Le agevolazioni contributive previste dall’articolo 25, comma 9, legge numero 223/1991 in caso di assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, attingendo dalle liste di mobilità, non si estendono ai premi assicurativi Inail, ma sono limitati alle sole quote di contribuzione riferite ad assicurazioni a gestione Inps.
Questo è quanto ha affermato la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza numero 17803, depositata il 17 ottobre 2012. Il caso. Un datore di lavoro adiva il competente Tribunale del lavoro al fine di vedersi riconosciuto il diritto a beneficiare delle agevolazioni contributive di cui all’articolo 25 L. numero 223/1991 anche con riguardo ai premi assicurativi Inail, con conseguente diritto alla restituzione delle differenze versate in ragione dell’applicato regime ordinario. Il Tribunale accoglieva la domanda. Proponeva così appello l’Inail, sostenendo che il beneficio derivante dalla invocata normativa non poteva estendersi ai premi Inail, ma era limitato ai soli contributi Inps. La Corte d’Appello accoglieva il gravame. Ricorreva così in Cassazione l’azienda. L’interpretazione autentica della Legge numero 388/2000. Sostiene la ricorrente che in ragione delle norme previste dall’articolo 8 comma 2 e articolo 25 comma 9 Legge numero 223/1991, il datore di lavoro che assuma lavoratori a tempo indeterminato, attingendo dalle liste di mobilità, possa godere delle agevolazioni contributive previste dalla legge numero 25/1955, includendosi quanto corrisposto a titolo di premi assicurativi Inail. Facendo altresì rilevare che la norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 68 comma 6 legge numero 388/2000, contemplando unicamente l’articolo 8 L. 223/1991 non possa estendersi analogicamente all’articolo 25 di quest’ultima legge, escludendo dai benefici gli oneri assicurativi Inail. La Suprema Corte censura tale interpretazione, osservando che la Corte Costituzionale aveva vagliato la legittimità costituzionale della citata norma interpretativa, ritenendo che il legislatore non aveva violato il principio di ragionevolezza limitante la facoltà di emanare norme interpretative con portata retroattiva. Osservando che la norma interpretativa era ben compatibile con il tenore letterale della norma vagliata, facendo altresì rilevare che il testo letterale “contribuzione” era maggiormente corrispondente alle gestioni assicurative Inps, piuttosto che alle assicurazioni infortuni e malattie Inail. Interpretazione per analogia Afferma dunque la Corte di Cassazione che la disposizione di cui all’articolo 25 comma 9 della citata L. 223/1991 deve essere interpretata in modo analogo a quella dell’articolo 8 della medesima legge conformemente peraltro ad un orientamento già dettato con precedenti pronunce della Corte numero 27830/2009 14316/2007 . E, d’altra parte, la stessa ricorrente non ha prospettato nel proprio ricorso motivi incisivi e convincenti atti a dar ragione ad una revisione di siffatta interpretazione. Prosegue la Suprema Corte che anche la Corte Costituzionale poneva in risalto la distinzione contenuta nella Legge numero 25/1955 tra contribuzione globale ed incidenza premio Inail. Pertanto l’interpretazione che la norma interpretativa ha imposto, quanto all’articolo 8 comma 2, deve estendersi anche all’articolo 25 comma 9 della stessa legge 223. E non vi è ragione di dare diversa contraria interpretazione, nemmeno traendo spunto dal fatto che l’articolo 25 comma 9 non sia indicato nel testo letterale della norma interpretativa. Non rileva quest’ultima circostanza al fine di trarre indicazioni di una diversa volontà da parte del legislatore sul punto affrontato. Concludendo la Suprema Corte per il rigetto del ricorso proposto.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 27 settembre – 17 ottobre 2012, numero 17803 Presidente Canevari – Relatore Mancino Svolgimento del processo 1. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 5.9.2006, accoglieva l'appello proposto dall’INAIL e, per l'effetto, rigettava la domanda svolta dalla Beton Costruzioni s.p.a. per il riconoscimento del diritto a beneficiare delle agevolazioni contributive previste dall’articolo 25, co. 9 L. numero 223/1991 per i lavoratori dipendenti assunti a tempo pieno e indeterminato negli anni 1994-1995 attingendo alle liste di mobilità, con condanna dell’INAIL alla restituzione della differenze tra le somme indebitamente versate secondo il regime ordinario e non dovute e quanto effettivamente dovuto sulla base delle predette agevolazioni. 2. La Corte territoriale riteneva che il regime contributivo agevolato previsto per le imprese che assumono a tempo indeterminato lavoratori in mobilità, dall'articolo 25, co. 9 legge numero 223 cit. non si estendesse ai premi assicurativi dovuti all'INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in considerazione delle medesime ratio e finalità sottese alla riduzione contributiva di cui all'articolo 8 della legge numero 223 cit., la cui estensione ai premi INAIL era stata espressamente esclusa dalla L. numero 388 del 2000, articolo 68, comma 6, con norma di interpretazione autentica, e come tale retroattiva, la cui conformità al canone di ragionevolezza era già stata vagliata dalla Corte Costituzionale con sentenza numero 291/2003 . 3. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la Beton Costruzioni s.p.a. affidando l'impugnazione a due motivi, illustrato con memoria ex articolo 378 c.p.c. Resiste con controricorso l'INAIL, illustrato con memoria ex articolo 378 c.p.c Motivi della decisione 4. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente, deducendo la violazione degli articolo 342, 434, 112 c.p.c. in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 3 e vizio di motivazione, assume che la Corte di merito ha rigettato l'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata per difetto di specificità, con motivazione non chiara e non condivisibile il motivo si conclude con la formulazione di plurimi quesiti di diritto. 5. Il motivo non è meritevole di accoglimento. Questa Corte ha più volte statuito che essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'articolo 342, comma 1, cod. proc. civ. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure cfr., ex multis, Cass. 15263/2007 Cass. 21745/2006 . 6. Orbene nel caso di specie, come si evince dalla impugnata sentenza, con statuizione immune dalle censure che le vengono rivolte, il Giudice del gravame, riesaminando la causa nel merito, ha riformato la decisione del primo Giudice perché questi, come denunziato nell'atto di appello avverso la sentenza gravata, aveva escluso l'inapplicabilità all'INAIL delle norme di agevolazione invocate dalla società. 7. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente denunzia la violazione degli articolo 8, comma 2, e 25, co. 9, L. numero 223 del 1991, dell'articolo 68, comma 6, L. numero 388 del 2000, degli articolo 21 lett a e 22 L. 25/1955 e degli articolo 12 e 14 disp.prel.cc. la violazione dei principi in tema di interpretazione analogica ed insufficiente motivazione sull’eadem ratio tra l'articolo 8, co. 2 e l'articolo 25, numero 9 L. numero 223 cit Pone plurimi quesiti di diritto, domandando se il datore di lavoro che assume a tempo indeterminato lavoratori iscritti nelle liste di mobilità abbia diritto alle agevolazioni contributive nei confronti dell'INAIL e se sia ammissibile un'interpretazione analogica o estensiva dell'articolo 68, co. 6 L. numero 388 cit., norma, quest'ultima, di natura eccezionale. In particolare rileva che l'interpretazione autentica fornita dalla L. numero 388 del 2000, articolo 68, comma 6, in relazione alla disposizione di cui alla L. numero 223 del 1991, articolo 8, co. 2 riguardante la fattispecie del lavoro a tempo determinato non si estende anche alla disposizione di cui all'articolo 25, co. 9 della stessa legge riguardante la diversa fattispecie del lavoro a tempo indeterminato , non essendo possibile interpretare né in via analogica, né in via estensiva la citata norma interpretativa introdotta dall'articolo 68, co. 6 legge numero 388 cit 8. Anche il secondo motivo non é meritevole di accoglimento. 9. L'articolo 25 della legge numero 223 del 1991, con rubrica dal titolo riforme della procedure di avviamento al lavoro , nel contesto della riforma della disciplina della cassa integrazione, della mobilità e dei trattamenti di disoccupazione e per favorire il reimpiego dei lavoratori collocati in mobilità ha introdotto alcuni benefici, prevedendo, al comma 9, che per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, numero 25, e successive modificazioni . 10. Analogamente, con parole del tutto identiche, l'articolo 8, comma 2 della legge numero 223 cit. prevede in caso di assunzione dei predetti lavoratori con contratto a termine I lavoratori, in mobilità possono essere assunti con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari a quella prevista per gli apprendisti dalla L. 19 gennaio 1955, numero 25 e successive modificazioni . La parte finale del comma prevede la prosecuzione del beneficio per ulteriori dodici mesi, in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. 11. L'articolo 68, comma 6, della L. numero 388 del 2000, legge finanziaria per l'anno 2001 a seguito di alcune sentenze di questa Corte fra le altre, Cass. nnumero 2202/1998 e 2445/1999 , le quali, contrastando la contraria prassi amministrativa, avevano ritenuto che il beneficio di cui alla L. numero 223 del 1991, articolo 8, comma 2, si applicasse anche ai premi assicurativi dovuti all'Inail, ha proceduto all'interpretazione autentica di detta disposizione nei seguenti termini La L. 23 luglio 1991, numero 223, articolo 8, comma 2, si interpreta nel senso che il beneficio contributivo ivi previsto non si applica ai premi INAIL . 12. La Corte costituzionale ha vagliato la legittimità costituzionale di tale ultima disposizione, della quale avevano dubitato alcuni Giudici di merito ed anche questa Corte cfr. Cass., ord. numero 10988/2002 , con la sentenza numero 291 del 2003. 13. Il Giudice delle leggi ha ritenuto che il legislatore, formulando tale norma interpretativa, non aveva contravvenuto al principio di ragionevolezza che limita la facoltà di emanare norme interpretative con portata retroattiva, in quanto il senso privilegiato dalla norma interpretativa era compatibile con il tenore letterale della disposizione e, anzi, maggiormente fedele allo stesso, in quanto il riferimento testuale alla contribuzione e alla sola quota a carico del datore di lavoro evoca maggiormente le assicurazioni gestite dall'Inps piuttosto che l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, che prevede un premio a carico del solo datore di lavoro. 14. La stessa lettura, inoltre, appariva confermata dal medesimo articolo 8, comma 8, alla stregua del quale i trattamenti e i benefici previsti dai commi precedenti rientravano nella sfera di applicazione della L. numero 88 del 1989, articolo 37, relativo alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali prevista per l'Inps. 15. La Corte costituzionale osservava, anche, che la L. numero 25 del 1955, articolo 22, richiamata dalla L. numero 223 del 1991, articolo 8, comma 2, tiene distinta l'incidenza del premio Inail sulla globale contribuzione dovuta per gli apprendisti, sicché è ben possibile determinare la contribuzione ridotta in questione senza duplicazioni rispetto al premio dovuto all'Inail, secondo le regole ordinarie. 16. Come già ritenuto da questa Corte ex multis, Cass. 14316/2007, 27830/2009 17847/2001 con orientamento che deve essere pienamente riaffermato in questa sede, non essendo state prospettate, dalla ricorrente, ragioni convincenti per sottoporlo a revisione, si deve affermare che incisive ragioni di ordine sistematico avvalorano la tesi secondo cui la disposizione di cui all'articolo 25, comma 9 deve essere interpretata in maniera analoga a quella dell'articolo 8, comma 2. 17. Le due disposizioni, contenute nello stesso testo di legge, sono di identico tenore quanto al punto in discussione e non vi sono adeguate ragioni per suffragare una divaricazione sul piano interpretativo. In particolare, tenute presenti le considerazioni già svolte analiticamente dalla richiamata sentenza della Corte costituzionale, deve escludersi che la non operatività del beneficio in questione relativamente ai premi dovuti all'Inail, trovi il suo fondamento esclusivamente nella più volte richiamata norma interpretativa della legge numero 338 del 2000, con la conseguente inapplicabilità della relativa regola all'ipotesi di cui all'articolo 25, comma 9, non menzionata dalla norma interpretativa stessa. 18. Al contrario, l’interpretazione che la norma interpretativa ha imposto, quanto all'articolo 8, comma 2, può ricavarsi dallo stesso testo di quest'ultima disposizione e quindi anche dal testo dell'articolo 25, comma 9. Per la stessa ragione non può darsi eccessivo peso alla mancata menzione dell'articolo 25, comma 9 da parte della disposizione interpretativa, e in particolare trame l'indicazione di una diversa volontà del legislatore quanto alla portata del predetto articolo 25. In particolare è priva di conferme sul piano obiettivo, ed anche su quello meramente logico, la tesi secondo cui la norma interpretativa non avrebbe fatto riferimento anche all'articolo 25, comma 9, nell'intento di incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, previste da quest'ultima disposizione. 19. In definitiva, il beneficio della contribuzione ridotta opera, per quanto sin qui detto, mediante il pagamento della contribuzione spettante all'INPS per gli apprendisti, al netto di quel premio, la cui incidenza è tenuta distinta, in termini quantitativi, dall'articolo 22 della legge numero 25 del 1955 e giacché quest'ultimo deve essere calcolato - una sola volta, e quindi senza alcuna duplicazione - secondo il regime ordinario, l'assunto del doppio pagamento si appalesa inconferente e non vi è, pertanto, ragione di dubitare della ragionevolezza dell'esclusione della quota INAIL dalle norme di agevolazione per favorire il reinserimento dei lavoratori in mobilità. 20. Alla luce delle esposte considerazione il ricorso va rigettato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre Euro 40,00 per esborsi, IVA e CPA.