di Fabio Valerini
di Fabio Valerini *Dopo l'esame delle disposizioni generali e, cioè, degli articoli da 1 a 5 , e della disciplina del procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione, in materia di codice della strada, stupefacenti ed aiuti di stato e, cioè, degli artici coli da 6 a 9 , la nostra analisi delle nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo numero 150 del 2011 in tema di semplificazione e riduzione dei riti prosegue oggi con gli ulteriori procedimenti che il quali il delegato ha scelto di ricondurre al rito del lavoro.Rito del lavoro per le controversie relative al codice in materia di protezione dei dati personali. L'articolo 10 assoggetta al rito del lavoro le controversie previste nel Codice in materia di protezione dei dati personali c.d. Codice Privacy e, così, le controversie di cui all'articolo 152 del d.lgs. 196/2003 relative all'impugnazione dei provvedimenti del Garante della Privacy, la cui efficacia esecutiva può essere sospesa secondo lo schema di cui all'articolo 5 del decreto in esame ex articolo 10, comma 4 .La Relazione ha giustificato la scelta ritenendo prevalenti gli aspetti di concentrazione processuale e, soprattutto, di officiosità dell'istruzione probatoria.Merita sottolineare che, diversamente dalla versione originaria dello schema di decreto, oggi l'articolo 10, comma 6, riproduce la norma che consente al giudice con la sentenza che definisce il giudizio oltre a disporre eventuali misure necessarie per rimuovere le violazioni di pronunciarsi sul risarcimento del danno subito consentendo così al ricorrendo sia di dolersi del provvedimento che di ottenere il risarcimento del danno per l'ipotizzata violazione al suo diritto. Disciplina unitaria per le controversie agrarie. L'articolo 11 fornisce una disciplina unitaria ed omogenea a tutte le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto prevedendo che esse saranno trattate dalle sezioni specializzate agrarie seguendo il rito del lavoro che non rappresenta certo una novità nella nostra materia ove non diversamente disposto dallo stesso articolo.La scelta di dettare un'unica fonte formale è una scelta apprezzabile in quanto - come ricorda la Relazione - quelle controversie erano già oggetto di una disciplina che si è stratificata nel tempo con una frammentazione di fonti che ha dato luogo a dubbi ermeneutici tra gli interpreti .Sono state riprodotte nell'ambito dell'articolo 11 quelle disposizioni il cui effetto, secondo il delegato ed in ossequio alla legge delega non sarebbe stato possibile ottenere con il semplice rinvio alle norme del codice di rito e, così, è avvenuto - per l'obbligo del tentativo di conciliazione da effettuarsi dinanzi all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, per la possibilità di concedere il c.d. termine di grazia all'affittuario convenuto in giudizio per morosità, per il pagamento dei canoni scaduti per la tipizzazione del presupposto per la concessione del provvedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza oggetto di gravame nei casi un cui tale esecuzione privi il concessionario di un fondo rustico del principale mezzo di sostentamento suo e della sua famiglia, o possa risultare fonte di serio pericolo per l'integrità economica dell'azienda o per l'allevamento di animali ed ancora per la previsione del termine connesso all'annata agraria per l'esecuzione dell'ordine di rilascio del fondo.Da ultimo, è opportuno sottolineare come le Commissioni parlamentari, in sede di esame dello schema di decreto avessero sollecitato la previsione di cui all'attuale lettera c e, cioè, l'applicazione dell'articolo 429, terzo comma, cod. proc. civ. con la pronuncia d'ufficio della condanna al pagamento degli interessi e della rivalutazione sui crediti dell'affittuario sul presupposto dell'omogeneità della posizione del lavoratore a quella dell'affittuario.Provvedimenti in materia di registro dei protesti. L'articolo 12 del d.lgs. riguarda le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti di rigetto delle istanze previste dall'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, numero 77, e quelle avverso la mancata decisione sulle medesime. Si tratta, come ben noto, della particolare disciplina relativa al diritto del soggetto il cui nome sia stato illegittimamente iscritto nell'elenco dei protesti levati per il mancato pagamento di pagherò cambiari, cambiali tratte accettate ed assegni bancari, nonché l'elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali.Ed infatti, chiunque abbia illegittimamente od erroneamente subito la levata né colui il quale abbia adempiuto la propria obbligazione di pagamento può chiedere alla Camera di Commercio territorialmente competente tenutaria oggi del Registro informatico la cancellazione del proprio nome dall'elenco dei protesti.Si tratta con ogni evidenza di una fase amministrativa che a può accogliere la domanda di cancellazione b la può rigettare ovvero c potrebbe non essere preso alcun provvedimento.Orbene, nelle ipotesi sub b e c il diritto del soggetto può essere fatto valere giudizialmente impugnando quel provvedimento ovvero il silenzio davanti al giudice competente e, cioè, il giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato .In questo caso il primo comma dell'articolo 12 prevede che si applicherà il rito del lavoro mentre in precedenza il testo della legge prevedeva una formulazione in base alla quale a quel procedimento si sarebbero applicate le norme di cui agli articoli 414 - 438 Cod. Proc. Civ. in quanto applicabili.Come osservato in letteratura Ceccarelli, in Sassani -Tiscini, La riforma del processo civile, Dike, 2011 , il decreto legislativo sembra modificare la struttura del procedimento. In precedenza, infatti, la legge prevedeva che l'interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria mentre oggi il giudizio appare strutturato come impugnazione .Senonché, nonostante il nome il giudizio avrà ad oggetto il diritto del soggetto agente a vedere cancellato il proprio nome dal Registro e mai l'eventuale illegittimità del provvedimento espresso o tacito di diniego da parte della Camera di Commercio.Riabilitazione del debitore protestato modifiche al rito applicabile. L'articolo 13 disciplina un procedimento che potremmo definire omogeneo rispetto a quello precedentemente esaminato. Si tratta delle controversie aventi ad oggetto l'opposizione al provvedimento di diniego di riabilitazione di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 7 marzo 1996, numero 108, ovvero al decreto di riabilitazione ai sensi del comma 4 del medesimo articolo sono soggette al rito del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.Riabilitazione che la legge 108/1996 concede al debitore che ha adempiuto l'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non ne abbia subiti altri, trascorso un anno dal suddetto protesto.In questa materia il decreto ha modificato il rito applicabile. Ed infatti, in precedenza avverso il decreto con il quale il Presidente del tribunale competente per la fase amministrativa rigettava la domanda di riabilitazione, il debitore poteva proporre, entro dieci giorni, reclamo alla Corte di appello che decideva secondo le forme del rito camerale.Oggi, invece, sebbene la competenza in virtù dei limiti della legge delega sia rimasta immutata, il legislatore ha preferito che la Corte di appello non decidesse seguendo il rito camerale, bensì il rito del lavoro decidendo con sentenza a sua volta ricorribile per cassazione ex articolo 360 c.p.c. .* Assegnista di ricerca in diritto processuale civile nell'Università di PisaSullo stesso argomento leggi anche - Ordinanza ingiunzione, stupefacenti e aiuti di Stato le opposizioni seguono il rito del lavoro, di Fabio Valerini, DirittoeGiustizi@ 30 settembre 2011- Riti civili, riduzione e semplificazione operative dal 6 ottobre 2011, di Fabio Valerini, DirittoeGiustizi@ 23 settembre 2011Non perdete la prossima puntata dedicata alle controversie ricondotte al rito sommario. Buona lettura!