Torna l’obbligo di tracciare bene la merce che gira sulle strade

La tracciabilità dei trasporti internazionali di cose torna obbligatoria praticamente per tutti i vettori. Con possibilità di documentare il viaggio in qualsiasi modo. E le multe per gli utenti irregolari saranno proporzionate alla negligenza del conducente.

Lo ha chiarito il Ministero dell’Interno, di concerto con quello dei Trasporti, con la circolare del 26 febbraio 2016. La legge di stabilità 2016 ha ripristinato di fatto la scheda di traporto necessaria a verificare l’origine e la destinazione delle merci trasportate. La nuova disciplina riguarda sia il trasporto in conto proprio che quello in conto terzi. Il documento di trasporto, specifica innanzitutto la circolare, può essere costituito da qualsiasi documento amministrativo, fiscale o doganale, ovvero da documenti specifici che accompagnano le merci sottoposte a particolari regimi fiscali, sanitari o di sicurezza. L’idoneità del titolo andrà valutata di volta in volta dagli organi di vigilanza, in relazione all’effettiva trasparenza del trasporto. Saranno ritenuti validi le lettere di vettura internazionale, i ddt, i certificati sanitari, veterinari, fitosanitari e tutti i documenti idonei a sostenere la tracciabilità del carico. Le sanzioni introdotte dal nuovo articolo 46- ter , legge numero 298/1974 sono progressive e differenziate. Se il conducente non è in grado di esibire momentaneamente il documento richiesto la multa sarà limitata a 400 euro, con fermo momentaneo del mezzo fino alla presentazione dell’attestato . Non importa se la normativa amministrativa, doganale o fiscale non richiede la presenza a bordo del documento. L’interessato dovrà procurare tempestivamente l’attestato richiesto dalla polizia stradale. Se il documento di trasporto non viene compilato o è carente di indicazioni formali la sanzione applicabile sarà di 2.000 euro. Solo se la mancanza dell’attestato sarà accompagnata anche dall’impossibilità materiale di verificare la regolarità del trasporto scatterà la multa più grave di 4.130 euro, con fermo del veicolo per 3 mesi. Queste regole troveranno applicazione anche nel caso di trasporto in conto proprio, specifica la nota centrale Eccetto casi marginali come il trasporto di «cose destinate a soddisfare, in regime di esenzione amministrativa, fiscale o doganale , le proprie esigenze personali o nei casi in cui non sia prevista da alcuna norma l’emissione di documenti relativi alla merce trasportata come per esempio nel caso del trasporto di cose altrui destinate ad essere riparate ». Nell’ipotesi del fermo amministrativo del veicolo il mezzo dovrà sempre essere affidato ad una officina, conclude la circolare. E la disciplina sanzionatoria andrà ricercata tra la legge 689/1981 e il codice stradale, negli articoli 207 e 214.

Circolare_MinInt_MinTrasp_26febbraio2016