Rimborso delle quote maturate durante la CIGS

Con Interpello numero 33/2014, pubblicato il 17 dicembre, il Ministero del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti ai quesiti posti dai Consulenti del Lavoro in merito alla possibilità di richiedere il rimborso delle quote di TFR maturate durante il periodo di CIGS per le società sottoposte alle procedure concorsuali.

I quesiti. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei CdL 1. chiedeva di conoscere il parere del Ministero del Lavoro circa la possibilità di richiedere il rimborso delle quote di TFR maturate durante il periodo di CIG Straordinaria per le società sottoposte alle procedure concorsuali e per quelle di cui all’articolo 1, l. numero 291/2004, a prescindere dal rispetto dei termini di decadenza previsti dall’articolo 5, comma 6, l. numero 223/1991 2. chiedeva chiarimenti in merito ai periodi di eventuale interruzione del flusso di Cassa Integrazione per ripresa dell’attività lavorativa 3. poneva la problematica afferente alla maturazione o meno del TFR ex articolo 2120 c.c. dopo la sentenza di fallimento, laddove trovi applicazione l’articolo 86, r.d. numero 267/1942 e il lavoratore fruisca del trattamento straordinario di integrazione salariale. La risposta ministeriale. In risposta alla prima questione sollevata, l’Interpello del MinLav numero 33/2014 evidenzia come per i periodi di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti di aziende sottoposte a procedure concorsuali, ex articolo 3, l. numero 223/1991, il diritto al rimborso delle quote di TFR maturi ai sensi dell’articolo 2, comma 2, l. numero 464/1972, in considerazione del fatto che la concessione stessa presuppone la continuità dei rapporti di lavoro. Qualora le imprese di cui sopra collochino in mobilità i propri dipendenti fuori dai limiti temporali indicati all’articolo 5, comma 6, resta comunque fermo il diritto al rimborso delle quote di TFR maturate durante il periodo di concessione ex articolo 3, tenuto conto che gli effetti della decadenza non possono estendersi oltre le ipotesi espressamente previste, ovvero quelle di cui agli articolo 1 e 2, l. numero 223/1991. In ordine al secondo quesito posto, inerente ai periodi di eventuale interruzione del flusso di cassa integrazione salariale, il Ministero ricorda che anche per le imprese sottoposte a procedure concorsuali la ripresa dell’attività lavorativa può considerarsi quale evento interruttivo della sospensione, derivandone dunque l’impossibilità di ascrivere le quote di TFR a carico della CIGS. Per quanto concerne la terza problematica, si evidenzia che alla dichiarazione di fallimento non necessariamente consegue la cessazione del rapporto di lavoro questa ha luogo solo laddove il curatore ritenga che non sia possibile, nemmeno in parte, la continuazione dell’attività dell’impresa. In quest’ultima ipotesi non sembra dunque che possano maturare ulteriori quote di TFR. Diversamente, nel caso di richiesta del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell’articolo 3, l. numero 223/1991, sussiste la continuazione reale e non fittizia del rapporto di lavoro con l’impresa fallita fino al termine di concessione del trattamento stesso. Nel corso del periodo di fruizione della CIGS si ritiene pertanto che continuino a maturare le quote di TFR in applicazione dei principi sopra esposti con riferimento alle società sottoposte a procedure concorsuali. fonte www.lavoropiu.info

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