Anche se l’onorario di chi difende un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato viene liquidato in sede penale, a decidere sulle opposizioni a tale provvedimento è sempre il giudice civile. Perciò, l’eventuale ricorso per cassazione contro il provvedimento che decide sull’opposizione deve essere proposto davanti alle Sezioni Civili della Cassazione, rispettando termini e forme della procedura civile. Parte necessaria del procedimento è il Ministero della Giustizia, che rappresenta l’erario.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza numero 21555, depositata il 13 ottobre 2014. Il caso. Il tribunale di Rovigo rigettava l’opposizione di un avvocato, proposta ai sensi dell’articolo 170 d.P.R. numero 115/2002, in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate contro il provvedimento con cui il tribunale penale aveva liquidato in suo favore il compenso come difensore d’ufficio di un imputato irreperibile. Il legale ricorreva in Cassazione, mentre l’Agenzia delle Entrate deduceva la tardività del ricorso, essendo stato notificato oltre i termini previsti dall’articolo 585 c.p.p. per le impugnazioni in sede penale. Tempi civili. Questa eccezione viene però ritenuta infondata dai giudici di legittimità anche se l’onorario di chi difende un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato viene liquidato in sede penale, a decidere sulle opposizioni a tale provvedimento è sempre il giudice civile. Perciò, l’eventuale ricorso per cassazione contro il provvedimento che decide sull’opposizione deve essere proposto davanti alle Sezioni Civili della Cassazione, rispettando termini e forme della procedura civile. Nel caso di specie, non essendo stata notificata l’ordinanza a cura della parte interessata agli effetti del decorso del termine di impugnazione, il ricorso era da ritenersi tempestivo. Infatti, era stato proposto entro l’anno dal deposito del provvedimento impugnato. Manca un invitato. Tuttavia, la Cassazione rileva che il procedimento si era svolto senza una parte necessaria il Ministero della Giustizia. Il procedimento di opposizione, ai sensi dell’articolo 170 d.P.R. numero 115/2002 ha carattere di autonomo giudizio contenzioso, che ha ad oggetto una controversia civile che incide su una situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale. Perciò, sono parti necessarie tutti i titolari passivi del rapporto di debito oggetto del procedimento. Nei procedimenti di opposizione a liquidazioni di compensi a carico dell’erario, quest’ultimo è da identificarsi nel Ministero della Giustizia, non nell’Agenzia delle Entrate. Da qui, l’annullamento della sentenza e conseguente rinvio della decisione, previa notifica dell’atto di opposizione al Ministero.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 2 luglio – 13 ottobre 2014, numero 21555 Presidente Oddo – Relatore Matera Svolgimento del processo Con ordinanza in data 8-1-2008 il Presidente del Tribunale di Rovigo ha rigettato l'opposizione proposta ex articolo 170 d.p.r. 115\2002 dall'avv. Laura Giolo, nel contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, avverso il provvedimento in data 19-7-2007, con il quale il Tribunale Penale aveva liquidato in favore della ricorrente, per l'opera prestata quale difensore d'ufficio dell'imputato irreperibile P.B. nel procedimento numero 438\04 R.G., il compenso di euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali. L'avv. Giolo ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, sulla base di due motivi, con i quali ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli articolo 102 c.p.p. e 117 del d.p.r. 115\2002 e la carenza di motivazione. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, eccependo la tardività del ricorso, in quanto notificato oltre i termini di cui all'articolo 585 c.p.p. Motivi della decisione 1 L'eccezione di tardività del ricorso, sollevata dall'Agenzia delle Entrate, è infondata. Come è stato chiarito dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell'onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, dei compensi agli ausiliari dei giudici e delle indennità ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, spetta sempre al giudice civile con la conseguenza che l'eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull'opposizione va proposto dinanzi alle Sezioni Civili della Corte, nel rispetto dei termini e delle forme del codice di rito civile Cass. Sez. Unumero 3-9 2009 numero 19161 Cass. 2-7-2010 numero 15813 . Nella specie, pertanto, non risultando che l'ordinanza del Presidente del Tribunale di Rovigo sia stata notificata a cura della parte interessata agli effetti del decorso del termine di impugnazione, il ricorso in esame deve ritenersi tempestivo, essendo stato proposto con atto consegnato per la notifica l'8-4-2008, entro l'anno dal deposito del provvedimento impugnato 8-1-2008 . 2 Il Collegio deve rilevare d'ufficio che il procedimento di opposizione ex articolo 170 del d.p.r. 30-5-2002 numero 115 si è svolto in assenza di contraddittorio con una parte necessaria, non essendo stato il ricorso introduttivo unitamente al decreto di liquidazione opposto e al provvedimento di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti notificato al Ministero della Giustizia. E invero, come è stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, posto che il procedimento di opposizione ex articolo 170 d.p.r. numero 115 del 2002 presenta carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento con la conseguenza che in tale prospettiva finalistica va letta la previsione di cui all'articolo 170 d.p.r. numero 115 del 2002, e che, nei procedimenti di opposizione a liquidazioni inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell erario , anche quest'ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia e non nell'Agenzia delle Entrate , è parte necessaria Cass. Sez. Unumero 29-5 2012 numero 8516 S'impone, pertanto, la cassazione del provvedimento impugnato, con rinvio al Presidente del Tribunale di Rovigo, in persona di diverso magistrato, il quale disporrà preliminarmente la notificazione dell'atto di opposizione alla sopra indicata parte necessaria, e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia anche per le spese al Presidente del Tribunale di Rovigo, in persona di diverso magistrato.