Demansionamento a seguito di un cambio al vertice: sì alla reintegra e al risarcimento dei danni

Il mobbing è una violazione del dovere del datore di assicurare al lavoratore condizioni sane di svolgimento della prestazione lavorativa. Vessazione del dipendente e intento persecutorio ne sono gli elementi qualificanti.

Il caso. A seguito del cambio di vertice nella gestione di una struttura sanitaria privata, una dipendente subisce uno svuotamento totale delle mansioni affidatele, passando da compiti di coordinamento, responsabilità e partecipazione informativa dei piani strategici della società a compiti meramente esecutivi ed amministrativi senza alcuna qualificazione professionale. Si rivolge così al giudice chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del comportamento della società datrice di lavoro, la reintegra nelle mansioni e il risarcimento dei danni patrimoniali e nonumero Gli indizi di vessazione sul posto di lavoro. Il Tribunale di Tivoli con una sentenza depositata il 21 dicembre le dà ragione, ricostruendo, secondo una lettura complessiva degli indizi, gli estremi di un caso di mobbing sia sotto il profilo dell'elemento oggettivo persecuzione della dipendente , sia di quello subiettivo intento persecutorio .Nella fattispecie, infatti, la donna con la nomina del nuovo direttore generale viene immediatamente svuotata di funzioni viene spostata dai locali del potere aziendale ad un disimpegno posto davanti ai servizi igienici subisce tre contestazioni disciplinari per episodi ai quali nemmeno la datrice di lavoro attribuisce valenza tale da giustificare l'applicazione di una sanzione e riceve ben sedici visite fiscali nel periodo di assenza per malattia.Elemento oggettivo e soggettivo. Risultato il mobbing c'è, secondo il Tribunale di Tivoli.Il mobbing o costrittività organizzativa - ricostruisce il giudice di merito - si atteggia come violazione del dovere del datore di assicurare al lavoratore condizioni sane di svolgimento della prestazione lavorativa. È necessario pertanto che, accanto all'elemento oggettivo, rappresentato da una vessazione o emarginazione della vittima nell'ambiente di lavoro, non occasionale e, al contrario, tale da assurgere a connotati di sistematicità, si riscontri anche quello soggettivo, consistente nell'intento persecutorio.Regime probatorio. Secondo l'ultimo orientamento della Corte di Cassazione, che il Tribunale di Tivoli riprende, il lavoratore che sostenga di essere soggetto a mobbing, ha l'onere di fornire una prova rigorosa della sussistenza di entrambi i profili.Sotto il profilo oggettivo, possono assumere rilievo fattori quali la durata della condotta, la natura e la gravità degli atti, la quantità dei medesimi, oltre che, evidentemente, aperte dichiarazioni di ostilità espressamente formulate ipotesi certamente più rara dal punto di vista statistico .L'intenzione persecutoria, invece, può senz'altro essere provata mediante ricorso a un quadro indiziario, purché però, si tratti di indizi gravi, precisi e concordanti, univocamente cospiranti nel senso della presenza di una volontà di emarginare il dipendente.Liquidazione del danno patrimoniale. Dall'entità dello svuotamento della professionalità della donna e dal suo percorso professionale, il Tribunale desume come congrua una liquidazione del danno patrimoniale in una somma pari al 25% delle retribuzioni globali lorde percepite in costanza di inadempimento, da parte della datrice di lavoro, ossia a partire dalla comunicazione di nuove mansioni.Liquidazione del danno non patrimoniale. Sì anche al risarcimento del danno non patrimoniale comprensivo sia del danno biologico che dei danni morale ed esistenziale.In effetti, dalla consulenza tecnica disposta nel procedimento, emerge un disturbo ansioso depressivo della vittima riscontrato proprio a partire dai fatti legati al demansionamento e poi stabilizzatosi, con una menomazione permanente dell'integrità fisica del 3%, cui va aggiunto il danno biologico temporaneo.Evidente tra il mobbing e la patologia il nesso di causalità secondo una legge statistica di probabilità, nella normalità dei casi, dalla costrittività organizzativa sul luogo di lavoro scaturiscono spesso ipertensione arteriosa, tachicardia, tremori e a questi sintomi segue la depressione, la quale, normalmente, può portare allo stato attivo e diventare malattia valutabile in termini medico legali di percentuale di invalidità.Tabelle di Milano. Il Tribunale di Tivoli, ai fini della liquidazione del danno biologico, richiama la tabella del tribunale di Milano, che risponde agli indirizzi giurisprudenziali sanciti dalla Cassazione con la sentenza 11 novembre 2008, numero 26972, secondo cui il risarcimento del singolo punto percentuale di invalidità non può essere liquidato forfettariamente in modo standardizzato, ma deve presentare un adeguato grado di corrispondenza alle peculiarità del caso.

Tribunale di Tivoli, sez. lavoro, sentenza 10 dicembre - 21 dicembre 2010, numero 3470Giudice ZaccardiSvolgimento del processoCon ricorso depositato il 4.6.2003 e notificato alla Centro di Sanità s.p.a., parte ricorrente, premesso di essere dipendente della resistente in epigrafe sin dal 1986, ha esposto di avere svolto, dal 1989 al 12 novembre 2000, mansioni di responsabile della segreteria. In tale veste ella gestiva la corrispondenza, gli archivi, i rapporti con le Asl alle quali la convenuta forniva e fornisce i propri servizi e prodotti , fungeva da segretaria nei consigli di amministrazione, seguiva le scadenze delle case di cura, sottoscriveva richieste di assenze e permessi di altri dipendenti. Tale posizione di elevato rilievo le era stata conferita anche per la fiducia che il Consigliere Delegato della s.p.a. dott. F. M. nutriva in lei, spesso attribuendole incarichi contraddistinti da particolare riservatezza.Il 17.7.1998, poi, le era stato riconosciuto l'inquadramento al VII livello del CCNL centri di sanità privati docomma 3 fascicolo della ricorrente .In data 1 maggio 2000 il rag. A. P. era subentrato al dott. M. e, sin dall'insediamento, la nuova amministrazione aveva assunto nei suoi confronti un atteggiamento di marcata ostilità, tale da connotare, da subito, gli estremi del mobbing.Quest'ultimo, in particolare, sarebbe stato integrato dai seguenti comportamenti ascrivibili alla datrice di lavoro a richiami a tutti i colleghi, con inviti espressi a non dare seguito a richieste dell'attrice, anche se legittime b assegnazione di compiti dequalificanti, in precedenza affidati a dipendenti di livello inferiore, rispettivamente quinto o sesto del CCNL centri di sanità privati, a seconda dei casi c ripetute contestazioni disciplinari, sempre infondate, tanto da non essere mai seguite da alcun provvedimento sanzionatorio d minacce di licenziamento, il 14.6.2000 e il 3.7.2000 da parte del rag. P. e richiesta di ben sedici visite fiscali in occasione della malattia depressiva della ricorrente, causata proprio dalla situazione di costrittività lavorativa della quale era vittima, tale da causarle un malore nel novembre 2000 f privazione degli strumenti necessari per l'espletamento del lavoro, come un terminale e il collegamento con la rete informatica della società f mancato invito, unica in azienda, alla cerimonia di saluto del 20 dicembre 2001, organizzata prima delle festività natalizie di quell'anno g spostamento dell'ufficio, dalla segreteria della direzione a un disimpegno adibito a magazzino ove erano ammassati numerosi fascicoli.In merito al demansionamento, la società vi aveva proceduto con ordine di servizio numero 21 del 7.11.2000 documento 8 allegato al ricorso , con il quale l'attrice medesima era stata assegnata alle mansioni di addetta ad un non meglio definito Ufficio acquisti ed a funzioni amministrative varie, nemmeno accennate con un minimo di determinatezza. Il provvedimento si caratterizzava per la genericità della motivazione, contenendo un mero richiamo di stile ad esigenze tecnico-organizzative e produttive di questa Amministrazione . In pratica, si trattava di svolgere solo compiti esecutivi, senza alcuna qualificazione professionale e, quindi, decisamente inferiori a quelli assolti in precedenza.Tutto ciò esposto, la ricorrente ha allegato di avere contratto una sindrome depressiva e una diminuzione della vista a causa del mobbing subito, di avere sofferto circa 8 mesi di inabilità temporanea totale e una diminuzione permanente dell'integrità psicofisica pari al 40% della totale.L'attrice, pertanto, ha chiesto accertarsi l'illiceità del demansionamento patito e ha domandato la condanna della Centro di Sanità s.p.a. al risarcimento a del danno patrimoniale, per lesione della qualificazione professionale, da liquidarsi in € 32.167,95 oltre accessori, o nella diversa somma ritenuta di giustizia b del danno non patrimoniale, biologico, morale e esistenziale, da liquidarsi in € 84.039,416 per il biologico e in € 42.019,708 per le altre due voci, il tutto oltre accessori. In ogni caso con condanna alle spese di lite.In merito alla quantificazione del pregiudizio patrimoniale patito, la ricorrente ha invocato l'indirizzo giurisprudenziale sostenuto anche dalla Corte di Cassazione, con sentenza numero 10/2002 in virtù del quale il danno, in caso di demansionamento, possa essere liquidato in una percentuale della retribuzione globale lorda percepita. Nella specie, la misura equa coinciderebbe con il 50%.Si è costituita la convenuta, contestando fermamente di avere mai posto in essere alcun atteggiamento ostile nei riguardi dell'attrice. Quest'ultima, semmai, sin dall'avvicendamento nella gestione del maggio 2000, aveva cominciato a relazionarsi con la direzione aziendale per il tramite di avvocati, con un approccio sempre frontale nell'ambiente di lavoro, poi aveva preso a rivolgersi verso i vertici aziendali con un tono di sfida, con espressioni del tipo io ho salvato questa azienda, altrimenti andavate in galera .Nessuna dequalificazione professionale sarebbe, poi, mai stata imposta alla ricorrente. L'adibizione all'Ufficio Acquisti, infatti, doveva considerarsi come occasione di valorizzazione, tenuto conto che la medesima Centro di Sanità è una società che cura circa 550 pazienti e occupa 420 dipendenti, cosicché la gestione degli approvvigionamenti è funzione che, date le dimensioni produttive, richiede adeguata professionalità e comporta notevoli responsabilità. Non a caso, il volume degli acquisti nel 2003 era stato pari ad € 44.452, mentre per le forniture elettromedicali e la strumentazione di laboratorio - settore nel quale la ricorrente era stata assegnata a supporto - la convenuta aveva speso nel medesimo esercizio € 578.343.In via preliminare, la resistente ha domandato l'autorizzazione a chiamare in garanzia la propria compagnia assicuratrice, Aurora Assicurazioni s.p.a Quest'ultima, evocata in giudizio, si è costituita domandando rigettarsi l'istanza di manleva, per non essere, la responsabilità civile oggetto della domanda principale nel presente giudizio, coperta dalla polizza emessa in favore della Centro di Sanità s.p.a Nel merito e, in subordine, la Compagnia ha chiesto il rigetto del ricorso richiamandosi alle deduzioni dell'assicurata.Nel corso dell'istruttoria si è proceduto all'escussione, nell'udienza del 7.3.2006, dei testi M. F. e P.C. poiché l'udienza era stata fissata per tale data a seguito di anticipazione, non comunicata tempestivamente alla convenuta e alla terza chiamata, il teste M. è stato nuovamente sentito il 22.2.2008, mentre il teste Pisani è stato escusso alla presenza di tutte le parti il 21.4.2009 sono stati, inoltre, assunti i testimoni M. F., J. C., V.P.L.A., C. Umberto, P. D. e P. M., nonché è stata disposta ed eseguita consulenza tecnica medico-legale sulla persona della ricorrente.Nelle note autorizzate depositate il 30.11.2010 la resistente Centro di Sanità ha eccepito l'improcedibilità del ricorso, per essere stato lo stesso notificato oltre il termine di cui all'articolo 415, quarto comma, c.p.c., nonché ha dichiarato di non accettare il contraddittorio sulla domanda della ricorrente di condanna della convenuta medesima al risarcimento del danno professionale, pretesa avanzata, secondo l'intimata, per la prima volta nella fase conclusiva del procedimento.All'udienza del 10.12.2010, previa discussione orale, il giudice si è ritirato in camera di consiglio ed all'esito ha dato lettura del dispositivo di cui in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONEPreliminarmente devono essere rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalla resistente Centro di Sanità s.p.a. nelle note conclusive autorizzate depositate il 30.11.2010.In merito all'eccezione di improcedibilità, deve rilevarsi che, a seguito del deposito del ricorso, effettuato il 4.6.2003, il giudice ha emesso il pedissequo decreto di fissazione di udienza il 27.6.2003. La notifica dell'atto introduttivo e del provvedimento di fissazione dell'udienza di cui all'articolo 420 c.p.comma si è perfezionata il 22.7.2003. La ricorrente, dunque, non ha puntualmente osservato il termine di dieci giorni, decorrenti dall'emissione del decreto di fissazione, sancito dall'articolo 415, quarto comma, c.p.comma e la convenuta ne trae la conseguenza dell'improcedibilità del ricorso.Ciò, sulla base della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, 30 luglio 2008, numero 20604.L'eccezione non può essere accolta. Innanzitutto deve osservarsi, come del resto replicato nell'udienza di discussione del 10.12.2010 dalla difesa della ricorrente, come la fattispecie esaminata dalla Suprema Corte nel caso invocato fosse differente rispetto all' attuale. In quell'occasione, infatti, la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto non tanto erano state eseguite in ritardo rispetto al termine decorrente dal provvedimento di fissazione, quanto piuttosto mancava proprio la notifica sul punto vedasi anche Corte Costituzionale, sentenza numero 60 del 2010 .Nel caso oggetto del presente giudizio, invece, se è vero che non è stato osservato il termine di cui al quarto comma dell'articolo 415 c.p.c., non di meno è stato rispettato quello di cui al successivo quinto comma, a norma del quale ricorso e decreto di fissazione devono essere notificati almeno 30 giorni prima dell'udienza di discussione.Infatti, a fronte di una convocazione dinanzi al giudice del lavoro per la data del 24.9.2004, la notificazione del ricorso e del decreto è stata eseguita il 27.6.2003.Ritiene questo giudice che, nella fattispecie in esame, non possa essere pronunciata l'improcedibilità della domanda.Ciò, innanzitutto perché il termine di cui all'articolo 415, quarto comma, non è assistito da nessuna decadenza e, in virtù della regola generale di cui all'articolo 152 c.p.c., non può essere ritenuta la perentorietà ove non prevista espressamente dal legislatore, o dal giudice, purché autorizzato quest'ultimo dalla legge.In secondo luogo, mentre i 30 giorni prima dell'udienza rappresentano un termine a difesa, cosicché la loro violazione comprimerebbe il diritto della parte resistente di preparare adeguatamente le proprie tesi difensive, non si vede quale menomazione alla sfera della parte medesima possa derivare ove l'atto introduttivo e la fissazione dell'udienza siano partecipati oltre i 10 giorni successivi all'emissione del provvedimento del giudice, ma sempre nel rispetto di quel lasso minimo che il codice ha individuato come essenziale alla difesa dell'intimato.Appare dunque, da una lettura sistematica dei commi quarto e quinto dell'articolo 415, che il primo contenga una previsione ordinatoria, volta a sollecitare un tempestivo impulso all'instaurazione del contraddittorio, mentre al secondo sia affidata la delimitazione massima del termine, decorso il quale, la notifica del ricorso debba considerarsi inidonea alla valida evocazione del convenuto per l'udienza fissa dal giudice.Anche perché, se l'improcedibilità conseguisse all'infrazione del termine di cui al quarto comma, non si vede quale interesse potrebbe soddisfare la successiva previsione del quinto comma.Ne consegue che, nel caso di specie, non sussiste alcuna improcedibilità, proprio perché validamente instaurato il contraddittorio entro il termine di cui al quinto comma dell'articolo 415 c.p.c Parimenti non meritevole di accoglimento è l'eccezione di inammissibilità della domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale da dequalificazione professionale. Già nel ricorso, infatti, si menzionavano puntualmente gli elementi costitutivi della pretesa di cui all'articolo 163, terzo comma, c.p.c., individuati nel demansionamento dal VII livello a compiti che in precedenza era svolti solo da personale di quinto o sesto livello e nel passaggio, della ricorrente, dalla responsabilità della segreteria della direzione aziendale all'espletamento di compiti marginali, passaggio realizzato con l'ordine di servizio numero 21 del 7.11.2000.A fronte di tali condotte, si chiede, nell'atto introduttivo, la condanna risarcitoria al danno patrimoniale che, nella narrativa del ricorso, è inequivocabilmente ricondotto casualmente proprio al demansionamento.In tale contesto, non può condividersi l'assunto secondo il quale la domanda sarebbe stata avanzata per la prima volta nella fase conclusiva del giudizio e, quindi, tardivamente. Nel merito, il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.Venendo in primo luogo alla domanda di accertamento dell'illiceità del demansionamento subito dall'attrice, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento del danno patrimoniale per dequalificazione professionale, deve rilevarsi come alla ricorrente, con lettera del 17.7.1998, fosse stata riconosciuta la settima qualifica del CCNL centri di sanità privati.Ella, come riferito dal testimone M. F., consigliere delegato di amministrazione sino all'1 maggio 2000 qualità non contestata tra le parti , per il rapporto di fiducia che l'aveva subito legata al medesimo teste, aveva assunto, all'interno della segreteria, un ruolo di coordinamento Di fatto, la ricorrente si avvaleva delle altre due dipendenti ed era lei che valutava la compatibilità delle loro richieste di permessi o ferie rispetto alle esigenze della segreteria, apponendovi una sigla .All'attrice, sempre nel racconto di M., erano stati affidati compiti di particolare qualificazione e responsabilità, come la tenuta del registro di smaltimento dei rifiuti speciali, l'aggiornamento dei contratti di assicurazione relativi ai professionisti esterni che si alternavano nella struttura, l'informatizzazione della documentazione relativa ai passaggi dei materiali speciali da smaltire, l'aggiornamento dei crediti presso la Regione.Tale quadro di mansioni dimostra come alla ricorrente fosse stato assegnato un complesso di funzioni delicate, alcune delle quali di particolare rilievo, soprattutto in considerazione delle responsabilità civili e delle conseguenze patrimoniali che il negligente espletamento ad opera della P. avrebbe potuto causare all'azienda si pensi alla tenuta del registro dei rifiuti speciali e alla gestione delle assicurazioni dei professionisti esterni, per un centro di cura che segue 550 pazienti, dato allegato dalla stessa resistente .Sempre il testimone M. ha spiegato come l'attrice facesse diretto riferimento a lui e poi, ricevute le istruzioni, fosse ella a girarle alle colleghe della segreteria.Che alla P. fossero state riconosciute una posizione ed una fiducia speciali, nell'ambito della segreteria, a diretto contatto con il management, si desume anche dalla circostanza riferita dal teste M., citato dalla resistente, il quale, nell'udienza del 19.12.2006 ha dichiarato che in due o tre occasioni è stata anche segretaria del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea dei Soci .C. A., poi, sindacalista delegato della CGIL, ha raccontato che Tutto ciò che dovevo dire all'amministratore passava da lei. Protocollava anche le richieste di appuntamenti. 7 Quanto entravo in quegli uffici incontravo lei, poi M il mio riferimento era sempre la P. .La ricorrente, in sintesi, sino alla permanenza della gestione affidata a M. era a diretto contatto con l'amministrazione, svolgeva compiti di particolare responsabilità, poteva partecipare alle sedute degli organi di gestione, rappresentava l'interfaccia del consigliere delegato all'interno dell'azienda, vagliava richieste di ferie e permessi delle colleghe. Il tutto, con un inquadramento al VII livello del CCNL centri di sanità.Cambiata gestione e subentrata la nuova amministrazione, facente capo alla figura del rag. P., le fu comunicato il 7.11.2000 l'ordine di servizio numero 21, documento 8 del fascicolo di parte attorea, con il quale, in vista di non altrimenti specificate esigenze tecnico - organizzative e produttive di questa Amministrazione , l'attrice stessa venne assegnata, quale addetta, all'ufficio Acquisti ed a funzioni amministrative varie .Il teste M., sentito nell'udienza del 19.12.2006, ha spiegato trattarsi di compiti di qualificata autonomia. Al riguardo, il nuovo Consigliere delegato, rag. P., aveva convocato l'attuale attrice, alla presenza del testimone medesimo e le aveva illustrato la nuova organizzazione della segreteria amministrativa, spiegando che la ricorrente si sarebbe dovuta occupare della gestione delle nuove attività, delle fatture e della contabilità del poliambulatorio. Nella successiva udienza del 28.9.2007, però, entrando nel dettaglio delle nuove mansioni della P., lo stesso testimone ha circoscritto i compiti della ricorrente essenzialmente a all'acquisto del materiale di cancelleria ed economato, per un valore di circa 44.000 euro annui b al settore delle apparecchiature mediche.Per queste ultime, però, non sussiste alcuna autonomia in capo all'attrice, se è vero che, come riferito dal teste M., al fine dell'acquisto è decisiva come del resto appare naturale la valutazione del medico competente e che la firma finale è del medesimo testimone, in qualità di direttore amministrativo.In ordine alle forniture della cucina, del bar e del guardaroba, poi, decide in autonomia P. D., come affermato dal medesimo nell'assunzione quale teste nell'udienza del 15.1.2010.La contabilità del personale, poi, è curata direttamente da P. M., teste escusso il 15.1.2010, il quale ha precisato di fare, a sua volta, riferimento a J. C., capo del personale.Dall'insieme delle testimonianze assunte sul punto delle attuali mansioni, dunque, è emersa in capo alla ricorrente un'autonomia solo quanto agli acquisti di cancelleria. Tale settore, attenendo a beni di consumo, è di rilievo praticamente marginale. Infatti, se è vero che il fatturato annuo della Centro di Sanità s.p.a. per acquisti di cancelleria ammonta a 44.000 euro circa, elemento fattuale non contestato tra le parti, deve considerarsi come tale importo, rispetto al volume di affari di un'azienda di 420 dipendenti e 550 pazienti, sia marginale e, soprattutto, si componga della somma di una serie di acquisti, ciascuno di valore presumibilmente non rilevante.Non può, quindi, dirsi che alla ricorrente siano attualmente assegnati compiti di qualificazione e responsabilità, da svolgersi in posizione di autonomia. Ella è dedita, autonomamente, soltanto ad una serie di ordini di valore modesto, avuto riguardo all'entità dell'organizzazione aziendale della datrice di lavoro e di nessuna responsabilità, se è vero che si tratta, a prescindere dal valore, di curare l'approvvigionamento di materiale di cancelleria.Al di fuori dell'ambito ultimo menzionato, poi, decidono e firmano altri. La ricorrente, dunque, se è coinvolta in procedimenti che sfociano in scelte, lo è solo in veste meramente esecutiva, senza che sia risultato un apporto di concetto, tale da rendere le mansioni attuali equivalenti a quelle svolte con la vecchia gestione.Non è comparabile, infatti, la situazione precedente nella quale alla P. erano affidati, in una posizione di staff a diretto contatto con il management, la tenuta del registro di smaltimento dei rifiuti speciali, l'aggiornamento dei contratti di assicurazione relativi ai professionisti esterni che si alternavano nella struttura, l'informatizzazione della documentazione relativa ai passaggi dei materiali speciali da smaltire, l'aggiornamento dei crediti presso la Regione, la segreteria di consigli di amministrazione o assemblee di soci e il coordinamento del personale di segreteria , con l'attuale, nella quale la ricorrente si occupa solo dell'acquisto del materiale di cancelleria e, per il resto, assolve compiti meramente esecutivi.L'attrice, in definitiva, dopo aver svolto, almeno dal 17.7.1998 al 7.11.2000 e quindi ben oltre il limite temporale del trimestre di cui all'articolo 2103 c.c. mansioni di settimo livello, è stata restituita a compiti amministrativi semplici, pari a quelli rivestiti ai tempi dell'assunzione, corrispondenti l'allegazione della ricorrente sul punto non è stata contestata alla VI qualifica del CCNL centri di sanità privati.Sussiste, dunque, il lamentato illecito demansionamento. Pertanto deve essere condannata la resistente a reintegrare la ricorrente nelle mansioni precedentemente svolte o in altre equivalenti.Dalla condotta illecita della convenuta deriva anche l'obbligo di risarcire il danno causato alla qualificazione professionale dell'attrice. Tale pregiudizio, in ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha natura patrimoniale e può essere liquidato secondo un criterio equitativo.In termini, recentemente, Cassazione, sentenza 26.2.2009, numero 2652 in caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell'articolo 2103 cod. civ., il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l'esistenza del relativo danno, avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto .In ordine ai parametri utilizzabili per la liquidazione equitativa del danno, la Corte di Cassazione, con sentenza 10/2002, ha chiarito come possa farsi riferimento ad una percentuale della retribuzione globale lorda spettante al danneggato, in misura da determinarsi tenendo conto di tutte le circostanze del caso.La ricorrente, al riguardo, ha chiesto di liquidarsi il ristoro in una somma pari al 50% delle retribuzioni lorde corrisposte alla lavoratrice durante tutto il periodo di durata della condotta illecita. La convenuta ha rilevato come detta percentuale sia stata riconosciuta Tribunale di Milano, 22.12.2001 solo nel caso di un giornalista televisivo nazionale il quale aveva subito il demansionamento per 16 anni, durante i quali era stato escluso da apparizioni radiotelevisive, ipotesi ben diversa, quanto agli effetti pregiudizievoli, rispetto al caso attualmente in esame.Ritiene il giudice che, nella fattispecie, sia congrua una determinazione del danno risarcibile in misura corrispondente al 25% della retribuzione globale lorda percepita dalla ricorrente durante il protrarsi dell'inadempimento della datrice al dovere di cui all'articolo 2103 c.c Tale percentuale appare adeguata perché, se è vero che non si è in presenza, nel caso della P., di una giornalista televisiva protagonista di frequenti apparizioni in video, non di meno, deve essere adeguatamente soppesato lo svuotamento di qualificazione e responsabilità che la lavoratrice ha vissuto passando da una posizione di staff, coordinamento di colleghi e diretto contatto con il management di una grande società, all'assegnazione a compiti esecutivi o di acquisto della cancelleria.Inoltre, non può non tenersi conto, ai fini della liquidazione, dle percoso professionale dell'interessata. Al riguardo del quale, deve osservarsi che l'inquadramento al VII livello era stato ottenuto sin dal luglio 1998 e, certamente, già in precedenza la ricorrente aveva assunto quella centralità della propria figura che il M. le aveva conferito. Detto testimone, infatti, ha precisato di avere rivestito la carica di direttore amministrativo sin da giugno 1989 e che l'attrice era stata chiamata, nei mesi successivi, presso la segreteria di direzione, nella quale aveva presto cominciato a conquistare progressivamente la fiducia del M., poi nominato Consigliere delegato nel 1990.Appare, dunque, evidente, come la posizione di rilievo all'interno dell'azienda, che la ricorrente lamenta essere stata svuotata con il demansionamento oggetto del presente giudizio, fosse stata acquisita sin da molto tempo prima del 1998.Dall'entità dello svuotamento della professionalità della ricorrente e dal pregresso percorso lavorativo della medesima deriva quindi, a parere di questo giudice, la congruità di una liquidazione del danno patrimoniale alla qualificazione professionale in una somma pari al 25% delle retribuzioni globali lorde percepite in costanza di inadempimento, da parte della datrice di lavoro, all'obbligo di cui all'articolo 2103 c.c Come periodo di riferimento si prende in considerazione quello indicato nei conteggi, i quali tengono conto delle retribuzioni da maggio 2000 ad aprile 2003.Quanto al termine iniziale, se ne ritiene la correttezza perché dalle deposizioni assunte e sopra riportate emerge come la ricorrente fosse stata progressivamente svuotata sin dall'arrivo della nuova gestione, avvenuto a maggio 2000. E' lo stesso teste M., di parte resistente, infatti, ad avere dichiarato come la nuova collocazione della ricorrente, presso l'Ufficio Acquisti, fosse stata conseguente alla riorganizzazione della segreteria e che tale processo riorganizzativi fosse stato concepito all'epoca dell'insediamento del management facente capo al rag. P Circa il termine finale, sicuramente è congruo il limite di aprile 2003, posto che il demansionamento, all'epoca del deposito del ricorso giugno 2003 e, in corso di causa, era ancora in corso e non risulta che sia cessato .Ne consegue che, quantificate in ricorso le retribuzioni da maggio 2000 a aprile 2003 in € 64.335,90 lordi, importo non specificamente contestato dalla convenuta, può riconoscersi a titolo di ristoro del danno patrimoniale patito dall'attrice l'importo di € 16.083,98, pari al 25% di tale ammontare.Su tale somma competono, dal giorno della domanda, valente come costituzione in mora trattandosi di responsabilità contrattuale e coincidente con la notifica del ricorso, 22.7.2003, interessi e rivalutazione monetaria.Parimenti meritevole di accoglimento, per le ragioni e nei limiti che seguono, è la domanda dell'attrice di condanna della convenuta Centro di Sanità s.p.a. al risarcimento del danno non patrimoniale, che nell'atto introduttivo si imputa al ristoro del pregiudizio biologico, nonché di quelli morale ed esistenziale subiti per effetto del mobbing al quale la medesima P. sarebbe stata sottoposta da maggio 2000 sino almeno al deposito del ricorso.Affinché sussista il mobbing o costrittività organizzativa , il quale si atteggia come violazione del dovere del datore di assicurare al lavoratore condizioni sane di svolgimento della prestazione lavorativa, ai sensi dell'articolo 2087 c.c., secondo l'indirizzo giurisprudenziale che questo giudice ritiene condivisibile è necessario che, oltre all'elemento oggettivo, rappresentato da una vessazione o emarginazione della vittima nell'ambiente di lavoro, non occasionale e, al contrario, tale da assurgere a connotati di sistematicità, si riscontri anche quello soggettivo, consistente nell'intento persecutorio di recente, Cassazione, sentenza numero 7382 del 2010 .Secondo il menzionato orientamento, il lavoratore che alleghi di essere soggetto a mobbing, ha l'onere di fornire rigorosa prova della sussistenza di entrambi i profili. Al riguardo, sotto il profilo obiettivo, possono assumere rilievo fattori quali la durata della condotta, la natura e la gravità degli atti, la quantità dei medesimi, oltre che, evidentemente, aperte dichiarazioni di ostilità espressamente formulate ipotesi certamente più rara dal punto di vista statistico .L'intenzione persecutoria, poi, può senz'altro essere provata mediante ricorso a un quadro indiziario, purché però, per regola generale desumibile dall'articolo 2729 c.c., si tratti di indizi gravi, precisi e concordanti, univocamente cospiranti nel senso della presenza di una volontà di emarginare il dipendente.Più facile é il caso, non ricorrente nella fattispecie in esame, nel quale al lavoratore sia sottratta qualsiasi mansione, condotta che, a ben vedere, nella prospettiva probatoria circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del mobbing, non si pone su un mero piano indiziario, essendo addirittura potenzialmente idonea a fornire la prova diretta della volontà di emarginare.Così sintetizzato il quadro, alla luce del quale valutare le risultanze istruttorie, è opinione di questo giudice che nel presente giudizio sia stata raggiunta la prova di entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, costitutivi del mobbing.Innanzitutto viene in considerazione il demansionamento subito dalla ricorrente sin dal momento dell'insediamento della nuova dirigenza aziendale.Al riguardo del quale, non può non osservarsi come il passaggio, dalla responsabilità della segreteria di direzione all'Ufficio Acquisti, sia stato accompagnato da uno spostamento fisico della postazione lavorativa della ricorrente, dai locali del management ad una sorta di disimpegno ubicato dinanzi ad un bagno e lontano dalla precedente collocazione.Sul punto, appare credibile la deposizione del testimone C., il quale è l'unico ad avere fornito una descrizione precisa della nuova sistemazione logistica della P. e, proprio per tale precisione nei dettagli, è sembrato il teste più in grado di riferire su tale specifico punto della controversia. Egli ha dichiarato L'Ufficio acquisti si trovava, entrando, in fondo al corridoio a destra. Aprendo una porta, c'erano sulla destra in ordine prima il bagno poi l'ufficio acquisti dove stava la P. e anche la sorella. C'era poi una porta che dava sull'ufficio adiacente. Non sono sicuro che fosse prima l'ufficio del personale. Nella stanza c'erano degli armadi. Io dentro al bagno non sono mai entrato. Se si lavorava in accettazione, allora tesoreria, per andare in bagno occorreva passare nell'ambiente ove si trovava l'Ufficio acquisti .In contrario non sembrano decisive le deposizioni assunte su iniziativa della resistente Centro di Sanità s.p.a., le quali sono state espresse con margini di dubbio, in modo non attendibile e, in ogni caso, senza un livello di precisione paragonabile a quello del teste C In particolare, P. M., il quale ha dichiarato di avere occupato, prima della P., la postazione poi affidata alla medesima, ha riferito Io vi sono stato dal 1998 al 2000-2001 e sono stato avvicendato in quella sistemazione dalla P Ricordo che l'ufficio era molto grande e era stato diviso in due tra contabilità generale e contabilità personale. Non ricordo esattamente se quando c'ero io o quando é arrivata la P., ma forse per un certo periodo, anche se breve, sono stato anche io con quella divisione .Al di là della premessa non ricordo esattamente e del dubbio insito nell'espressione forse , detta deposizione non appare credibile laddove il testimone, il quale afferma di ricordare che ad un certo punto sia stata effettuata una divisione degli spazi, non ricordi se egli fosse ancora in quel locale.Ritiene il giudice che il processo mnemonico porti normalmente gli individui a fissare nella memoria con maggiore stabilità e precisione le vicende che si riferiscono a se stessi. Cosicché, è strano che un soggetto ricordi un ambiente e, al contempo, non abbia conservato mentalmente l'immagine di sé in quel contesto spaziale. Ciò, soprattutto qualora si tratti di una postazione di lavoro, nella quale, se si è stati presenti, si sono trascorsi lassi di tempo prolungati nel corso di più giornate. La memoria, del resto, ci porta a ricordare i luoghi con il punto di vista dal quale li abbiamo osservati. Pertanto la deposizione di P. appare decisamente poco attendibile.Né la prova, contraria rispetto a quella offerta dalla ricorrente con il testimone C., può farsi derivare dalla testimonianza di P. D., il quale, riguardo alla nuova collocazione della P., da un lato non ha riportato quel novero di dettagli invece forniti dal menzionato teste della ricorrente, dall'altro non si è espresso in termini di certezza Mi sembra che prima ci fosse l'ufficio del personale. Nello stesso locale, subito entrando a destra, c'é la porta del bagno .Alla luce del quadro probatorio così descritto, ritiene il giudice che sia stata raggiunta la prova che l'attrice, insieme con l'assegnazione delle nuove mansioni, sia stata spostata, dai locali della direzione ad un disimpegno che il personale deve attraversare per recarsi in bagno.Non é dubitabile che un simile spostamento, in qualsiasi contesto lavorativo, possa essere letto come un forte regresso della posizione del lavoratore nella gerarchia aziendale. I colleghi della P., infatti, l'hanno vista passare dalle stanze del management ad un locale decentrato e situato davanti ai servizi igienici.Certamente si tratta di un indizio dell'intento di emarginare la dipendente.Inoltre, non è contestato tra le parti che l'attrice, la quale prima del 2000 quindi in quattordici anni di servizio non aveva mai subito alcuna contestazione disciplinare, ne abbia ricevute, nel 2001 si vedano documenti da 10 a 20 del fascicolo di parte attorea , ben tre e che a nessuna di queste sia mai seguita l'irrogazione di alcuna sanzione disciplinare.Ancora, è incontestato tra le parti che, in seguito all'assenza per malattia protrattasi per circa 8 mesi e dalla ricorrente casualmente collegata alla costrittività organizzativa lavorativa subita, alla P. siano state inviate addirittura sedici visite fiscali. Una simile quantità di richieste di interventi dell'INPS avrebbe forse potuto essere evitata, soprattutto perché l'azienda, evidentemente, decorsa qualche settimana dall'inizio dell'assenza, era perfettamente in grado di rappresentarsi le condizioni di depressione nelle quali versava l'attuale attrice e, conseguentemente, avrebbe almeno potuto diradare le visite.Ritiene il giudice che, già tale quadro indiziario, letto complessivamente, sarebbe idoneo a dimostrare sia la sussistenza dell'elemento oggettivo persecuzione della dipendente , sia di quello subiettivo intento persecutorio .Non si nega che ciascuno indizio, in quanto tale si presterebbe, se isolatamente considerato, a duplice lettura. Così l'assegnazione di nuove mansioni, in astratto potrebbe rispondere a esigenze organizzative dell'azienda e non necessariamente alla volontà di emarginare la lavoratrice.Allo stesso modo, lo spostamento della postazione, potrebbe interpretarsi come imposto dalla necessità di un maggior coordinamento con gli altri dipendenti con i quali la ricorrente si deve relazionare per l'espletamento dei suoi compiti nell'Ufficio Acquisti.Ancora, le ripetute richieste di visite fiscali potrebbero solo significare normale esercizio di una prerogativa datoriale le contestazioni disciplinari non seguite da sanzioni potrebbero astrattamente dimostrare la particolare tolleranza della resistente.Ma, se si leggono insieme i quattro indizi sinora accertati, il risultato che se ne trae è univocamente nel senso che la ricorrente abbia subito un prolungato mobbing, da maggio 2000 almeno sino al deposito del ricorso.La P., infatti, ha subito uno svuotamento delle mansioni in precedenza affidatele è stata spostata dai locali del potere aziendale ad un disimpegno posto davanti ai servizi igienici ha subito tre contestazioni disciplinari per episodi ai quali nemmeno la datrice di lavoro ha attribuito valenza tale da giustificare l'applicazione di una sanzione assente per malattia, ha ricevuto sedici visite fiscali.Ma l'orizzonte probatorio, già sufficientemente chiaro, si illumina ancor di più alla luce di due ulteriori elementi.La testimone V.P.L.A., all'epoca dei fatti nella segreteria amministrativa della resistente insieme con la P., ha riferito di avere percepito nell'ambiente di lavoro il segnale che fosse conveniente evitare di intrattenersi con la ricorrente Mi fu consigliato di non intranenermi con la ricorrente, ciò da una collega di lavoro. Non so se la signora C. o la signora M. . Tale deposizione appare credibile perché la testimone, al momento dell'escussione ancora dipendente della resistente, certamente non avrebbe avuto alcun interesse a rendere falsa testimonianza contro la datrice di lavoro, ipotesi che la giurisprudenza ha addirittura qualificato come astrattamente integrante gli estremi della giusta causa di licenziamento Corte di Cassazione, sentenza numero 2626 del 9.3.1998 .E, che l'ambiente di lavoro fosse apertamente ostile nei confronti dell'attrice, è reso ancor più palese dalla frase che il Capo del Personale, J. C., ebbe a proferire rivolgendosi alla P. in una riunione, in presenza di più persone Zitta tu, non capisci un cazzo , secondo il testimone C., Tu stai zitta perché non capisci niente a detta del medesimo teste J Che il turpiloquio sia stato usato o meno non rileva.Ciò che conta sono l'atteggiamento arrogante del preposto al personale aziendale, il quale pretendeva di levare la parola alla dipendente in una discussione aperta alla presenza di più intervenuti e le motivazioni addotte, che facevano leva sull'incapacità dell'interessata, la quale veniva dunque additata dinanzi ai colleghi come persona, l'opinione della quale non meritasse di essere ascoltata.Non vi è dubbio che il mobbing, già dimostrato mediante la prova del demansionamento, dello spostamento dell'ufficio, delle contestazioni disciplinari e delle visite fiscali, sia ancor più lampante in seguito alla dimostrazione che a una dipendente fosse stato consigliato di non avere a che fare con la ricorrente e che il capo del personale avesse offeso quest'ultima in presenza di più persone.In tale contesto, non assume la benché minima gravità, né si pone in termini di inadempimento all'obbligo di de fedeltà l'episodio raccontato dal teste P. Un giorno stavo facendo delle fotocopie, nel corridoio antistante l'ufficio della P Sentii urlare, non sapevo chi fosse dentro ma poi vidi uscire M La voce urlante era della P Disse che aveva salvato la clinica e proferì parole del tipo di quelle che mi ha letto il giudice ossia di avere salvato l'azienda in occasione di una verifica fiscale .L'avere, infatti, rivendicato meriti, seppure urlando con il Direttore Amministrativo, a prescindere dalla fondatezza o meno delle ragioni di vanto e, senza contare che l'espressione usata non era affatto offensiva, al più potrebbe rivestire, in costanza di grave e prolungato mobbing, gli estremi della reazione proporzionata al fatto ingiusto altrui e, come tale, non illecita.Dalla condotta di costrittività lavorativa e organizzativa che la ricorrente ha provato di avere subito, ne è derivato, secondo la stessa, un danno biologico, morale e esistenziale, del quale la P. ha chiesto il risarcimento.Pertanto è stata disposta ed eseguita consulenza tecnica di ufficio medico legale sulla persona dell'attrice, onde accertare se la medesima abbia contratto patologie in particolare sindrome depressiva e ipovisus , se le stesse siano causalmente collegabili alla situazione lavorativa, se altre concause possano avere influito e in che misura possa avere inciso la predisposizione psicologica dell'interessata.Il consulente tecnico di ufficio, con valutazione immune da vizi logici o di metodo e che, quindi, questo giudice ritiene pienamente utilizzabile ai fini della decisione, ha accertato in capo alla ricorrente la sussistenza di un disturbo ansioso depressivo riscontrato da novembre 2000 e stabilizzatosi nel 2005, dal quale deriva una menomazione permanente dell'integrità fisica pari al 3% della totale.Tale patologia è in rapporto di causalità diretta con il mobbing subito.Infatti, tra i disturbi psicosomatici che normalmente e più frequentemente si riscontrano nei soggetti esposti a costrittività organizzativa, rientrano ipertensione arteriosa, tachicardia, tremori, tutti sintomi documentati dalla ricorrente dal novembre 2000 mediante le certificazioni e le cartelle prodotte documenti da 25 a 35 e da 69 a 74 del fascicolo di parte attorea .Detta sintomatologia, prolungata nel tempo, è normalmente causa di sindrome depressiva, la quale può sfociare nello stato attivo e diventare, come nella fattispecie, malattia suscettibile di valutazione in chiave medico legale.In altri termini, tra il mobbing e la patologia della ricorrente sussiste un nesso di causalità poiché, nella normalità dei casi, dalla costrittività organizzativa sul luogo di lavoro scaturiscono spesso ipertensione arteriosa, tachicardia, tremori e a questi sintomi segue la depressione, la quale, normalmente, può portare allo stato attivo e diventare malattia valutabile in termini medico legali di percentuale di invalidità.Nel caso oggetto del presente giudizio, dunque, la successione cronologica immediata tra mobbing e depressione attiva, riscontrata in capo alla P., trova copertura in una legge statistica di probabilità.Né, nel caso di specie, la c.t.u. o l'istruttoria hanno dato conto di altre possibili concause della patologia ciò, sia per mancanza di precedenti anteriori al 2000, sia per l'accertamento condotto direttamente dallo psicologo ausiliario del c.t.u Il coadiutore ha sottoposto la ricorrente ad esame diretto e ne ha tratto la conclusione che la P. abbia seguito un ordinario percorso evolutivo nelle proprie relazioni affettive e sociali, prima in famiglia poi nei sentimenti, che ella sia attualmente legata sentimentalmente e non disposta male verso l'interazione personale e sociale.Non sussiste, in sintesi, alcun elemento che possa far ritenere che la predisposizione interiore o l'anamnesi della ricorrente abbiano influito sull'insorgenza della patologia riscontrata in capo alla medesima.Il c.t.u., invece, ha escluso che la diminuzione di vista sia in nesso causale con il mobbing. A tale risultato l'ausiliario del giudice è pervenuto con valutazione del tutto immune da censure attinenti al metodo o alla logica. La catena della causalità tra mobbing e ipovisus, infatti, avrebbe postulato che dall'ipertensione arteriosa fossero derivati acuti problemi vascolari agli occhi e che, da questi, fosse scaturito il danno oculare.Nella specie, però la sequenza è interrotta, poiché la ricorrente non ha prodotto la fluorangiografia dalla quale si sarebbe potuta desumere la causa vascolare del pregiudizio alla vista. Vi è, quindi, la prova del mobbing, nonché che esso abbia dato causa all'ipertensione e che questa abbia originato problemi vascolari, ma manca il collegamento tra questi ultimi e il danno oculare.Alla luce delle considerazioni che seguono, la diminuzione dell'integrità psicofisica della ricorrente, conseguente al mobbing, deve essere accertata nella percentuale del 3%.Alla stessa va aggiunta, al fine della completa determinazione del pregiudizio patito dall'attrice, il danno biologico temporaneo.Sono documentati si vedano i certificati prodotti con i numeri da 25 a 34 del fascicolo della ricorrente , infatti e non costituiscono oggetto di contestazione, 254 giorni di malattia, durante i quali, dunque, la ricorrente fu messa totalmente non in grado di espletare la propria prestazione lavorativa. E ciò, a causa di quelle stesse patologie che hanno luogo al danno permanente all'integrità psicofisica.In conclusione, per effetto della violazione del precetto generale contenuto nell'articolo 2087 c.comma da parte della centro di Sanità s.p.a., l'attrice ha contratto una sindrome depressiva acuta con danno permanente nell'integrità psicofisica nella misura del 3% della totale e con un un'invalidità temporanea totale per 254 giorni.Così accertati i fatti, deve essere scrutinata preliminarmente l'ammissibilità della domanda di condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito per effetto di una malattia professionale.In dottrina e in giurisprudenza, infatti, si è affermato che, successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, numero 28, il quale ha sancito l'indennizzabilità, in precedenza esclusa a partire dalla sentenza numero 87 del 1991 della Corte di Cassazione , del danno biologico a carico dell'INAIL, non sarebbe più ammessa la domanda risarcitoria nei confronti del datore di lavoro, potendo il danneggiato domandare soltanto l'indennizzo all'Istituto previdenziale. Ciò perché, in virtù dell'articolo 10 del D.P.R. 1124/1965, l'imprenditore che provveda ad assicurare contro gli infortuni sul lavoro il proprio lavoratore, è esonerato dalla responsabilità civile per gli infortuni che il dipendente subisca nel rendere la propria opera.Tale esonero, in sostanza, varrebbe a realizzare una sorta di transazione sociale, in virtù della quale, dei costi complessivi necessari per assicurare la copertura dei lavoratori contro il rischio di incidenti lavorativi, le imprese dovrebbero addossarsi quelli per l'assicurazione sociale e in cambio, una volta assolto il relativo onere, non potrebbero essere chiamate a rispondere di danni ulteriori rispetto a quelli indennizzati dall'INAIL.Tale ordine di idee, però, è stato confutato con argomenti che a questo giudice appaiono convincenti. Si è infatti osservato, in dottrina e in giurisprudenza tra le altre, Corte di Appello di Torino, 29.11.2004 , che il menzionato articolo 10 del D.P.R. 1124/1965, del quale nessuno dubita circa l'attuale vigenza, prevede altresì che il datore di lavoro possa essere chiamato a rispondere del danno differenziale, ossia della differenza tra l'indennizzo liquidato o liquidabile dall'INAIL e il pregiudizio civilistico risarcibile. E, se la norma è tuttora in vigore, non può non esserlo in tutta la propria portata precettiva, dovendosi escludere che possa ritenersi ancora vigente la sola regola dell'esonero e non quella della risarcibilità del differenziale.Inoltre, l'articolo 10 D.P.R. 1124/1965 sancisce sì l'esonero del datore di lavoro, ma fa salvi i casi nei quali vi sia responsabilità penale del datore di lavoro accertata con sentenza passata in giudicato. Sul significato del richiamo al giudicato penale, la Cassazione ha chiarito sentenza 10035/2004, tra le altre come la condanna in sede penale sia richiesta solo per escludere totalmente l'esonero, mentre, in ogni caso, qualora sussista una colpa datoriale ex articolo 2087 c.c., opererà il cosiddetto esonero parziale, in virtù del quale l'imprenditore risponde del danno differenziale.Del resto, la Corte Costituzionale ha affermato chiaramente, con la sentenza 485 del 1991, la necessità di una tutela integrale, sul piano risarcitorio, del diritto alla salute tutelato dall'articolo 32 della Costituzione, cosicché non sarebbe costituzionalmente legittimo l'articolo 10 del D.P.R. 1124, qualora dovesse essere interpretato nel senso di limitare il ristoro del danneggiato all'indennizzo INAIL, con esclusione di altri eventuali danni civilisticamente rilevanti. Ancora, siffatta interpretazione urterebbe con l'articolo 3 della Costituzione, poiché al pregiudizio biologico subito sul luogo di lavoro sarebbe assegnata una protezione minore rispetto a quello patito in qualsiasi altra occasione diversa dall'attività lavorativa, con evidente irragionevole disparità di trattamento.Peraltro, sul tema della cosiddetta transazione sociale, non può non osservarsi che l'indennizzo INAIL realizza un sistema di assicurazione sociale, rilevante al fine di proteggere gli individui dal bisogno, in attuazione dei fini di cui all'articolo 38 della Costituzione. Il risarcimento integrale del danno biologico, invece, attua l'articolo 32 della Costituzione, cosicché la necessità di una piena ed effettiva tutela della salute prescinde dall'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e trae aliunde la propria giustificazione, senza che possa invocarsi il meccanismo previdenziale allo scopo di escludere il risarcimento del danno differenziale.Alla stregua delle considerazioni che precedono, ritiene il giudicante che, anche in seguito all'entrata in vigore dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, numero 38, spetti al lavoratore il risarcimento del danno differenziale.La conclusione non sembra che possa essere sovvertita in seguito alla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, numero 1576 del 2009, con la quale sono state annullate le istruzioni dell'INAIL del 2003.L'Istituto previdenziale, con circolare del 17 dicembre 2003, aveva stabilito che tutte le situazioni di costrittività organizzativa - per esempio lo svuotamento di mansioni o la mancata assegnazione degli strumenti di lavoro - così come quelle di mobbing strategico gli atteggiamenti strategicamente ostili delle aziende per promuovere l'allontanamento di soggetti in qualche modo scomodi , purché ricollegabili a finalità professionali, dovessero rientrare nel rischio tutelato. Il Tribunale amministrativo del Lazio, con la sentenza numero 5454 del 4 luglio 2005, aveva annullato la circolare dell'INAIL sostenendo che Il mobbing non può essere considerato in via automatica come una malattia professionale e in quanto tale indennizzabile dall'INAIL, dovendo sempre essere provata l'esistenza della causa di lavoro .Il Consiglio di Stato, con la menzionata decisione, respinse l'appello sull'assunto che le patologie oggetto della circolare non potessero essere considerate come malattie professionali. Secondo la sentenza 1576, la malattia professionale non tabellata può essere indennizzata soltanto ove trovi la propria derivazione eziologica nell'esercizio di una delle lavorazioni di cui all'articolo 1 del d.P.R. numero 1124 del 1965. E, anche dopo l'introduzione del sistema misto l'intervento dell'INAIL, dovrebbe ritenersi pur sempre condizionato all'esistenza di un rischio specifico e propriamente alla sussistenza di quello specifico rischio che inerisce soltanto allo svolgimento di una delle lavorazioni, preventivamente e presuntivamente considerate pericolose dal legislatore, tipizzate dall'articolo 1 del Testo Unico in sede di determinazione delle attività protette del sistema previdenziale.In tale prospettiva, il criterio determinativo del rischio rimane pur sempre connesso alla enucleabilità di un segmento del ciclo produttivo e non anche ad una fase dell'iniziativa imprenditoriale che costituisce il presupposto immanente e generale dell'intera attività produttiva, qual è l'organizzazione del lavoro . Non sembra che tale ordine di idee possa essere condiviso.Esso, innanzitutto, contrasta con la consolidata elaborazione giurisprudenziale del d.P.R. numero 1124 del 1965.Come si è acutamente osservato in dottrina, infatti, l'articolo 1 del Testo Unico, in concorso con il successivo articolo 4, svolge propriamente la funzione di delimitare l'ambito di applicazione soggettiva dell'assicurazione obbligatoria ritaglia cioè l'area soggettiva di accesso alla tutela facendo uso del doppio criterio selettivo basato sul riferimento alla pericolosità presunta della lavorazione articolo 1 ed alla natura del rapporto giuridico o al titolo in base al quale l'attività viene svolta dal soggetto articolo 4 .Una volta determinato l'accesso alla tutela, il giudizio di pericolosità presunta dell'attività lavorativa cessa di svolgere una funzione selettiva degli eventi che danno effettivamente titolo - sul piano oggettivo - alla copertura assicurativa pubblica.Questa distinta funzione è infatti specificamente svolta dalle nozioni di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, che, secondo il richiamato orientamento dottrinale, che si ritiene condivisibile hanno consumato un distacco definitivo dalla originaria logica selettiva basata sulla inerenza alla specifica lavorazione, ovvero al rischio professionale specifico.Sempre in dottrina, si è osservato che l'impostazione del Consiglio di Stato lascia perplessi anche per la difficoltà di separare la lavorazione dall'organizzazione del lavoro in quanto ciò che è organizzazione per il datore visto dal lato del lavoratore pare si possa chiamare sempre lavorazione inoltre sarebbe incongruo sostenere che se da una certa organizzazione del lavoro derivi una patologia di carattere fisico, l'evento sarebbe indennizzabile, mentre se dalla stessa organizzazione derivi una patologia di carattere psichico la medesima non sarebbe coperta da assicurazione.Ancora, il decreto legislativo 9 aprile 2008, numero 81, offre rilievo al nesso inevitabile tra organizzazione del lavoro e salute psichica del lavoratore, laddove, ai fini della valutazione dei rischi, esige che essa riguardi tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo europeo dell'8 ottobre 2004.E non sembra possibile sostenere che un fattore di rischio che deve essere necessariamente valutato dall'impresa a fini di prevenzione diventi poi irrilevante nel momento in cui debba essere valutato a fini indennitari.Dalle considerazioni che precedono deve ritenersi che non sia preclusa l'azione nei confronti dell'INAIL per ottenere l'indennizzo ai sensi del decreto legislativo numero 38 del 2000.Ne consegue che, nei confronti del datore di lavoro, il dipendente ben possa agire per il risarcimento del danno differenziale.Nella fattispecie, in esame, dunque, occorre individuare e liquidare il danno civilisticamente risarcibile e sottrarre l'importo dell'indennizzo che spetta o spetterebbe alla danneggiata.Sul punto, l'attuale assetto della giurisprudenza di legittimità risultante dalla sentenza 11 novembre 2008, numero 26972 delle Sezioni Unite può essere così riassunto oltre al risarcimento del danno patrimoniale, spetta al danneggiato il ristoro di quei danni tra i quali il biologico e il morale non patrimoniali che corrispondano alla lesione di interessi tutelati dalla Costituzione, o da norme di legge, ovvero ancora da convenzioni internazionali alle quali lo Stato italiano abbia dato esecuzione.Sono, poi, risarcibili, quei pregiudizi che, in virtù dell'apertura propria dell'articolo 2 della Costituzione, corrispondano, alla stregua dell'evoluzione delle valutazioni della realtà sociale, ad interessi strettamente inerenti la persona umana.E', nei termini descritti, che opera il principio di tipicità dei danni non patrimoniali risarcibili sancito dalle Sezioni unite nel 2008.Così impostati i termini della questione, quanto all'individuazione dei pregiudizi degni di ristoro nel presente giudizio, deve ricordarsi che il danno alla salute, in virtù dell'articolo 32 della Costituzione e della menzionata sentenza numero 485 del 1991 della Corte Costituzionale, non può non trovare piena tutela. Parimenti, è risarcibile il danno cosiddetto morale, il quale pure attiene ad un diritto inviolabile della persona ovvero all'integrità morale, quale massima espressione della dignità umana, desumibile dall'articolo 2 della Costituzione in relazione all'articolo 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 numero 190.Ne deriva che, nel caso di specie, la Centro di Sanità s.p.a. deve essere condannata a risarcire, innanzitutto, il danno biologico per l'invalidità permanente al 3% accertata dal c.t.u Al fine della liquidazione, può essere utilizzata la tabella per la liquidazione del danno biologico del tribunale di Milano, comunemente richiamata in questo ufficio. Tale documento appare, infatti, corrispondere all'indirizzo della Cassazione, espresso con la predetta sentenza 11 novembre 2008, numero 26972, secondo il quale il risarcimento del singolo punto percentuale di invalidità non può essere liquidato forfettariamente in modo standardizzato, ma deve presentare un adeguato grado di corrispondenza alle peculiarità del caso. In tale senso appare particolarmente apprezzabile il meccanismo della personalizzazione della liquidazione, risultante dalla mera applicazione dei punti, attraverso il criterio di un aumento sino al 30% e non vincolato ad una determinata percentuale.La menzionata tabella di Milano per il 2009 prevede, per il danno biologico permanente al 3% per una donna compresa tra 41 e 50 anni, una liquidazione di € 3.606,75, pari ad 1.202,25 per ciascun punto, moltiplicati per 3, somma che appare congrua in difetto di indici di personalizzazione emersi dall'istruttoria.Quanto al danno morale, per il quale la richiamata giurisprudenza delle sezioni Unite del 2008 non esclude una liquidazione in una percentuale del biologico, ma soltanto a condizione che non si tratti di una valutazione standard e compiuta a priori, nel caso di specie si ritiene congruo un risarcimento in misura doppia rispetto a quello riferibile alla lesione del diritto alla salute.Non è dubitabile, infatti, che per una lavoratrice esposta per anni a mobbing, dal quale derivi una sindrome depressiva, sia molto più intenso il pregiudizio al bene dell'integrità morale, quotidianamente messo a repentaglio dalla costrittività organizzativa, rispetto a quello connesso ad una diminuzione dell'integrità psicofisica di assai lieve entità.Va aggiunto che, il criterio adottato dalle Tabelle del Tribunale di Milano, secondo il quale è il danno morale a rappresentare normalmente una percentuale di quello alla salute e non viceversa, appare strutturato rispetto ad una condizione di normalità, che si presenta soprattutto nelle controversie aventi ad oggetto sinistri, nelle quali la sofferenza è frutto della malattia e, quindi, è logico che essa sia ristorata in saggio percentuale sul biologico.Nel mobbing del lavoratore, seguito da depressione attiva, il percorso è inverso in detto ambito, infatti, è il patimento psicologico derivato dalla costrittività organizzativa lavorativa a generare la patologia medico legale, cosicché è del tutto coerente, con tale successione invertire, il rapporto percentuale.Pertanto ritiene il giudice che, nella fattispecie in esame, possano essere liquidati alla ricorrente € 8.493,90 per il ristoro del danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute e dell'integrità morale.Tale importo si ottiene moltiplicando € 3606,75 pari a tre punti di invalidità per una donna di età compresa tra 41 e 50 anni per tre considerando il valore doppio del pregiudizio morale, che va ad aggiungersi a tale somma e, il risultato del prodotto 10.820,25 per il demoltiplicatore 0,785 di cui alle menzionate tabelle di Milano, collegato all'età specifica dell'attrice, 44 anni compiuta dalla ricorrente al momento del deposito del ricorso, essendo ella nata il 18.3.1959 ed essendo stato l'atto introduttivo depositato il 4.6.2003 .Per l'invalidità temporanea, quantificata in 254 giorni di totale, si ritiene equa la misura di € 100 al giorno, somma pressoché corrispondente al minimo delle tabelle di Milano per il 2009, in difetto di elementi personalizzanti che ne suggeriscano una più alta liquidazione. Ne deriva un importo di € 25.400, dal quale però, atteso il carattere differenziale in difetto di condanna penale con sentenza passata in giudicato del danno che si deve liquidare a carico del datore di lavoro, può trovare ristoro solo la differenza tra il pregiudizio temporaneo alla salute risarcibile e l'indennizzo per inabilità temporanea che la ricorrente avrebbe percepito qualora fosse stata presentata la denuncia da parte della danneggiante.Al riguardo, il sistema di cui agli articolo 110 e seguenti del D.P.R. 1124/1965 prevede che competa, per l'inabilità temporanea totale, un'indennità pari, dal quarto al novantesimo giorno di malattia quindi per 87 giorni al 60% della retribuzione globale lorda giornaliera percepita negli ultimi 15 giorni e, dal centoventunesimo dì nella specie, sino al duecentocinquantaquattresimo, ossia per 164 giorni al 75% della medesima retribuzione.Quest'ultima, per la P., si può desumere dalla busta paga di aprile 2003, documento 79 del fascicolo di parte attorea, la quale reca la somma di € 1.553,79 per tutto il mese e quindi di € 51,78 al dì, ammontare ottenibile dividendo 1.553,79 per trenta . Cosicché, moltiplicando il 60% di 51,78 retribuzione giornaliera lorda per 87 giorni e sommando tale prodotto 2.702,92 a quello che si ricava moltiplicando il 75% di 51,78 per 164 6.368,94 , si calcola l'indennità che la ricorrente avrebbe potuto percepire dall'INAIL a causa della malattia professionale contratta per l'inabilità temporanea.Detto valore è pari ad € 9.071,86.Per le considerazioni espresse in precedenza, l'indennità che alla ricorrente sarebbe spettata dall'INAIL va detratta atteso il carattere differenziale del danno che si ritiene di dover liquidare nel presente giudizio dal danno all'integrità psicofisica temporaneo liquidabile astrattamente. Sottraendo € 9.071,86 alla somma di € 25.400 si ottiene l'ammontare di € 16.328,14.Il totale del danno non patrimoniale risarcibile, dunque, è pari alla sommatoria di € 8.493,90 per il danno permanente ed € 16.328,14 per il temporaneo e ammonta, conclusivamente, ad € 24.822,04.Su tale ammontare competono interessi e rivalutazione monetaria sino alla protrazione dell'illecito, certamente posto in essere almeno fino al giorno precedente il deposito del ricorso, ossia fino al 3.6.2003.La condanna della resistente impone di scrutinare la domanda di chiamata in garanzia che la stessa ha indirizzato alla Aurora Assicurazioni s.p.a Tale pretesa non è fondata.Come si evince dalla polizza, prodotta sub 5 dalla Compagnia, quest'ultima si era obbligata a coprire, a titolo di assicurazione della responsabilità civile verso prestatori di lavoro, soltanto i danni derivanti da infortuni sul lavoro, restando espressamente escluse le malattie professionali.Non vi è dubbio che, nella specie, non si verta nell'ambito della copertura. La depressione alla P., infatti, non è derivata da una causa improvvisa e violenta, bensì è il frutto di una condizione lavorativa protrattasi per anni. Spese di lite, liquidate in dispositivo, nonché di c.t.u., liquidate con separato provvedimento, secondo soccombenza.Tali i motivi del dispositivo in epigrafe. Si riporta qui di seguito il P.Q.M. P.Q.M.il giudice unico del Tribunale di Tivoli così decide - accoglie il ricorso, accerta l'illegittimità del demansionamento subito dalla ricorrente e condanna la resistente Centro Sanità s.p.a. a reintegrare la ricorrente nelle mansioni precedentemente svolte, o in altre equivalenti e corrispondenti ad un inquadramento al VII livello del CCNL vigente per le case di cura private, personale non medico - condanna la resistente Centro Sanità s.p.a. al risarcimento del danno patrimoniale causato per effetto dell'illegittimo demansionamento, liquidato in € 16.083,98 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 22.7.2003 al saldo - condanna la resistente Centro Sanità s.p.a. al risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato in € 24.822,04 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 3.6.2003 al saldo - rigetta la domanda della resistente Centro Sanità s.p.a. di chiamata in garanzia della Aurora Assicurazioni s.p.a. - condanna la resistente Centro Sanità s.p.a. al pagamento delle spese di lite in favore delle altre parti, liquidate in € 10.000 ciascuna per onorari e diritti oltre spese generali, iva e cpa. - pone il compenso del c.t.u., liquidato con separato provvedimento, definitivamente a carico della Centro di sanità s.p.a Così deciso in Tivoli, il 10.12.2010.