Al centro dell’attenzione l’ipotesi, spesso ricorrente nella casistica, di un’impresa sottoposta a procedura concorsuale appartenente ad un gruppo di imprese, nel cui ambito la prova della scientia decoctionis assume una rilevanza essenziale nella concreta applicazione dell’articolo 67 l. fall L’accertamento di tale elemento soggettivo, difatti, è condizione indispensabile per l’accoglimento dell’azione revocatoria posta in essere - nel caso che qui ci occupa - da un’Amministrazione straordinaria.
Con la sentenza numero 14191 del 5 giugno 2013, la Cassazione ribadisce dettagliatamente alcuni principi, ormai consolidati, riguardanti, appunto, la conoscenza dello stato di insolvenza dell’imprenditore da parte del terzo contraente, che, anzitutto, deve essere effettiva, e non meramente potenziale, potendosi la relativa dimostrazione basare anche su elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli articolo 2727 e 2729 c.c., i quali conducono a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza – rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare – non possa non aver percepito i sintomi rilevatori dello stato di decozione del debitore ex plurimis, Cass. 18196/12 . Proseguono poi gli Ermellini chiarendo che la certezza logica di tale stato soggettivo può legittimamente dirsi acquisita quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni nelle quali si sia concretamente trovato ad operare il creditore del fallito Cass. 6686/12 . E, aggiungono i Supremi giudici, in caso di sottoposizione ad amministrazione straordinaria di una società appartenente ad un gruppo, come nella specie, qualora il commissario straordinario agisca, ai sensi dell’articolo 67, comma 2, l. fall., per la revoca dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili effettuati dalla società in favore di un soggetto estraneo al gruppo stesso, la prova della scientia decoctionis può essere desunta, in via presuntiva, anche dallo stato d’insolvenza in cui versava l’intero gruppo od una sua consistente parte, potendo tale elemento di natura indiziaria, in concorso con altri, formare nel terzo il convincimento dello stato di decozione della società autrice dell’atto oggetto della predetta azione, non potendo tale conclusione essere esclusa dal principio per cui la distinta personalità giuridica e l’autonomia patrimoniale di cui restano dotate le società, nonostante il vincolo derivante dal rapporto di collegamento o controllo, comporta che l’accertamento dello stato di insolvenza necessario per sottoporre ciascuna di esse ad amministrazione straordinaria debba essere effettuato con esclusivo riferimento alla situazione economica di ogni singola società Cass. 11059/11 . Rilevano da ultimo gli Ermellini che la scientia decoctionis in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alla presunzione, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell’accipiens e del contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati. Il fatto. Questa in estrema sintesi la vicenda. Con citazione un’Amministrazione straordinaria di una s.r.l. conveniva innanzi al Tribunale di Bologna una s.r.l. chiedendo ed ottenendo la revocatoria di tre pagamenti dalla stessa effettuata alla società convenuta. Quest’ultima appellava quindi tale pronuncia al fine di ottenere la reiezione della domanda di revoca dei pagamenti. Tuttavia la Corte territoriale bolognese rigettava parimenti l’appello. Avverso questa ulteriore decisione la società convenuta in revocatoria soccombente attuava la tutela di legittimità, articolando tre distinti motivi di censura, cui si difendeva l’amministrazione straordinaria con controricorso. La Suprema Corte però rigetta in toto il ricorso e condanna la ricorrente alle spese. Presupposto soggettivo conoscenza dello stato d’insolvenza che affliggeva l’imprenditore. Tra i presupposti richiesti per l’esercizio dell’azione revocatoria fallimentare, una rilevanza centrale deve essere attribuita al presupposto soggettivo, ossia alla conoscenza da parte del convenuto in revocatoria dello stato di insolvenza del debitore poi fallito. La scientia decoctionis, consiste, innanzitutto nella conoscenza del terzo dello stato di insolvenza del debitore al momento del compimento dell’atto. Il meccanismo revocatorio sotteso all’articolo 67 l. fall. si fonda, quindi, sulla necessaria sussistenza in capo al terzo della conoscenza dello stato di insolvenza che affliggeva l’imprenditore con il quale aveva concluso gli atti o i contratti indicati dall’articolo 67 l. fall Scientia decoctionis tra effettiva conoscenza da parte del terzo contraente ed elementi indiziari. In proposito, è opportuno osservare che l’elaborazione pretoria circa la definizione del concetto di conoscenza dello stato di insolvenza da parte del creditore ricevente risulta assai variegata. E’ rilevante, ai fini della revocatoria, l’elemento dell’effettiva conoscenza dello stato di insolvenza da parte del creditore, con conseguente insufficienza della circostanza della mera conoscibilità e quindi maggior carico probatorio gravante sul curatore. Tuttavia, la difficoltà di raggiungere tale prova, attesa la sua natura di dato essenzialmente psicologico ha indotto la stessa giurisprudenza, come ribadito in uno degli odierni principi, a riconoscere che la scientia decoctionis possa dimostrarsi anche attraverso elementi indiziari. La conoscenza dello stato di insolvenza del debitore presuppone quindi la c.d. esteriorità dei sintomi dell’insolvenza ai fini della loro percettibilità all’esterno, i quali sintomi, possono, all’occorrenza, assurgere ad indizi tali da legittimare il ricorso alla presunzione semplice di cui all’articolo 2729 c.c Pertanto l’effettiva conoscenza dello stato d’insolvenza da parte del beneficiario dell’atto si potrebbe desumere soltanto da presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla scorta del canone della normale diligenza. Azione revocatoria nell’amministrazione straordinaria. L’esordio nell’ordinamento della procedura di amministrazione straordinaria risale, come è noto, alla L. numero 95/1979, e sin dai primi commenti a tale normativa era sorto un ampio dibattito circa la compatibilità delle azioni revocatorie fallimentari con questa nuova procedura, che si differenziava nettamente rispetto alle tradizionali procedure concorsuali liquidative e conservative per essere volta in principalità al risanamento, e solo in subordine alla liquidazione di imprese di rilevanti dimensioni. Il D.Lgs. numero 270/1999 non prevede più una fase conservativa cui far seguire, in subordine, una fase di liquidazione, ma pone un’alternativa fra ristrutturazione dell’impresa e cessione dei cespiti aziendali. Il trasferimento alla nuova procedura del principio di cui si tratta, quindi, non ha potuto non diversificarlo rispetto al passato e lo ha fatto negando l’esperibilità delle revocatorie in caso di autorizzazione del programma di ristrutturazione, e riconoscendola invece, in caso di cessione dei cespiti aziendali o di conversione in fallimento. La disciplina dei gruppi di imprese nell’amministrazione straordinaria. Il quadro normativo dell’amministrazione straordinaria fin dalla l. numero 95/1979 consente di armonizzare e coordinare differenti procedure riferibili alle singole unità appartenenti ad un gruppo anche se non consente di trattare unitariamente l’insolvenza. L’articolo 80 individua la procedura madre nella prima procedura cui è sottoposta l'impresa che possiede da sola tutti requisiti di cui agli articolo 2 e 27. In funzione di questa individua poi il gruppo considerando le imprese che controllano direttamente o indirettamente l'impresa madre, quelle che sono da questa controllate e quelle che sono soggette a direzione unitaria rispetto all'impresa madre. Qualora una delle imprese del gruppo sia insolvente, può essere assoggettata, su iniziativa del commissario, ad amministrazione straordinaria, purché ricorrano i requisiti di cui all'articolo 27 e vi sia interesse ad una gestione unitaria. In tal caso non sarà necessario accertare la presenza dei requisiti dimensionali di cui all’articolo 2, fermo restando che comunque non possono essere sottoposte ad amministrazione straordinaria di gruppo le imprese che si trovino al di sotto della soglia di cui all'articolo 1 l. fall In conclusione, con riferimento all’ipotesi di azione revocatoria proposta dalla procedura di società collegate facenti parte del medesimo gruppo, la prova della conoscenza dello stato di insolvenza in capo all’accipiens può desumersi presuntivamente dalla dimostrazione della conoscenza, da parte del creditore, della crisi del gruppo al quale l’impresa appartiene.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 8 gennaio - 5 giugno 2013, numero 14191 Presidente Salmè – Relatore Di Palma Fatto e diritto 1. - Con citazione del 18 gennaio 2000, l'Amministrazione straordinaria della s.r.l. Filippo Fochi Energia - posta in amministrazione straordinaria con D. M. 23 giugno 1995 - convenne dinanzi al Tribunale di Bologna la s.r.l. Eurotravi, chiedendo che venissero dichiarati inefficaci, ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, della legge fallimentare, tre pagamenti effettuati dalla Fochi Energia alla Società convenuta per complessive £. 343.890.916 1 £. 100.000.000 in data 1^ luglio 1994 2 L. 100.000.000 in data 15 luglio 1994 3 L. 143.890.916 in data 4 agosto 1994, in esecuzione dell'accordo inter partes del 17-18 marzo 1994, avente ad oggetto la dilazione del credito fatto valere dalla Società Eurotravi con il ricorso per sequestro conservativo notificato il 9 marzo 1994. In contraddittorio con la Società convenuta, il Tribunale di Bologna, con la sentenza numero 2611/03 del 6 maggio 2003, respinte le eccezioni preliminari e tra l'altro, dichiarò inefficaci detti pagamenti e condannò la s.r.l. Eurotravi a restituire alla Amministrazione straordinaria della s.r.l. Filippo Fochi Energia l'importo di Euro 194.869,00, comprensivo degli interessi fino ad allora maturati. 2. - Avverso tale sentenza la s.r.l. Eurotravi propose appello dinanzi alla Corte di Bologna, insistendo per l'integrale accoglimento delle eccezioni preliminari e per la reiezione della domanda di revoca dei pagamenti. In contraddittorio con l'Amministrazione straordinaria della s.r.l. Filippo Fochi Energia - che ha insistito per il rigetto dell'appello -, la Corte adita, con la sentenza numero 84/06 del 19 gennaio 2006, ha rigettato l'appello. La Corte milanese - dopo aver affermato l'applicabilità alla fattispecie della disciplina dell'amministrazione straordinaria di cui al decreto legge numero 26 del 1979, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge numero 95 del 1979 -, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato, quanto alla sussistenza del requisito soggettivo della scientia decoctionis a “I pagamenti in questione [ ] attenevano [ ] al credito complessivo di L. 1.243.890.916 già scaduto quanto a L. 621.139.352 da Eurotravi esposto nel ricorso per sequestro conservativo dalla stessa presentato, nei confronti della Filippo Fochi Energia, al Tribunale di Bologna in data 4.3.1994 ed al quale fece séguito l'accordo inter partes in data 18.3.1994 prevedente il pagamento dilazionato del credito complessivo a mezzo rate scadenti dal 21 marzo al 30 giugno 1994 con rinuncia del creditore alla misura cautelare richiesta. Tali circostanze [ ] assumono una rilevanza preponderante per il riconoscimento dell'effettiva esistenza, in capo alla società creditrice e alla data dei pagamenti revocandi, del requisito soggettivo della scientia decoctionis. Il ricorso, da parte del creditore, allo strumento del sequestro conservativo, che è la tipica misura cautelare concessa dall'ordinamento a colui che abbia fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito , già denota, infatti, la consapevolezza di non poter ottenere dal debitore l'adempimento spontaneo dell'obbligazione nonché il convincimento che la situazione economico-finanziaria dello stesso possa precipitare definitivamente con irreversibile compromissione della possibilità di soddisfacimento del credito. Tale consapevolezza, già desumibile dall'esperimento del predetto rimedio cautelare, è poi nella specie ulteriormente evidenziata dal contenuto del ricorso ex articolo 671 c.p.c. riportato, nelle sue parti più significative, nella stessa sentenza appellata ed, in particolare, dagli elementi obiettivi, tipicamente e notoriamente sintomatici dello stato di decozione dell'impresa, ivi esposti dallo stesso creditore [ ]. Si consideri, poi, che la rilevante entità del credito già scaduto [ ] per L. 621.139.352 , le notevoli difficoltà incontrate nell'esazione dello stesso e l'importanza sottolineata in causa dalla stessa appellante che il regolare recupero della somma rivestiva per la conservazione dell'equilibrio economico-finanziario di Eurotravi dovevano aver reso quest'ultima particolarmente attenta ad ogni elemento idoneo a rivelare, direttamente o indirettamente, la condizione di solvibilità della controparte” b “In tale situazione non possono, quindi, essere sfuggite all'attenzione della società appellante le notizie allarmanti, riportate nella sentenza appellata, nello stesso periodo e con ampio risalto vedansi i documenti nnumero 8, 9 e 10 prodotti dalla Procedura e dei quali Eurotravi ha tardivamente contestato la riferibilità ai quotidiani ed alle date ex adverso indicate , già comparse anche su quotidiani a carattere nazionale in ordine all'andamento finanziario del Gruppo Fochi di cui faceva parte Filippo Fochi Energia come il creditore non poteva ignorare se non altro per la presenza del nome Fochi nella ragione sociale e per l'espressa indicazione del Gruppo Fochi contenuta tra i dati inseriti nel frontespizio degli stampati usati per la corrispondenza relativa al rapporto in questione [ ] . Con riferimento all'ipotesi di azione revocatoria proposta dalla procedura di società collegate ad altre facenti parte del medesimo gruppo è stato [ ] esattamente affermato che la prova della conoscenza dello stato di insolvenza in capo all'accipiens può desumersi presuntivamente dalla dimostrazione della conoscenza, da parte del creditore, della crisi del gruppo al quale appartiene l'impresa [vengono richiamate le sentenze della Corte di cassazione nnumero 4473 del 1997, 6285 e 5900 del 1995], essendo ragionevole ritenere, in considerazione degli stretti rapporti commerciali e finanziari che normalmente si instaurano tra soggetti giuridici collegati, che le rispettive condizioni economiche risultino reciprocamente influenzate. Ciò premesso ed ove si consideri, poi, che dalla documentazione prodotta in primo grado dalla procedura concorsuale risulta che già dai primi mesi del 1994 a carico di Filippo Fochi Energia e delle altre società del gruppo erano stati emessi numerosi decreti ingiuntivi da parte di vari tribunali dell'Italia settentrionale, non può fondatamente contestarsi che lo stato di dissesto della debitrice, anche per l'importanza che il gruppo Fochi rivestiva nel panorama economico italiano, fosse divenuto di pubblico dominio e, pertanto, non potesse essere ragionevolmente ignorato dalla società appellante che, tra l'altro, essendo titolare di un credito di notevole importo, era particolarmente interessata a seguire le vicende del gruppo stesso” c “In presenza di tali elementi e tenuto conto, altresì, che la situazione psicologica del creditore, rilevante per le ipotesi di cui all'articolo 67 L.F., è quella esistente al momento dell'atto revocando, non può giovare all'assunto della società appellante il decreto [ ] di non prosecuzione dell'istruttoria prefallimentare a carico di Filippo Fochi Energia e della holding Filippo Fochi s.p.a. emesso dal Tribunale di Bologna parecchi mesi dopo i pagamenti di cui si controverte e precisamente il 7.12.1994 e, tra l'altro, a séguito della desistenza, da parte dei creditori istanti, dalle domande di fallimento precedentemente proposte”. 3. - Avverso tale sentenza la s.r.l. Eurotravi ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, illustrati con memoria. Resiste, con controricorso la s.r.l. Filippo Fochi Energia in amministrazione straordinaria. 4. - All'esito dell'odierna udienza di discussione, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso. Motivi della decisione 1. - Con il primo motivo con cui deduce “Violazione e falsa applicazione ai sensi dell'articolo 360, numero 3, c.p.c. dell'articolo 61, 2 comma, del r.d. 16 marzo 1942, numero 261, e degli articolo 2121 e 2129 del codice civile nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell'articolo 360, numero 5, c.p.c.” , la ricorrente critica la sentenza impugnata cfr., supra, Svolgimento del processo, numero 2, lettera c , anche sotto il profilo dei vizi della motivazione, sostenendo che la Corte d'appello - nel negare ogni rilievo alla circostanza che il Tribunale di Bologna, con decreto del settembre 1994, aveva deciso di chiudere l'istruttoria prefallimentare - ha omesso di considerare che tale decisiva circostanza incide sulla affermata sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti della scientia decoctionis in capo all'accipiens. Con il secondo motivo con cui deduce “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell'articolo 360, numero 5, c.p.c.” , la ricorrente critica ancora la sentenza impugnata cfr., supra, Svolgimento del processo, numero 2, lettera a , sostenendo che i Giudici a quibus - nel sottolineare la centralità del ricorso per sequestro conservativo e del contenuto dello stesso ai fini della prova indiziaria della scientia decoctionis in capo all'accipiens - hanno omesso di considerare e di motivare sui termini dell'accordo inter partes del 17-18 marzo 1994, avente ad oggetto la dilazione del credito fatto valere dalla Società Eurotravi con il ricorso per sequestro conservativo notificato il 9 marzo 1994, e sul comportamento delle parti contestuale e successivo a tale accordo, che è stato puntualmente adempiuto dalla Filippo Fochi Energia, ciò che dimostrerebbe che la Società ricorrente, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello, era pienamente convinta della solvibilità della odierna intimata, senza contare poi che a carico di quest'ultima non era stato elevato alcun protesto. Con il terzo motivo con cui deduce “Violazione e falsa applicazione ai sensi dell'articolo 360, numero 3, c.p.c. dell'articolo 61, 2^ comma, del r.d. 16 marzo 1942, numero 261, e degli articolo 2121 e 2129 del codice civile nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell'articolo 360, numero 5, c.p.c.” , la ricorrente critica per altro verso la sentenza impugnata cfr., supra, Svolgimento del processo, numero 2, lettera b , sostenendo che i Giudici a quibus avrebbero violato il divieto della cosiddetta praesumptio de praesumpto con riguardo sia alla affermata emissione di numerosi decreti ingiuntivi nei confronti dell'odierna intimata - affermazione desunta da elementi privi di ogni efficacia probatoria -, sia alla affermata esistenza di notizie di stampa nazionale e locale circa la grave crisi in cui versava il Gruppo Fochi, affermazione desunta da articoli di stampa non riconducibili cronologicamente al periodo dei pagamenti, pubblicati su stampa specializzata OMISSIS e OMISSIS non indirizzata al grande pubblico, riferiti al Gruppo Fochi e non specificamente a Filippo Fochi Energia, ed attestanti uno stato di crisi e non di insolvenza . 2. - Il ricorso non merita accoglimento. All'esame delle censure - che possono essere considerate unitariamente, tenuto conto che esse riguardano tutte il tema la prova della cosiddetta scientia decoctionis nell'azione revocatoria promossa ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, della legge fallimentare in combinato disposto con l'articolo 1, terzo comma, del decreto legge numero 26 del 1979, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge numero 95 del 1979, e dall'articolo 201, primo comma, della legge fallimentare, trattandosi di amministrazione straordinaria disposta con D.M. 23 giugno 1995 - debbono essere premessi alcuni consolidati principi enunciati da questa Corte su detto tema a in tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente deve essere effettiva, e non meramente potenziale, potendosi tuttavia la relativa dimostrazione basare anche su elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli articoli 2727 e 2729 cod. civ., i quali conducono a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore cfr., ex plurimis, la sentenza numero 18196 del 2012 b in tema di revocatoria fallimentare relativa a pagamenti eseguiti dal fallito, il principio secondo il quale grava sul curatore l'onere di dimostrare la effettiva conoscenza, da parte del creditore ricevente, dello stato di insolvenza del debitore, va inteso nel senso che la certezza logica dell'esistenza di tale stato soggettivo vertendosi in tema di prova indiziaria e non diretta può legittimamente dirsi acquisita non quando sia provata la conoscenza effettiva, da parte di quello specifico creditore, dello stato di decozione dell'impresa prova inesigibile perché diretta , né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto prova inutilizzabile perché correlata ad un parametro, del tutto teorico, di creditore avveduto , bensì quando la probabilità della scientia decoctionis trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali nelle quali si sia concretamente trovato ad operare, nella specie, il creditore del fallito cfr. l'ordinanza numero 6686 del 2012 c in caso di sottoposizione ad amministrazione straordinaria di una società appartenente ad un gruppo -come nella specie -, qualora il commissario straordinario agisca, ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, legge fall., per la revoca dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili effettuati dalla società in favore di un soggetto estraneo al gruppo stesso, la prova della scientia decoctionis può essere desunta, in via presuntiva, anche dallo stato d'insolvenza in cui versava l'intero gruppo od una sua consistente parte, potendo tale elemento di natura indiziaria, in concorso con altri, formare nel terzo il convincimento dello stato di decozione della società autrice dell'atto oggetto della predetta azione, non potendo tale conclusione essere esclusa dal principio per cui la distinta personalità giuridica e l'autonomia patrimoniale di cui restano dotate le società, nonostante il vincolo derivante dal rapporto di collegamento o controllo, comporta che l'accertamento dello stato di insolvenza necessario per sottoporre ciascuna di essa ad amministrazione straordinaria debba essere effettuato con esclusivo riferimento alla situazione economica di ogni singola società cfr. la sentenza numero 11059 del 2011 d in tema di elemento soggettivo dell'azione revocatoria proposta ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, legge fall., la scientia decoctionis in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alla presunzione, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell'accipiens e del contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati cfr. la sentenza numero 8827 del 2011 tale principio è stato affermato con riguardo a pagamenti disposti, da parte del fallito nei confronti del creditore, in attuazione di un piano concordato tra le parti, risultando in precedenza protesti di assegni bancari emessi dal primo nei confronti del secondo e da questi evidenziati nel proprio ricorso per la dichiarazione di fallimento . Alla luce di tali principi, non v'è alcun dubbio - contrariamente a quanto opinato dalla ricorrente - che ad essi si sono correttamente conformati i Giudici a quibus, con un'articolata e congrua motivazione cfr., supra, Svolgimento del processo, numero 2, lettere a e b , che ha desunto la sussistenza della scientia decoctionis nella s.r.l. Eurotravi da una serie di elementi indiziari, tutti conducenti univocamente alla conoscenza effettiva dello stato di insolvenza della s.r.l. Filippo Fochi Energia da parte della stessa s.r.l. Eurotravi. In particolare, il primo motivo di censura è inammissibile, sia perché - contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente - la Corte di Bologna ha specificamente preso in esame la circostanza che il Tribunale di Bologna, con decreto del settembre 1994, aveva deciso di chiudere l'istruttoria prefallimentare, sia, e soprattutto, perché i Giudici a quibus - con affermazione non specificamente censurata - ha affermato che tale decreto è stato emesso “[ ] tra l'altro, a séguito della desistenza, da parte dei creditori istanti, dalle domande di fallimento precedentemente proposte”. Quanto al secondo motivo, lo stesso è infondato, perché la Corte di Bologna ha preso in esame la circostanza dell'intervenuto accordo inter partes del 17-18 marzo 1994, avente ad oggetto la dilazione del credito fatto valere dalla Società Eurotravi con il ricorso per sequestro conservativo notificato il 9 marzo 1994 e, tuttavia, con valutazione sorretta da motivazione corretta e congrua, insindacabile in questa sede, ha ritenuto prevalente la richiesta e, soprattutto, il contenuto del ricorso per sequestro conservativo proposto dalla s.r.l. Eurotravi “[ ] Tale consapevolezza, già desumibile dall'esperimento del predetto rimedio cautelare, è poi nella specie ulteriormente evidenziata dal contenuto del ricorso ex articolo 671 c.p.c. riportato, nelle sue parti più significative, nella stessa sentenza appellata ed, in particolare, dagli elementi obiettivi, tipicamente e notoriamente sintomatici dello stato di decozione dell'impresa, ivi esposti dallo stesso creditore” . Infine, per respingere il terzo motivo, è sufficiente, da un lato, richiamare il principio di diritto dianzi riportato sub c e, dall'altro, ribadire che la valutazione degli elementi indiziari sui quali si fonda il giudizio della Corte di Bologna notizie della stampa specializzata sulla crisi del Gruppo Fochi, decreti ingiuntivi pronunciati nei confronti delle società del Gruppo, ivi compresa la s.r.l. Filippo Fochi Energia è supportata da motivazione corretta e congrua che, come tale, è insindacabile in questa sede. 3. - Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 10.200,00, ivi compresi Euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.