Il reato di cui all’articolo 316 - ter c.p. consentiva la confisca per equivalente solo del prezzo del reato fino al 14/11/2012, data di entrata in vigore della l. numero 190/2012 che l’ha estesa anche per il profitto del reato, conseguentemente la stessa non potrà essere applicata, quanto appunto al profitto, alle condotte poste in essere anteriormente a tale data.
È quanto risulta dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 11475/15 depositata il 19 marzo. Il caso. Il GIP di Gorizia convalidava il decreto di sequestro preventivo per equivalente disposto dal Procuratore della Repubblica del medesimo Tribunale nei confronti di C.C. e C.G., indagati del reato di cui all’articolo 316 - ter c.p. il Tribunale, successivamente, rigettava l’istanza di riesame avanzata dai due e confermava il provvedimento cautelare avverso tale l’ordinanza veniva proposto ricorso per Cassazione. I ricorrenti deducevano in primis, violazione di legge in relazione agli articolo 2 e 322 - ter c.p. con riferimento all’articolo 321 c.p., in quanto avendo la confisca per equivalente natura sanzionatoria non è applicabile retroattivamente e, pertanto, essendo consentita anche per il profitto del reato solo dal 14/11/2012 – data di entrata in vigore della legge 190/2012 che l’ha prevista, oltre che per il prezzo, appunto anche per il profitto del reato – donde il sequestro per equivalente è illegittimo per i fatti commessi prima di tale data. In secundis, violazione di legge con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto di reato, considerato che nel caso di specie non è configurabile né l’ipotesi di cui all’articolo 640 c.p. né quella di cui all’articolo 316 - ter c.p., non potendosi far rientrare la detrazione di somme da versare nella percezione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni, e dovendo il fatto essere ricondotto all’illecito amministrativo di cui all’articolo 116 r.d.l. numero 1827/35 o al reato di cui all’articolo 37 l. numero 689/81. Infine, violazione di legge in relazione all’essere stato il sequestro operato solo nei confronti delle persone fisiche e non nei confronti delle società coinvolte. La confisca per equivalente dopo la l. numero 190/2012. La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che il reato di cui all’articolo 316 - ter c.p. consentiva la confisca per equivalente solo del prezzo del reato fino al 14/11/2012, mentre solo dopo tale data la misura ablatoria de qua è stata estesa anche al profitto pertanto, con riferimento a quest’ultimo profilo, la stessa non potrà essere applicata alle condotte poste in essere anteriormente all’entrata in vigore della l. numero 190/2012. Tuttavia, precisano i Supremi Giudici, la confisca del profitto, quando si tratta di denaro o di beni fungibili, non è confisca per equivalente ma confisca diretta ex articolo 240 c.p In altri termini, la trasformazione che il denaro, profitto del reato, abbia subìto in beni di altra natura, fungibili o infungibili, non è quindi di ostacolo al sequestro preventivo il quale ben può avere ad oggetto il bene di investimento così acquisito. Infatti il concetto di profitto o provento di reato legittimante la confisca e, quindi, durante le indagini preliminari, il sequestro preventivo ex articolo 321, comma 2, c.p.p., deve intendersi come comprensivo non soltanto dei beni che l’autore del reato apprende alla sua disponibilità per effetto diretto ed immediato dell’illecito, ma altresì di ogni altra utilità che lo stesso realizza come conseguenza anche indiretta o mediata della sua attività criminosa. Donde, la Corte ha disposto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, affinché il Tribunale limiti il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente alle sole somme conseguite con condotte poste in essere dopo il 14/11/2012, fermo restando però il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta qualora sia caduto su denaro o beni fungibili. articolo 640 o articolo 316 ter c.p.? Integra il reato di truffa aggravata il fatto di chi, mediante dichiarazioni false, indebitamente ottenga prestazioni erogate da istituti previdenziali o assistenziali, così indotti in errore. A contrario, integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex articolo 316 - ter c.p. e non quello di truffa, la condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di avere corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, maternità o assegni familiari, quale anticipazione effettuata per conto dell’INPS, ottiene dall’ente pubblico il conguaglio degli importi fittiziamente indicati con quelli da lui dovuti al medesimo istituto a titolo di contributi previdenziali e assistenziali. Il sequestro nel caso di più concorrenti nel reato. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto anche quando l’impossibilità del reperimento dei beni, costituenti il profitto del reato, sia transitoria e reversibile, non essendo necessaria la loro preventiva ricerca generalizzata tale misura cautelare reale può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, anche se poi l’espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel quantum l’ammontare complessivo dello stesso profitto.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 10 – 19 marzo 2015, numero 11475 Presidente Fiandanese – Relatore Davigo Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 13.3.2014 il G.I.P. del Tribunale di Gorizia convalidò il decreto di sequestro preventivo per equivalente della somma di Euro 235.215,11 disposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia in data 10.3.2014, in relazione a fatti qualificati dal G.I.P. ai sensi dell'articolo 316 ter cod. penumero , nei confronti di C.C. e C.G. . 2. Gli indagati proposero istanza di riesame ed il Tribunale di Gorizia, con ordinanza 17.4.2014 confermò il provvedimento impugnato. 3. Ricorrono per cassazione gli indagati, tramite i difensori, con unico atto, deducendo 1. violazione di legge in relazione agli articolo 2 e 322 ter cod. penumero , con riferimento all'articolo 321 cod. penumero in quanto, avendo la confisca per equivalente natura sanzionatoria non è applicabile retroattivamente per il reato di cui all'articolo 316 ter cod. penumero così qualificato dal G.I.P. ed in relazione alla quale qualificazione non è intervenuta impugnazione del P.M. la confisca per equivalente è consentita a far tempo dal 14.11.2012, data di entrata in vigore della legge 190/2012, che l'ha prevista, oltre che per il prezzo, anche per il profitto di reato pertanto il sequestro per equivalente è illegittimo per i fatti commessi prima di tale data e consentito solo per la parte dei fatti dal 14.11.2012 al 31.12.2012, relativi alla SCF per circa Euro 28.000,00 2. violazione di legge in relazione a alla ritenuta falsità delle autocertificazioni di cui al capo di imputazione non acquisite al fascicolo fra le quattro società indicate in imputazione non sussistono rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell'articolo 2359 comma 3 cod. civ. e le stesse non hanno neppure assetti proprietari coincidenti non è possibile ipotizzare una falsa certificazione senza acquisire le certificazioni stesse al fine di verificarne il contenuto il Tribunale ha risposto a tale obiezione argomentando che il rapporto di collegamento è controllo rilevante ai fini penali non è quello rigido di cui al cod. civ., anche in relazione al richiamo agli assetti proprietari coincidenti tale interpretazione è in contrasto con il principio di tassatività delle fattispecie penali peraltro, mentre il criterio di collegamento è quello rigido, quello relativo agli assetti proprietari sostanzialmente coincidenti impone una verifica caso per caso peraltro le condotte elusive non rientrano nell'illecito penale b al fatto che, nella vicenda in esame, non solo non è configurabile l'ipotesi di cui all'articolo 640 cod. penumero , ma neppure quella di cui all'articolo 316 ter cod. penumero , non potendosi far rientrare la detrazione di somme da versare nella percezione di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni il fatto deve essere ricondotto all'illecito amministrativo di cui all'articolo 116 R.D.L. 4 ottobre 1935, numero 1827 o al reato di cui all'articolo 37 L. 689/1981 3. violazione di legge in relazione all'essere stato il sequestro operato solo nei confronti delle persone fisiche e non nei confronti delle società coinvolte ISO.C. S.r.l., ELYNAVAL S.r.l., SCF S.r.l. e MA& amp EA S.r.l., pure sottoposte ad indagini ai sensi del D. Lgs. 231/2001 nel caso in esame sono stati colpiti solo i ricorrenti amministratori di ISO.C. e SCF, ma l'eventuale concorso potrebbe essere solo bilaterale sono state lasciate indenni le società, beneficiane del ritenuto profitto dei reati contestati il sequestro sarebbe dovuto avvenire in via preliminare nei confronti delle società il sequestro finalizzato alla confisca non può avvenire in misura superiore a quanto a ciascun soggetto confiscabile. Considerato in diritto 1. In ordine di priorità deve essere esaminata prioritariamente la seconda parte del secondo motivo di ricorso, giacché, ove fondato, renderebbe superfluo l'esame di ogni altro motivo. Il motivo è però manifestamente infondato. La questione è stata esaminata da questa Corte sotto il profilo sia del rapporto con il delitto di truffa che del rapporto con il delitto di cui all'articolo 316 ter cod. penumero , la quale ha affermato ed il Collegio condivide l'assunto che integra il reato di truffa aggravata e non l'ipotesi di illecito amministrativo di cui agli articolo 115 e 116 del R.D.L. numero 1827 del 1935 il fatto di chi, mediante dichiarazioni false, indebitamente ottenga prestazioni erogate da istituti previdenziali o assistenziali, così indotti in errore Cass. Sez. 2, Sentenza numero 45365 del 05/11/2008 dep. 05/12/2008 Rv. 241969. Nella fattispecie, l'INPS era stato indotto, tramite fittizie assunzioni di braccianti agricoli, a erogare prestazioni previdenziali . Più di recente, sempre questa Sezione ha chiarito che integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex articolo 316-tercod. penumero , e non quelli di truffa o di appropriazione indebita o di indebita compensazione ex articolo 10-quater D. Lgs. 10 marzo 2000, numero 74, la condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, maternità o assegni familiari, quale anticipazione effettuata per conto dell'I.N.P.S., ottiene dall'ente pubblico il conguaglio degli importi fittiziamente indicati con quelli da lui dovuti al medesimo istituto a titolo di contributi previdenziali e assistenziali Cass. Sez. 2, Sentenza numero 48663 del 17/10/2014 dep. 24/11/2014 Rv. 261140 . Inoltre è stato precisato che integra il delitto di truffa, e non il meno grave reato di omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatoria articolo 37 della legge 24 novembre 1981, numero 689 , la condotta del datore di lavoro che, per mezzo dell'artificio costituito dalla fittizia esposizione di somme corrisposte al lavoratore, induce in errore l'istituto previdenziale sul diritto al conguaglio di dette somme, invero mai corrisposte, realizzando così un ingiusto profitto e non già una semplice evasione contributiva Cass. Sez. 2, Sentenza numero 42937 del 03/10/2012 dep. 07/11/2012 Rv. 253646. La Corte ha precisato che il meno grave reato di cui all'articolo 37 citato si differenzia dalla truffa sia per l'assenza di artifici e raggiri sia per la finalizzazione del dolo specifico, diretto ad omettere il versamento in un tutto o in parte di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatoria . Si ricava con chiarezza da tali pronunzie che è configurabile nel caso in esame il reato di cui all'articolo 316 ter cod. penumero ovvero se sussistenti gli altri presupposti quello di truffa e non le altre ipotesi indicate e che equivale a ricevere erogazioni, l'autorizzazione a compensare ed a non versare somme. 2. La prima parte del secondo motivo è infondata. Posto che i ricorrenti, in quanto accusati delle false dichiarazioni, la cui esistenza non contestano e di cui pertanto sono in possesso in quanto amministratori delle società alle quali sono attribuite, laddove dal tenore delle stesse potesse essere escluso il fumus commissi delicti, ben avrebbero potuto produrle in sede di riesame. In mancanza di tale produzione l'eventuale acquisizione sarà valutata dal giudice della cognizione. 3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Salvo quanto sarà precisato al punto successivo, va ricordato che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto anche quando l'impossibilità del reperimento dei beni, costituenti il profitto del reato, sia transitoria e reversibile, purché sussistente al momento della richiesta e dell'adozione della misura, non essendo necessaria la loro preventiva ricerca generalizzata Cass. Sez. U, Sentenza numero 10561 del 30/01/2014 dep. 05/03/2014 Rv. 258648 . Il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, anche se poi l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel quantum l'ammontare complessivo dello stesso profitto Cass. Sez. 6, Sentenza numero 17713 del 18/02/2014 dep. 24/04/2014 Rv. 259338. In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittimamente disposto il sequestro dell'intero profitto del delitto di riciclaggio conseguito da due società di cui la ricorrente era titolare di una partecipazione di minoranza, ma amministratrice di fatto . 4. Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini di seguito precisati. Il reato di cui all'articolo 316 ter cod. penumero , come qualificato dal G.I.P. e dal Tribunale, consentiva la confisca per equivalente solo del prezzo fino al 14.11.2012. Dopo tale data la possibilità della confisca per equivalente è estesa anche al profitto. Peraltro la confisca per equivalente, ha natura eminentemente sanzionatoria e, quindi, non è estensibile ad essa la regola dettata per le misure di sicurezza dall'articolo 200 cod. penumero Cass. Sez. U, Sentenza numero 18374 del 31/01/2013 dep. 23/04/2013 Rv. 255037, con riferimento ai reati tributari dall'articolo 1, comma 143, I. numero 244 del 2007 . Perciò non si applica, quanto al profitto di reati alle condotte poste in essere anteriormente all'entrata in vigore della legge 192/2012. Tuttavia va precisato che la confisca del profitto, quando si tratta di denaro o di beni fungibili, non è confisca per equivalente, ma confisca diretta. La giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che, nel caso in cui il profitto del reato di concussione sia costituito da denaro, è legittimamente operato in base alla prima parte dell'articolo 322-ter, comma primo, cod. penumero il sequestro preventivo di disponibilità di conto corrente dell'imputato. Sez. 6, numero 30966 del 14/06/2007, Puliga, Rv. 236984 . La trasformazione che il denaro, profitto del reato, abbia subito in beni di altra natura, fungibili o infungibili, non è quindi di ostacolo al sequestro preventivo il quale ben può avere ad oggetto il bene di investimento così acquisito. Infatti il concetto di profitto o provento di reato legittimante la confisca e quindi nelle indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 321, comma 2, cod. proc. penumero , il suddetto sequestro, deve intendersi come comprensivo non soltanto dei beni che l'autore del reato apprende alla sua disponibilità per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma altresì di ogni altra utilità che lo stesso realizza come conseguenza anche indiretta o mediata della sua attività criminosa. Sez. 6, numero 4114 del 21/10/1994, dep. 1995, Giacalone, Rv. 200855. Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che legittimamente fosse stato disposto dal g.i.p. il sequestro preventivo di un appartamento che, in base ad elementi allo stato apprezzabili, era risultato acquistato con i proventi del reato di concussione . Le Sezioni Unite di questa Corte avevano, del resto, ritenuto che, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall'articolo 322-ter cod. penumero , costituisce profitto del reato anche il bene immobile acquistato con somme di danaro illecitamente conseguite, quando l'impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all'autore di quest'ultimo Sez. U, numero 10280 del 25/10/2007, dep. 2008, Miragliotta, Rv. 238700 fattispecie in tema di concussione nella quale il danaro era stato richiesto da un ufficiale di p.g. per l'acquisto di un immobile . In tutte le ipotesi sopra richiamate non si è in presenza di confisca per equivalente ma di confisca diretta del profitto di reato, possibile ai sensi dell'articolo 240 cod. penumero ed imposta dall'articolo 322-ter cod. penumero , prima di procedere alla confisca per equivalente del profitto di reato. Quindi l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Gorizia per nuovo esame, affinché il Tribunale limiti il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente alle solo somme conseguite con condotte poste in essere dopo il 14.11.2012, fermo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta, qualora sia caduto su denaro o beni fungibili. Poiché nel ricorso si precisa che le società sono sottoposte a procedimento ai sensi del D. Lgs. numero 231/2001 e poiché dagli atti in possesso di questa Corte non è desumibile se e quanto sia stato sequestrato agli enti, deve essere anche ricordato che questa Corte ha precisato che, in tema di responsabilità da reato degli enti, qualora l'illecito penale presupposto sia quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, è obbligatorio procedere alla confisca per equivalente del profitto del reato ed è quindi legittimo il sequestro preventivo funzionale alla medesima , non trovando applicazione il disposto di cui al primo comma dell'articolo 322 ter cod. penumero , per cui, in relazione ai delitti contro la P.A., può procedersi alla confisca di valore solo in riferimento al prezzo del reato Cass. Sez. 6, Sentenza numero 14973 del 18/03/2009 dep. 07/04/2009 Rv. 243507 . P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Gorizia per nuovo esame.