Il giudice di merito non deve solo rispondere, ma anche interpretare la domanda

Il giudice di merito, nell’indagine volta ad individuare il contenuto e la portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, così come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante.

Il caso. Nell’ambito di un contratto di appalto, una società aveva commissionato ad una ditta di costruzioni edilizie lavori di ristrutturazione di una palazzina e di un capannone. Con ordinanza numero 5265/12, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società appaltante che in Appello si era vista negare il risarcimento del danno qualificato come non patrimoniale, relativo alla mancata diligenza dimostrata dall’appaltatrice nell’appurare la carenza delle autorizzazioni amministrative per procedere all’esecuzione di una parte dei lavori. Motivo del ricorso e del contendere è la mancata pronuncia della Corte territoriale sulla domanda proposta di risarcimento del danno patrimoniale e per aver erroneamente interpretato la stessa, senza che fosse stato avanzato alcun rilievo. In particolare il Tribunale, nell’accogliere la richiesta, non aveva operato alcuna ridefinizione della natura del pregiudizio di cui si era chiesto il risarcimento, riconoscendo semplicemente il ristoro dello stesso. E così aveva onerato la Corte d’Appello della preventiva valutazione in merito alla congruenza tra domanda e percorso logico seguito dal giudice a quo. Il giudice deve tenere conto del contenuto sostanziale della domanda. Di conseguenza la Suprema Corte ha affermato che il giudice di merito non può prescindere dal considerare che anche un’istanza non espressa può ritenersi implicitamente formulata se in rapporto di connessione con il petitum e la causa petendi. Cass., numero 22665 del 02/12/2004 Cass. numero 19331 del 17/09/2007 e incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell’effettivo suo contenuto sostanziale.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 2 marzo – 2 aprile 2012, numero 5265 Presidente Goldoni – Relatore Bianchini Fatto e diritto PREMESSO che la srl Air Express - già Airborne Express srl - ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza numero 2636 della Corte di Appello di Milano - depositata il 28 ottobre 2010 e notificata il 18 novembre 2010- con la quale, in parziale riforma della decisione numero 4955/2005 del Tribunale di Milano, era stato dichiarato per quello che ancora conserva interesse nella presente sede che nulla era dovuto dall'attuale intimata alla ricorrente a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, relativo alla mancanza diligenza dimostrata dall'appaltatrice nell’appurare la carenza delle autorizzazioni amministrative per procedere all'esecuzione di una parte dei lavori - nell'ambito di un contratto di appalto in cui la Airbone Express aveva commissionato all'altra società lavori di ristrutturazione di una palazzina e dell'annesso capannone in OMISSIS che a sostegno del ricorso sono stati posti tre motivi, con cui si è censurata da un lato motivi 1 e 2 la violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 cpc, per aver la Corte territoriale omesso di pronunziarsi sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale, già ritualmente proposta sin dal primo grado di giudizio e per aver erroneamente interpretato la stessa - senza che fosse stato avanzato alcun rilievo da parte avversaria - come domanda di risarcimento del danno non patrimoniale dall'altro motivo numero 3 di aver contraddittoriamente confermato il giudizio - espresso dal Tribunale - di sussistenza di un danno causalmente collegato alla condotta dell'appaltatrice e di aver, nello stesso tempo, escluso la risarcibilità del medesimo RILEVATO che i tre motivi sopra esposti, esaminati congiuntamente per la loro logica connessione, appaiono a questo relatore manifestamente fondati in quanto la Corte territoriale, nel respingere la domanda - avanzata dalla Air Express - di risarcimento del danno, qualificato come non patrimoniale e derivante dall'inadempimento degli obblighi di diligenza dell'appaltatrice, ha pronunziato oltre i motivi dell'appello della società Colombo, che non avevano avuto ad oggetto specificamente la qualificazione della natura del danno ma solo l'inesistenza di un pregiudizio, causalmente collegato alla condotta della società oggi intimata danno e nesso eziologico che la Corte distrettuale invece aveva riconosciuto esistenti che, in particolare, la domanda riconvenzionale della Airborne Express, contenuta nella comparsa di risposta innanzi al Tribunale di Milano, pur se rubricata sotto la dizione di danno non patrimoniale, tendeva a tener indenne la società appaltante dal pregiudizio da inadempimento contrattale degli obblighi di diligenza propri dell'appaltatore, specificamente indicato, quanto a genesi ed incidenza patrimoniale derivante dal pagamento di una sanzione amministrativa di Euro 25.822,84 per irregolarità edilizie nella costruzione di una nuova ala del capannone da parte della appaltatrice Colombo Costruzioni l'edilizie che, oltre a ciò, il 'Tribunale di Milano, nell'accogliere siffatta richiesta, non operò alcuna ridefinizione della natura del pregiudizio di cui si era chiesto il risarcimento, riconoscendo semplicemente il ristoro dello stesso, così onerando la Corte distrettuale della preventiva delibazione in merito alla congruenza tra l'intestazione della domanda e il percorso logico seguito dal Tribunale per l'accoglimento delle medesima che, nel contempo, neppure in sede di impugnazione la società Colombo aveva articolato specifico motivo di censura in merito all'esistenza del danno nei termini e con l'eziologia indicati in domanda, limitando la propria doglianza alla insussistenza del formalmente indicato pregiudizio non patrimoniale che pertanto, a giudizio del relatore, la Cotte di Appello, nell'esaminare la doglianza circa l'insussistenza del danno non patrimoniale, avrebbe dovuto attenersi al principio secondo il quale Il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sita cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, si come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, vedi Cass. Sez. II, numero 3012/2010 Cass. sez. Lav. numero 19630/2011 . Ritenuta la condivisibilità della relazione e delle conclusioni in essa contenute che determina l'accoglimento del ricorso, con conseguente cassazione — in parte qua - della impugnata decisione ed il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano che provvederti anche sulle spese del procedimento di legittimità. P.Q.M. LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso cassa e rinvia a diversa sezione della Corte di Appello di Milano che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.