C’è la crisi? La coop può sospendere i rapporti di lavoro

Con l’interpello numero 1 del 24 gennaio 2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che, in caso di crisi, il regolamento interno di una cooperativa può prevedere la possibilità di sospendere il rapporto di lavoro, al fine di evitare licenziamenti.

Cosa può fare la coop in caso di crisi? Il quesito sollevato riguarda la possibilità che il regolamento interno di una cooperativa, approvato dall’assemblea ex articolo 6, l. numero 142/2001, contempli l’istituto della sospensione del rapporto di lavoro con i soci lavoratori. In base alla norma citata l’assemblea ha la facoltà di deliberare all’occorrenza un piano di crisi aziendale, volto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, mediante il quale stabilire la possibilità di una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi nonché il divieto di distribuzione degli eventuali utili per l’intera durata del piano. Possibile modificare gli aspetti normativi. A tal proposito il Ministero ricorda che la deliberazione aziendale dello stato di crisi ha carattere di eccezionalità, proprio al fine di evitare abusi in danno dei soci lavoratori, stante il principio generale dell’inderogabilità in peius del trattamento economico minimo. A seguito delle modifiche apportate dalla l. numero 30/2003 c.d. legge Biagi , tuttavia, ferma restando l’inderogabilità in senso peggiorativo del trattamento economico complessivo, si prevede che il regolamento interno possa modificare aspetti di carattere normativo previsti dalla contrattazione collettiva nazionale. La sospensione è ammessa Nello specifico, in caso di riduzione dell’attività lavorativa per cause di forza maggiore o di circostanze oggettive, ovvero nelle ipotesi di crisi determinate da difficoltà temporanee della cooperativa, il regolamento interno potrebbe quindi prevedere la sospensione del rapporto di lavoro con conseguente sospensione delle reciproche obbligazioni contrattuali, al fine di scongiurare il rischio di eventuali licenziamenti. purché si garantisca trasparenza e parità di trattamento. In ogni caso, al fine di garantire trasparenza e parità di trattamento, il regolamento deve individuare specificamente le cause legittimanti la sospensione temporanea dell’attività, il provvedimento, inoltre, deve prevedere condizioni che consentano un equilibrato utilizzo della forza lavoro durante il periodo di sospensione, individuando criteri oggettivi di turnazione o rotazione del personale.

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