Geometri, non si applicano le regole del giusto procedimento ai giudizi contro i professionisti

Il giudizio disciplinare degli Ordini professionali ha natura amministrativa e non giurisdizionale non operano le norme sul giusto processo.

I principi che regolano il giusto processo non sono applicabili nei procedimenti dei Consigli degli ordini professionali territoriali, perché l'attività da questi esercitata ha natura amministrativa e non giurisdizionale lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza numero 11608/11 del 26 maggio.Il caso. A seguito di una sentenza di patteggiamento per reati di truffa e falso, un geometra veniva sottoposto a procedimento disciplinare, all'esito del quale veniva sospeso per tre mesi dall'esercizio della professione. Il Consiglio Nazionale confermava la sanzione e il geometra proponeva ricorso per cassazione.Il procedimento disciplinare ha natura amministrativa. Secondo il ricorrente il procedimento cui è stato sottoposto sarebbe censurabile in quanto non avrebbe rispettato i principi che regolano il giusto processo. Il Collegio ha l'occasione di confermare precedenti pronunce di legittimità, intervenute in materia disciplinare per avvocati, nelle quali si è affermata la natura amministrativa, e non giurisdizionale, dei procedimenti disciplinari. I Consigli locali degli ordini operano per la tutela degli interessi della classe professionale, e la funzione disciplinare che compete a tali organi è manifestazione di un potere amministrativo, attribuito dalla legge per l'attuazione del rapporto che si instaura con l'appartenenza all'ordine . Il giusto processo non si applica ai procedimenti disciplinari. Di conseguenza, il richiamo all'art 111 Cost., operato dal ricorrente, non è pertinente ai procedimenti disciplinari dei Consigli degli ordini territoriali e i motivi di ricorso sono, quindi, giudicati infondati. In particolare, il Collegio ritiene che la censura relativa all'immutabilità del Collegio giudicante non merita accoglimento, in quanto la normativa sui consigli degli ordini si limita a stabilire che per la validità delle sedute è necessaria la maggioranza dei componenti. Né influisce sulla legittimità del procedimento la mancata delibera di avvio dell'istruttoria da parte del Consiglio, perché in ogni caso non determina alcun pregiudizio nel diritto di difesa dell'incolpato.Per la contestazione dei fatti rilevanti basta il riferimento alla sentenza penale. Ugualmente infondata è la doglianza relativa alla pretesa mancata contestazione specifica dei fatti rilevanti in sede disciplinare poiché il procedimento disciplinare è stato generato dalla sentenza penale di patteggiamento, il ricorrente era già a conoscenza dei fatti rilevanti disciplinarmente, già prima dell'inizio del procedimento. La S.C. specifica che la formale incolpazione in sede disciplinare non richiede una minuta e completa esposizione dei fatti che integrano l'illecito, essendo sufficiente che l'incolpato abbia la possibilità di conoscere l'addebito e di predisporre una difesa. Ne discende che per integrare una valida contestazione dell'addebito disciplinare basta fare riferimento a fatti già oggetto di procedimento penale.