La competenza delle Sezioni specializzate per l’impresa deve escludersi nelle ipotesi di concorrenza sleale c.d. pura, ove la lesione dei diritti riservati non sia elemento costitutivo della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale, e qualora la domanda risarcitoria sia proposta in relazione ad una fattispecie di abuso di dipendenza economica, essendo quest’ultima di natura contrattuale e priva di rilevanza per la tutela della concorrenza.
Così si è pronunciata la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 22584 depositata il 4 novembre. Il caso. Il titolare di una ditta individuale proponeva ricorso per regolamento di competenza, avverso una sentenza del Tribunale di Siena, concernente una propria richiesta risarcitoria, nei confronti di altra società, per concorrenza sleale. Il giudice di primo grado dichiarava competente a conoscere della controversia la Sezione specializzata in materia d’impresa, ai sensi del d.l. numero 1/2012, convertito in l. numero 27/2012, in quanto la domanda era stata introdotta dopo l’entrata in vigore della suddetta normativa. Il giudice di prime cure sottolineava, peraltro, come il giudizio avesse ad oggetto la proprietà industriale e la concorrenza sleale, con particolare riferimento all’abuso di posizione dominante, ai sensi dell’articolo 33, comma 2, l. numero 287/1990. Il ricorrente , per regolamento necessario di competenza, lamentava l’erronea decisione da parte del Tribunale di ricondurre la fattispecie contestata all’abuso di posizione dominante, senza che vi fosse stata alcuna allegazione in tal senso. Parte attrice , inoltre, rilevava come il giudice di prime cure non avesse identificato la fattispecie come un abuso di dipendenza economica, non rientrante nella competenza della Sezione specializzata in materia d’impresa, vertendo la controversia sul fatto che la società convenuta aveva interrotto, senza preavviso, il rapporto commerciale con l’attrice e cercato di sottrarle la clientela. La nozione di abuso di dipendenza economica è piuttosto analoga alla disciplina di tipo contrattuale e prescinde dagli aspetti concorrenziali. La Suprema Corte ha preliminarmente precisato che il regolamento di competenza deve essere deciso in base alla formulazione della domanda presso il giudice a quo. Gli Ermellini hanno, inoltre, rilevato che l’oggetto della domanda, proposta dalla ricorrente, era effettivamente l’abuso della dipendenza economica in cui la stessa si trovava in forza di un rapporto commerciale di lunga data con la convenuta. La Corte di legittimità ha ribadito il proprio orientamento consolidato per cui, in materia di competenza delle sezioni specializzate in proprietà industriale ed intellettuale, «si ha interferenza tra fattispecie di concorrenza sleale e tutela della proprietà industriale o intellettuale sia nelle ipotesi in cui la domanda di concorrenza sleale si presenti come accessoria a quella di tutela della proprietà industriale e intellettuale, sia in tutte le ipotesi in cui, ai fini della decisione sulla domanda di repressione della concorrenza sleale o di risarcimento danni, debba verificarsi se i comportamenti asseritamente di concorrenza sleale interferiscano con un diritto di esclusiva». Da quanto sopra, emerge, a parere della Suprema Corte, che soltanto i casi di concorrenza sleale c.d. pura, ove la lesione dei diritti riservati non sia elemento costitutivo della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale, escludono la competenza delle sezioni specializzate. Gli Ermellini hanno sottolineato che la nozione di abuso di dipendenza economica è piuttosto analoga alla disciplina di tipo contrattuale e prescinde dagli aspetti concorrenziali. La Corte di legittimità ha, infatti, rilevato che le modalità con cui, nel caso di specie, sarebbe stata posta in essere la condotta di cui sopra non paiono idonee a generare dubbi sulla incompetenza della Sezione specializzata per l’impresa, dovendosi al contrario affermare la competenza della sezione comune del giudice ordinario. La Suprema Corte ha ribadito il principio di diritto per cui la competenza delle Sezioni specializzate per l’impresa deve escludersi nelle ipotesi di concorrenza sleale c.d. pura e qualora la domanda risarcitoria sia proposta in relazione ad una fattispecie di abuso di dipendenza economica articolo 9 l. numero 287/1990 . Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, dichiarando la competenza del Tribunale ordinario.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, ordinanza 18 settembre – 4 novembre 2015, numero 22584 Presidente Dogliotti – Relatore Genovese Fatto e diritto Rilevato che il signor B.P. quale titolare della ditta individuale Tecnodata d'ora in avanti solo Tecnodata , ha proposto regolamento di competenza, con atto notificato il 14 novembre 2014, avverso la sentenza del Tribunale di Siena non notificata ma comunicata a mezzo PEC il 17 ottobre 2014 con la quale, decidendo sulla richiesta risarcitoria proposta contro la soc. Autodata Limited d'ora in avanti solo Autodata , per i danni cagionatile per la concorrenza sleale svoltasi con abuso della dipendenza economica della ditta individuale verso la società inglese che, secondo il giudice di primo grado, la competenza a conoscere della controversia appartiene alla Sezione specializzata in materia d'impresa, così come definita a seguito dell'entrata in vigore del DL numero 1 del 2012 convertito, con modificazioni, nella legge numero 27 , atteso che la domanda oggetto di controversia è stata introdotta dopo la sua entrata in vigore, trattandosi di causa riguardante la materia della proprietà industriale e della concorrenza sleale, sia ai sensi dell'articolo 33, co. 2, l. numero 287 del 1990, con riferimento all'abuso di posizione dominante, sia per ragioni di connessione con i procedimenti assegnati dalla legge alle sezioni specializzate che, del resto, l'attore avrebbe fatto riferimento ad alcune condotte finalizzate a limitare lo sfruttamento di un prodotto e del relativo marchio, “asseritamente attuate abusando di una posizione dominante insita nella circostanza che la relativa proprietà sia in capo alla società inglese” che avverso tale sentenza ha proposto ricorso, per regolamento necessario di competenza, la Tecnodata, deducendo nella forma della violazione dell'articolo 38 e 112 c.p.c. che il Tribunale avrebbe deciso erroneamente per avere ricondotto l'azione promossa da sé medesima alla fattispecie dell'abuso di posizione dominante, senza che vi fossero state tali allegazioni sia da parte dell'attrice sia da parte della convenuta e senza che tale fattispecie emergesse dagli atti di causa che, secondo la ricorrente, il Tribunale di Siena avrebbe confuso la nozione di abuso di posizione dominante, non indicata dall'attore, con l'allegata circostanza dell'abuso di dipendenza economica che non rientrerebbe nella competenza della Sezione specializzata in materia d'impresa , posta a corredo della propria domanda di illecito concorrenziale, che era volta a sanzionare la detta società per avere, da un lato, interrotto senza congruo preavviso il rapporto commerciale trentennale e, da un altro, cercato di sottrarre la clientela della ricorrente, escludendo quest'ultima dal rapporto contrattuale per la distribuzione, su quel territorio, dell'oggetto del contratto, ossia i dati tecnici relativi agli autoveicoli d'ogni tipo, attraverso la vendita - alle autofficine di riparazione ed assistenza - delle pubblicazioni in volume o con altri supporti informatici , idonei a compendiarli che, coerentemente con tali allegazioni, essa avrebbe domandato al Tribunale di Siena, da un lato, la condanna della società inglese al risarcimento dei danni per la mancata concessione di un congruo preavviso, ex articolo 2043 c.c. e, da un altro, al risarcimento per l'attività di storno della propria clientela, ai sensi dell'articolo 2598 numero 3 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'articolo 2043 c.,c, oltre alla lesione della propria immagine e reputazione commerciale che la controparte ha contestato la ricostruzione della domanda fatta dalla attrice ed ha affermato la sussistenza della competenza della sezione per l'impresa in quanto si verserebbe in un caso di stretta connessione tra la tutela del proprio marchio e dei propri diritti di proprietà industriale e di esclusiva e il presunto illecito concorrenziale che, inoltre, il giudice avrebbe correttamente individuato, nel concetto di abuso di posizione dominante, le confuse prospettazioni svolte dalla ricorrente come abuso di dipendenza economica che, nelle sue conclusioni scritte, rese ai sensi dell'articolo 380-ter c.p.c., il pubblico ministero - come detto - ha concluso per la dichiarazione di competenza della Sezione specializzata in materia d'impresa del Tribunale ordinario di Firenze, in luogo del Tribunale di Siena, come correttamente affermato nella sentenza impugnata, da confermare integralmente Lette le memorie. Considerato che il regolamento va deciso in base alla formulazione della domanda proposta davanti al giudice a quo che, infatti, dall'esame dell'atto introduttivo di quel giudizio emerge che le domande proposte dalla ditta ricorrente sono costituite dalla richiesta di condanna della società inglese in quanto, abusando della dipendenza economica nella quale si essa trovava per il suo rapporto trentennale di distribuzione delle sue pubblicazioni, aveva subito un primo danno, costituito dal recesso dal rapporto contrattuale senza un congruo preavviso, e un altro danno aveva subito per le pratiche di sviamento della propria clientela, svolte dalla menzionata Autodata Limited, con lesione della propria immagine e reputazione commerciale che, alla luce della domanda, nessuna questione di accertamento della privativa deve essere eseguita, non essendo questa in discussione, atteso che Tecnodata non solo non misconosce tale privativa ma di essa avrebbe voluto continuare ad avvalersi continuando ad essere, per un certo tempo, il distributore ufficiale nella zona a lei “concessa” che, pertanto, una tale controversia non ha nulla a che fare con l'interferenza né diretta né indiretta tra l'illecito concorrenziale ipotizzato sviamento della clientela e i diritti di privativa, onde, a tale proposito, resta fermo l'insegnamento già dato da questa Corte e secondo cui “In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ai sensi dell'articolo 3 del dlgs. 27 giugno 2003, numero 168, si ha interferenza tra fattispecie di concorrenza sleale e tutela della proprietà industriale o intellettuale sia nelle ipotesi in cui la domanda di concorrenza sleale si presenti come accessoria a quella di tutela della proprietà industriale e intellettuale, sia in tutte le ipotesi in cui, ai fini della decisione sulla domanda di repressione della concorrenza sleale o di risarcimento dei danni, debba verificarsi se i comportamenti asseritamente di concorrenza sleale interferiscano con un diritto di esclusiva. Ne consegue che la competenza delle sezioni specializzate va negata nei soli casi di concorrenza sleale c.d. pura, in cui la lesione dei diritti riservati non sia, in tutto o in parte, elemento costitutivo della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale, tale da dover essere valutata, sia pure incidenter tantum , nella sua sussistenza e nel suo ambito di rilevanza” ultima, fra le varie, Cass. Sez. 6-1, Ordinanza numero 21762 del 2013 . che, inoltre, ha ben ragione la ricorrente a rivendicare la diversità ed alterità della nozione dell'“abuso di dipendenza economica” {ex articolo 9 della legge 18 giugno 1998, numero 192 , rispetto a quella di “abuso di posizione dominante” {ex articolo 3 l. numero 287 del 1990 , la seconda delle quali - al contrario della prima - mai evocata dalla attrice, e che, solo ove vi fosse stata, avrebbe avuto ragione il Tribunale a quo ad affermare la competenza della neo restaurata Sezione specializzata che, infatti, la nozione di abuso di dipendenza economica ossia “ la situazione in cui un impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi “ articolo 9, co. 1 , anche quando - per il suo accertamento - sia necessario verificare dati di mercato “La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.” articolo 9, co. 1 , al punto che, in casi rilevanti e ben diversi da quello in esame, possa rendersi necessaria una competenza amministrativa da parte dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato che “ può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, numero 287, nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso.” , di norma non si discosta dalla disciplina di tipo contrattuale con modalità e finalità che prescindono dall'impatto sugli aspetti concorrenziali che, pertanto, sotto questo ulteriore profilo, anche per le modalità attraverso le quali si sarebbe concretamente espresso l'abuso della dipendenza economica, della impresa individuale rispetto alla società concedente e titolare della privativa, non è dato ravvisare alcuna modalità che possa ingenerare un dubbio inerente alla competenza della sezione specializzata per l'impresa ammesso che, con riferimento alla nozione così qualificata di “abuso di dipendenza economica”, qualora implicante una rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, ogni ulteriore controversia sia di competenza di tale organo specializzato del giudice ordinario e non invece sia attratta dalla generica disposizione contenuta nell'articolo 9, comma 3 “Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo. Il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni.” che al riguardo, deve affermarsi, pertanto, la competenza della sezione comune del giudice ordinario, e non di quella specializzata, alla luce del seguente principio di diritto che così si enuncia “in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi dell'articolo 3 del d.lgs. 27 giugno 2003, numero 168, come modificato dall'articolo 2 del DL numero 1 del 2012 convertito, con modificazioni, nella legge numero 27 del 2012 , la competenza delle dette sezioni specializzate va negata sia nei casi di proposizione di domanda di accertamento di una ipotesi di concorrenza sleale c.d. pura nella quale la lesione dei diritti riservati non sia, in tutto o in parte, elemento costitutivo della lesione del diritto alla lealtà concorrenziale, che esige la valutazione incidenter tantum delle privative in gioco , sia nel caso in cui la domanda risarcitoria sia proposta in ragione od in connessione ad una ipotesi di abuso di dipendenza economica di un'impresa da un'altra, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, numero 192, essendo un tale caso - di natura puramente contrattuale - estraneo al concetto di abuso di posizione dominante, di cui all'articolo 3 della l. numero 287 del 1990 che essendo, di norma, privo di rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato non appartiene alla competenza della sezione specializzata del giudice ordinario” che, di conseguenza, deve essere accolto il ricorso, cassata, in parte qua, la sentenza impugnata, e dichiarata la competenza del Tribunale ordinario di Siena, in luogo di quello di Firenze a cui afferisce la Sezione specializzata per la materia dell'impresa , a decidere delle domande risarcitorie proposte, dinanzi al quale rimette le parti, anche per la regolamentazione delle spese di questa fase, previa riassunzione della causa nel termine di legge. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso, cassa, in parte qua, la sentenza impugnata, e dichiarata la competenza del Tribunale ordinario di Siena, in luogo di quello di Firenze, a cui afferisce la Sezione specializzata per la materia dell'impresa, rimette le parti innanzi a detto Tribunale, anche per la regolamentazione delle spese di questa fase, previa riassunzione della causa nel termine di legge.