La procura alle liti è solo richiamata negli atti di parte? Il giudice deve concedere un termine per la produzione

L’articolo 182, comma 1, c.p.c. va interpretato nel senso che il giudice che rilevi l’omesso deposito della procura speciale alle liti rilasciata, ai sensi dell’articolo 83, comma 3, c.p.c., che sia stata semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte, è tenuto ad invitare quest’ultima a produrre l’atto mancante, e tale invito può e deve essere fatto, in qualsiasi momento, anche dal giudice di appello e solo in esito ad esso il giudice deve adottare le conseguenti determinazioni circa la costituzione della parte in giudizio, reputandola invalida soltanto nel caso in cui l’invito sia rimasto infruttuoso.

La Terza Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza numero 23166, depositata il 31 ottobre 2014, interpreta il primo comma dell’articolo 182 c.p.c., allineandosi così alla decisione numero 11359/14 , di pochi mesi precedente con ciò sancendo, in ipotesi di mancato deposito della procura ad litem , il carattere doveroso della concessione del termine per la sanatoria da parte del Giudice e la sua perentorietà. Il fatto. All’esito di un giudizio per l’accertamento dell’obbligo del terzo il Tribunale aveva riconosciuto la carenza di interesse ad agire del creditore pignorante e del suo avvocato anticipatario, per intervenuta estinzione del credito nei confronti del debitore esecutato. Proposto appello i soccombenti chiedevano che la Corte Territoriale accertasse il credito vantato dalla debitrice esecutata nei confronti del terzo pignorato. Accadeva che il Giudice di secondo grado dichiarasse inammissibile l’appello per mancata produzione della procura alle liti, che sarebbe stata rilasciata a margine dell’atto di precetto, sebbene non acquisita agli atti del fascicolo d’appello. Mancata produzione della procura alle liti. La Corte di Cassazione investita del gravame era chiamata a verificare la violazione e falsa applicazione dell’articolo 182, comma 2, c.p.c. per avere la Corte di Appello dichiarato il giudizio inammissibile a causa della mancata produzione della procura alle liti apposta a margine dell’atto di precetto, senza quindi, assegnare alla parte un termine ex articolo 182 c.p.c. per regolarizzare il difetto di procura, ciò ancorché nella sentenza di primo grado nulla a tale proposito fosse stato rilevato ed eccepito ed in mancanza di qualsivoglia eccezione sollevata ex adverso . Lamentavano i ricorrenti che la Corte d’Appello avrebbe dovuto disporre l’acquisizione del fascicolo relativo alla fase di cognizione ed a quella esecutiva. L’interpretazione dell’articolo 182 c.p.c Gli Ermellini riconoscevano la fondatezza delle censure. Il valore della pronuncia presuppone la distinzione tra il primo dal secondo comma dell’articolo 182 c.p.c. mentre il primo comma riguarda l’ipotesi di procura alle liti rilasciata prima del giudizio, enunciata negli atti di causa ma non prodotta, il secondo comma le ipotesi di mancata costituzione delle persone cui spetta la rappresentanza e l’assistenza. E’ appena il caso di ricordare come con la riforma del 2009, che ha modificato il secondo comma dell’articolo 182 c.p.c., siano stati ampliati i casi di sanatoria, qualificando come perentorio il termine assegnato dal giudice per la sanatoria dei vizi contemplati nell'articolo, imponendosi al magistrato la concessione di detto termine tutte le volte in cui rilevi un difetto di capacità processuale o assistenza tecnica, estendendo l'ambito applicativo ai vizi attinenti alla rappresentanza tecnica delle parti, conferendo efficacia retroattività alla sanatoria. I contrasti interpretativi insorti sulla portata del secondo comma dell’articolo 182 c.p.c., avevano portato le Sezioni Unite della Cassazione, con la pronuncia numero 9217/2010 a chiarire come anche alla luce della riforma del 2009 il Giudice, tutte le volte che rilevi un difetto di rappresentanze ed assistenza, sia tenuto ad assegnare un termine sanante alla parte che non vi abbia provveduto di sua iniziativa, con effetti retroattivi, quindi, senza il limite delle preclusioni e decadenze processuali. L’obbligo di concessione del termine per l’allegazione della procura. Prendendo le mosse da tale ricostruzione l’Organo Supremo di legittimità, in occasione della sentenza in commento, ha dunque chiarito che la necessità della concessione del termine per il deposito della procura speciale alle liti sia insuperabile, soprattutto nell’ipotesi di cui al primo comma dell’articolo 182 c.p.c., ove è proprio la norma a prevedere già di per sé che la decisione del Giudice non possa essere di carattere discrezionale. Così confermando il suo recente indirizzo espresso in Cass. civ. numero 11359/14, tale che, in caso di procura enunciata e richiamata, ma non prodotta agli atti di causa, il Giudice sia tenuto ad invitare la parte alla produzione dell’atto mancante, sicché solo in caso di non ottemperanza alla richiesta del Magistrato la costituzione in giudizio della parte potrà essere ritenuta invalida. Tale decisione si allinea ad altra Cass. Civ. numero 10123/11 , intervenuta in ambito di riassunzione dopo declinatoria di competenza o nell'atto di costituzione del convenuto in riassunzione, allorché venga richiamata dal difensore la procura rilasciatagli nell'atto di costituzione davanti al giudice a quo e non venga prodotto in originale o in copia l'atto contenente la procura o la procura stessa anche in detta ipotesi il giudice della riassunzione sarà tenuto, ove rilevi tale mancata produzione e, quindi, il difetto della costituzione, a formulare l'invito a regolarizzare la costituzione.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 8 luglio – 31 ottobre 2014, numero 23166 Presidente Salmé – Relatore Barreca Svolgimento del processo 1.- Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da B.F. e dall'avv. I.M. , in proprio, quale distrattario, avverso la sentenza del Tribunale di Milano, con la quale era stata dichiarata improcedibile la domanda esperita per sentire dichiarare esistente, ex articolo 548 cod. proc. civ., il credito dell'ENAP nei confronti della Winthertur Vita S.p.A., poi Aurora Assicurazioni S.p.A Il Tribunale aveva constatato che il credito dell'attrice e del suo avvocato creditori pignoranti nella procedura per pignoramento presso terzi intrapresa dinanzi al Tribunale di Milano in forza di sentenza del Tribunale di Messina nei confronti dell'ENAP debitore esecutato nella stessa procedura si era estinto per intervenuto integrale pagamento da parte di Winthertur Vita S.p.A. società terza pignorata , in seguito ad atto di intervento ed ordinanza di assegnazione in altra procedura esecutiva, ed ha perciò ritenuto la carenza di interesse ad agire, compensando tra le parti le spese del giudizio. 2.- Proposto appello da parte della B. e dell'avv. I. , la Corte d'Appello di Milano ha affermato che non risultava prodotta da quest'ultimo la procura alle liti, valida anche ai fini del giudizio di impugnazione, che sarebbe stata rilasciata a margine dell'atto di precetto notificato in data 24 febbraio 2004. La Corte ha rilevato che di questo atto di precetto, così come dell'altro, notificato alla controparte in uno con la sentenza del Tribunale di Messina, non vi era traccia neanche nel fascicolo d'ufficio di primo grado, acquisito agli atti del fascicolo d'ufficio in appello. Ha perciò ritenuto inammissibile il gravame sia della B. che dell'avv. I. quest'ultimo, perché costituito in quanto distrattario, ma non munito di procura. Ha compensato tra le parti le spese del grado. 3.- Avverso la sentenza B.F. e l'avv. I.M. propongono ricorso affidato a due motivi. L'ENAP - Ente Nazionale Addestramento Professionale si difende con controricorso. L'altra intimata non si difende. Motivi della decisione 1.- Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte resistente per asserito difetto di procura speciale. Va fatta applicazione del principio per il quale “in relazione al requisito della specialità del mandato alle liti conferito per la proposizione di ricorso per Cassazione, l'apposizione del mandato a margine del ricorso già redatto esclude ogni dubbio sulla volontà della parte di proporlo, quale che sia il tenore letterale dei termini usati nella redazione dell'atto, con la conseguenza che, in questi casi, il ricorso va dichiarato ammissibile, anche qualora la procura sia redatta in termini generici o siano stati utilizzati timbri predisposti per altre evenienze” così Cass. S.U. numero 12615/98 e numerose altre successive, tra cui, da ultimo, Cass. ord. numero 21205/13 . La procura apposta sul presente ricorso, autenticata da avvocato iscritto all'albo dei cassazionisti, deve ritenersi speciale ai sensi dell'articolo 365 cod. proc. civ. proprio in quanto incorporata ad esso e posta a margine dell'impugnazione articolo 83, comma terzo, cod. proc. civ. , anche se il timbro prestampato nell'atto prevede che la rappresentanza processuale è conferita al difensore nel presente giudizio in ogni stato e grado, ivi compresa la successiva fase esecutiva . Il ricorso è perciò ammissibile. 2.- Logicamente pregiudiziale appare l'esame del secondo motivo col quale si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 324 cod. proc. civ. in relazione al giudicato formatosi in ordine all'esistenza di procura in favore del difensore dell'appellante, perché il giudice di primo grado avrebbe affermato in sentenza, riportando la relativa menzione nell'epigrafe, che la parte era rappresentata e difesa “per procura a margine dell'atto di precetto in atti .”, e pertanto il giudice di secondo grado avrebbe dovuto prendere atto di un giudicato interno sul punto, non avendo l'appellata ENAP proposto al riguardo apposito appello incidentale. 2.1.- Il motivo è infondato. La sussistenza della procura abilitante il difensore a proporre il gravame, non può costituire oggetto di giudicato interno, che comporterebbe la preclusione per il giudice d'appello di procedere alla relativa verifica. Trattasi infatti di accertamento che va compiuto necessariamente dal giudice di secondo grado, in quanto inerente alla legittimazione a proporre l'impugnazione. Il secondo motivo di ricorso va perciò rigettato. 3.- Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'articolo 182, comma secondo, cod. proc. civ. così come interpretato dalle Sezioni Unite con la sentenza numero 9217 del 2010 per avere la Corte d'Appello dichiarato l'inammissibilità dell'appello per la mancata produzione della procura apposta a margine dell'atto di precetto notificato il 24 febbraio 2004, senza assegnare il termine ex articolo 182 cod. proc. civ. e malgrado la sentenza di primo grado avesse dato atto dell'esistenza in atti dell'atto di precetto e nessuna eccezione fosse stata sollevata dalla controparte. Deducono che la Corte d'Appello avrebbe dovuto assegnare un termine per la produzione della procura e, comunque, trattandosi di giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo la Corte avrebbe dovuto disporre l'acquisizione non solo del fascicolo della precedente fase cognitiva ma anche quello di esecuzione. 3.1.- Il motivo è fondato. Va fatta applicazione del principio, che questa Corte ha da tempo affermato con riguardo alla procura per atto notarile, per il quale nel caso di omesso deposito della procura generale ad lites , che sia stata semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte, il giudice è tenuto, in adempimento del dovere impostogli dall'articolo 182 cod. proc. civ., ad invitarla a produrre il documento mancante, e tale invito può e deve esser fatto, in qualsiasi momento anche dal giudice d'appello e solo in esito ad esso il giudice deve adottare le conseguenti determinazioni circa la costituzione della parte in giudizio così già Cass. numero 7490/95 e numero 10382/98, nonché Cass. numero 13434/02 e numero 9915/06 . È vero peraltro che il principio risulta univocamente affermato con riguardo all'ipotesi della mancata produzione della procura generale alle liti, tanto che vi sono precedenti che ne hanno genericamente escluso l'applicazione, e le relative conseguenze, qualora la fattispecie fosse diversa cfr. Cass. numero 1711/2000, nonché Cass. numero 22984/04 , e, più specificamente, ne hanno escluso l'applicazione al caso di mancata produzione in giudizio di procura alle liti non rilasciata per atto di notaio cfr. Cass. numero 28942/08, per la quale “il mancato reperimento della procura alle liti non impone al giudice di disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria e, in caso di insuccesso, concedere un termine per la ricostruzione del proprio fascicolo. Tale criterio, infatti, valido per la documentazione inclusa nel fascicolo di parte, non appare riferibile automaticamente alla procura, la quale deve preesistere alla costituzione della parte. Il giudice potrà concedere il termine nell'unico caso in cui la procura alle liti sia stata rilasciata per atto notarile, di cui può essere agevole produrre una copia” . Tuttavia, si tratta di un'eccezione che non ha alcun riscontro normativo, ed anzi va disattesa in ragione del disposto dell'articolo 182 cod. proc. civ. Come affermato nella motivazione di altra sentenza in cui era all'attenzione un caso analogo al presente Cass. numero 9846/01 , la lettera del primo comma dell'articolo 182 cod. proc. civ., che impone al giudice di verificare d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, di invitarle a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi, si distingue dalla lettera del secondo comma, poiché soltanto in quest'ultimo e non anche nel primo - nel testo della norma anteriore alla sostituzione apportata dall'articolo 46, comma secondo, della legge numero 69 del 2009 - viene riconosciuto al giudice un potere discrezionale per la concessione del termine per sanare il difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione. La differenza tra le due ipotesi è evidente, sol che si consideri, con riferimento al caso in trattazione, relativo alla procura alle liti, che rientra nella previsione del primo comma l'ipotesi della procura rilasciata prima del giudizio, enunciata negli atti di causa e non prodotta, laddove rientrano nella previsione del secondo comma le ipotesi di mancata costituzione delle persone cui spetta la rappresentanza o l'assistenza e di mancato rilascio delle necessarie autorizzazioni nonché, dopo la modifica normativa su citata, anche le ipotesi di nullità della procura al difensore, evidentemente diverse dall'ipotesi in cui la procura vi sia e sia valida, ma ne risulti soltanto l'omesso deposito agli atti di causa . Peraltro, le Sezioni Unite, chiamate a dirimere il contrasto interpretativo sulla portata del secondo comma, hanno affermato il principio per il quale “l'articolo 182, secondo comma, cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis , anteriore alle modifiche introdotte dalla legge numero 69 del 2009 , secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione può assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev'essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dall'articolo 46, comma secondo, della legge numero 69 del 2009, nel senso che il giudice deve promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali” Cass. S.U. numero 9217/10 . A maggior ragione, allora, va affermato il seguente principio di diritto “l'articolo 182, primo comma, cod. proc. civ. non interessato dalla modifica di cui alla legge numero 69 del 2009 va interpretato nel senso che il giudice che rilevi l'omesso deposito della procura speciale alle liti rilasciata, ai sensi dell'articolo 83, comma terzo, cod. proc. civ., che sia stata semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte, è tenuto ad invitare quest'ultima a produrre l'atto mancante, e tale invito può e deve essere fatto, in qualsiasi momento, anche dal giudice d'appello e solo in esito ad esso il giudice deve adottare le conseguenti determinazioni circa la costituzione della parte in giudizio, reputandola invalida soltanto nel caso in cui l'invito sia rimasto infruttuoso”. Il principio si pone in linea di continuità con l'altro, di recente affermato da questa Corte, nella sentenza numero 10123/11, per il quale quando nell'atto di riassunzione dopo declinatoria di competenza o nell'atto di costituzione del convenuto in riassunzione viene richiamata dal difensore la procura rilasciatagli nell'atto di costituzione davanti al giudice a quo oppure la procura rilasciata con atto separato in quel giudizio ed ivi prodotta e non venga prodotto in originale o in copia se l'originale trovasi nel fascicolo d'ufficio del giudice a quo, che la cancelleria ha l'obbligo di acquisire ai sensi dell'articolo 126 disp. att. cod. proc. civ. l'atto contenente la procura o la procura stessa, il giudice della riassunzione è tenuto, ove rilevi tale mancata produzione e, quindi, il difetto della costituzione, a formulare l'invito a regolarizzare la costituzione, non potendo considerare quest'ultima invalida e, quindi, contumace la parte in difetto di invito e di ottemperanza ad esso. In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto. 4.- L'accoglimento del primo motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione, che deciderà attenendosi al principio di diritto di cui sopra. Il Collegio ritiene, infatti, che non sia possibile, allo stato, la decisione nel merito ai sensi dell'articolo 384, comma secondo, cod. proc. civ., poiché, a prescindere dalla verifica dell'idoneità della procura alle liti rilasciata a margine dell'atto di precetto che pure potrebbe essere compiuta da questa Corte, essendovi il precetto in atti , residua, in caso di esito positivo di tale verifica, l'apprezzamento circa la sussistenza dell'interesse della parte e del suo difensore ad una pronuncia sul merito del giudizio introdotto ai sensi dell'articolo 548 cod. proc. civ Questo presuppone un accertamento di fatto riguardante, in particolare, la mancata soddisfazione, in tutto o in parte, dei crediti vantati nei confronti dell'ENAP , da svolgersi nel contraddittorio tra le parti, che è incompatibile col giudizio di legittimità. 4.1.- La circostanza che la pronuncia di inammissibilità dell'appello sia stata adottata d'ufficio senza che la parte appellata avesse mai contestato l'esistenza di procura alle liti valida anche per il giudizio di impugnazione consente di compensare per giusti motivi le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte, rigettato il secondo motivo di ricorso, accoglie il primo cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione. Compensa le spese del giudizio di cassazione.