, 8384/2003 Rv. 223731 .Va infatti ribadito che, ai fini dell'utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni predibattimentali di una persona per sopravvenuta imprevedibile irreperibilità, l'impossibilità di acquisizione della prova nel contraddittorio delle parti esige un accertamento rigoroso Cass. pen, sez. VI, 3937/2000, Ibrahimi il quale non è soddisfatto da una verifica burocratica o di routine , ma impone l'adempimento, da parte del giudice, di quanto in suo potere per reperire il dichiarante, non esclusa, se del caso, l'ipotesi dell'accompagnamento coattivo ex articolo 133 cod. proc. penumero , al quale nella vicenda non si è provveduto, nonostante la triplice reiterata ed ingiustificata assenza del M. , soggetto non solo ritualmente citato, ma ben consapevole del dibattimento in atto, posto che egli era comparso alla prima udienza del 25 febbraio 2003 cfr. ex plurimis Cass. penumero sez. 2, 22358/2010 Rv. 247434 Massime precedenti Conformi numero 36747 del 2003 Rv. 225470 .Da ciò consegue l'inutilizzabilità di tutte le dichiarazioni del Mo. per la sua scelta di sottrazione al dibattimento che sono state considerate agli effetti delle singole pronunce di colpevolezza, con annullamento della gravata sentenza e rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania, per nuovo giudizio e nuova valutazione dei profili delle singole responsabilità dei ricorrenti, esclusi gli apporti probatori dianzi dichiarati inutilizzabili.La decisione di annullamento con rinvio assorbe le altre questioni prospettate nei motivi.P.Q.M.Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio.