La legge 24 marzo 2012 numero 27 ha convertito in legge, con alcune modifiche, il Decreto Liberalizzazioni, che, tra l’altro, attribuiva nuove e maggiori competenze alle sezioni specializzate su proprietà intellettuale e concorrenza ampliandone ulteriormente le competenze e ribattezzandole «sezioni specializzate in materia di impresa».
Le sezioni IP. Il decreto legislativo numero 168/2003 ha istituito le sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale e concorrenza presso le sedi di tribunali e Corti di Appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia in attuazione della l. numero 273/2002, che delegava il Governo ad adottare provvedimenti diretti ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giudiziari in materia di marchi nazionali e comunitari, brevetti d’invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d’autore, nonché ipotesi di concorrenza sleale cd. interferenti con le materie ora dette. La ratio di questi interventi era quella di creare un giudice specializzato per queste materie che richiedono appunto un elevato grado di specializzazione. Cosa prevedeva il decreto liberalizzazioni? Il d.l. numero 1/2012 aveva ribattezzato le sezioni ora dette «Tribunali delle imprese» ampliandone le competenze. Alle competenze originarie si aggiungevano i le azioni collettive risarcitorie class action ex articolo 140 bis cod. cons. e successive modifiche e ii talune cause relative ad s.p.a. ed s.a.p.a L’articolo 2 del DL prevedeva inoltre un aumento del contributo unificato per i processi di competenza di queste sezioni specializzate. Questo intervento aveva sollevato alcuni dubbi di costituzionalità ed in particolare di conformità con l’articolo 102, comma 2, Cost. che vieta l’istituzione di tribunali o giudici speciali e con l’ articolo 24 Cost. in quanto l’aumento del contributo unificato appariva come un ostacolo all’accesso a queste sezioni e quindi al fondamentale diritto di azione/difesa tanto più che tra le materie per cui era prevista la competenza di queste sezioni vi era l’azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori. Ci si era inoltre domandati se questo incremento di competenze non comportasse un problema di inadeguatezza dell’organico le sezioni specializzate hanno infatti già oggi un certo arretrato, anche se la loro tempistica resta generalmente molto più bassa di quella delle altre sezioni, ma le nuove competenze porteranno senz’altro all’attenzione di questi giudici una mole di contenzione molto grande senza che a ciò si aggiungano nuove risorse umane e finanziarie come precisa lo stesso d.l. liberalizzazioni. La legge di conversione cosa cambia? La l. numero 27/2012 parrebbe dare una parziale soluzione ad alcuni dei problemi evidenziati. L’intervento ora detto ribattezza i neo-nati tribunali delle imprese come «sezioni specializzate in materia di impresa» eliminando almeno dal punto di vista nominale il dubbio di costituzionalità ex articolo 102, comma 2, Cost E questa modifica trova tra l’altro giustificazione nella nuova ripartizione di materie a queste sezioni è affidata sostanzialmente l’intera materia societaria. Secondo il nuovo provvedimento infatti le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti per una pluralità di controversie relativamente non solo a s.p.a. e s.a.p.a., come aveva previsto l’articolo 2 del d.l. liberalizzazioni, ma anche a s.r.l., società cooperative e mutue assicuratrici, Società europea e Società cooperativa europea, «nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento» e per le cause ed i procedimenti che presentano ragioni di connessione con queste controversie. Infine, la legge di conversione espunge dal novero delle materie assegnate a queste sezioni specializzate l’azione di classe ex 140 bis cod. consumo, ma ne prevede due ex novo controversie relative alla violazione della normativa antitrust nazionale ed europea. Il legislatore, probabilmente per ovviare al problema del temuto sovraccarico di lavoro di queste sezioni, ne istituisce di nuove presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove già non era istituita una sezione IP, salvo che per la Valle d’Aosta per cui sono competenti il tribunale e la Corte di Appello di Torino, e presso il tribunale e la Corte di appello di Brescia senza però che ciò comporti incrementi di dotazioni organiche. Contributo unificato solo raddoppiato. Il nuovo intervento riduce inoltre l’aumento del contributo unificato previsto dal d.l. liberalizzazioni esso non è più quadruplicato, ma solo raddoppiato. Infine viene previsto che i giudici che compongono le sezioni specializzate debbano essere scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze in ossequio ad un principio di adeguatezza dei componenti alla particolarità delle materie ad essi assegnata.