Non più necessaria la revocatoria contro gli atti del debitore che creano vincoli di indisponibilità o di alienazione a titolo gratuito

Il decreto legge 83/2015 ha ulteriormente rafforzato la tutela del creditore introducendo nel codice civile l'articolo 2929-bis, rubricato “Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito”. L'obiettivo del legislatore è stato quello di rendere più facile e agevole la strada per il creditore che non può soddisfarsi sui beni del proprio debitore, in quanto quest'ultimo ha compiuto atti di alienazione in pregiudizio del suo creditore.

Orbene, sino ad oggi il creditore che avesse voluto agire sui beni “alienati” avrebbe dovuto agire per ottenere una sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto di trasferimento e, dopo il suo passaggio in giudicato, agire in via esecutiva sul bene del debitore “come se” quel bene non fosse mai uscito dal patrimonio del debitore. Più precisamente, ai sensi dell'articolo 2902 c.c. «il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato». Il requisito oggettivo. Oggi il legislatore semplifica la procedura quantomeno e vedremo il probabile perché tra poco con riferimento agli atti del debitore «di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito». Possiamo, quindi, pensare che l'oggetto elettivo di questa norma siano quantomeno gli atti di donazione, la costituzione di un fondo patrimoniale, la costituzione di un trust o, in genere, di un patrimonio separato come ad esempio quello previsto in materia societaria dall'articolo 2447 bis . Il requisito temporale. Una volta individuato l'atto in pregiudizio del creditore che rientra nella formula appena richiamata deve, però, sussistere un ulteriore requisito di natura temporale. Ed infatti, l'atto pregiudizievole deve essere stato posto in essere «successivamente al sorgere del credito» e il creditore può procedere «nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto». Peraltro, «la disposizione [] si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa». Resta ferma, ovviamente, per il creditore la strada ordinaria dell'azione revocatoria di cui all'articolo 2901 c.c Come procede poi il creditore? Una volta individuato l'atto il creditore, se si tratta di un atto che crea un vincolo di indisponibilità, potrà agire in via esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il debitore “come se nulla fosse”. Quando, viceversa, il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario. Il cambio della prospettiva. Se il creditore viene, quindi, facilitato nella sua azione di recupero, resta che «il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore». Si tratta, con ogni evidenza, dell'azione revocatoria promossa in accertamento negativo che avrebbe dovuto promuovere, in assenza dell'articolo 2929 bis c.c., il creditore per poter poi agire in via esecutiva. Ecco allora che la ratio che ha mosso il legislatore è la medesima di tutte le strutture processuali di tipo oppositorio come il decreto ingiuntivo essendo ragionevole attendersi che nella maggior parte delle ipotesi prese in considerazione dalla nuova norma il creditore avrà ragione, è logico invertire il soggetto che deve sopportare il rischio del tempo che passa. Quel soggetto, con riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 2929 bis non sarà più il creditore procedente che potrà agire salvo l'opposizione dei legittimati che potranno comunque contare anche sulla sospensione dell'esecuzione. Ne risulta confermata, ancora una volta, la linea di tendenza del legislatore volta a rafforzare la tutela del creditore e che trova manifestazione in alcuni recenti tendenze e istituti come il procedimento sommario di cognizione ex articolo 702 bis , le nuove norme sul pignoramento presso terzi in particolare per la ficta confessio del terzo non dichiarante recidivo , il nuovo tasso di interesse legale ex articolo 1284 c.c. quando è proposta domanda giudiziale nonché le norme sulla ricerca dei beni da pignorare articolo 492- bis sulle quali ultime torneremo più approfonditamente in quanto modificate dal d.l. numero 83/2015.