Nella domanda di partecipazione alla gara serve la fotocopia del documento di identità

di Marilisa Bombi

di Marilisa BombiSe non c'è la fotocopia del documento, la domanda di partecipazione alla gara non può essere accolta. E' errato, infatti, ritenere che se il bando di gara non detta prescrizioni rigide in merito alla regolarità formale dell'istanza di partecipazione e delle prescritte dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni, è possibile ammettere l'integrazione. Nel senso che non può essere ritenuta conforme alla disciplina di gara ed al principio della massima estensione della partecipazione, l'offerta incompleta. Il documento d'identità è requisito necessario per partecipare alla gara. La Sezione ricorda come gli articoli 38, comma 3, e 47, comma 1, del d.P.R. numero 445 del 2000 dispongano rispettivamente che le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo e che L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38 .L'allegazione del documento d'identità garantisce l'autenticità della domanda. Nella valutazione giurisprudenziale, sebbene non siano mancati percorsi interpretativi di minor nettezza, si è andata affermando la considerazione che l'allegazione della copia fotostatica del documento di identità, lungi dall'essere un mero formalismo, viene ad assumere il valore di onere necessario per il sottoscrittore, al fine di conferire legale autenticità al suo scritto. Si è in presenza, infatti, di una fattispecie normativa complessa che, ponendo a carico dell'interessato un minimo obbligo documentale, consente allo stesso da un lato, di comprovare le generalità del dichiarante, e dall'altro, di permettere l'imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, 24 gennaio 2011, numero 478 .E consente di ricondurre al soggetto il contenuto degli atti. Dal punto di vista della questione scrutinata, tale secondo aspetto, quello della riconducibilità alla parte del contenuto degli atti prodotti, appare del tutto dirimente, atteso che, in assenza dell'allegazione al testo della dichiarazione sostitutiva rilasciata di un valido documento di identità, viene meno proprio il nesso tra dichiarazione e soggetto a cui attribuirla. È quindi corretto affermare, come ha fatto icasticamente il T.A.R., che soltanto se formata a norma degli articolo 38 e 47 del D.P.R. citato, la dichiarazione sostitutiva é un documento con lo stesso valore giuridico di un atto di notorietà. In mancanza di tale adempimento, viene meno la stessa riconducibilità dell'atto ad una qualsivoglia persona fisica e, consequenzialmente, alla persona giuridica da questi eventualmente rappresentata.Senza documento, la domanda non è riferibile ad uno dei soggetti partecipanti alla gara. Sulla scorta di tali constatazioni, deve quindi ritenersi che la mancata allegazione della copia del documento di identità del sottoscrittore ha messo l'atto non in grado di spiegare gli effetti certificativi previsti dalla corrispondente fattispecie normativa, rendendo cioè del tutto inutile la produzione della documentazione per la partecipazione alla gara. In questo senso, la mancata previsione di una sanzione espulsiva espressa, ragione sulla quale viene fondato il ricorso in appello, appare elemento inconferente. Infatti, come si evince dalla ricostruzione appena operata, venendo a mancare la riconducibilità ad uno dei soggetti dell'ordinamento, ne viene a mancare anche l'attribuibilità dell'intento partecipativo. Per travasare il detto concetto nella struttura procedimentale, non si è in presenza di un soggetto da espellere dalla gara, quanto piuttosto di accertare che esiste un'entità che alla gara non ha nemmeno partecipato, pur avendo depositato atti e documenti. Non vi è quindi alcuna necessità di una sanzione espressa, trattandosi di conseguenza derivante ex lege dal mancato rispetto delle disposizioni cogenti in tema di documentazione amministrativa.