Ricettazione: accettare il rischio della provenienza illecita del bene è sufficiente a configurarla

Per la configurazione dell’illecito di ricettazione, è imprescindibile la consapevolezza della provenienza illecita del bene tale consapevolezza non deve obbligatoriamente riguardare le circostanze di tempo, luogo e modo dell’illecito presupposto, potendo essere desunta da prove indirette. L’elemento soggettivo della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, qualora l’agente si sia rappresentato la possibile provenienza illecita del bene ed abbia accettato il rischio relativo al possesso dello stesso.

In questo senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 45704/2015, depositata il 18 novembre. Il caso. La Corte d’Appello di Palermo condannava, a conferma della statuizione del giudice di prime cure, un imputato per il reato di ricettazione articolo 648 c.p. , in seguito al possesso da parte del condannato di un telefono cellulare risultato di provenienza furtiva. La Corte territoriale riconosceva la particolare tenuità della condotta, di cui all’articolo 648, comma 2, c.p. . Il condannato ricorreva per cassazione, lamentando erronea valutazione delle prove, con particolare riferimento al mancato confronto tra il numero identificativo del cellulare in suo possesso e quello del telefono rubato. Il ricorrente, inoltre, rilevava l’uso esclusivamente momentaneo dell’oggetto incriminato. Elemento soggettivo della ricettazione può essere anche il dolo eventuale. La Suprema Corte ha preliminarmente chiarito come l’erronea indicazione del numero identificativo del telefono debba ritenersi un mero refuso e come le valutazioni della Corte territoriale siano conformi ai principi giurisprudenziali da ciò deriva l’insindacabilità in sede di legittimità di ogni questione di merito. Gli Ermellini hanno ribadito il proprio costante orientamento per cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene tale consapevolezza, però, non deve necessariamente riguardare le circostanze di tempo, luogo e modo dell’illecito presupposto, potendo essere ricavata da prove indirette idonee a generare una certezza in merito alla provenienza illecita del bene, secondo le regole di comune esperienza. La Corte di legittimità ha, inoltre, evidenziato come anche il comportamento dell’imputato, il quale non riferisca in merito alla provenienza del bene, possa essere indizio della conoscenza dell’illiceità della stessa. La Suprema Corte ha, infine, chiarito come l’elemento soggettivo della ricettazione possa essere integrato anche dal dolo eventuale, sussistente ove l’agente si sia rappresentato la possibile provenienza illecita del bene ed abbia accettato il rischio relativo al possesso dello stesso. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 22 ottobre – 18 novembre 2015, numero 45704 Presidente Gentile – Relatore Aielli Ritenuto in fatto L'8/1/2014 la Corte d'Appello di Palermo confermava integralmente la sentenza del Giudice monocratico di Palermo, il quale condannava F.S. alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato di ricettazione di un telefono cellulare, risultato di provenienza furtiva, in danno S.E., configurando l'ipotesi lieve di cui al capoverso dell'articolo 648 c.p., con giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, contestata . Ricorreva avverso tale pronuncia il difensore dei F deducendo 1 inosservanza delle legge processuale articolo 606 lett. B c.p.p., per avere la Corte erroneamente applicato gli articolo 530 comma 2 e 533 comma 1 c.p.p., atteso che nella sentenza impugnata, nonostante fosse stata rilevata la non corrispondenza del numero IMEI, identificativo del telefono cellulare trovato in possesso del prevenuto , con il numero IMEI dei telefono cellulare oggetto di furto , indicato in rubrica e negli atti utilizzabili ai fini della decisione, tali argomentazioni non venivano portate a logica conseguenza ovvero alla declaratoria di all'assoluzione dell'imputato 2 inosservanza delle norme processuali articolo 606 comma 1 lett. b c.p.p. , in relazione agli articolo 521 e 522 c.p.p. in quanto il giudice di secondo grado aveva effettuato una valutazione in fatto non corrispondente a quanto riportato nel capo di imputazione, avuto riguardo dato rappresentato dal numero Imei identificativo del telefono, per cui la pronunzia non sarebbe correlata al capo di imputazione 3 inosservanza della legge penale e processuale articolo 606 lett. B e C c.p.p. , in relazione all'articolo 648 c.p., atteso che pur ammettendo che vi sia stato un mero refuso , nell' indicazione del numero identificativo Imei del telefono cellulare trafugato, con quello del telefono posseduto dal prevenuto, come sostenuto dalla Corte di merito, quest' ultima avrebbe ravvisato il reato di ricettazione, in presenza di un uso momentaneo del bene , agganciato al solo momento della chiamata di emergenza , partita dal cellulare dei F verso l'utenza del padre della S. . Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi manifestamente infondati. Difatti tutti i motivi proposti attengono a valutazioni di merito che sono insindacabili nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie. Sez. U., numero 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 Sez. U., numero 12 dei 31.5.2000, Jakani, Rv. 216260 Sez. U. numero 47289 dei 24.9.2003, Petrella, Rv. 226074 . E così segnatamente quanto al diverso numero identificativo IMEI del telefono cellulare in possesso del prevenuto, rispetto a quello rubato alla vittima, la Corte ritiene che ciò sia il frutto di un mero refuso presente della dichiarazione della p.o., riprodotto a catena negli atti di P.G., mentre non vi sarebbe dubbio sull'identità del telefono, con quello sottratto a S.E., tenuto conto della specifica applicazione emergenza chiamami , presente sul telefono cellulare della vittima ed indirizzata proprio verso il telefono del di lei padre pag. 3 della sentenza . Tale argomento consente di ritenere , ugualmente manifestamente infondato, il secondo motivo di ricorso atteso che non vi è stata, per effetto del suddetto refuso, alcuna mutazione dei fatto rispetto all'originaria imputazione, interessando tale discrasia un elemento del tutto marginale, non rilevante ai fini dell' identificazione del fatto , sicchè non si ravvisa alcuna violazione del diritto di difesa Sez. 2, Sentenza numero 18868 , Rv. 252822 . Riguardo all'ultimo motivo di gravame, ovvero all'uso solo momentaneo del telefono in assenza della consapevolezza della sua provenienza furtiva, la Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, si è adeguata al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia peraltro indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo dei reato presupposto, potendo anche essere desunta da prove indirette, allorché siano tali da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza della provenienza illecita di quanto ricevuto. Del resto questa Corte ha più volte affermato che la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell'imputato che dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata - o non attendibile - indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede Sez. 2 numero 25756 del 11/6/2008, Nardino, Rv. 241458 sez. 2 numero 29198 del 25/5/2010, Fontanella, Rv. 248265 . Nella sentenza impugnata l'assenza di plausibili spiegazioni in ordine alla legittima acquisizione dei telefono, risultato di provenienza delittuosa, si pone come coerente e necessaria conseguenza di un acquisto illecito. Del resto, come questa Corte ha recentemente affermato Sez. U. numero 12433 del 26/11/2009, Nocera, Rv. 246324 sez. 1 numero 27548 del 17/6/2010, Screti, Rv. 247718 l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'articolo 616 cod. procomma penumero , la condanna dell'imputato che lo ha proposto al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza numero 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in € 1.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.