Non può partecipare alla gara indetta dal Comune per il rilascio di licenze di taxi, colui il quale ha ceduto ad altri una precedente titolarità. E ciò a prescindere dal decorso del tempo.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza numero 40 del 12 gennaio 2015 è entrato nel merito di una problematica quanto mai attuale, ovvero quella della farroginosità della disciplina che regolamenta l'attività di taxi e di noleggio con conducente. Disciplina che da cinque anni il Governo si è impegnato a riaggiornare ma che, come risulta anche dal recentissimo milleproroghe, non è destinata a vedere a tempi brevi la luce. E’ stata, infatti, rinviata di un ulteriore anno, con l’articolo 8, comma 1, del d. l. numero 192/2014, l’emanazione delle nuove regole per l’attività delle due categorie, da sempre in conflitto. La necessità di una revisione della disciplina è conseguente alle proteste sollevate dal settore NCC, anche in sede comunitaria, dopo la modifica della disciplina di settore l. numero 21/1992 disposta dall’articolo 29, comma 1- quater , del d.l. numero 207/2008. Con il milleproroghe è stato, in sostanza, nuovamente rinviato il termine, peraltro perentorio, a suo tempo stabilito dall'articolo 2, comma 3, del d. l. numero 40/2010 legge conv. numero 73/2010 . Sta di fatto, peraltro, che prima ancora della decisione di riscrivere le regole, ovvero il 10 febbraio 2010, la Conferenza delle Regioni, l'ANCI, l'UPI e i rappresentanti delle Associazioni di categoria, avevano sottoscritto un accordo prevedendo che Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, gli enti territoriali competenti si impegnano ad esaminare, nelle sedi opportune, la possibilità di non far lungo al rilascio di ulteriori autorizzazioni all'esercizio dell’attività di noleggio con conducente e di licenze taxi . Il comunicato relativo all'intesa è stato pubblicato dal competente Ministero. Il fatto. Evidentemente il Comune di Venezia ha disatteso tale impegno se nel marzo del 2011 ha deciso di indire un concorso pubblico, per soli titoli, per l’assegnazione di 25 licenze per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea mediante natanti a motore, ovvero il taxi acqueo. Il bando in questione e l'esito delle procedure è stato impugnato da alcuni operatori che si erano collocati in graduatoria in posizione, comunque, non utile ai fini dell'ottenimento della licenza. I ricorrenti avevano dedotto che un concorrente non avrebbe potuto partecipare al concorso, in quanto era stato già titolare di una licenza di taxi acqueo conseguita per pubblico concorso ma l’aveva indi trasferita nel 2002, con la conseguenza di ricadere, a quel punto, nel divieto imposto dall’articolo 9 della l. numero 21/1992 riprodotto nel caso specifico dall’articolo 20 della l.r. numero 63/1993, nonché dall’articolo 6, comma 5, del regolamento comunale . La cessione della licenza. Relativamente a tale specifica questione, il Collegio ha ribadito quanto aveva già affermato con la sentenza 25 gennaio 2012, numero 325 e necessariamente richiamato «Premesso che l’articolo 8 della legge 15 gennaio 1992 numero 21, dispone che la licenza per l’esercizio del servizio di taxi e l’autorizzazione ad esercitare servizio di noleggio con conducente sono riferite ad un singolo veicolo e non è ammesso ad alcuno di cumulare più licenze per il servizio taxi, va osservato che l’articolo 9 consente che la licenza per il servizio in parola possa essere trasferita dal titolare, ma solo in presenza di precise condizioni, tra le quali l’essere divenuto titolare di licenza o di autorizzazione da almeno cinque anni». L’articolo 9 dispone, inoltre, che «al titolare che abbia trasferito la licenza o l’autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima». Il decorso del tempo. Le norme richiamate impediscono in via definitiva, a chiunque abbia trasferito la propria licenza, di conseguirne una nuova per concorso pubblico, mentre l’interessato può solo ottenere una nuova licenza in via traslativa, quindi, a titolo oneroso, sempre che siano trascorsi almeno cinque anni dal trasferimento della originaria licenza. Qualora il legislatore non avesse inteso porre distinzioni in ordine alle due fattispecie, quanto alla acquisizione di una nuova licenza da parte di chi abbia in precedenza trasferito la propria, avrebbe utilizzato una formula più semplice, prevedendo unitariamente la impossibilità per chiunque di conseguire una nuova licenza taxi, se non decorsi almeno cinque anni dalla cessione di quella precedentemente posseduta. La ratio della norma, afferma la sentenza, è da individuare nell’avvertita esigenza di evitare possibili fenomeni speculativi, atteso che la licenza conseguita per concorso è di carattere gratuito. In caso di differente interpretazione della norma, infatti, chi abbia ceduto onerosamente la propria licenza, potrebbe acquisirne altra con cadenza periodica, per poi cederla e trarne profitto.
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 21 ottobre 2014 – 12 gennaio 2015, numero 40 Presidente Pajno – Estensore Gaviano Fatto e diritto Il comune di Venezia bandiva in data 30 marzo 2011 un concorso pubblico, per soli titoli, per l’assegnazione di 25 licenze per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea mediante natanti a motore taxi acqueo. I sigg. Fabio Bernardi, Mario Todesco e Matteo Dal Zennaro partecipavano alla procedura graduandosi, però, in posizione non utile per conseguire il titolo essi finivano classificati, rispettivamente, al 28°, 30° e 31° posto, che a seguito di una riformulazione della graduatoria sarebbero diventati il 27°, 29° e 28° . Avverso tale esito gli interessati proponevano altrettanti ricorsi al T.A.R. per il Veneto, impugnando il provvedimento dell’11.05.2012 numero prot. 2012/202594 della Direzione comunale mobilità e trasporti, con il quale erano stati approvati gli atti e la graduatoria il relativo bando, approvato con determinazione dirigenziale numero 456 del 30.03.2012 i verbali della commissione giudicatrice relativi ai criteri per la valutazione delle domande e l'assegnazione dei punteggi la graduatoria finale. Alle loro impugnative resistevano il Comune di Venezia ed i controinteressati Alessandro Mirra e Massimo Battistuzzo. Il Tribunale dapprima ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i graduati al concorso, a mezzo di pubblici proclami. Indi, accogliendo le richieste istruttorie avanzate dai ricorrenti, disponeva l’acquisizione presso la locale Capitaneria di Porto della documentazione di cui all’articolo 172 bis del R.D. 30 marzo 1942, numero 327, incombente potuto però assolvere solo parzialmente in quanto buona parte della documentazione richiesta era andata distrutta nel corso degli anni. I ricorrenti sviluppavano le proprie censure con successivi atti di motivi aggiunti. All’esito con le sentenze nnumero 1020, 1021 e 1022/2013 in epigrafe, di identico contenuto, i ricorsi venivano accolti con riferimento al sesto motivo il quinto rispetto al ricorso Todesco , reputato assorbente, inteso a provocare l’annullamento dell’intera procedura concorsuale. Avverso tali pronunce venivano proposti i presenti tre appelli alla Sezione da parte del Comune di Venezia. L’Ente contestava sotto più profili l’accoglimento della doglianza avversaria. Ciò, in primo luogo, per la sua intrinseca infondatezza in secondo luogo, perché la censura accolta sarebbe stata introdotta dai ricorrenti, in realtà, con contenuti diversi pag. 14 appello in terzo luogo, in quanto la priorità accordata dal T.A.R. all’esame del mezzo accolto confliggeva con la graduazione che gli stessi ricorrenti avevano operato fra le loro censure, nel cui ambito a quella recepita dal Tribunale era stato attribuito un valore meramente residuale. L’Amministrazione, dedotta con l’occasione, infine, anche l’infondatezza degli altri rilievi svolti dagli originari ricorrenti, concludeva per l’integrale rigetto delle loro impugnative. Resistevano agli appelli due dei tre ricorrenti di prime cure, i sigg. Bernardi e Todesco, che replicavano alle censure articolate dal Comune e riproponevano i propri mezzi rimasti assorbiti, instando per il preliminare esame di questi ultimi siccome per loro maggiormente satisfattivi. Il Comune, dal canto suo, insisteva per l’accoglimento delle proprie impugnative. Le domande cautelari dell’Ente appellante trovavano accoglimento con ordinanze della Sezione in data 13 novembre 2013. Le parti costituite sviluppavano ulteriormente le proprie rispettive tesi mediante successivi scritti di replica. Alla pubblica udienza del 1° aprile 2014 le cause venivano trattenute una prima volta in decisione. In tale occasione la Sezione, con l’ordinanza numero 2429 del 13 maggio 2014, riuniti gli appelli, e ritenuto che la controversia vertesse su una causa inscindibile, disponeva l’integrazione del contraddittorio processuale. Tanto mediante notifica individuale nei riguardi dei sigg.ri Vianello, Modenese e Penso, e per pubblici proclami nei confronti degli altri vincitori della selezione, con l’assegnazione per l’esecuzione del termine perentorio di quaranta giorni dalla comunicazione della stessa ordinanza. Il Comune di Venezia depositava il successivo 18 giugno la documentazione intesa a dimostrare l’avvenuto adempimento degli incombenti. In giudizio si costituiva indi anche il sig. Battistuzzo, in posizione adesiva agli appelli comunali. L’Ente, dal canto suo, con una conclusiva memoria si richiamava ai propri precedenti scritti ad illustrazione delle ragioni della fondatezza dei propri appelli. All’udienza del 21 ottobre 2014 gli appelli sono stati conclusivamente trattenuti in decisione. 1 Motivo d’appello che deve ricevere esame prioritario è quello con il quale il Comune di Venezia ha dedotto l’infondatezza del mezzo d’impugnativa accolto dal Giudice di prime cure. 1a In proposito va subito sottolineato che tra le parti esiste concordanza in ordine ai principi giuridici regolatori della materia sulla quale verte il motivo, principi che sono quelli già esposti dal primo Giudice la divergenza di vedute tra le parti riguarda solo la conformità -o meno ai relativi canoni dell’azione della Commissione preposta al concorso. Il Tribunale ha esposto le coordinate di principio di cui si tratta nei seguenti termini ” secondo un principio consolidato della giurisprudenza amministrativa, il collegio deve operare con il plenum dei suoi componenti, e non con la semplice maggioranza così Cons. St. IV, 5 agosto 2005, numero 4196 6 giugno 2006, numero 3386 12 maggio 2008, n, 2188 È bensì vero che alla luce della giurisprudenza ora richiamata la necessità di operare con il plenum si pone essenzialmente nelle fasi in cui la Commissione è chiamata a fare scelte discrezionali, in ordine alle quali v'è l'esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale, e che invece può consentirsi la deroga al principio della collegialità per le attività preparatorie, istruttorie e vincolate” cfr. Cons. Stato Sez. III, Sent., 3 marzo 2011, numero 1368 Cons. St., sez. 1, numero 1286/2011 . Nell'ipotesi di collegio perfetto, come nel caso di specie, la giurisprudenza ha, altresì, precisato, con un insegnamento pacifico e mai revocato che le deliberazioni assunte dal collegio sono valide soltanto se deliberate con la partecipazione di tutti i componenti, di talchénon assume giuridica rilevanza la questione relativa alla così detta prova di resistenza, tesa ad accertare, in concreto, la eventuale incidenza dell’assente nel computo dei voti complessivi Cons. st., sez. VI, 6 aprile 1987, numero 230 . L’adozione di criteri prodromici ed essenziali alla valutazione comparativa di più candidati non può in nessun modo configurarsi quale attività preparatoria e/o vincolata dell’organo, così che, tale fase comporta ed esige, necessariamente, l’apporto partecipativo di tutti i componenti del seggio in modo contestuale, proprio perché è nella dialettica tra i componenti che si esplica la funzione omogeneizzate delle diverse singolarità del collegio che consente, legittimamente, l’adozione dell’atto finale unico, che non è e non rappresenta la giustapposizione delle diverse opinioni, bensì è l’atto del collegio in senso unitario e non scomponibile. La mancata partecipazione, al momento della discussione, di alcuni componenti il seggio di gara non può in alcun modo essere surrogata attraverso alternative e successive forme di partecipazione.” 1b La Sezione, tanto premesso, condivide i principi enunciati dal Tribunale, ma ritiene che di essi sia stata fatta nel caso in esame una non corretta applicazione. Assume in proposito rilievo decisivo, infatti, la circostanza che, nella vicenda, alle sedute della Commissione nnumero nnumero 7, 15 e 17, nelle quali sono stati approvati, rispettivamente, i criteri di valutazione dei titoli, nonché i punteggi scaturiti dall’applicazione dei primi alle posizioni dei singoli interessati, abbiano preso parte tutti i componenti della Commissione, laddove nelle sedute non plenarie risultano invece essere state svolte attività solo istruttorie o comunque essenzialmente preparatorie rispetto alle predette deliberazioni. Da qui la sostanziale correttezza del modus procedendi seguito nel caso concreto. Il principio del collegio perfetto, e dunque della necessaria presenza di tutti i membri della commissione, concerne, difatti, solo l'attività valutativa e deliberativa vera e propria, e non l'attività istruttoria Sez. IV, 22 settembre 2005, numero 4989 cfr. anche V, 28 giugno 2002, numero 3566 e, d’altra parte, in giurisprudenza è stato già precisato che la collegialità dell’operato delle commissioni esaminatrici non è esclusa da una prima valutazione non collegiale, purché, tuttavia, all’esame preliminare segua comunque il rituale esame collegiale Sez. VI, 11 ottobre 1989, numero 1336 . 1c Per quanto precede deve concludersi, diversamente da quanto ritenuto dal T.A.R., nel senso dell’assenza di elementi sufficienti a denotare che la Commissione abbia violato i principi, sopra esposti, discendenti dalla sua natura di collegio perfetto. 1d La rilevata fondatezza del motivo d’appello testé esaminato, esigendo la riforma delle sentenze in appello, comporta l’assorbimento dei restanti mezzi delle presenti impugnative comunali. 2 La Sezione deve quindi passare, a questo punto, all’esame dei motivi dei ricorsi di primo grado che hanno formato oggetto di riproposizione in questa sede da parte dei sigg. Bernardi e Todesco. Quanto, invece, alla posizione del terzo degli originari ricorrenti, il sig. Dal Zennaro, in difetto di riproposizione da parte sua dei motivi assorbiti dal T.A.R. questi devono intendersi rinunziati, in linea con l’articolo 101, comma 2, C.P.A. che ha recepito un principio giurisprudenziale già anteriormente pacifico . La riscontrata fondatezza dell’appello comunale comporta inevitabilmente, perciò, il rigetto del suo originario ricorso introduttivo. 3 Il primo dei motivi qui riproposti a dover essere vagliato è quello che contesta l’ammissione alla procedura del controinteressato sig. Alberto Vianello, che nella graduatoria finale occupa una posizione 26° posto che precede quella degli interessati. 3a I ricorrenti hanno dedotto che questi non avrebbe potuto partecipare al concorso, in quanto era stato già titolare di una licenza di taxi acqueo numero 87 conseguita per pubblico concorso ma l’aveva indi trasferita nel 2002, con la conseguenza di ricadere, a quel punto, nel divieto imposto dall’articolo 9 della legge numero 21 del 1992 riprodotto dall’articolo 20 della L.R. numero 63 del 1993, nonché dall’articolo 6, comma 5, del regolamento comunale . 3b La Sezione, al riguardo, deve subito ricordare di essersi già recentemente espressa sulla portata della norma legislativa appena menzionata, con una pronuncia, puntualmente invocata dagli originari ricorrenti, dalle cui argomentazioni non si ravvisa ragione per discostarsi. Con la sentenza 25 gennaio 2012, numero 325, invero, in accoglimento di un motivo di doglianza del tutto simile a quello ora in scrutinio, la Sezione ha esposto quanto segue. “Premesso che l’articolo 8 della legge 15 gennaio 1992 numero 21, dispone che la licenza per l’esercizio del servizio di taxi e l’autorizzazione ad esercitare servizio di noleggio con conducente sono riferite ad un singolo veicolo e non è ammesso ad alcuno di cumulare più licenze per il servizio taxi, va osservato che l’articolo 9 consente che la licenza per il servizio in parola possa essere trasferita dal titolare, ma solo in presenza di precise condizioni, tra le quali l’essere divenuto titolare di licenza o di autorizzazione da almeno cinque anni. L’articolo 9 dispone, inoltre, che “al titolare che abbia trasferito la licenza o l’autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima”. Tali previsioni già da tempo vigenti all’epoca del trasferimento, avvenuto nel 1998, della originaria licenza sono riprodotte, senza appezzabili differenze, nell’articolo 8 della legge regionale numero 58 del 26 ottobre 1993 e nel regolamento comunale che disciplina gli autoservizi pubblici non di linea. Le norme richiamate, così come ritenuto dall’Amministrazione e dal T.A.R. nella sentenza impugnata, impediscono in via definitiva, a chiunque abbia trasferito la propria licenza, di conseguirne una nuova per concorso pubblico, mentre l’interessato può solo ottenere una nuova licenza in via traslativa, quindi, a titolo oneroso, sempre che siano trascorsi almeno cinque anni dal trasferimento della originaria licenza. Qualora il legislatore non avesse inteso porre distinzioni in ordine alle due fattispecie, quanto alla acquisizione di una nuova licenza da parte di chi abbia in precedenza trasferito la propria, avrebbe utilizzato una formula più semplice, prevedendo unitariamente la impossibilità per chiunque di conseguire una nuova licenza taxi, se non decorsi almeno cinque anni dalla cessione di quella precedentemente posseduta La ratio della norma – e ciò la sottrae ai profili di illogicità dedotti dall’appellante è da individuare, poi, nell’avvertita esigenza di evitare possibili fenomeni speculativi, atteso che la licenza conseguita per concorso è di carattere gratuito. In caso di differente interpretazione della norma, infatti, chi abbia ceduto onerosamente la propria licenza, potrebbe acquisirne altra con cadenza periodica, per poi cederla e trarne profitto. E, nel caso di specie, la precedente licenza era stata alienata appena sette anni prima della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione per l’assegnazione delle nuove licenze di cuiè causa. Le censure mosse nel merito dall’appellante avverso l’impugnata sentenza non vanno ritenute, pertanto, fondate, per cui gli atti adottati dal Comune di Roma risultano legittimi.” Alla luce di queste considerazioni, che devono essere confermate, va dunque disattesa l’interpretazione comunale secondo la quale la preclusione in esame avrebbe avuto una durata solo quinquennale. 3c Né giova l’obiezione che tale interpretazione era suffragata dall’esistenza di un’apposita clausola di bando, la quale ammetteva univocamente alla procedura in discorso, appunto, coloro che avessero alienato il proprio titolo da più di un quinquennio alla data di pubblicazione del bando stesso. Anche tale clausola è stata, infatti, specificamente impugnata in prime cure con i ricorsi degli attuali appellati ed investita della doglianza di cui si tratta, la cui condivisibilità è già emersa. La fondatezza della censura porta, quindi, all’annullamento tanto della detta clausola di bando, quanto dell’ammissione a concorso e dell’inclusione nella graduatoria finale del sig. Vianello. 4 Meritevole di accoglimento è anche il motivo che concerne il punteggio assegnato dalla Commissione al controinteressato sig. Mirra. 4a I sigg.ri Bernardi e Todesco hanno contestato il punteggio di anzianità attribuito al concorrente, deducendo che a questi era stata riconosciuta una quantità di giorni di sostituzione del titolare di taxi, nel quinquennio 2006/2010, superiore ai limiti prescritti dal regolamento comunale, che all’articolo 9 stabilisce che il titolare possa farsi sostituire per non più di 30 giorni all’anno per ferie e 720 nel quinquennio per malattia. A favore del controinteressato erano state computate sostituzioni per 1053 giorni a titolo di malattia e 193 giorni di ferie, e pertanto una cospicua eccedenza rispetto ai limiti anzidetti con un surplus pari a gg. 333 più 43 . Il rilievo è rivestito di rilevanza. La differenza di punteggio tra il sig. Mirra ed il sig. Todesco è di circa 1,60 punti, laddove quest’ultimo con il proprio ricorso di primo grado ha dedotto pag. 14 , senza incontrare specifica confutazione, che la denunziata eccedenza si era tradotta nell’assegnazione all’avversario di un indebito supplemento di punteggio pari a punti 2,2. La doglianza, oltre che ammissibile, è fondata. Non persuade, infatti, l’obiezione comunale che la Commissione era chiamata a misurare l’anzianità di servizio del sostituto e non anche la legittimità delle sostituzioni richieste dal titolare, potendo le eccedenze denunziate giustificare solo una sanzione a carico di quest’ultimo. Né convince l’assunto che la circostanza che i limiti regolamentari potessero essere stati superati non avrebbe potuto elidere l’anzianità effettivamente maturata. In contrario vale, invero, la considerazione di fondo che il rispetto delle limitazioni regolamentari anzidette era essenziale a preservare la par condicio tra i concorrenti, che poteva ritenersi garantita solo dal rispetto individuale del quadro normativo valido per tutti, il quale escludeva che potessero essere utilmente precostituite posizioni individuali di favore in violazione del regolamento. Sotto altro profilo, è del tutto logico ritenere che le previsioni di punteggio di anzianità per le sostituzioni presupponessero il rispetto delle norme regolative di queste ultime. Da qui la non valutabilità ai fini concorsuali di prestazioni incompatibili con la richiamata disciplina regolamentare. 4b Con riferimento al medesimo controinteressato risulta fondato anche il rilievo formulato con il primo motivo del terzo atto di motivi aggiunti pag. 23 dei controricorsi la censura è stata ripresa anche nelle successive memorie dell’11 marzo 2014 . Con tale mezzo è stato dedotto che talune delle sostituzioni per ferie e malattia accreditate al sig. Mirra negli anni 2009 e, soprattutto, 2010 quelle identificate in nota alla pag. 23 del controricorso, e, in primo grado, alla pag. 3 dei motivi aggiunti depositati il 9 aprile 2013 erano risultate prive di riscontro nelle comunicazioni inviate dal titolare della licenza alla locale Capitaneria. Il titolare, cioè, nei relativi periodi non risultava né in ferie né in malattia, bensì imbarcato, con la conseguenza che nei periodi stessi alcuna sostituzione poteva essere riconosciuta. Le allegazioni alla base della circostanziata censura non hanno trovato ex adverso alcuna specifica contestazione. La sola difesa comunale si è limitata, in proposito, alla considerazione che “la circostanza che in alcuna giornate lavorative risultassero a bordo dell’imbarcazione sia il titolare Gianni Fabio che il sostituto Mirra, e che il titolare risultasse invece nelle medesime giornate sostituito a causa di ferie o malattia, certamente non può inficiare ciò che rileva ai fini del presente giudizio, ovvero che il Mirra risultasse in tali giornate a bordo del natante, e che quindi gli sia stata legittimamente riconosciuta dalla Commissione la relativa anzianità di servizio.” In contrario è agevole osservare, però, che il punteggio della cui valutazione si controverte è proprio -e solo quello di “sostituzione” e che la presenza del titolare a bordo comprovava che nelle giornate interessate non fosse configurabile l’invocata sostituzione, né la sua allegata causale di ferie o, tantomeno, malattia. E tanto è sufficiente a denotare la fondatezza anche di questa doglianza. 4c Il punteggio finale assegnato al controinteressato sig. Mirra dovrà essere pertanto rideterminato alla luce delle considerazioni che precedono. 5 Altro motivo meritevole di essere condiviso è quello riflettente l’eccessività del punteggio attribuito ai controinteressati sigg. Modenese e Battistuzzo con riferimento all’anzianità di servizio da loro maturata in qualità di collaboratori familiari. 5a In proposito occorre premettere che la Commissione ha stabilito di attribuire un punteggio giornaliero diverso alle sostituzioni, a seconda che esse riguardassero periodi continuativi fino a tre giorni consecutivi, o invece di durata superiore di valutare l’anzianità dei collaboratori familiari attribuendo loro, per ciascun giorno dell’anno solare, un punteggio pari a quello stabilito per le sostituzioni di durata eccedente i tre giorni. Il punteggio di anzianità è stato dunque riconosciuto per la generalità dei concorrenti sempre su base giornaliera, distinguendo però tra sostituzioni c.d. brevi fino a tre giorni e periodi di servizio, invece, più lunghi. 5b Tanto premesso, il nucleo della doglianza sviluppata dagli originari ricorrenti risiede in ciò, che i due controinteressati da ultimo nominati si sono visti riconoscere un premio di anzianità non suffragato dall’effettività del servizio prestato e, soprattutto, di natura discriminatoria rispetto agli altri concorrenti. Ai due avversari è stata invero attribuita sic et simpliciter un’anzianità di servizio di 365 giorni di attività per ciascun anno, come se essi avessero prestato servizio effettivo di sostituzione del titolare di licenza di taxi per ogni giorno dell’anno solare. Questo senza tenere conto né dei giorni di ferie e riposo, né dei turni, la cui vigenza comporta, invece, che esista un limite al numero di giorni di servizio effettuabile da ciascun taxi, limite fissato dall’Amministrazione ai fini del presente procedimento –pur convenzionalmente in 176 giorni annuali il punto è sostanzialmente pacifico cfr. ad ogni modo il verbale numero 3 della Commissione, dove si indica appunto in gg. 176 annui il “potenziale valore massimo di giorni effettivi di sostituzione al servizio taxi” . Sicché ai controinteressati sarebbe stata ascritta, in definitiva, una valutazione di anzianità praticamente doppia rispetto al massimo delle prestazioni potenzialmente eseguibili finanche dal medesimo titolare della licenza oggetto della collaborazione familiare. 5c Al cospetto della censura, la difesa comunale ha contestato con decisione il presupposto dell’equiparabilità del regime della collaborazione familiare alla disciplina della semplice sostituzione alla guida di un titolare di licenza, facendo notare che il primo dei due istituti ricade, giusta l’articolo 9 del regolamento comunale, sotto un regime diverso da quello dettato per il secondo sarebbe configurabile anche rispetto all’attività di noleggio con conducente è imperniato sul rilascio al collaboratore familiare di un semplice nulla osta per l’intero periodo quinquennale di validità della licenza, senza altri controlli, laddove nei casi di sostituzione è previsto il rilascio di singole e puntuali autorizzazioni correlate volta per volta alla loro durata non è legato, come invece la sostituzione, all’alternanza della prestazione rispetto al titolare della licenza. La difesa civica ha contestato, altresì, la concreta verificabilità dell’effettivo imbarco dei collaboratori familiari, in luogo del titolare, ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio dei primi, insistendo sull’impossibilità di risalire, alla luce della documentazione dell’Amministrazione comunale, all’identità di chi si trovasse effettivamente a bordo del natante nelle singole giornate. Anche la documentazione tenuta presso la Capitaneria di Porto, oggetto di specifica istruttoria, si era infine rivelata incompleta. Da qui la tesi di fondo dell’Amministrazione che, in assenza di una documentazione ufficiale che potesse consentire di accertare i singoli periodi in cui i collaboratori familiari avevano prestato in concreto servizio di taxi, le modalità forfetarie adottate dalla Commissione per valutarne l’anzianità di servizio fossero immuni da vizi. Viene infatti rimarcato che, in forza dei criteri assunti, i punteggi unitari differenziati assegnati ai periodi di servizio fino ai tre giorni, o invece di durata superiore rendevano equivalenti i punteggi complessivi attribuibili, rispettivamente a 176 giorni di sostituzioni brevi ad un anno di sostituzione continuativa o di collaborazione familiare. 5d Le obiezioni opposte alle impugnative di prime cure non sono tuttavia persuasive. Si deve in primo luogo convenire con gli originari ricorrenti che la disciplina concorsuale consentiva il riconoscimento unicamente del servizio di taxi, e non anche di quello prestato nel diverso regime del noleggio con conducente. In tal senso milita già la previsione dell’articolo 4, comma 3, del bando “verrà tenuto conto dei periodi di effettuazione dell’attività di conducente di natante adibito al servizio di taxi” ma ancora più chiaro è il disposto dell’articolo 2 dello stesso bando, che alla lett. b include tra i “titoli valutabili” la sola “anzianità lavorativa maturata nell’esercizio del servizio taxi acqueo.” Ciò posto, la pur sicura diversità dell’istituto della collaborazione alla conduzione dell’impresa familiare da quello della semplice sostituzione alla guida del titolare di licenza non toglie che il bando assoggettasse in via di principio i concorrenti “a qualsiasi titolo” alla medesima disciplina cfr. l’articolo 4, comma 3 . Il che a maggior ragione esigeva che i criteri di valutazione delle anzianità non avessero natura discriminatoria. Va dunque condiviso il rilievo che nemmeno il servizio di un collaboratore familiare avrebbe potuto eccedere il numero massimo dei giorni in cui il taxi con cui collaborava prestava il servizio medesimo, limite fissato dalla Commissione su base annua in 176 giorni. In nessun modo, infatti, poteva essere riconosciuta un’anzianità superiore al numero delle giornate teoricamente ammissibili per l’impiego in servizio di taxi dell’imbarcazione del titolare della licenza numero pari, come si è visto, al “potenziale valore massimo di giorni effettivi di sostituzione al servizio taxi” . La difesa degli originari ricorrenti ha esattamente soggiunto, inoltre, che non vale opporre la diversità dei punteggi su base giornaliera stabiliti dalla Commissione a seconda che le sostituzioni riguardassero periodi fino a tre giorni, o invece di durata superiore. Diversamente dai sostituti del titolare, i collaboratori familiari si erano difatti visti attribuire il relativo punteggio per un arco di tempo di ben 365 giorni all’anno un periodo di servizio taxi effettivo che nemmeno il titolare di licenza avrebbe potuto prestare . Senza dire che il minor punteggio unitario previsto per i periodi di durata oltre i tre giorni, applicandosi a tutti i concorrenti, ossia tanto ai sostituti quanto ai collaboratori familiari, non avrebbe potuto essere in alcun modo considerato quale una sorta di contrappeso al regime di favore accordato a questi ultimi. 5e Gli originari ricorrenti hanno anche rammentato, in via di principio correttamente, che il bando, ai fini della valutazione delle anzianità, richiedeva di valutare dei dati individuali reali, piuttosto che delle mere “potenzialità” o ipotesi astratte di servizio. E hanno lamentato, sempre persuasivamente, che, mentre i sostituti avevano subìto, a tal fine, il plafond dei 176 gg. annuali, entro il quale, essendo soggetti a verifica giornaliera, avevano ottenuto il riconoscimento “millimetrico” dei soli giorni effettivi di sostituzione in concreto prestata, i collaboratori familiari, invece, grazie ad un computo solo forfetario, avevano ottenuto a priori il riconoscimento massimo a sua volta addirittura identificato in un numero di giorni pari a 365 ad anno . Osserva dunque la Sezione che anche ammesso, allora, che l’impiego per i collaboratori familiari di un computo su basi forfetarie fosse praticamente necessitato, in concreto, a causa dell’indisponibilità di dati ufficiali per l’intero periodo pregresso da considerare, quanto appena esposto rende però vieppiù inaccettabile, in quanto discriminatorio, il fatto che per i soli concorrenti di tale categoria il punteggio su base giornaliera sia stato emancipato dal plafond dei 176 giorni per ciascun anno, e moltiplicato invece per 365 giorni annui. 5f L’incidenza della censura così riscontrata fondata emerge, infine, da quanto segue. Il differenziale di punteggio più ampio tra i concorrenti contrapposti, quello tra il controinteressato sig. Modenese punti 62,61 ed il sig. Todesco 58,74 , era di circa 3,90 punti, laddove gli originari ricorrenti hanno dedotto pagg. 16 e 18 dei loro controricorsi , anche in questo caso senza trovare specifica confutazione, che la denunziata eccedenza si era tradotta nell’assegnazione ai due avversari di un indebito supplemento di punteggio ben superiore, in quanto al Modenese si sarebbero dovuti riconoscere solo punti 6,12 in luogo di 12,14, mentre al sig. Battistuzzo punti 9,87 invece di 14,51. 6 La fondatezza dei motivi dei ricorsi di primo grado sopra scrutinati nei paragrr. 3 e segg. comporta, in conclusione, che i sigg. Fabio Bernardi e Mario Todesco, già graduati al 27° e 29° posto della graduatoria finale, superando i controinteressati Vianello, Mirra, Modenese e Battistuzzo, debbano conseguire una posizione di graduatoria utile all’ottenimento della licenza. Le residue censure dedotte dai due ricorrenti vittoriosi possono, pertanto, rimanere assorbite. La complessità e peculiarità della controversia ed il suo andamento d’insieme giustificano l’integrale compensazione delle spese processuali del doppio grado tra tutte le parti in causa. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta , definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti in epigrafe, li accoglie, e per l’effetto, in riforma delle sentenze appellate, decide sugli originari ricorsi introduttivi come segue respinge il ricorso proposto in primo grado dal sig. Matteo Dal Zennaro accoglie i ricorsi proposti in primo grado dai sigg. Fabio Bernardi e Mario Todesco, e per l’effetto annulla gli atti da loro impugnati sotto i profili, e con gli effetti, indicati in motivazione. Compensa integralmente tra tutte le parti in causa le spese processuali del doppio grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.