Rimborsi IVA, online i modelli per le garanzie

L’Agenzia delle Entrate, lo scorso 26 giugno, ha approvato con provvedimento i nuovi modelli di polizza e fideiussione bancaria. Si riduce da 120 a 60 giorni il periodo presuntivo sul quale calcolare gli interessi da garantire per il ritardo nell’esecuzione dei rimborsi.

Nuovi modelli. Sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate i nuovi schemi di polizza fideiussoria e fideiussione bancaria per il rimborso dell’IVA. E non è solo questa la novità apportata dal provvedimento numero 87349/2015 delle Entrate approvato venerdì scorso 26 giugno è ridotto il periodo presuntivo sul quale calcolare gli interessi da garantire per il ritardo nell’esecuzione dei rimborsi in procedura ordinaria annuali e trimestrali da 120 a 60 giorni. Tali interessi non vengono computati nel calcolo degli interessi da garantire per il periodo di validità della garanzia. Il nuovo modello, resosi necessario a seguito delle disposizioni introdotte con il Decreto Semplificazioni d.lgs. numero 175/2014, che richiede la prestazione della garanzia solo per i rimborsi superiori a 15mila euro e sempre che non ricorrano le specifiche ipotesi di esonero previste , sostituisce lo schema di fideiussione approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2004. In particolare, il nuovo modello deve essere utilizzato per il rilascio della polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ai fini dell’esecuzione dei rimborsi, ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 5, d.P.R. numero 633/1972. Computo degli interessi. Con lo stesso provvedimento sono, inoltre, apportate alcune modifiche al modello per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per il rimborso dell’IVA approvato con Provvedimento del 30 dicembre 2014 . Il ritocco interessa il computo degli interessi da considerare ai fini del calcolo dell’ammontare garantito sono eliminati dall’ammontare da garantire per l’esecuzione dei rimborsi in procedura semplificata gli interessi per il ritardo nell’esecuzione dei rimborsi e in tal senso dovrà ora leggersi il paragrafo 2.4 della Circolare numero 32/E del 30 dicembre 2014 . I vecchi modelli potranno continuare ad essere utilizzati sino al 31 dicembre 2015.

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