Non è possibile una applicazione “indiscriminata” della disciplina del legittimo impedimento alla udienza camerale per i procedimenti cautelari.
La Corte di Cassazione, con sentenza numero 25804 depositata il 24 maggio 2017, ha chiarito alcune questioni in materia di legittimo impedimento nell’udienza camerale e sciopero del difensore. Sciopero del difensore e legittimo impedimento, è lo stesso? Con un provvedimento diviso per punti, in maniera analitica, gli Ermellini hanno ricordato, in primis, che l’impedimento del difensore è previsto dall’articolo 420-ter c.p.p. quale ragione di «postergazione dell’udienza con riferimento alla sola fase del giudizio, ivi compresa la fase della udienza preliminare innovazione questa della legge “Carotti” in concomitanza - non casuale - con la aumentata caratteristica di “merito” dell’udienza preliminare ». Di conseguenza, non si tratta di una regola di carattere generale nel procedimento. D’altro canto, però, vi è da sottolineare la generale disciplina dall’articolo 127 c.p.p., che prevede espressamente «il legittimo impedimento del solo imputato alle date condizioni». Questo significa, a parere dei Giudici di Cassazione, che non è consentita l’interpretazione costituzionalmente orientata degli articolo 324 e 127 c.p.p., nemmeno alla luce della nuova disciplina prevista dalla legge numero 47/2015 specifica delle impugnazioni in materia di misure cautelari personali e reali . Legittimo impedimento del difensore nella sola fase del giudizio di merito. Se da una parte è vero che tale legge ha ampiamente innovato anche in tema di maggior spazio alla effettività della difesa in sede di impugnazioni cautelari, tanto da ipotizzare anche la possibilità di posticipare il termine di decisione su richiesta dell’interessato articolo 309 comma 9-bis , dall’altra «non ha esteso la predetta disposizione sul legittimo impedimento del difensore che, quindi, continua a essere prevista per la sola fase del giudizio di merito». In conclusione, secondo quanto emerge, non è possibile una applicazione “indiscriminata” della disciplina del legittimo impedimento alla udienza camerale per i procedimenti cautelari.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 2 marzo – 24 maggio 2017, numero 25804 Presidente Conti – Relatore Di Stefano Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. Innanzitutto non sono condivisibili gli argomenti del procuratore generale il primo riguarda il riferimento alla normativa in tema di sciopero del difensore che, invero, in tanto è stata questione valutata dalla giurisprudenza con la affermazione della prevalenza, alle date condizioni, del diritto della categoria professionale ad astenersi rispetto alla trattazione del processo, in quanto l’astensione non rientrava di per sé nel concetto di legittimo impedimento il sicuro fondamento costituzionale del diritto del difensore di astenersi, non consente di equiparare questo fenomeno ad una qualsiasi altra ipotesi di legittimo impedimento partecipativo. La mancata partecipazione del difensore a seguito di dichiarazione di astensione dalle udienze non è dovuta ad un impedimento, ma all’esercizio di un diritto costituzionale Sez. U, numero 15232 del 30/10/2014 - dep. 14/04/2015, P.O. in proc. Tibo e altro, Rv. 26302201 . - Il secondo riguarda il riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite 41432/2016 che ritenevano estensibile la disciplina in tema di legittimo impedimento al procedimento ex articolo 599 comma 4 cod. proc. penumero . Anche tale argomento non è rilevante in quanto in quel caso la decisione non era conseguente a valutazioni sulla giusta regola generale del procedimento camerale ex articolo 127 cod. proc. penumero bensì si trattava di rendere omogenea la effettività del diritto di difesa nel processo di merito Trattandosi di fase decisoria in cui si discute del merito e della fondatezza dell’imputazione, appare necessaria un’interpretazione costituzionalmente orientata che estenda la disciplina del legittimo impedimento, già prevista per l’udienza preliminare, anche al procedimento camerale, ex articolo 599 cod. proc.penumero , a seguito di giudizio di primo grado svoltosi con il rito abbreviato . Passando a valutare gli argomenti propri del ricorso, va considerato che vi sono disposizioni espresse da cui si desume la chiara irrilevanza dell’impedimento del difensore nell’udienza di riesame che non consentono di procedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata dovendosi, se del caso, proporre una questione di costituzionalità qui non proposta - l’impedimento del difensore è previsto dall’articolo 420 ter cod. proc. penumero quale ragione di postergazione dell’udienza con riferimento alla sola fase del giudizio, ivi compresa la fase della udienza preliminare innovazione questa della legge Carotti in concomitanza - non casuale - con la aumentata caratteristica di merito dell’udienza preliminare . Quindi, non è affatto una regola di carattere generale nel procedimento. - La disciplina generale dell’articolo 127 cod. proc. penumero prevede espressamente il rilievo del legittimo impedimento del solo imputato alle date condizioni. - Anche la nuova disciplina specifica delle impugnazioni in materia di misure cautelari personali e reali legge 47/2015 non consente l’interpretazione chiesta dai ricorrenti. Tale legge ha ampiamente innovato anche in tema di maggior spazio alla effettività della difesa in sede di impugnazioni cautelari, tanto da ipotizzare anche la possibilità di posticipare il termine di decisione su richiesta dell’interessato articolo 309 comma 9bis , in ciò superando il precedente regime di assoluta rigidità del termine di decisione nello stesso tempo, però, non ha esteso la predetta disposizione sul legittimo impedimento del difensore che, quindi, continua a essere prevista per la sola fase del giudizio di merito. - Inoltre, non sarebbe possibile una applicazione indiscriminata della disciplina del legittimo impedimento alla udienza camerale per i procedimenti cautelari. Una interpretazione costituzionalmente orientata non potrebbe posticipare il termine di decisione dell’articolo 309 comma 10 cod. proc. penumero , in quanto la disposizione è formulata in termini da non consentire un’interpretazione estensiva o analogica. Dovrebbe, allora, ritenersi rilevante il legittimo impedimento nei soli casi in cui non vi sia termine per la decisione a pena di inefficacia della misura una interpretazione così articolata, invero, appare di poco probabile correttezza. Valutate le ragioni della inammissibilità, la sanzione pecuniaria va determinata nella misura di cui in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1500 in favore della cassa delle ammende.